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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2409
Presentato in data: 25/03/2016
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Legge comunitaria regionale per il 2016" (delibera di Giunta n. 391 del 22 03 16).

Presentatori:

giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Premessa.

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previ-sto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell’anno 2015 la “sessione comunitaria” prevista dall’articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2015 dell’Assemblea legislativa (oggetto n. 800 del 25 giugno 2015  recante appunto “Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”). Detta risoluzione conteneva, alla lettera cc), l’invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del proget-to di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del rece-pimento statale, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abro-gazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

L’articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008, il quale disciplina lo svolgimento del-la “sessione comunitaria annuale” prevede, al comma 2, che l’esame del programma legislativo an-nuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regio-nale all’ordinamento comunitario, possa essere contestuale all’esame del progetto di legge comunita-ria regionale presentato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8. Proprio questo è il procedimento che nell’anno 2016 verrà seguito per la presentazione e l’esame del progetto di legge comunitaria regio-nale per il 2016 nel corso della sessione comunitaria dell’anno in corso.

I termini “legge comunitaria” e “sessione comunitaria” vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell’adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare in-trodotte (a seguito del “trattato di Lisbona”) dalle legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. “legge Buttiglione”).

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge comunitaria per il 2015.

 

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell’ottica del progressivo adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

 

TITOLO II - CAPO I

Considerazioni generali

Il Capo I del Titolo I del progetto di legge comunitaria regionale contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la legge regionale n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE e del decreto legislativo n. 105 del 2015 che le ha dato recepimento in Italia.

Tale adeguamento è inoltre finalizzato a rendere la l.r. n. 26 del 2003 coerente con la riforma istituzionale varata dalla legge regionale n. 13 del 2015, trasferendo in capo all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia l'esercizio delle funzioni prima svolte dalle province.

In base all'ordinamento nazionale e sovranazionale, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono stabilimenti industriali nei quali è bassa la probabilità di accadimento di un incidente dalle gravi conseguenze. Sono definiti stabilimenti di soglia inferiore o superiore a seconda della quantità di sostanze pericolose contenuta.

L'emanazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha rafforzato il livello di sicurezza raggiunto grazie alle precedenti direttive in materia. Si ricordi che la normativa cosiddetta “Seveso” risale al 1982, ossia alla direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori degli stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha inoltre introdotto l’obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine agli stabilimenti ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

La direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) ha sostituito a partire dal 1° giugno 2015 le previgenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Diversi sono gli elementi importanti introdotti dalla direttiva 2012/18/UE.

Una prima novità consiste nell'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche contenuta nel regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele, che è entrato definitivamente in vigore a partire dal 1° giugno 2015 e ha introdotto nuove classi e categorie di pericolo.

Seconda novità, il miglioramento delle misure di controllo degli stabilimenti interessati, attraverso ispezioni pianificate dall'autorità competente tramite la predisposizione di piani di ispezione pluriannuali che tengano conto di elementi relativi ad aspetti di sicurezza generici (es. pericolosità delle sostanze, risultanze delle ispezioni precedenti, accadimento di incidenti, possibilità di “effetto domino”, caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante ecc.). Le ispezioni sono poi programmate su base annuale attraverso una valutazione sistematica degli aspetti di sicurezza, sulla base quindi di parametri tecnici puntuali che approfondiscono la trattazione generale del piano relativamente al singolo stabilimento. Tale valutazione permette all'autorità competente di effettuare ispezioni con frequenza minore e cioè minimo annuale per gli stabilimenti di soglia superiore e minimo triennale per quelli di soglia inferiore.

Terza novità: le autorità competenti svolgono i compiti loro assegnati in modo "pienamente coordinato" (ispezioni incluse).

La quarta novità è relativa all'introduzione di una maggiore garanzia per i cittadini relativamente all'accesso a tutte le informazioni ambientali, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in caso di riesame degli atti o di omissione dell'autorità competente relativamente a richiesta di informazione (in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998). Inoltre viene richiesto di migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico, evidenziando che è opportuno fornire alle persone potenzialmente coinvolte in caso di incidente rilevante informazioni adeguate sul comportamento da tenere, formulate in modo chiaro e comprensibile.

Infine si evidenziano azioni volte alla semplificazione dell'attuazione della norma e anche degli oneri amministrativi. In particolare:

- “deroga” per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti: indipendentemente dalla classificazione di pericolo di una sostanza, la direttiva consente di valutare se vi siano sostanze che, pur classificate pericolose, non possano in pratica generare un incidente rilevante; in tal caso, dopo opportuna valutazione di una specifica Commissione tecnica, può essere presentata proposta di modifica legislativa per escludere tale sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva;

- l'autorità competente può non predisporre il piano di emergenza esterno (PEE), motivando tale scelta sulla base delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza.

Diversi sono i punti di forza e le importanti novità ed elementi di semplificazione introdotti dal decreto legislativo n. 105 del 2015 (entrato in vigore il 29 luglio 2015), a testimonianza della redazione del testo normativo coordinata sin dalle prime fasi con le Regioni. Infatti, la competenza amministrativa in questa materia è ripartita fra Stato e regioni, consolidando così l'assetto delle competenze già sancito dal d.lgs. n. 334 del 1999.

Di seguito si evidenziano le principali novità introdotte dal nuovo decreto.

Un primo elemento da segnalare consiste nell’eliminazione degli obblighi posti dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 334 del 1999, ai gestori “sotto soglia”.

Una seconda novità è ravvisabile nella grande elasticità fornita dal decreto 105 nell'esercizio delle funzioni relative agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, e ciò vale soprattutto in merito al ruolo delle Regioni. Il d. lgs. n. 105 del 2015 infatti offre alle Regioni tre possibilità:

- possono mantenere l'assetto amministrativo precedente, in base al quale le Regioni sono autorità competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore e lo Stato per gli stabilimenti di soglia superiore;

- possono esercitare anche le funzioni relative agli stabilimenti di soglia superiore (possibilità resa esplicita dall'articolo 1, comma 4, del decreto 105, ma in effetti già prevista dall'ordinamento, per quanto non dalla normativa di settore, bensì dall'art. 72 del noto d. lgs. n. 112 del 1998 );

- possono rinunciare all'esercizio di ogni loro funzione, in forza dell'art. 7, comma 2, del decreto 105 (stipulando a tal fine "apposita convenzione con la Direzione Regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio").

Va poi segnalata l'introduzione della possibilità per il gestore (o altro soggetto interessato) di richiedere al Ministero dell'Ambiente l'applicazione del c.d. "meccanismo della deroga” per le sostanze classificate pericolose ma non in grado, sotto determinate condizioni, di generare in pratica incidenti rilevanti.

Un ulteriore elemento di novità consiste nell'aver assegnato a ISPRA funzioni di predisposizione e aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di soglia superiore e inferiore. Tale scelta, non del tutto condivisa dalle Regioni, ha di fatto eliminato l'obbligo di tenuta di un catasto regionale, investendo ISPRA anche di una sorta di pre-istruttoria sulla completezza formale della notifica inviata. Anche per tale attività di ISPRA sono previste tariffe a carico dei gestori.

Va poi rilevato il coinvolgimento del Ministero dell'Interno, che esercita varie rilevanti funzioni tramite i comitati tecnici regionali (CTR), dallo stesso Ministero istituiti. Nell'ambito dell'amministrazione statale, dunque:

- al Ministero dell'Ambiente rimangono le funzioni di indirizzo e coordinamento e quelle relative allo scambio di informazioni con la Commissione europea; sono mantenuti il coordinamento e indirizzo di ISPRA per la predisposizione dell'inventario nazionale degli stabilimenti;

- al Ministero dell'Interno sono attribuite principalmente la pianificazione delle ispezioni degli stabilimenti di soglia superiore e la istituzione dei CTR; ogni CTR, poi, si occupa della programmazione annuale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia superiore, la valutazione del rapporto di sicurezza predisposto dal gestore degli stabilimenti di soglia superiore, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla sua istruttoria, l'applicazione e l'introito delle sanzioni; il CTR inoltre individua gli stabilimenti con “effetto domino” (e le aree di elevata concentrazione di stabilimenti, tra quelle soggette ad effetto domino) anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, e in per questi ultimi il CTR agirà in accordo con le regioni;

- al Prefetto competente per territorio spetta la redazione del piano di emergenza esterno (PEE) sia per gli stabilimenti di soglia superiore che inferiore, nonché le attività correlate all'accadimento di un incidente rilevante.

 

Importante elemento di supporto nell'applicazione delle nuove norme è l'istituzione (v. art. 11 del d.lgs. n. 105 del 2015) di un coordinamento cui partecipano i rappresentanti di vari Ministeri, le Regioni e le province autonome, l'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia) e l'UPI (Unione Province italiane), il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'INAIL, l'ISS (Istituto Superiore di Sanità), esperti di ISPRA e le ARPA. Tale Coordinamento è istituito per garantire l'uniforme applicazione normativa sul territorio nazionale attraverso l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse permettendo un esame congiunto dei temi al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e prevenire situazioni di inadempimento e relative conseguenze.

Ancora, occorre segnalare la revisione completa del modello della “notifica” che tutti i gestori devono presentare (a prescindere dalla soglia dello stabilimento) all'autorità competente. Questo nuovo modello contiene anche i contenuti delle informazioni per la popolazione ed è stato predisposto per il futuro invio telematico.

Un aspetto di semplificazione consiste nella facoltà per il Prefetto di non predisporre il PEE qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento; in caso di stabilimenti di soglia inferiore tale scelta va effettuata in accordo con la regione.

Ulteriore novità riguarda le procedure delle ispezioni, sottoposte a un articolato processo di pianificazione pluriennale e programmazione annuale basate, rispettivamente, su una prima analisi relativa a elementi generici e aspetti di sicurezza, quindi, in fase di programmazione, su una valutazione sistematica di parametri tecnici da effettuare caso per caso. L'attribuzione a seguito di tale valutazione di differenti priorità di ispezione, corrispondenti ad altrettante differenti frequenze di visita presso lo stabilimento, consente una deroga all'indicazione che prevede ispezioni annuali negli stabilimenti di soglia superiore e ispezioni triennali in quelli di soglia inferiore.

Altro elemento innovativo, particolarmente importante e significativo per la nostra Regione, è l'introduzione, in materia di controllo dell'asseto del territorio, dell'esplicita possibilità per l'autorità competente, di richiedere ai gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, le informazioni sui rischi ai fini della pianificazione territoriale (vd. articolo 22, comma 8). Tali informazioni difatti sono in Emilia-Romagna già richieste ai sensi della legge regionale n. 26 del 2003, tramite la predisposizione di una apposita Scheda Tecnica, ed il riconoscimento a livello nazionale dell'importanza della loro richiesta, costituisce importante elemento di soddisfazione. 

Infine va menzionato che il decreto 105 fornisce le tariffe – valide sull'intero territorio nazionale – a carico del gestore relative alle attività a pagamento. Questo elemento è stato fortemente richiesto dalle Regioni.

 

Venendo alla modifica della legge regionale n. 26 del 2003, va premesso che essa non stravolge le attuali modalità di gestione, anche perché l'assetto consolidato ha fino a oggi garantito, in oltre un decennio di applicazione, importanti risultati riconosciuti in ambito nazionale.

Si ricordi che la Regione Emilia-Romagna in questa materia ha dato vita a un modello peculiare, che per gli stabilimenti di soglia inferiore delinea percorsi analoghi a quelli individuati a livello nazionale per gli stabilimenti di soglia superiore, e che fino dalla sua istituzione ha garantito un livello di protezione rafforzato e molto efficace, il cui valore è riconosciuto anche dagli stessi gestori. Si pensi in particolare all'obbligo, per i gestori di stabilimenti di soglia inferiore, di presentare una scheda tecnica dai contenuti analoghi (anche se notevolmente semplificati) al rapporto di sicurezza imposto dalla normativa statale agli stabilimenti di soglia superiore; e si pensi di conseguenza al procedimento istruttorio che su tale documento viene curato da parte di un Comitato tecnico interdisciplinare, di composizione analoga a quello che valuta il rapporto di sicurezza (presieduto però dal direttore di ARPA – oggi ARPAE – invece che dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco): questi elementi distintivi e qualificativi del modello emiliano-romagnolo non vengono alterati dalla riforma della l.r. n. 26 del 2003.

