Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 2409
Presentato in data: 25/03/2016
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Legge comunitaria regionale per il 2016" (delibera di Giunta n. 391 del 22 03 16).

Presentatori:

giunta

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“Legge comunitaria regionale per il 2016"

 


TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento :

a) delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e di altre previsioni europee in materia ambientale

b) della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

c) della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia;

d) della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

 

2. Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale ed in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.

 

3.Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

b) dell'articolo 199 decreto legislativo n. 152 del 2006, di attuazione della direttiva 2008/98/CE;

c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)."

 

 

Titolo II

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI pericoli di incidenti rilevanti e ULTERIORI Disposizioni in materia ambientale E DI ENERGIA

 

Capo I

Modificazioni alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

 

Articolo 2

Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

 

1.  La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti volti al loro esercizio al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), nonché della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province e comuni e loro unioni).

2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 105 del 2015, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 105 del 2015 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3 del medesimo.”.

 

 

Articolo 3

Modificazioni all’articolo 2 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

alla lettera a) le parole “alle Province” sono soppresse;

a) alla lettera b) le parole “di cui all’art. 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 105 del 2015”.

 

 

Articolo 4

Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 3 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

 

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. L'Agenzia esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998.

4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, l'Agenzia si avvale del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, l'Agenzia si avvale del Comitato di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.

5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, l'Agenzia può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, l'Agenzia può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 5

Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Comitato tecnico di valutazione dei rischi

 

1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:

 

il direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante della stessa Agenzia e un rappresentante, territorialmente competente, dell’Agenzia;

a)il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;

b)due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;

c) un esperto in materia designato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL);un rappresentante del Comune territorialmente competente;

d) un rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente;

e) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

 

2. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 è designato un membro supplente.

3. Il comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale ”. 

 

 

Articolo 6

Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 5 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Norme procedimentali

 

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:

a) emanare l’atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;

b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione positiva effettuata dall'Agenzia abilita all'esercizio dell'attività.

3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 30 del d.lgs. n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.”.

 

 

Articolo 7

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 6 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Adempimenti dei gestori soggetti a notifica

 

1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.

 

2. Per  gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore invia anche all'Agenzia di cui al comma 1, in formato elettronico, il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.

3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche all'Agenzia la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell’articolo 18 del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 8

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 7 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 7

Effetto domino

 

1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 10 del   d.lgs n. 105 del 2015:

a) l’accordo al fine dell’individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 105 del 2015;

b) l’accordo al fine dell’individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell’urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

Articolo 9

Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 8 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 8

Misure di semplificazione

 

1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal d.lgs. n. 105 del 2015.

2. Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'articolo 27, comma 10, del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 10

Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 10

Piani di emergenza

 

1.  Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 105 del 2015.

 

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del d.lgs. n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l’intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).”.

 

 

Articolo 11

Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 11

Consultazione del pubblico interessato

 

1. Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'articolo 24 del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 12

Modificazioni all’articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. All’articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del d.lgs. n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 105 del 2015. Fino all’adozione di detto decreto, l’adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla l.r. n. 20 del 2000.”;

 

il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

“5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all’adozione di dette linee guida, i suddetti atti d’individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della presente legge”.

 

 

Articolo 13

Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 13

Norme di salvaguardia

 

1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.

 

2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.

 

3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell’esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:

a)aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;

b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;

c)ampliamento di aree di distribuzione carburanti;

d)potenziamento di linee elettriche aeree.”.

 

 

Articolo 14

Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L'articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 14

Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

 

1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.

 

2. A tal fine l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 2015.”.

 

 

Articolo 15

Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 15

Ispezioni

 

1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:

pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale ed è riesaminato con periodicità annuale, ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;

programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui articolo 27, comma 4, del d.lgs. n. 105 del 2015. Il programma è predisposto dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;

disposte dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'Appendice 1, Allegato I, del d.lgs. n. 105 del 2015 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli";

svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia , dei Vigili del Fuoco e dell'INAIL. Il rappresentante dell’Agenzia ha funzione di referente.

 

2. Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia può avvalersi del Comitato competente ai sensi del comma 4 dell’art. 3. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra l’Agenzia e i Vigili del Fuoco e l'INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998.

3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 105 del 2015, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia prescrive al gestore gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell’attività.

4. A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 2015:

a) raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;

b) adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;

formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.”.

 

Articolo 16

Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003

 

1. L’articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

Art. 16

Sanzioni

 

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l'energia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 del d.lgs. n. 105 del 2015.