Semmai le novità che la Regione vuole introdurre con il presente progetto di legge si traducono – oltre che nel dovuto recepimento delle modifiche derivanti dalla normativa sovraordinata (es. eliminazione dell'adempimento relativi alla predisposizione del piano di Emergenza esterno a carico delle regioni, l'eliminazione del Catasto regionale, passato oggi ad ISPRA) – nell'inserimento o miglioramento di alcuni importanti elementi di semplificazione ulteriori a quelli previsti dal decreto legislativo 105 del 2015, che riguardano sostanzialmente:

- la definizione delle modalità di cooperazione tra i soggetti in vario modo coinvolti nella gestione della materia (da definire con apposita direttiva regionale). Relativamente a questo aspetto sarà particolarmente importante il coordinamento, richiesto anche dalle fonti europee e statali, con le ispezioni svolte per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- la previsione di alcuni interventi esclusi dal parere vincolante del Comitato tecnico di valutazione relativamente all'identificazione delle aree di danno in mancanza dell'adeguamento del piano urbanistico comunale (nel senso che risultano esclusi sostanzialmente tutti gli interventi che non producono aumento dell'esposizione delle persone ai rischi di incidente rilevante);

- la conferma, in caso di nuovi stabilimenti sottoposti anche a valutazione di impatto ambientale (VIA), del fatto che il procedimento di VIA comprende anche il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto, relativo alla valutazione della documentazione preliminare inviata dal gestore prima di dare inizio alla costruzione dello stabilimento;

- l'indicazione del riferimento del decreto, come modalità attuativa della consultazione del pubblico interessato che deve essere messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici relativi per esempio a nuovi stabilimenti, modifiche che abbiano ricadute sulla pianificazione del territorio o strutture costruite attorno agli stabilimenti esistenti che potrebbero aggravare il rischio di accadimento di incidente rilevante.

Infine, in caso di mancata presentazione della Scheda tecnica o di mancato adempimento alle prescrizioni impartite, viene inserito il potere di sospensione dell'attività in capo all'autorità competente previa diffida. Infine, in caso di mancata presentazione della Scheda tecnica o di mancato adempimento alle prescrizioni impartite, viene inserito il potere di sospensione dell'attività in capo all'autorità competente previa diffida. v

Illustrazione dei singoli articoli

Di seguito, articolo per articolo, le principali modifiche apportate alla legge regionale n. 26 del 2003.

Gli articoli 2 e 3 del pdlr modificano l'articolo 1, relativo alle finalità e all'ambito di applicazione della legge, e l'articolo 2, sulle funzioni della Regione, aggiornandone i riferimenti normativi, con la menzione della direttiva 2012/18/UE, del d.lgs. n. 105 del 2015 e della l.r. n. 13 del 2015.

L'articolo 4 del pdlr sostituisce l'art. 3 della l.r. n. 26 del 2003 concernente le funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, che in forza della l.r. n. 13 del 2015 sostituisce la precedente ARPA (comunque ancora regolata dalla l.r. n. 44 del 1995).

In primo luogo il nuovo articolo 3 della legge 26 trasferisce le funzioni provinciali in capo all'Agenzia, in coerenza con la l.r. n. 13 del 2015.

Inoltre vengono aggiornate le nomenclature degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che ai sensi del d.lgs. n. 105 del 2015 s'identificano come stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore.

E' quindi specificato che le funzioni relative agli stabilimenti di soglia superiore saranno esercitate dalla Regione solo se e quando sarà stipulato l'accordo di programma previsto all'articolo 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.

E' poi eliminato il riferimento alla predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE) in quanto tale adempimento ora, ai sensi del decreto 105, spetta alla Prefettura.

Infine è inserito il comma 5, che, anche per lo svolgimento delle ispezioni (come per la valutazione della documentazione presentata dai gestori), prevede che l'Agenzia possa avvalersi, per lo svolgimento delle ispezioni, del competente Comitato tecnico: si tratta del Comitato tecnico regionale (CTR) per le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, del Comitato tecnico di valutazione (CVR) per le ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore.

Il menzionato Comitato tecnico di valutazione dei rischi (CVR) è disciplinato dal nuovo articolo 4 della legge 26, sostituito dall'art. 5 del pdlr.

Nella composizione è inserito un ulteriore esperto dell'Agenzia e uno della Regione, per comprendere non solo le competenze in materia territoriale e di pianificazione ma anche le competenze generali. Attualmente tale referente regionale partecipa in qualità di uditore.

Inoltre, in analogia alla composizione del CTR di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per ciascun componente è designato un membro supplente, indicazione mancante nel testo emendato.

L'articolo 5 della legge 26 – attinente al procedimento istruttorio preordinato allo svolgimento delle funzioni amministrative più rilevanti della legge regionale – è sostituito dall'art. 6 del pdlr e aggiorna i richiami delle nuove fonti di riferimenti.

Non ha carattere puramente formale la sostituzione dell'articolo 6 della l.r. n. 26 del 2003 a opera dell'art. 7 del pdlr.

Per chiarire gli adempimenti dei gestori soggetti a notifica, oltre ad aggiornare i riferimenti alla nuova definizione di stabilimento in base alle soglie delle sostanze pericolose detenute, viene disposto che tutta la documentazione predisposta dal gestore va inviata all'Agenzia (scheda tecnica, rapporto di sicurezza, notifica e dichiarazioni di aggravio di rischio) per consentire lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Viene poi confermato il rimando a una apposita direttiva regionale per l'indicazione della modulistica (aggiornata) e delle procedure relative alla valutazione.

Sostituito anche l'articolo 7 della legge 26, da parte dell'art. 8 del pdlr.

In tema di “effetto domino”, viene indicato che la Regione esprime l'accordo nell'ambito del   Comitato tecnico regionale (CTR) per l'individuazione degli stabilimenti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.

A fini di semplificazione amministrativi, il comma 2 dell'art. 8 della legge 26 viene modificato (dall'art. 9 del pdlr) disponendo che con direttiva regionale siano definite le modalità di cooperazione tra i soggetti coinvolti a vario titolo nelle ispezioni così come espressamente richiesto sia dalla direttiva europea 2012/18/UE che dal decreto legislativo 105 del 2015. 

L'articolo 9 sulle certificazioni di qualità è abrogato (dall'art. 17 del pdlr) in quanto ora le stesse prescrizioni sono dettate dal d.lgs. n. 105 del 2015 nel momento in cui precisa la documentazione da allegare alla notifica e al rapporto di sicurezza.

L'articolo 10 del pdlr sostituisce l'art. 10 della legge 26/2003 sui piani di emergenza, sostanzialmente per precisare (comma 2) che la Regione esprime l'intesa alla Prefettura per la predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE), mentre prima la predisposizione del PEE per gli stabilimenti di soglia inferiore era di competenza delle Regioni quindi in Emilia-Romagna era stata delegata alle Province.

Il nuovo articolo 11 della legge 26 si riferisce alla consultazione del pubblico interessato, definizione fissata a livello statale e più precisa rispetto alla precedente (“popolazione”).

L'articolo 12 del pdlr modifica alcuni riferimenti normativi dell'art. 12 della legge 26 in tema di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In particolare si rende necessario sostituire la citazione puntuale del decreto ministeriale 9 maggio 2001, di imminente sostituzione, con un richiamo alle linee guida ministeriali di prossima emanazione.

L'articolo 13 del pdlr sostituisce l'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2003 sulle norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Oltre ad alcune revisioni formali, vengono sottratti al parere preventivo e vincolante del Comitato tecnico di valutazione (CVR) gli interventi sul patrimonio edilizio che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidente rilevante; in particolare sono esclusi dal parere gli interventi che non comportano:

- aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;

- ampliamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico e privato;

- ampliamento di aree di distribuzione carburante;

- potenziamento di linee elettriche.

Sostituito anche l'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2003 (per opera dell'art. 14 del pdlr).

La novità qui consiste nella soppressione dei riferimenti alla istituzione e alla gestione del catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in quanto il d. lgs. n. 105 del 2015 ha stabilito che sia competenza di ISPRA predisporre ed aggiornare l'inventario di tali stabilimenti, sia per quelli di soglia superiore che per quelli di soglia inferiore.

Al posto del Catasto è prevista la pubblicazione sito internet della Regione dell'elenco degli stabilimenti, sulla base delle informazioni inviate da ARPAE, anche per adempiere a quanto richiesto dal decreto 105 che impone alla Regione d'inviare al Ministero dell'Ambiente le informazioni necessarie allo scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione Europea.

L'articolo 15 (sostituito dall'art. 15 del pdlr) indica i nuovi passaggi previsti dal decreto legislativo n. 105 del 2015 relativamente alla programmazione delle ispezioni, a partire da una pianificazione regionale pluriennale, e al loro conseguente svolgimento da parte di ARPAE e di una Commissione ispettiva composta da componenti della stessa Agenzia, dei Vigili del fuoco e dell'INAIL.

Inoltre è sancito che per lo svolgimento delle ispezioni l'Agenzia può avvalersi del Comitato tecnico e che con i Vigili del Fuoco e l'INAIL possono essere a tal fine stipulate apposite convenzioni (previste anche dal decreto 105). Con apposita direttiva regionale saranno dettagliate le procedure di svolgimento delle ispezioni e i criteri di ripartizione delle tariffe con oneri a carico del gestore degli stabilimenti. Si precisa che fino ad ora tali ispezioni sono state svolte a titolo gratuito da un'apposita Commissione di norma composta da rappresentanti di Arpa, Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed Inail .

Sulla base delle modifiche apportate dal progetto di legge le ispezioni sono ora programmate e disposte da ARPAE, ma svolte da una Commissione analoga alla precedente..

L'articolo 16, in materia di sanzioni, è sostituito dall'art. 16 del pdlr. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia viene indicata come soggetto che irroga e introita le sanzioni previste dalla fonte statale (precedentemente in capo alle Province). In caso di mancata presentazione della scheda tecnica o di mancato adempimento alle prescrizioni impartite, viene inserito il potere di sospensione dell'attività in capo all'autorità competente previa diffida.

Gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003 sono abrogati dall'art. 17 del pdlr in quanto dettavano norme di modifica di altre leggi regionali. L'art. 17 della legge 26 inseriva alcuni riferimenti normativi nella legge regionale n. 44 del 1995 istitutiva di ARPA: questi riferimenti vengono direttamente aggiornati dall'art. 18 del pdlr. 

L'art. 17 del pdlr inoltre rinvia alla disciplina transitoria dettata dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. n. 13 del 2015, al fine di garantire un sufficiente lasso di tempo (in pratica fino all'1 giugno) sia ai gestori degli stabilimenti, per prendere atto del nuovo regime giuridico, sia alle amministrazioni pubbliche coinvolte, per organizzare l'esercizio delle nuove funzioni.

L'art. 19 della l.r. n. 26 del 2003 integrava la l.r. n. 20 del 2000 sull'uso del territorio con disposizioni relative alla pianificazione per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Con l'art. 19 del pdlr queste disposizioni della l.r. n. 20 del 2000 sono direttamente aggiornate alle previsioni della nuova normativa statale.

 

TITOLO II - CAPO II

Considerazioni generali

Il Capo II del progetto di legge contiene norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette, materie di grande rilievo per l'ordinamento europeo.

Illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 20 modifica la legge regionale n. 17 del 1993, con la quale fu soppressa l'Azienda regionale delle foreste (ARF) per riallocarne le funzioni in capo agli enti locali.

In particolare, l'art. 2 della l. r. n. 17 del 1993 stabilisce che le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione possono essere esercitate dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla l. r. n. 23 del 2011, dalle unioni di comuni montani e dalle province; il trasferimento richiede un provvedimento della Giunta regionale che, tra l'altro, approva una convenzione sulle modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.

Ora la legge 17 viene ulteriormente modificata in adeguamento alla legge regionale n. 13 del 2015, di riordino territoriale, escludendo la facoltà di attribuire la funzione a livello provinciale. Inoltre è previsto – con il nuovo comma 2-bis – che la Regione assicuri la gestione unitaria di queste funzioni nell'ipotesi in cui siano affidate a più unioni di comuni contermini.

Il successivo articolo 21 aggiunge all'art. 61 della l.r. n. 6 del 2005 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)  un comma 1-bis con cui dispone che la Giunta regionale può concedere contributi  ai parchi nazionali e regionali il cui territorio è ricompreso all’interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell’Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi piani d’azione. In proposito si consideri che nel 2015 il Comitato ICC dell’UNESCO ha accolto le richieste per la designazione come Riserva Mondiale della Biosfera, presentate dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e dal Parco regionale del Delta del Po e del Veneto; nell’ambito del sito MaB UNESCO del Delta del PO opera da due anni anche una “cabina di regia” di cui fanno parte i due Parchi regionali territorialmente interessati e le due Regioni; attualmente ha preso il via il percorso per l’ampliamento del territorio del sito al fine di ricomprendere anche alcune porzioni delle provincie di Ravenna e di Ferrara che erano rimaste fino ad ora escluse.

La concessione di risorse finanziarie costituisce per la Regione una possibilità nei limiti di disponibilità posti dal bilancio regionale.

TITOLO II - CAPO III

Considerazioni generali

Il Capo III, in attuazione delle Comunicazioni della Commissione Europea sulla qualità e semplificazione normativa, COM (2002) 275, COM (2010) 543 e COM (2012) 746, che indicano come obiettivi per i legislatori la razionalizzazione della produzione legislativa in base anche all'anali-si delle interrelazioni tra le diverse fonti di produzione  normativa,  disciplina la revisione di norme regionali in contrasto o incoerenti rispetto alla legislazione sopravvenuta, in particolare alla legge re-gionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Cit-tà Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), e sono dunque volte alla razionaliz-zazione della normativa regionale vigente in conformità alle Comunicazioni della Commissione Eu-ropea sulla qualità e semplificazione normativa. Tale esigenza in particolare sussiste ai fini della coe-renza rispetto alla summenzionata legge regionale 30 luglio 2015, n. 13  e alla certezza dell'assetto delle competenze e delle funzioni derivante da tale legge di riforma.

Illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 22 intende garantire un adeguato quadro sanzionatorio ai fini del rispetto della normativa pianificatoria sui flussi dei rifiuti.

Come è noto l’articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attribuisce alle Regioni la competenza a predisporre e approvare il piano regionale di ge-stione dei rifiuti con i contenuti indicati al successivo articolo 199. Fra i contenuti di Piano rientrano anche le misure relative alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani che, in attuazione della normativa comunitaria e in particolare della direttiva 2008/98/CE, come attuata a livello di legislazione nazio-nale dal Dlgs. n. 152 del 2006, mirano al conseguimento dell’autosufficienza regionale nello smalti-mento dei rifiuti mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti nel rispetto, quindi, dei principi comunitari di prossimità e gerarchia di gestione dei rifiuti. La mancata attuazione delle disposizioni di piano in ordine ai flussi esporrebbe la Regione Emilia-Romagna (per il tramite dello Stato) a pro-cedure di infrazione comunitaria. Per tale ragione le suddette misure hanno la valenza di prescrizioni pianificatorie e, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 20/2000, devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prevalendo sulle di-sposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il raggiungimento delle sopra descritte finalità comunitarie, perseguite attraverso le misure sui flussi dei rifiuti, necessita che l’osservanza di tali prescrizioni da parte dei soggetti privati, e in particolare dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, sia presidiata con oppor-tune sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive. A tale fine il presente progetto di legge intro-duce l'articolo in commento.

L'articolo 23, ai fini del coordinamento con la normativa sopravvenuta, prevede modificazio-ni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

In particolare vengono abrogati l'articolo 23, in quanto la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ivi prevista è un istituto che risulta del tutto superato e non più attuato a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2000 (che prevede altre forme di confronto, come la confe-renza di pianificazione, ai fini dell'approvazione del Piano infraregionale delle attività estrattive), e l'articolo 25, in quanto la Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive (CTIAE), pre-vista in ciascuna provincia, appare oggi un istituto obsoleto, oneroso e non più in linea con l'assetto amministrativo successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale. L'in-tervento di abrogazione e razionalizzazione in oggetto appare oggi necessario nelle more di una revi-sione organica della l.r. n. 17 del 1991.

Il medesimo articolo 23 inoltre riscrive l'articolo 14 della legge 17, al fine non solo di rispon-dere alle esigenze di cui sopra, ma anche di adeguare la norma alla legislazione sopravvenuta in ma-teria di procedimento amministrativo e all'obiettivo generale di accelerazione dei termini procedi-mentali: in questo modo infatti il tempo per il rilascio del parere previsto viene ridotto da 60 a 30 giorni.

L'articolo 24 reca le norme di attuazione del precedente articolo 23, prevedendo che dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive già costituite dalle province cessano dalle loro funzioni e che l'Agenzia regionale per la si-curezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle medesime Commissioni anche per i procedimenti in corso.

L'articolo 25, in conformità alla legge regionale n. 13 del 2015, modifica la legge n. 3 del 1999, abrogando i commi 1 e 2 dell'articolo 100 in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Viene così data attuazione all'articolo 69, comma 3-bis, della stessa legge 13, ai sensi del quale la Città Metropolitana di Bologna e le province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. Di conseguenza l'art. 25 del pdlr prevede che la Città Metropolitana di Bologna e le province continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data suddetta risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

TITOLO II - CAPO IV

Considerazioni generali

Il Capo IV contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.

L'articolo 26 modifica due passaggi dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale.

La riformulazione del comma 2 si rende opportuna al fine di chiarire il riparto dei poteri sostitutivi nel settore – di grande rilievo europeo – dell'affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale: tali poteri sono esercitati dalla Regione in caso d'inerzia del comune competente o dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (alla quale è stata trasferita la funzione in questione, quando prima era provinciale).

Anche la modifica al comma 4 ha scopo chiarificatore: con essa è reso esplicito che resta della Regione il potere d'intesa tanto nell'ambito dei procedimenti energetici volti ad approvare opere di competenza statale quanto per quelle di spettanza regionale. È comunque precisato che solo nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale (es. VIA e screening), l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

L'articolo 27 attribuisce alle province la competenza sui procedimenti di esproprio preordinati alla realizzazione ed esercizio di infrastrutture e impianti energetici. La modifica riguarda, nello specifico, le norme della legislazione regionale sugli espropri (l.r. n. 37 del 2002) attinenti alle opere private di pubblica utilità. Infatti l'art. 3, co. 2, della l.r. n. 37 del 2002 dispone che è competente all’esproprio l’ente che autorizza l’opera, ma l’art. 6, co. 1-bis, deroga a questo principio se l'approvazione dell'opera spetta alla Regione: in tal caso provvede il comune territorialmente competente o la provincia se sono interessati più comuni.

In seguito all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015, però, l'applicazione di queste disposizioni provocherebbe un sovraccarico amministrativo per i comuni, i quali si troverebbero a gestire tutti gli espropri connessi alle funzioni in materia di energia che sono passate in capo alla Regione dalle province.

D'altra parte, il personale provinciale competente in fatto di espropri non ha abbandonato il proprio organico. Pertanto è coerente che siano ancora curati dalle province gli espropri connessi al funzionamento di opere del settore energetico. Il tutto però non pregiudica la competenza comunale all'esproprio volto alla realizzazione di strutture lineari energetiche di piccole dimensioni prevista dall'art. 52-sexies, comma 2, del “Testo unico sugli espropri”.

 

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 (articoli da 28 a 31)

Considerazioni generali

La Legge Regionale 26 del 23 dicembre 2004 e le modifiche introdotte con la Legge Regionale del 27 giugno 2014, n. 7

La Regione Emilia-Romagna è stata la prima Regione italiana a dotarsi di un  quadro normativo autonomo in materia di energia, in coerenza con le previsioni istituzionali derivanti dalle modifiche operate sul Titolo V della Costituzione.

Come citato dall’art. 1, la legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 “in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina … gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sosteni-bile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.”

In particolare, il Titolo IV della Legge contiene le disposizioni finalizzate a raccordare il livello normativo regionale a quello comunitario, inizialmente rappresentato dalle sole Dir. 2001/77/CE e Dir. 2002/91/CE.

Con la Legge Regionale del 27 giugno 2014 n. 7 “Comunitaria 2014” è stato compiuto un inten-so lavoro di rilettura del quadro normativo che si era andato via via evolvendo, che ha portato alla totale sostituzione dei contenuti del Titolo IV della Legge, per consentirne il riallineamento dal qua-dro normativo sovraordinato, con particolare riferimento al recepimento ed attuazione delle Direttive Comunitarie 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE.

In particolare, con la Legge Comunitaria 2014 si è operato per:

•la sostituzione dell’art. 24 “Monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE” con le norme contenute nel Capo I “Attuazione della direttiva 2009/28/CE”. La ratio della proposta va ricercata soprattutto nella modifica del ruolo dei soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione della Direttiva, che nella versione precedente riportava obiettivi indicativi di produzione di energia elettrica da FER (da cui il significato del termine “monitoraggio” ri-portato nel titolo), mentre la versione attuale definisce, come si è visto, obiettivi cogenti per gli Stati membri (quantificati mediante il burden sharing nazionale), poi articolati in obiettivi regionali (con il burden sharing di cui al DM 15 marzo 2012). Di conseguenza, il progetto di legge definisce con il necessario dettaglio le modalità e la strumentazione che Regione Emi-lia-Romagna mette in campo per consentire il conseguimento (e l’eventuale miglioramento) degli obiettivi proposti. La Direttiva è stata oggetto di recepimento nazionale con il D.Lgs. 28/2011.

•la sostituzione dell’art. 25 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE” della legge regionale n. 26 del 2004 con le norme contenute nel Capo II “Attuazione della Direttiva 2010/31/UE”. Si tratta di una importante riforma delle norme sul rendimento energetico negli edifici, ambito nel quale si è maggiormente sviluppata in questi ultimi anni l’azione legislativa della Regione, a partire dalla emanazione della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, costantemente aggiornata con successivi provvedi-menti. Le disposizioni introdotte riguardano esaustivamente i tre “pilastri” della disciplina comunitaria del settore, ovvero l'obbligo da parte degli stati membri di:

•definire dei livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o per  gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, la cui intensità deve essere gradua-ta in funzione della tipologia di intervento e assoggettata alla valutazione costi/benefici;

•implementare un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, in mo-do da dare evidenza oggettiva delle loro caratteristiche, con riferimento al fabbisogno normalizzato di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva;

•implementare un sistema di controllo degli impianti termici, basato su attività di accerta-mento ed ispezione, al fine di garantirne adeguati livelli di efficienza .

La Direttiva è stata oggetto di recepimento nazionale con la modifica del  D.Lgs. 192/2005 operata con la Legge 90/2013.

•l'inserimento delle disposizioni riportate nel Capo III “Attuazione della Direttiva 2012/27/UE”, costituiscono il recepimento, in anticipo rispetto al livello nazionale, della nuo-va Direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica. Si tratta di un provvedimento complesso, caratterizzato da diverse sfaccettature, che ridisegna l’approccio metodologico per garantire il contenimento dei consumi energetici negli usi finali: il testo proposto fa espli-cito riferimento ai campi di intervento per i quali la Direttiva prevede una competenza regio-nale, mentre non vengono riportate le disposizioni altrimenti indirizzate.La Direttiva è stata oggetto di successivo recepimento nazionale con il D.Lgs. 102/2014.