2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'Agenzia anche a seguito di controlli, l'Agenzia stessa diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.”.

 

 

Articolo 17

Abrogazioni e norme transitorie

 

1. Sono abrogati gli articoli 9, 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003.

2. Ferma restando la disciplina transitoria posta dal d.lgs. n. 105 del 2015, fino al 1° giugno 2016 si applica quanto stabilito dalla Giunta regionale in attuazione degli articoli 68 e 69 della l.r. n. 13 del 2015.

 

 

Articolo 18

Modificazioni alla l.r. n. 44 del 1995

 

1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole "dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” sono sostituite dalle parole "dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)”.

 

 

Articolo 19

Sostituzione dell'art. A-3-bis della l.r. n. 20 del 2000

 

1. L'articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo A-3-bis

Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

 

1.  Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

 

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

 

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

 

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

 

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

 

 

Capo II

Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

 

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993

 

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste – ARF) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole “e dalle Province”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria ed, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convezione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge.”;

 

c) nel comma 4 sono soppresse le parole “ed alle Province territorialmente interessate”.

 

 

Art. 21

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) è introdotto il seguente comma:

 

“1-bis. La Regione può concedere contributi ai parchi nazionali ed agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all’interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell’Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi  piani d’azione, nei limiti della disponibilità definita nel bilancio regionale di previsione.”.

 

 

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia ambientale

 

Articolo 22

 

Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani

 

1. La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione da parte dei gestori delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell’inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all’Autorità competente la sospensione o decadenza del servizio.

 

 

Articolo 23

Modificazioni alla legge regionale n. 17 del 1991

 

1. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:

agli articoli 6, comma 3, 7, comma 3-bis, 10, comma 2, 11, comma 1, 18, comma 2, e 19, comma 4, le parole “Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive” sono sostituite dalle parole “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

all'articolo 7, comma 3, la locuzione“; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive” è soppressa;

agli articoli 11, comma 1, 12, comma 4, 15, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, commi 2 e 3, 19 e 22, comma 5, la parola “Sindaco” è sostituita dalla parola “Comune”.

 

2. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

 

1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.”

 

3. Alla l.r. n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'art. 19 le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalla parola “Regione”;

 

b) gli articoli 23 e 25 sono abrogati.

 

 

Articolo 24

Norme di attuazione dell'articolo 23

 

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 23, dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive, già costituite dalle Province ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991, cessano dalle loro funzioni. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle medesime Commissioni anche per i procedimenti in corso a tale data.

 

 

Articolo 25

Disposizioni in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. 

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

 

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 sono abrogati.

 

2. In attuazione dell'articolo 69, comma 3bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città Metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

 

 

Capo IV

Norme in materia di energia

 

Art.  26

Modificazioni all’articolo 17 della l.r. n. 13 del 2015

 

1. All’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province e comuni e loro unioni) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d’inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d’intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).”;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.”.

 

 

Art. 27

Modificazioni alla l.r. n. 37 del 2002

 

Al termine del comma 1-bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole “o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'art. 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).”

 

 

Art. 28

Sostituzione dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004

 

Il testo dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 25-quater

Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

 

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica, degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l’ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;

c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER).

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:

a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25-quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25-sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25-sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell’art. 25-sexies;

e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 25 -ter;

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;

g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l’accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 25-quinquies tiene luogo a tutti gli effetti dell’ispezione dell’impianto.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).

E' istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione ne stabilisce le modalità di funzionamento.”;”

 

 

Art. 29

Sostituzione dell’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

Il testo dell’art. 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25-quinquies

 

Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25-quater, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all’obbligo di registrazione dell’impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all’articolo 25-quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;

b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.”

 

 

Art. 30

Sostituzione dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Il testo dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25-sexies

Accertamenti e ispezioni

 

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l’organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’articolo 25-quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2.Il regolamento di cui all’articolo 25-quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti alla approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:

a) il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati nel catasto regionale degli impianti termici CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;

b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;

c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.

3. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata all’organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’art. 25-quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies, commi 2, 3 e 4.

Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall’organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’articolo 25-quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.”

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 3 dell’articolo 25-septies, le parole “dalla deliberazione di cui all'articolo 25-quater, con la quale”  sono sostituite da “dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25-septies è aggiunto il seguente:

“3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti alla effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all’articolo 25-quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà alla eventuale riparametrazione del contributo.”