•infine, l'inserimento delle disposizioni riportate nel Capo IV “Disposizioni comuni ai Capi I, II e III”, consente di riportare il sistema sanzionatorio previsto in caso di inadempienze agli obblighi previsti dalla legge e un regime transitorio per consentire la predisposizione dei ne-cessari provvedimenti attuativi.

Va osservato come il settore della prestazione energetica degli edifici sia oggetto di continue revi-sioni da parte delle fonti giuridiche statali, di rango sia primario sia secondario, spesso con manovre poco sistematiche e sovrapposizioni di norme che creano problematiche interpretative: l’azione legi-slativa della Regione in materia ha consentito a tutti gli operatori di questo rilevante settore econo-mico di avere un unico riferimento normativo, comportando una riconosciuta azione di semplifica-zione interpretativa ed applicativa delle relative disposizioni.

- La Direttiva 2010/31/UE (EPBD – Energy Performance Building Directive) e la proposta di ulteriore modifica della Legge Regionale 26/2004

Al fine di inquadrare correttamente la proposta di modifica degli articoli 25-quater e successivi della Legge Regionale 26/2004, così come già modificata dalla Legge Regionale 7/2014 è necessario fare riferimento specifico alla Direttiva 2010/31/UE.

Si ricorda qui che la prima direttiva europea concernente il rendimento energetico in edilizia è la 2002/91/CE che, considerato l'alto potenziale di risparmio del settore edilizio (valutato attorno al 40%), intende definire le misure chiave per il miglioramento delle prestazioni energetiche del com-parto. Obiettivo generale della 2002/91/CE è promuovere il miglioramento del rendimento energeti-co degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposi-zioni riguardano:

•il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

•l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;

•l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

•la certificazione energetica degli edifici;

•l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento.

Tale direttiva è stata integrata dalla nuova Direttiva 2010/31/UE (maggio 2010) sulla presta-zione energetica nell'edilizia, che ha i medesimi scopi della precedente ma con importanti integrazio-ni quali:

•l'adozione di una comune metodologia di calcolo della prestazione energetica, in conformità al quadro generale comune, definito dalla Direttiva.

•la calibrazione dei requisiti minimi di prestazione energetica in funzione dei costi, sulla base del quadro metodologico comparativo stabilito dalla Direttiva;

•la definizione di nuove soglie di obbligo nel caso di interventi su edifici esistenti;

•la introduzione dell'obiettivo degli "Edifici a energia quasi zero", con la previsione che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano classificabili come tali (a parti-re dal 31 dicembre 2018 per gli edifici di proprietà e/o occupati da enti pubblici);

•l'estensione dell'obbligo di ispezione periodica sugli impianti termici per la climatizzazione estiva.

A partire da tali condizioni si è operato, come già detto in precedenza, per la sostituzione dell’art. 25 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE” della legge regionale n. 26 del 2004 con le nor-me contenute nel Capo II “Attuazione della Direttiva 2010/31/UE”. Come si è detto, Le disposizioni introdotte riguardano tutti e tre i “pilastri” della disciplina comunitaria del settore, ovvero:

•definizione di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o per  gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio (artt. 25 e 25-bis);

•implementazione di un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, (art. 25-ter);

•implementazione di un sistema di controllo degli impianti termici, (artt. da 25-quater a 25-octies).

- I provvedimenti attuativi adottati e in corso di predisposizione

Le disposizioni della Legge regionale 26/2004 introdotte o modificate con la Legge Comunitaria 2014 prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti per consentirne la efficace applicazione; tali provvedimenti sono altresì destinati a sostituire la Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, a suo tempo emanata in conformità ed applicazione della precedente Direttiva EPBD (91/2002/CE) e del D.Lgs. 192/2005.

Per quanto riguarda in particolare le disposizioni di cui al capo II, relative al recepimento della Dir. 2010/31/UE e per la sostituzione della DAL 156/08, la legge regionale prevede:

per quanto riguarda la definizione dei livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o per  gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, di cui agli artt. 25 e 25-bis, l'a-dozione di un atto di indirizzo e coordinamento adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013: tale atto è stato assunto con la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”;

•per quanto riguarda la implementazione del sistema di attestazione della prestazione energe-tica degli edifici, di cui all'art. 25-ter, l'adozione di un provvedimento di Giunta che ne defi-nisca la specifica disciplina: la Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre 2015, ha adottato la Delibera di Giunta regionale n. 1275 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energeti-ca)”. Si fa qui notare che già per consentire l'applicazione delle disposizioni operative defini-te con la citata DGR 1275/2015 si è reso necessario intervenire con alcune modifiche dell'art. 25-ter, operate con Legge Regionale 29 dicembre 2015 n. 22;

•per quanto riguarda la implementazione un sistema di controllo degli impianti termici, di cui agli artt. da 25-quater a 25-octies è invece prevista l'adozione di uno specifico regolamento, attualmente in fase di predisposizione. E' proprio per conferire la massima efficacia a tale provvedimento attuativo che – analogamente a quanto già successo per le norme riguardanti la certificazione energetica degli edifici – si rende opportuna una modifica delle corrispon-denti disposizioni legislative di cui agli artt. 25-quater e seguenti

Il regolamento in corso di approntamento e le modifiche legislative proposte

In attuazione dell’articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in con-formità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell’edilizia) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (Regola-mento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manuten-zione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), la Regione si accinge dunque ad adottare un rego-lamento con il quale disciplinare:

•le condizioni ed i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazio-ne invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;

•le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo (funzio-nale e di efficienza energetica) degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed esti-va degli edifici, e le relative responsabilità;

•il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di ga-rantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;

•il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezio-ne di cui alla lettera  c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l’indipendenza;

•i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impian-ti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regiona-le degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché del-le attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Si tratta, com'è evidente, di un provvedimento assai complesso, i cui diversi aspetti hanno dimensio-ni – anche quantitative – di rilevante caratura. Basti pensare che, orientativamente:

•gli impianti termici soggetti alla disciplina di controllo, e che quindi dovranno essere censiti e registrati nell'ambito del catasto regionale, sono stimati in oltre un milione;

•sono oltre 20.000 le imprese del settore della installazione e manutenzione impianti che do-vranno essere coinvolte nella gestione operativa delle attività di controllo dell'efficienza energetica degli impianti.

Tali elementi di criticità hanno fortemente condizionato lo sviluppo del provvedimento attuativo, orientandolo a scelte molto incisive sul piano della semplificazione procedurale, anche al fine di con-sentire il massimo utilizzo di soluzioni informatiche, e organizzativa, con la previsione di un soggetto attuatore specificamente individuato: queste le linee di principio che hanno portato all'esigenza di intervenire sulle disposizioni regolamentari di seguito dettagliatamente descritte.

Illustrazione dei singoli articoli del Titolo II – Capo IV

L'articolo 28 sostituisce l’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004.

Si anticipa che la scelta di riscrivere completamente l'articolo trova fondamento in una ragione pret-tamente editoriale. In effetti, le modifiche sostanziali sono poche, ma molto diffuse nel testo, condi-zione che ne ha consigliato la totale sostituzione. Le modifiche più significative si riferiscono a:

•l'inserimento del comma 5, contenente disposizioni atte a prevedere la istituzione di un sog-getto intermedio, indicato come Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, inca-ricato di supportare operativamente la Regione garantendo lo svolgimento delle attività ne-cessarie al funzionamento del sistema di accertamento ed ispezione degli impianti termici, nonché di gestione del relativo catasto regionale CRITER, e del successivo comma 6, ove viene previsto che l'individuazione di tale soggetto sia demandata alla fase di redazione del regolamento;

•l'inserimento di precisazioni che riguardano la natura dei controlli di competenza pubblica (accertamenti ed ispezioni) che devono essere realizzati sugli impianti termici con le modalità previste dal redigendo regolamento, e sui controlli di competenza delle imprese di manuten-zione (distinguendo tra quelli “funzionali” e quelli di “efficienza energetica”). Tale distinzio-ne è necessaria per consentire di attribuire ai controlli di “efficienza energetica”, per determi-nate tipologie di impianto individuate dal regolamento, la medesima valenza normativa dell'ispezione effettuata dall'Ente pubblico, in una ottica di semplificazione dell'intera proce-dura.

L'articolo 29 sostituisce l’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004.

Anche in questo caso, la scelta di riscrivere completamente l'articolo trova fondamento in una ragio-ne prettamente editoriale, derivante dal fatto di aver apportato modifiche diffuse nel testo. Le mo-difiche più significative si riferiscono a:

•l'obbligo di registrazione nel catasto regionale del “libretto di impianto”, e le relative modali-tà e competenze;

•anche in relazione all'articolo precedente, le modalità di redazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

L'articolo 30 sostituisce l’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche più significative, oltre ad altre di tipo prettamente editoriale, riguardano:

•la definizione delle modalità attraverso cui l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione effettua la programmazione annuale delle attività di controllo (accertamento ed ispezione), rapportandosi con la competente Direzione Generale della Regione, nonché i con-tenuti del programma medesimo;

•la indicazione delle competenze  dell'Organismo Regionale di Accreditamento nella esecu-zione delle attività di controllo pubblico;

•le condizioni e le tipologie di impianto, che devono essere esplicitate nel redigendo regola-mento, per le quali l’accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica tiene luogo a tutti gli effetti dell’ispezione dell’impianto.

L'articolo 31 modifica l’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004.

La modifica proposta consiste nell'inserimento del comma 3-bis, che definisce – in una ottica di semplificazione complessiva del procedimento - le modalità attraverso cui il contributo previsto dalla legge a carico dei responsabili di impianto viene da questi versato ed introitato direttamente dall'Or-ganismo Regionale di Accreditamento. Naturalmente si prevede che tali risorse siano destinate esclusivamente alla copertura dei costi per la realizzazione dei programmi di controllo di competenza regionale, la cui esecuzione è affidata all'Organismo stesso.

 

TITOLO III

Il TITOLO III del progetto di legge reca disposizioni in materia di attività produttive e si articola in un Capo I(articoli da 32 a 38 del progetto di legge regionale), il quale contiene modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato ed in un Capo II, il quale reca modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

 

Capo I - Considerazioni generali

Al fine di provvedere alla massima semplificazione possibile delle procedure, in conformità alla “Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” e in particolare al capo II, dedicato alla semplificazione amministrati-va ed all’art. 5, vertente sulla semplificazione delle procedure si è ritenuto necessario proporre modi-fiche alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”.

Le modifiche proposte danno concreta attuazione ai principi di “better regulation” posti in risalto dall’Unione Europea anche attraverso il “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea” - COM/2007/0023 - adottato (nel quadro della Strategia di Li-sbona) dalla Commissione Europea e vertenti su strategie che puntino alla semplificazione normativa ed alla contrazione degli oneri amministrativi per le imprese ed i cittadini.

Tali modifiche rispondono all’esigenza di apportare significativi elementi di semplificazione alla normativa adottata nel 2010, snellendo le procedure, eliminando ogni sovrapposizione di centri amministrativi e decisionali in materia di verifica dei requisiti artigiani delle imprese, evitando che l’impresa artigiana debba interagire, nell’ambito del medesimo procedimento, con più Pubbliche Amministrazioni anziché avere un interlocutore certo e ben definito.

La procedura prevista dall’attuale legge regionale implica una serie di comunicazioni tra Ca-mere di Commercio e Regione: le Camere di Commercio inviano una segnalazione alla Regione illu-strando un’ipotesi di carenza dei requisiti artigiani in capo ad una singola impresa. La Regione avvia il procedimento d’accertamento, contattando l’impresa interessata, affinché essa possa illustrare le proprie ragioni. La decisione adottata dalla Regione viene comunicata sia all’impresa che agli Enti segnalanti. La Camera di Commercio attua la decisione, registrando o modificando i dati nell’Albo imprese artigiane, comunicando tali variazioni agli enti previdenziali.

La suddetta procedura comporta oneri amministrativi che verrebbero superati se l’esercizio delle funzioni fosse in capo ad una sola Pubblica Amministrazione, in quanto una gestione unitaria di Registro Imprese e Albo delle imprese artigiane eliminerebbe un flusso superfluo di comunicazio-ni tra imprese e varie Pubbliche Amministrazioni, producendo un alleggerimento generalizzato degli adempimenti ed un accorciamento dei tempi decisionali, a tutto vantaggio degli operatori economici interessati.

La vigente L.R. 1/2010, attribuendo la decisione sui requisiti artigiani al Servizio artigianato, preclude la possibilità per le imprese interessate di presentare ricorso amministrativo ad un Ente so-vraordinato. Attualmente le imprese interessate devono adire il Tribunale ordinario, avverso le deci-sioni della Regione, con elevati costi in termini economici e di tempi procedurali.

In virtù delle modifiche proposte, a fronte delle decisioni adottate direttamente dalle Camere di Commercio in merito all’Albo imprese artigiane, le imprese potranno proporre ricorso al Servizio artigianato, fatto salvo il diritto di adire la sede giurisdizionale competente.

L’attuale esistenza di due organi collegiali, la Commissione regionale per l’artigianato (CRA) ed il Comitato di esperti in materia di artigianato, viene superata, consentendo un risparmio di risor-se ed uno snellimento sostanziale. La proposta di modifica delle legge prevede che la nuova Com-missione regionale per l’artigianato sia composta da membri che ricoprano l’incarico a titolo gratuito, consentendo un risparmio annuo di circa 100.000 euro.

Le modifiche proposte mirano a rafforzare l’applicazione dei principi di sussidiarietà, ade-guatezza e ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee, sanciti dall’art.10, legge regio-nale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e ss. mm. ii.

E’ inoltre da sottolineare come la proposta di modifica sia inquadrabile nel contesto degli obiettivi di semplificazione, de-certificazione e de-materializzazione, individuati dalla L.R. n. 18/2011, recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrati-vo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”, oltre che da altre normative di livello statale.

Illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 32 modifica il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 aggior-nando i riferimenti normativi di rango comunitario, citando in particolare il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

La modifica al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 prevede che l'Albo regionale delle imprese artigiane sia tenuto presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, superando il precedente dettato normativo, che prevedeva varie sezioni provinciali dell'Albo regionale, il quale era conservato presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 33 modifica l’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010.

La modifica del comma 4 consiste nell'eliminazione delle sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, al fine di semplificare i passaggi procedurali finalizzati alla gestione delle iscrizioni, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.

Sono inoltre abrogati i commi 7 e 8, i quali delineavano le funzioni delle soppresse sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, in relazione al procedimento di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese, ove si fossero riscontrati elementi circa la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le nuove procedure di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese sono dettate dal nuovo Art. 3-bis.

Con l'articolo 34 viene inserito il nuovo articolo 3-bis che delinea il procedimento amministrativo che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, sono tenute ad attivare al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Il procedimento può essere attivato dalla Camera di Commercio, a seguito della ricezione della Comunicazione unica da parte dell'impresa interessata o su segnalazione di altre Amministrazioni competenti in materia.

La Camera di Commercio, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, per esempio per svolgere sopralluoghi ispettivi volti all'accertamento dei requisiti artigiani di un'impresa, decidono entro 60 giorni, potendo eventualmente sospendere il decorso del termine per non più di 30 giorni, al fine di espletare gli accertamenti ed approfondimenti istruttori necessari.

L'uniforme applicazione, nel territorio regionale, della normativa in materia di artigianato, è garantita dal coordinamento tra le Camere di Commercio ed eventualmente dall'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 3, coinvolgendo il Servizio regionale competente in materia di artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato, al fine di esplicitare linee interpretative omogenee e coerenti, sulle questioni generali più importanti riguardanti l'artigianato.

L'impianto complessivo dell'art. 3-bis è volto a semplificare l'attuale previsione normativa, prevedendo che le Camere di Commercio fungano da referente principale per le imprese artigiane, che comunque già si relazionano con gli uffici del Registro delle Imprese, per tutta una serie di adempimenti amministrativi previsti dalle leggi statali.             

L'articolo 35 reca modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010, il quale regola la composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

La nuova Commissione regionale per l'artigianato sarà composta da 11 membri, invece dei 21 previsti in precedenza. La nuova composizione garantisce la rappresentanza delle organizzazioni artigiane più importanti, con 9 membri. I criteri per l'individuazione di questi membri sono definiti con atto della Giunta regionale. Si prevede inoltre la partecipazione di un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna ed un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato.

Il comma 7 prevede che ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti, a differenza di quanto previsto dal testo precedente.

Nel loro insieme le modifiche prevedono la rappresentanza delle istanze dell'associazionismo artigiano, nell'ambito di sedi di confronto che garantiscano un dialogo costante con la Regione ed il sistema camerale, in un quadro di maggiore semplificazione e snellimento delle strutture e procedure di consultazione.

L'articolo 36 contiene modifiche all’articolo 6  della legge regionale n. 1 del 2010 che riguardano le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, prevedendo che essa possa essere interpellata dal Servizio competente in materia di artigianato della Regione, al fine di formulare pareri non vincolanti su questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane oltre ad esprimere pareri consultivi e proposte riguardanti la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

La soppressione delle lettere d) ed f) del comma 1, riguarda attività che già sono sostanzialmente previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2010, laddove si definiscono le funzioni attri-buite all'Osservatorio regionale dell'artigianato, particolarmente in materia di indagini e rilevazioni statistiche e conoscitive.

L'articolo 37 sostituisce l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 7 viene modificato, rispetto alla formulazione ora vigente, introducendo la facoltà, da parte delle imprese artigiane, di ricorrere contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, presentando ricorso amministrativo al Servizio regionale competente in materia di artigianato.

E' ammesso ricorso anche da parte degli enti o amministrazioni pubbliche che abbiano chiesto alla Camera di Commercio l'accertamento sui requisiti artigiani di un'impresa.

La facoltà di avvalersi del ricorso al Servizio regionale competente in materia di artigianato rappresenta un ampliamento degli strumenti di difesa delle imprese, fatto salvo il diritto di adire la sede giurisdizionale competente.

Il  Servizio regionale competente in materia di artigianato può svolgere sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di acquisire elementi utili alle decisioni sui ricorsi presentati dagli interessati e può inoltre richiedere alla Commissione regionale per l'artigianato l'emanazione di pareri non vincolanti sulle questioni generali riguardanti i requisiti delle imprese artigiane, anche a seguito di richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire la massima coerenza e uniformità interpretativa a livello regionale, in materia di requisiti artigiani.

L'attribuzione della qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui al D.P.R. n. 288/2001, rimane tra le funzioni del Servizio regionale competente in materia di artigianato.

L'articolo 38 reca le disposizioni transitorie e di prima applicazione prevedono che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione stipulerà apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della prevista delega di funzioni. Tale convenzione andrà a sostituire la convenzione attualmente esistente, la quale regola i criteri dei rapporti tra Regione e Camere di Commercio e definisce l'ammontare delle risorse regionali, per quanto riguarda la gestione dell'Albo delle imprese artigiane.

Fino alla stipula della suddetta convenzione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, per i procedimenti inerenti l'iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane, tranne che per quanto riguarda le sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione delle Giunta regionale sui criteri per la nomina dei 9 membri della Commissione regionale per l'artigianato, detti membri sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna ed uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, prendendo a riferimento gli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

Capo II - Considerazioni generali

Le disposizioni di cui al Capo II (articoli 39 e 40) invece contengono modifiche alla legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna)

A dieci anni di distanza dall’entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006, le innova-zioni normative introdotte in ambito nazionale e regionale in tema di semplificazione amministrativa, unitamente al costante monitoraggio sull’attuazione della norma, prevista anche dalla specifica clausola valutativa di cui  all’articolo  11 della stessa legge regionale, suggeriscono  un intervento di modifica al fine di eliminare alcuni passaggi procedurali, oggi in contrasto con i principi di  semplifica-zione dei procedimenti amministrativi.

In particolare, le revisioni che si propongono sono relative all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 4 (Compiti della Consulta), di parte del comma 2 e dell’intero comma 4 dell’articolo  7 (Sostegno  a “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa) . Si tratta di modifiche che, semplificando alcuni passaggi procedurali, rendono più agile e meno ridondante l’attuazione del dispositivo normativo, mantenendo inalterato il valore complessivo del dettato normativo. L’impostazione che ne deriva garantisce una maggiore aderenza agli obiettivi previsti dall’Agenda di semplificazione nazionale di cui l’attività di semplificazione svolte dalla Regione Emilia-Romagna è parte integrante.

 

Illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 39 del progetto di legge regionale abroga il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006 che tra i compiti della Consulta della cooperazione - nella sua composizione mista di tecnici nominati dalla  Regione e rappresentanti delle associazione delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 – prevede  l'esame delle proposte progettuali , inerenti i “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa” di cui all'articolo 7. Ne consegue che la valutazione delle proposte progettuali da parte della Regione non sarà più sottoposta anche al vaglio della Consulta, superando così legittimi dubbi sulla coerenza della disposizione normativa regionale  con l'ordinamento europeo sotto il profilo della tutela della concorrenza, dal momento che nella Consulta sono presenti anche rappresentanti del mondo cooperativo.

L'articolo 40 del progetto di legge regionale (al comma 1)  sostituisce il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006. La nuova disposizione prevede che la Regione promuova direttamente la realizzazione dei “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa”, mentre è soppressa la previsione di appositi “Accordi “ tra Regione e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo finalizzati alla realizzazione dei sopracitati Programmi . Ne consegue che (al comma 2) l'articolo in esame -attraverso l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 – superi anche la previsione di criteri e procedure stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente la competente Commissione Assembleare, per la stipulazione dei sopracitati Accordi.

 

TITOLO IV

Il TITOLO IV (articoli da 41 a 44) reca modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO).

Considerazioni generali

L'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito con la legge 8 novembre 2013, n. 128, e del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) ha reso necessario l'adeguamento normativo della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo).

L'articolo 4 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013, ha esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione il divieto di fumo.

Il decreto legislativo n. 6 del 2016, inoltre, ha esteso il divieto di fumo anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

L'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 "Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo" già prevedeva il divieto di fumo nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Inoltre prevedeva azioni informative e educative poste in essere dai dirigenti scolastici volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio.

Con il presente intervento legislativo, pertanto, si provvede ad adeguare la normativa regionale in materia di fumo alle norme nazionali citate, da un lato mantenendo ed ampliando i divieti di fumo già previsti dalla normativa regionale nelle aree aperte limitrofe agli accessi e ai percorsi nelle strutture sanitarie, dall'altro introducendo una modifica della norma che prevede, in armonia con la legge statale, azioni educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente a rispettare il divieto di fumo anche nelle aree aperte di pertinenza delle scuole.

Inoltre, al fine di tutelare maggiormente la salute dei minori, nella proposta di modifica legislativa viene prevista la promozione di azioni di sensibilizzazione degli adulti per limitare l'esposizione dei bambini e dei giovani al fumo passivo.

Sono, inoltre, apportate alcune modifiche che riguardano gli aggiornamenti dei richiami normativi alle leggi nazionali e regionali vigenti.

Sono infine proposte alcune modifiche normative al fine di una razionale applicazione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge regionale n. 17 del 2007, alla luce dell'introduzione delle nuove fattispecie di divieto previste dalla normativa statale.

Illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 41 modifica l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2007 richiamando l'articolo 60 della legge regionale n. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) adeguandolo alle nuove previsioni regionali in materia di Conferenze territoriali sociali e sanitarie.

L'articolo 42 dispone la modifica dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale n. 17 del 2007 prevedendo che il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate.

Si stabilisce, inoltre, che i dirigenti scolastici pongano in essere azioni informative ed educative per sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul divieto di fumo nelle aree interne ed esterne delle strutture scolastiche. Infine si prevedono azioni poste in essere dalle autorità locali volte a sensibilizzare gli adulti a non fumare nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare parchi e aree gioco.