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Capo I

Modificazioni alla legge regionale n. 1  del 2010 in materia di artigianato.

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010

 

Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale  9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole “come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” sono sostituite da “come definite dall’allegato 1 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento  che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)”.

Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“5. L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti”.

 

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010

 

Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono soppresse le parole “ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, di cui all’articolo 5,”.

I commi 7 ed 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

 

 

Art. 34

Inserimento dell’articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010

 

Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis

Funzioni della Camere di commercio , industria, artigianato e agricoltura

In attuazione dell’articolo 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.

Successivamente al ricevimento della comunicazione unica, di cui al comma 1 dell’articolo 3, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in sede di controllo,  accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.

Le Camere di Commercio  territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l’avvio del procedimento,  affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge  entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all’impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l’accertamento.

Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d’ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.

Le Camere di Commercio procedono all’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane  delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.

Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) .”.

 

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010

 

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“2.La Commissione regionale per l'artigianato, è composta di unidici membri:

a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati, in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;

c) un  rappresentante  della Regione, esperto  in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale”.

Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente “7. Ai componenti della Commissione  regionale per l'artigianato non spettano emolumenti ”.

I commi 8 e 9  dell’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

 

 

Art. 36

Modifiche all’articolo 6  della legge regionale n. 1 del 2010

 

Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato;”;

b) sono soppresse le lettere d) ed f).

Al comma 2 dell’articolo 6 le parole “Servizio Artigianato” sono sostituite dalle parole “Servizio competente in materia di artigianato”.

 

 

Art. 37

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

1. L’articolo 7 della legge regionale n. n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Funzioni della Regione

 

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane,  è ammesso ricorso  da presentare  al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi del comma 3 dell’articolo 3-bis, da parte dell’impresa interessata oltreché da parte degli enti  e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l’inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l’accertamento  alla Camera di Commercio.

2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell’istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di commercio che ha emanato l’atto impugnato, anche ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico dell’impresa.

3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato altresì:

a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;

b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;

c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di commercio competente territorialmente, anche ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico dell’impresa.”.

 

Art. 38

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

 

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con   le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al fine della applicazione della delega di funzioni di cui all'articolo 3-bis, comma 1. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

2. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione della deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

 

 

Capo II

Modificazioni alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

 

Art. 39

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006

 

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia - Romagna) è abrogato.

 

Art.  40

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

 

1. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

 

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è così sostituito :

"2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.Titolo IV

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17

 

 

Articolo 41

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

“4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.”

 

 

Articolo 42

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.”.

b) al comma 3, le parole “l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.” sono sostituite dalle seguenti: “l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle Autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.”.

 

 

Articolo 43

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.”.

 

 

Articolo 44

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.”;

b) al comma 4, le parole “ai sensi dell'articolo 18, comma 2”sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis,”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4-bis. In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 3 del 2003, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito con la legge 8 novembre 2013, n. 128, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative, di cui al comma 4 del medesimo articolo.”.

 

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Art. 45

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Al comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), le parole: “,considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24” sono soppresse.>.

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

PER IL PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

 

Premessa.

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell’anno 2015 la “sessione comunitaria” prevista dall’articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2015 dell’Assemblea legislativa (oggetto n. 800 del 25 giugno 2015  recante appunto “Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”). Detta risoluzione conteneva, alla lettera cc), l’invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento statale, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

L’articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008, il quale disciplina lo svolgimento della “sessione comunitaria annuale” prevede, al comma 2, che l’esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario, possa essere contestuale all’esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8. Proprio questo è il procedimento che nell’anno 2016 verrà seguito per la presentazione e l’esame del progetto di legge comunitaria regionale per il 2016 nel corso della sessione comunitaria dell’anno in corso.

I termini “legge comunitaria” e “sessione comunitaria” vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell’adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare introdotte (a seguito del “trattato di Lisbona”) dalle legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. “legge Buttiglione”).

 

Il progetto di legge si articola in cinque Titoli:

TITOLO I-  OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Titolo II - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI pericoli di incidenti rilevanti e ULTERIORI Disposizioni in materia ambientale E DI ENERGIA.

Capo I Modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)”

Capo II Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

Capo III Ulteriori disposizioni in materia ambientale

Capo IV Norme in materia di energia

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”.