L'articolo 43 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 sostituendo il richiamo alla normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, ormai abrogato, con il richiamo al decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 44 modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007, riguardante le sanzioni.

L'originario modello sanzionatorio regionale da applicare alle infrazioni sul divieto di fumare trova il proprio fondamento, oltre che nei principi generali previsti dalla legge n. 689 del 1981 e dalla legge regionale n. 21 del 1984, nella disciplina contenuta nell'Accordo 16 dicembre 2004, tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3. Tale accordo, ha previsto, tra l'altro, che: il pagamento delle sanzioni al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali (punto 11 dell'Accordo); il rapporto è inviato al Presidente della Regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali (punto 14); in assenza di disposizioni normative regionali, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali (punto 17). A queste norme procedurali sull'applicazione delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare, si aggiunge la specifica disciplina prevista dai commi 189, 190 e 191 dell'articolo 1 della l. n. 311 del 2004, i quali sostanzialmente prevedono una specifica suddivisione dei proventi delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare (di cui all'art. 51, comma 7, della l. n. 3 del 2003): i proventi delle sanzioni inflitte da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato; i proventi delle sanzioni accertate dagli organi di polizia locale, invece, restano nella disponibilità delle Regioni.

Con le proposte di modifica contenute all'articolo 44, quindi, la Regione, ai fini di una razionale applicazione del sistema sanzionatorio, intende confermare il modello previsto dalla legge regionale n. 17 del 2007 anche per le nuove fattispecie di divieto introdotte nell'articolo 51 della l. n. 3 del 2003, ai sensi del comma 1-bis (norma inserita dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013 e poi modificata dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016) e del comma 1-ter (norma inserita dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016).

Invece, per quanto riguarda la fattispecie del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle scuole, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, deve essere fatta salva l'applicazione della peculiare disciplina contenuta nel citato articolo 4, che impone, tra l'altro, al comma 4 , una specifica disposizione sulla devoluzione dei proventi (al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), da ritenersi speciale rispetto alla disciplina sul divieto di fumare contenuta nell'articolo 51 della l. n. 3 del 2003 e nei relativi atti attuativi.

In questo specifico caso, quindi, non trova applicazione il modello sanzionatorio previsto dalla legge regionale n. 17 del 2007.

 

TITOLO V (articolo 45)

Il TITOLO V del progetto di legge reca infine ulteriori disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale all'ordinamento europeo: si tratta, nello specifico, dell'articolo 45, il quale apporta modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 per adeguare la possibilità di concedere finanziamenti agli obiettivi in essa previsti attraverso la modifica dell’articolo 8-bis. 

”)

 


 

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“Legge comunitaria regionale per il 2016"

 


TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento :

a) delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e di altre previsioni europee in materia ambientale

b) della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

c) della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia;

d) della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

 

2. Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale ed in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.

 

3.Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

b) dell'articolo 199 decreto legislativo n. 152 del 2006, di attuazione della direttiva 2008/98/CE;

c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)."

 

 

Titolo II

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI pericoli di incidenti rilevanti e ULTERIORI Disposizioni in materia ambientale E DI ENERGIA

 

Capo I

Modificazioni alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

 

Articolo 2

Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

 

1.  La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti volti al loro esercizio al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), nonché della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province e comuni e loro unioni).

2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 105 del 2015, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 105 del 2015 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3 del medesimo.”.

 

 

Articolo 3

Modificazioni all’articolo 2 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

alla lettera a) le parole “alle Province” sono soppresse;

a) alla lettera b) le parole “di cui all’art. 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 105 del 2015”.

 

 

Articolo 4

Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 3 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

 

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. L'Agenzia esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998.

4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, l'Agenzia si avvale del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, l'Agenzia si avvale del Comitato di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.

5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, l'Agenzia può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, l'Agenzia può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 5

Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Comitato tecnico di valutazione dei rischi

 

1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:

 

il direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante della stessa Agenzia e un rappresentante, territorialmente competente, dell’Agenzia;

a)il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;

b)due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;

c) un esperto in materia designato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL);un rappresentante del Comune territorialmente competente;

d) un rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente;

e) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

 

2. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 è designato un membro supplente.

3. Il comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale ”. 

 

 

Articolo 6

Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 5 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Norme procedimentali

 

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:

a) emanare l’atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;

b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione positiva effettuata dall'Agenzia abilita all'esercizio dell'attività.

3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 30 del d.lgs. n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.”.

 

 

Articolo 7

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 6 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Adempimenti dei gestori soggetti a notifica

 

1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.

 

2. Per  gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore invia anche all'Agenzia di cui al comma 1, in formato elettronico, il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.

3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche all'Agenzia la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell’articolo 18 del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 8

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 7 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 7

Effetto domino

 

1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 10 del   d.lgs n. 105 del 2015:

a) l’accordo al fine dell’individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 105 del 2015;

b) l’accordo al fine dell’individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell’urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

Articolo 9

Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 8 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 8

Misure di semplificazione

 

1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal d.lgs. n. 105 del 2015.

2. Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'articolo 27, comma 10, del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 10

Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 10

Piani di emergenza

 

1.  Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 105 del 2015.

 

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del d.lgs. n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l’intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).”.

 

 

Articolo 11

Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 11

Consultazione del pubblico interessato

 

1. Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'articolo 24 del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 12

Modificazioni all’articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. All’articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del d.lgs. n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 105 del 2015. Fino all’adozione di detto decreto, l’adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla l.r. n. 20 del 2000.”;

 

il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

“5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all’adozione di dette linee guida, i suddetti atti d’individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della presente legge”.

 

 

Articolo 13

Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 13

Norme di salvaguardia

 

1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.

 

2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.

 

3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell’esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:

a)aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;

b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;

c)ampliamento di aree di distribuzione carburanti;

d)potenziamento di linee elettriche aeree.”.

 

 

Articolo 14

Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 14

Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

 

1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.

 

2. A tal fine l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 15

Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 15

Ispezioni

 

1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:

pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale ed è riesaminato con periodicità annuale, ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;

programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui articolo 27, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 2015. Il programma è predisposto dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;

disposte dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'Appendice 1, Allegato I, del d.lgs. n. 105 del 2015 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli";

svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia , dei Vigili del Fuoco e dell'INAIL. Il rappresentante dell’Agenzia ha funzione di referente.

 

2. Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia può avvalersi del Comitato competente ai sensi del comma 4 dell’art. 3. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra l’Agenzia e i Vigili del Fuoco e l'INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998.

3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 105 del 2015, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia prescrive al gestore gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell’attività.

4. A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 2015:

a) raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;

b) adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;

formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.”.

 

Articolo 16

Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 16

Sanzioni

 

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 105 del 2015.

2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'Agenzia anche a seguito di controlli, l'Agenzia stessa diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.”.

 

 

Articolo 17

Abrogazioni e norme transitorie

 

1. Sono abrogati gli articoli 9, 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003.

2. Ferma restando la disciplina transitoria posta dal d.lgs. n. 105 del 2015, fino al 1° giugno 2016 si applica quanto stabilito dalla Giunta regionale in attuazione degli articoli 68 e 69 della l.r. n. 13 del 2015.

 

 

Articolo 18

Modificazioni alla l.r. n. 44 del 1995

 

1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole "dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” sono sostituite dalle parole "dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)”.

 

 

Articolo 19

Sostituzione dell'art. A-3-bis della l.r. n. 20 del 2000

 

1. L'articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo A-3-bis

Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

 

1.  Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

 

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

 

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

 

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

 

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

 

 

Capo II

Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

 

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993

 

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste – ARF) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole “e dalle Province”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria ed, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convezione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge.”;

 

c) nel comma 4 sono soppresse le parole “ed alle Province territorialmente interessate”.

 

 

Art. 21

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) è introdotto il seguente comma:

 

“1-bis. La Regione può concedere contributi ai parchi nazionali ed agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all’interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell’Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi  piani d’azione, nei limiti della disponibilità definita nel bilancio regionale di previsione.”.

 

 

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia ambientale

 

Articolo 22

 

Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani

 

1. La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione da parte dei gestori delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell’inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all’Autorità competente la sospensione o decadenza del servizio.

 

 

Articolo 23

Modificazioni alla legge regionale n. 17 del 1991

 

1. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:

agli articoli 6, comma 3, 7, comma 3-bis, 10, comma 2, 11, comma 1, 18, comma 2, e 19, comma 4, le parole “Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive” sono sostituite dalle parole “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

all'articolo 7, comma 3, la locuzione“; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive” è soppressa;

agli articoli 11, comma 1, 12, comma 4, 15, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, commi 2 e 3, 19 e 22, comma 5, la parola “Sindaco” è sostituita dalla parola “Comune”.

 

2. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

 

1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.”

 

3. Alla l.r. n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'art. 19 le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalla parola “Regione”;

 

b) gli articoli 23 e 25 sono abrogati.

 

 

Articolo 24

Norme di attuazione dell'articolo 23

 

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 23, dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive, già costituite dalle Province ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991, cessano dalle loro funzioni. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle medesime Commissioni anche per i procedimenti in corso a tale data.

 

 

Articolo 25

Disposizioni in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. 

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

 

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.

 

2. In attuazione dell'articolo 69, comma 3bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città Metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

 

 

Capo IV

Norme in materia di energia

 

Art.  26

Modificazioni all’articolo 17 della l.r. n. 13 del 2015

 

1. All’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province e comuni e loro unioni) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d’inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d’intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).”;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.”.

 

 

Art. 27

Modificazioni alla l.r. n. 37 del 2002

 

Al termine del comma 1-bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole “o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'art. 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).”

 

 

Art. 28

Sostituzione dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004

 

Il testo dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 25-quater

Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

 

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica, degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l’ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;

c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER).

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:

a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25-quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25-sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25-sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell’art. 25-sexies;

e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 25 -ter;

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;

g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l’accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 25-quinquies tiene luogo a tutti gli effetti dell’ispezione dell’impianto.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).

E' istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione ne stabilisce le modalità di funzionamento.”;”

 

 

Art. 29

Sostituzione dell’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

Il testo dell’art. 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25-quinquies

 

Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25-quater, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all’obbligo di registrazione dell’impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all’articolo 25-quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;

b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.”

 

 

Art. 30

Sostituzione dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Il testo dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25-sexies

Accertamenti e ispezioni

 

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l’organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’articolo 25-quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2.Il regolamento di cui all’articolo 25-quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti alla approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:

a) il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;

b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;

c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.

3. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata all’organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’art. 25-quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies, commi 2, 3 e 4.

Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall’organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’articolo 25-quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.”

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 3 dell’articolo 25-septies, le parole “dalla deliberazione di cui all'articolo 25-quater, con la quale”  sono sostituite da “dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25-septies è aggiunto il seguente:

“3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti alla effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all’articolo 25-quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà alla eventuale riparametrazione del contributo.”

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Capo I

Modificazioni alla legge regionale n. 1  del 2010 in materia di artigianato.

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010

 

Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale  9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole “come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” sono sostituite da “come definite dall’allegato 1 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento  che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)”.

Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“5. L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti”.

 

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010

 

Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono soppresse le parole “ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, di cui all’articolo 5,”.

I commi 7 ed 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

 

 

Art. 34

Inserimento dell’articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010

 

Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis

Funzioni della Camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura

In attuazione dell’articolo 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.

Successivamente al ricevimento della comunicazione unica, di cui al comma 1 dell’articolo 3, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in sede di controllo,  accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.

Le Camere di Commercio  territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l’avvio del procedimento,  affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge  entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all’impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l’accertamento.

Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d’ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.

Le Camere di Commercio procedono all’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane  delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.

Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) .”.

 

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010

 

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“2.La Commissione regionale per l'artigianato, è composta di unidici membri:

a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati, in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;

c) un  rappresentante  della Regione, esperto  in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale”.

Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente “7. Ai componenti della Commissione  regionale per l'artigianato non spettano emolumenti ”.

I commi 8 e 9  dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

 

 

Art. 36

Modifiche all’articolo 6  della legge regionale n. 1 del 2010

 

Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato;”;

b) sono soppresse le lettere d) ed f).

Al comma 2 dell’articolo 6 le parole “Servizio Artigianato” sono sostituite dalle parole “Servizio competente in materia di artigianato”.

 

 

Art. 37

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

1. L’articolo 7 della legge regionale n. n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Funzioni della Regione

 

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane,  è ammesso ricorso  da presentare  al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi del comma 3 dell’articolo 3-bis, da parte dell’impresa interessata oltreché da parte degli enti  e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l’inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l’accertamento  alla Camera di Commercio.

2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell’istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di commercio che ha emanato l’atto impugnato, anche ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico dell’impresa.

3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato altresì:

a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;

b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;

c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di commercio competente territorialmente, anche ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico dell’impresa.”.

 

Art. 38

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con   le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al fine della applicazione della delega di funzioni di cui all'articolo 3-bis, comma 1. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

2. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione della deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

 

 

Capo II

Modificazioni alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

 

Art. 39

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006

 

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia - Romagna) è abrogato.

 

Art.  40

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

 

1. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

 

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è così sostituito :

"2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.Titolo IV

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17

 

 

Articolo 41

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

“4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.”

 

 

Articolo 42

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.”.

b) al comma 3, le parole “l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.” sono sostituite dalle seguenti: “l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle Autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.”.

 

 

Articolo 43

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.”.

 

 

Articolo 44

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.”;

b) al comma 4, le parole “ai sensi dell'articolo 18, comma 2”sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis,”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4-bis. In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 3 del 2003, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito con la legge 8 novembre 2013, n. 128, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative, di cui al comma 4 del medesimo articolo.”.

 

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Art. 45

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Al comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), le parole: “,considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24” sono soppresse.>.

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

PER IL PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

 

Premessa.

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell’anno 2015 la “sessione comunitaria” prevista dall’articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2015 dell’Assemblea legislativa (oggetto n. 800 del 25 giugno 2015  recante appunto “Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”). Detta risoluzione conteneva, alla lettera cc), l’invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento statale, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

L’articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008, il quale disciplina lo svolgimento della “sessione comunitaria annuale” prevede, al comma 2, che l’esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario, possa essere contestuale all’esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8. Proprio questo è il procedimento che nell’anno 2016 verrà seguito per la presentazione e l’esame del progetto di legge comunitaria regionale per il 2016 nel corso della sessione comunitaria dell’anno in corso.

I termini “legge comunitaria” e “sessione comunitaria” vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell’adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare introdotte (a seguito del “trattato di Lisbona”) dalle legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. “legge Buttiglione”).

 

Il progetto di legge si articola in cinque Titoli:

TITOLO I-  OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Titolo II - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI pericoli di incidenti rilevanti e ULTERIORI Disposizioni in materia ambientale E DI ENERGIA.

Capo I Modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)”

Capo II Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

Capo III Ulteriori disposizioni in materia ambientale

Capo IV Norme in materia di energia

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”.

Capo II Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 2006 n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna)

Titolo Iv - Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17

TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere)

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)

 

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo (articolo 1) che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell’ottica del progressivo adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

 

TITOLO II- attuazione delle direttive europee in materia di pericoli di incidenti rilevanti e ulteriori disposizioni in materia di ambiente e di energia.

Il Titolo II del progetto di legge comunitaria riguarda principalmente l'adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge regionale n. n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE e del decreto legislativo n. 105 del 2015 che le ha dato recepimento in Italia. Esso contiene poi ulteriori disposizioni in materia di ambiente e di energia.

 

Il Capo I (articoli da 2 a 19) del Titolo II della legge comunitaria riguarda l'adeguamento della normativa regionale che detta disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la legge regionale n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE nonché del recente d.lgs. n. 105 del 2015 che ne ha dato recepimento a livello nazionale. Tale adeguamento è inoltre finalizzato a recepire i contenuti della legge regionale n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale che ha stabilito che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ad esercitare le funzioni prima delegate alle province.

Articoli 2, 3 e 4

Gli articoli 2, 3 e 4 aggiornano i riferimenti normativi contenuti nella legge regionale n. 26 del 2003, modificando o sostituendo gli articoli 1, 2 e 3 della medesima e definiscono le nuove competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

In particolare, l'articolo 2 del progetto di legge sostituisce l’articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione), l'articolo 3 modifica l'articolo 2 (Funzioni della Regione) mentre l'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 (Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) della medesima legge regionale n 26 del 2003, essendo prima relativo alle funzioni delle Province che, a seguito della legge regionale n.13/2015 relativa al riordino istituzionale, sono ora conferite alla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

 

Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 5 del progetto di legge sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, dedicato al Comitato Tecnico di valutazione dei rischi, per apportare modifiche alla composizione del medesimo. Si prevede che la partecipazione al Comitato non comporti la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale

 

Articoli 6, 7, 8 e 9

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 recano aggiornamenti normativi e sostituiscono gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 26 del 2003.

In particolare, l'articolo 6 del progetto di legge sostituisce l'articolo 5 (Procedimento istruttorio), l'articolo 7 del progetto di legge sostituisce l'articolo 6 (Adempimenti dei gestori soggetti a notifica) per disciplinare compiutamente il flusso documentale verso l'Agenzia e consentire così il corretto svolgimento delle funzioni assegnate; l'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 (Effetto domino)  per dare atto delle intese che la Regione deve fornire al Prefetto, per l'identificazione degli stabilimenti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, mentre l'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 (Misure di semplificazione)

 

Articolo 10: Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 10 (Piani di emergenza) della legge regionale n. 26 del 2003 è stato completamente sostituito dando atto del fatto che non è più competenza della Regione redigere il piano di emergenza esterno per gli stabilimenti di soglia inferiore (competenza precedentemente delegata alle Province ed ora attribuita alle Prefetture).

 

Articolo 11: Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 11 (Consultazione della Popolazione) della legge regionale n. 26 del 2003 è stato completamente modificato per aggiornamenti normativi.

 

Articolo 12-  Modificazioni all’articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003A

L'articolo 12 del progetto di legge reca modifiche all'articolo 12 (Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale e dei Piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003)  sostituendone solo i commi 1 e 5, con modifiche relative ad aggiornamenti normativi.

 

Articolo 13: Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 13 del progetto di legge sostituisce l'articolo 13 (Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ) della legge regionale n. 26 del 2003 per apportare aggiornamenti normativi e identificare in modo puntuale gli interventi sul patrimonio edilizio che non richiedono, in mancanza di aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, l'espressione del parere preventivo e vincolante da parte del Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge, per l'identificazione delle aree di danno.

 

Articolo 14: Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 14 del progetto di legge sostituisce l'articolo 14 (Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003 eliminando il riferimento al Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in quanto il decreto legislativo n.105/2015 ha stabilito che sia competenza di ISPRA predisporre ed aggiornare l'inventario di tali stabilimenti, sia di soglia superiore che inferiore.

 

Articolo 15: Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 15 del progetto di legge sostituisce l'articolo 15 (Ispezioni) della legge regionale n. 26 del 2003.

L'articolo è stato completamente modificato per aggiornamenti normativi e per recepimento delle nuove disposizioni nazionali relative alla pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni, nonché alla emanazione delle rispettive tariffe con oneri a carico del gestore degli stabilimenti. Si precisa che fino ad ora tali ispezioni sono state svolte a titolo gratuito da un'apposita Commissione di norma composta da rappresentanti di Arpa, Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed Inail .

Sulla base delle modifiche apportate dal progetto di legge le ispezioni sono ora programmate e disposte da ARPAE, ma svolte da una Commissione analoga alla precedente.

 

Articolo 16: Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 16 del progetto di legge sostituisce l'articolo 16 (Sanzioni) della legge regionale n. 26 del 2003, indicando che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è il soggetto che irroga ed introita le sanzioni precedentemente in capo alle Province. Viene inoltre aggiunta la disciplina sanzionatoria per l'omissione nella presentazione della scheda tecnica, mutuata da quanto stabilito dal d.lgs. n. 105 del 2015 per la mancata presentazione del rapporto di sicurezza.

 

Articolo 17 (Abrogazioni e norme transitorie )

L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2003 sulle certificazioni di qualità è abrogato  dall'articolo 17 del progetto di legge in quanto ritenute superflue le specificazioni in esso contenute, relative ad adempimenti già previsti dalla norma nazionale.

Gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003 sono invece abrogati dall'art. 17 del pdlr in quanto dettavano norme di modifica di altre leggi regionali. L'art. 17 della legge 26 inseriva alcuni riferimenti normativi nella legge regionale n. 44 del 1995 istitutiva di ARPA: questi riferimenti vengono direttamente aggiornati dall'art. 18 del pdlr. 

L'art. 17 del pdlr inoltre rinvia alla disciplina transitoria dettata dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. n. 13 del 2015, al fine di garantire un sufficiente lasso di tempo (in pratica fino all'1 giugno) sia ai gestori degli stabilimenti, per prendere atto del nuovo regime giuridico, sia alle amministrazioni pubbliche coinvolte, per organizzare l'esercizio delle nuove funzioni.             

Articolo 18: Modifiche alla Legge regionale 44/95 (istitutiva di Arpa)

L'articolo 18 reca modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995, istitutiva di Arpa.

Articolo 19: Integrazione della LR 20/00 con disposizioni relative agli stabilimenti RIR

L'art. 19 della l.r. n. 26 del 2003 integrava la l.r. n. 20 del 2000 sull'uso del territorio con disposizioni relative alla pianificazione per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Con l'art. 19 del pdlr queste disposizioni della l.r. n. 20 del 2000 sono direttamente aggiornate alle previsioni della nuova normativa statale.

 

CAPO II

Il Capo II (articoli  20 e 21) del Titolo II del progetto di legge contiene norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette, di grande rilievo per l'ordinamento europeo.

 

Articolo 20: Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993

L'art. 20 modifica la legge regionale n. 17 del 1993 (con la quale fu soppressa l'Azienda regionale delle foreste – ARF) stabilendo che la Regione assicuri la gestione unitaria delle funzioni di tutela e gestione del patrimonio forestale regionale nell'ipotesi in cui siano affidate a più unioni di comuni contermini.

 

Articolo 21: Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

La modifica dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) dà alla Regione la facoltà di concedere contributi ai parchi nazionali ed agli enti di gestione per i parchi e e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all’interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell’Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi  piani d’azione, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dal bilancio regionale a valere sulla medesima legge regionale n. 6 del 2005.

 

CAPO III

Il Capo III (articoli da 22 a 25) contiene ulteriori disposizioni in materia ambientale.

 

Articolo 22: Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti

L'articolo 22 intende garantire un adeguato quadro sanzionatorio ai fini del rispetto della normativa pianificatoria sui flussi dei rifiuti.

Come è noto, infatti, l’articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attribuisce alle Regioni la competenza a predisporre e approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti con i contenuti indicati al successivo articolo 199. Fra i contenuti di Piano rientrano anche le misure relative alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani che, in attuazione della normativa comunitaria e in particolare della direttiva 2008/98/CE, come attuata a livello di legislazione nazionale dal Dlgs. n. 152 del 2006, mirano al conseguimento dell’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti nel rispetto, quindi, dei principi comunitari di prossimità e gerarchia di gestione dei rifiuti. La mancata attuazione delle disposizioni di piano in ordine ai flussi esporrebbe la Regione Emilia-Romagna (per il tramite dello Stato) a procedure di infrazione comunitaria. Per tale ragione le suddette misure hanno la valenza di prescrizioni pianificatorie e, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 20/2000, devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prevalendo sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il raggiungimento delle sopra descritte finalità comunitarie, perseguite attraverso le misure sui flussi dei rifiuti, necessita che l’osservanza di tali prescrizioni da parte dei soggetti privati, e in particolare dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, sia presidiata con opportune sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive. A tale fine il presente progetto di legge introduce l'articolo in commento.

 

Articolo 23: Modificazioni alla legge regionale n. 17 del 1991

Articolo 24: Norme di attuazione dell'articolo 23

 

L'articolo 23, ai fini del coordinamento con la normativa sopravvenuta, prevede modificazioni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

In particolare vengono abrogati l'articolo 23, in quanto la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ivi prevista è un istituto che risulta del tutto superato e non più attuato a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2000 (che prevede altre forme di confronto, come la conferenza di pianificazione, ai fini dell'approvazione del Piano infraregionale delle attività estrattive), e l'articolo 25, in quanto la Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive (CTIAE), prevista in ciascuna provincia, appare oggi un istituto obsoleto, oneroso e non più in linea con l'assetto amministrativo successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale ed al subentro dell'Agenzia. L'intervento di abrogazione e razionalizzazione in oggetto appare oggi necessario nelle more di una revisione organica della l.r. n. 17 del 1991.

Il medesimo articolo 23 inoltre riscrive l'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991, al fine di adeguare la norma alla legislazione sopravvenuta in materia di procedimento amministrativo ed all'obiettivo generale di accelerazione dei termini procedimentali: il tempo per il rilascio del parere previsto viene infatti ridotto da 60 a 30 giorni.

 

Articolo 25: Disposizioni in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

L'articolo 25, in conformità alla legge regionale n. 13 del 2015, modifica la legge n. 3 del 1999, abrogando i commi 1 e 2 dell'articolo 100 in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Viene così data attuazione all'articolo 69, comma 3-bis, della stessa legge 13, ai sensi del quale la Città Metropolitana di Bologna e le province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. Di conseguenza l'art. 25 del pdlr prevede che la Città Metropolitana di Bologna e le province continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data suddetta risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

 

CAPO IV

Il Capo IV (articoli 26 e 27) contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.

 

Articolo 26: Modificazioni all’articolo 17 della l.r. n. 13 del 2015

L'articolo 26 modifica l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale per chiarire i poteri della Regione nel settore energetico.

 

Articolo 27: Modificazioni alla l.r. n. 37 del 2002

L'articolo 27 attribuisce alle Province ed alla Città Metropolitana la competenza sui procedimenti di esproprio preordinati alla realizzazione ed esercizio di infrastrutture e impianti energetici quando l'approvazione dei relativi progetti spetta alla Regione.

 

Gli articoli da 28 a 31 recano invece modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”

Articolo 28: Sostituzione dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004

Nello specifico, l'articolo 28 sostituisce l’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono a:

l'inserimento del comma 5, ove si prevede la istituzione dell'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, incaricato di supportare operativamente la Regione garantendo lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento del sistema di accertamento ed ispezione degli impianti termici, nonché di gestione del relativo catasto regionale CRITER, e del successivo comma 6, ove viene previsto che l'individuazione di tale soggetto sia demandata alla fase di redazione del regolamento;

l'inserimento, effettuato in una ottica di semplificazione dell'intera procedura, di precisazioni che riguardano la natura dei controlli di competenza pubblica (accertamenti ed ispezioni), e dei controlli di competenza delle imprese di manutenzione (distinguendo tra quelli “funzionali” e quelli di “efficienza energetica”).

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

 

Articolo 29: Sostituzione dell’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo 29 sostituisce l’articolo l’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono all'obbligo di registrazione nel catasto regionale del “libretto di impianto”, e le relative modalità e competenze, e alle modalità di redazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 30: Sostituzione dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

L'articolo 30 sostituisce l’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono:

alla indicazione delle competenze  dell'Organismo Regionale di Accreditamento nella esecuzione delle attività di controllo pubblico e alle relative modalità operative, in raccordo con la competente Direzione Generale della Regione, nonché i contenuti del programma medesimo;

alle condizioni e le tipologie di impianto, per le quali l’accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica tiene luogo a tutti gli effetti dell’ispezione dell’impianto.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Articolo 31: Modifiche all’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo 31 modifica l’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004.

La modifica proposta consiste nell'inserimento del comma 3-bis, che definisce – in una ottica di semplificazione complessiva del procedimento - le modalità attraverso cui il contributo previsto dalla legge a carico dei responsabili di impianto viene da questi versato ed introitato direttamente dall'Organismo Regionale di Accreditamento. Si prevede inoltre un vincolo sull'utilizzo di tali risorse (destinate esclusivamente alla copertura dei costi per la realizzazione dei programmi di controllo di competenza regionale), e le relative modalità di rendicontazione periodica.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

 

TITOLO III

Il TITOLO III del progetto di legge reca disposizioni in materia di attività produttive e si articola in un Capo I (articoli da 32 a 38) , il quale contiene modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato ed in un Capo II (articoli 39 e 40) , il quale reca modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

 

Nello specifico, le disposizioni di cui al Capo I recano Modificazioni  alla legge regionale n. 1 del 2010, in materia di artigianato” e sono ispirate  alla massima semplificazione possibile delle procedure, in conformità alla “Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” .

Tali modifiche rispondono all’esigenza di apportare significativi elementi di semplificazione alla normativa adottata con legge regionale n. 1 del 2010, snellendo le procedure, eliminando ogni sovrapposizione di centri amministrativi e decisionali in materia di verifica dei requisiti artigiani delle imprese, evitando che l’impresa artigiana debba interagire, nell’ambito del medesimo procedimento, con più Pubbliche Amministrazioni.

Il risparmio di spesa conseguente alla semplificazione delle procedure che si intende realizzare è è reso evidente dal superamento dell’attuale esistenza di due organi collegiali, la Commissione regionale per l’artigianato (CRA) ed il Comitato di esperti in materia di artigianato. La proposta di modifica delle legge prevede che la nuova Commissione regionale per l’artigianato sia composta da membri, in parte tecnici ed in parte in rappresentanza delle categorie professionali, i quali ricopriranno l’incarico a titolo gratuito, consentendo un risparmio annuo di circa 95.000 euro.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Articolo 32: Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 32 reca modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010, relativamente all'albo delle imprese artigiane, anche aggiornando i riferimenti normativi di rango comunitario, citando in particolare il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

La modifica al comma 5 prevede che l'Albo regionale delle imprese artigiane sia tenuto presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, superando il precedente dettato normativo, che prevedeva varie sezioni provinciali dell'Albo regionale, il quale era conservato presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 33: Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 33 reca modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010  relativo ad iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane. In particolare la modifica del comma 4 dell'articolo 3 consiste nell'eliminazione delle sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, al fine di semplificare i passaggi procedurali finalizzati alla gestione delle iscrizioni, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.

Sono inoltre abrogati i commi 7 e 8, i quali delineavano le funzioni delle soppresse sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, in relazione al procedimento di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese, ove si fossero riscontrati elementi circa la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le nuove procedure di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese sono dettate dal nuovo articolo 3-bis (che viene inserito dalla legge regionale n. 1 del 2010 dall'articolo 34 del presente progetto di legge)

 

Articolo 34: Inserimento dell’articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 34, attraverso l'inserimento dell’articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010, delinea il procedimento amministrativo che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, sono tenute ad attivare al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Il procedimento può essere attivato dalla Camera di Commercio, a seguito della ricezione della Comunicazione unica da parte dell'impresa interessata o su segnalazione di altre Amministrazioni competenti in materia.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Articolo 35: Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 35 reca modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 il quale disciplina la composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

La nuova Commissione regionale per l'artigianato sarà composta da 11 membri, invece dei 21 previsti in precedenza, garantendo comunque la rappresentanza delle organizzazioni artigiane più importanti, con 9 membri e demandando ad atto della Giunta regionale la definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti.

Il comma 7 prevede che ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti, a differenza di quanto previsto dal testo precedente.

Le modifiche proposte, non solo non comporteranno maggiori oneri finanziari ma, grazie all’eliminazione dei compensi per i componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato si produrranno risparmi quantificabili in circa € 55.000 annui, attualmente necessari per liquidare i gettoni di presenza e le indennità di carica del Presidente e Vice-presidente della Commissione.

Articolo 36: Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 36 reca modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo alle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

Le modifiche riguardano le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, prevedendo che essa possa essere interpellata dal Servizio competente in materia di artigianato della Regione, al fine di formulare pareri non vincolanti su questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane oltre ad esprimere pareri consultivi e proposte riguardanti la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

 

Articolo 37: Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 37 reca modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo alle funzioni della Regione in materia, introducendo la facoltà, da parte delle imprese artigiane, di ricorrere contro i provvedimenti delle Camere di Commercio (di cui all'articolo 34) in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, presentando ricorso amministrativo al Servizio regionale competente in materia di artigianato.

E' ammesso ricorso anche da parte degli enti o amministrazioni pubbliche che abbiano chiesto alla Camera di Commercio l'accertamento sui requisti artigiani di un'impresa.

Viene inoltre soppresso il Comitato di esperti in materia di artigianato.

Le modifiche proposte, non solo non comporteranno maggiori oneri finanziari ma, grazie all’eliminazione dei compensi per i componenti del Comitato di esperti in materia di artigianato, si produrranno risparmi quantificabili in € 40.000,00 annui.

Articolo 38: Disposizioni transitorie e di prima applicazione

L'articolo 38 reca disposizioni transitorie e di prima applicazione, le quali prevedono che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione stipulerà apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della prevista delega di funzioni. Tale convenzione andrà a sostituire l'intesa attualmente esistente, la quale regola i criteri dei rapporti tra Regione e Camere di Commercio per quanto riguarda la gestione dell'Albo delle imprese artigiane.

Fino alla stipula della suddetta convenzione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, per i procedimenti inerenti l'iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane, tranne che per quanto riguarda le sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione delle Giunta regionale sui criteri per la nomina dei 9 membri della Commissione regionale per l'artigianato, detti membri sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna ed uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, prendendo a riferimento gli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Le disposizioni di cui al Capo II (articoli 39 e 40)  recano modifiche alla legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna). Tali modifiche sono finalizzate ad eliminare alcuni passaggi procedurali, oggi in contrasto con i principi di  semplificazione dei procedimenti amministrativi, per giungere più rapidamente alla definizione e realizzazione da parte della  Regione dei “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa” che sono l'elemento centrale della legge regionale.

In particolare:

Articolo 39: Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006

L'articolo  39 del pdlr  - nel comportare l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4  della legge regionale n. 6 del 2006 - prevede che la  Consulta della cooperazione non debba più esaminare le proposte progettuali , inerenti i “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa” di cui all'articolo 7.

 

Articolo 40: Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

L'articolo 40 del pdlr – nel modificare l'articolo 7 - sopprime  la previsione della stipula di appositi “Accordi” tra la Regione e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, finalizzati alla realizzazione dei “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa”, nonché la definizione da parte della Giunta regionale di criteri e procedure per la stipulazione dei predetti accordi. Trattasi di disposizione di semplificazione procedurale.

 

TITOLO IV

Il Titolo IV  (articoli da 41 a 44) reca “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17” ed è dedicato agli aggiornamenti normativi della legge regionale n. 17 del 2007, resisi necessari a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE".

Gli articoli 41, 42, 43 e 44 del progetto di legge, apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4, e 6 della legge regionale n. 17 del 2007.

TITOLO V

Il Titolo V (articolo 45) reca ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea. Si tratta, nello specifico di modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 volta ad adeguare agli obiettivi previsti nella legge regionale 6/2014 la possibilità di concedere finanziamenti modificando l’articolo 8bis della medesima al fine di non  limitare le potenzialità della legge stessa e la possibilità di intervenire sui diversi temi che la legge quadro sulla parità e contro le discriminazioni di genere ha messo con forza in agenda. 

Tale modifica non comporta maggiori oneri trattandosi di interventi attivati nell'ambito delle risorse autorizzate dalla legge di bilancio a valere sulla medesima l.r. n. 6 del 2014.

 

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