Capo II Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 2006 n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna)

Titolo Iv - Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17

TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere)

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)

 

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo (articolo 1) che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell’ottica del progressivo adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

 

TITOLO II- attuazione delle direttive europee in materia di pericoli di incidenti rilevanti e ulteriori disposizioni in materia di ambiente e di energia.

Il Titolo II del progetto di legge comunitaria riguarda principalmente l'adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge regionale n. n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE e del decreto legislativo n. 105 del 2015 che le ha dato recepimento in Italia. Esso contiene poi ulteriori disposizioni in materia di ambiente e di energia.

 

Il Capo I (articoli da 2 a 19) del Titolo II della legge comunitaria riguarda l'adeguamento della normativa regionale che detta disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la legge regionale n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE nonché del recente d.lgs. n. 105 del 2015 che ne ha dato recepimento a livello nazionale. Tale adeguamento è inoltre finalizzato a recepire i contenuti della legge regionale n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale che ha stabilito che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ad esercitare le funzioni prima delegate alle province.

Articoli 2, 3 e 4

Gli articoli 2, 3 e 4 aggiornano i riferimenti normativi contenuti nella legge regionale n. 26 del 2003, modificando o sostituendo gli articoli 1, 2 e 3 della medesima e definiscono le nuove competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

In particolare, l'articolo 2 del progetto di legge sostituisce l’articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione), l'articolo 3 modifica l'articolo 2 (Funzioni della Regione) mentre l'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 (Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) della medesima legge regionale n 26 del 2003, essendo prima relativo alle funzioni delle Province che, a seguito della legge regionale n.13/2015 relativa al riordino istituzionale, sono ora conferite alla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

 

Articolo 5 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 5 del progetto di legge sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, dedicato al Comitato Tecnico di valutazione dei rischi, per apportare modifiche alla composizione del medesimo. Si prevede che la partecipazione al Comitato non comporti la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale

 

Articoli 6, 7, 8 e 9

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 recano aggiornamenti normativi e sostituiscono gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 26 del 2003.

In particolare, l'articolo 6 del progetto di legge sostituisce l'articolo 5 (Procedimento istruttorio), l'articolo 7 del progetto di legge sostituisce l'articolo 6 (Adempimenti dei gestori soggetti a notifica) per disciplinare compiutamente il flusso documentale verso l'Agenzia e consentire così il corretto svolgimento delle funzioni assegnate; l'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 (Effetto domino)  per dare atto delle intese che la Regione deve fornire al Prefetto, per l'identificazione degli stabilimenti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, mentre l'articolo 9 sostituisce l'articolo 8 (Misure di semplificazione)

 

Articolo 10: Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 10 (Piani di emergenza) della legge regionale n. 26 del 2003 è stato completamente sostituito dando atto del fatto che non è più competenza della Regione redigere il piano di emergenza esterno per gli stabilimenti di soglia inferiore (competenza precedentemente delegata alle Province ed ora attribuita alle Prefetture).

 

Articolo 11: Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 11 (Consultazione della Popolazione) della legge regionale n. 26 del 2003 è stato completamente modificato per aggiornamenti normativi.

 

Articolo 12-  Modificazioni all’articolo 12 della l.r. n. 26 del 2003A

L'articolo 12 del progetto di legge reca modifiche all'articolo 12 (Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale e dei Piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003)  sostituendone solo i commi 1 e 5, con modifiche relative ad aggiornamenti normativi.

 

Articolo 13: Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 13 del progetto di legge sostituisce l'articolo 13 (Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ) della legge regionale n. 26 del 2003 per apportare aggiornamenti normativi e identificare in modo puntuale gli interventi sul patrimonio edilizio che non richiedono, in mancanza di aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, l'espressione del parere preventivo e vincolante da parte del Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge, per l'identificazione delle aree di danno.

 

Articolo 14: Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 14 del progetto di legge sostituisce l'articolo 14 (Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) della legge regionale n. 26 del 2003 eliminando il riferimento al Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in quanto il decreto legislativo n.105/2015 ha stabilito che sia competenza di ISPRA predisporre ed aggiornare l'inventario di tali stabilimenti, sia di soglia superiore che inferiore.

 

Articolo 15: Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 15 del progetto di legge sostituisce l'articolo 15 (Ispezioni) della legge regionale n. 26 del 2003.

L'articolo è stato completamente modificato per aggiornamenti normativi e per recepimento delle nuove disposizioni nazionali relative alla pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni, nonché alla emanazione delle rispettive tariffe con oneri a carico del gestore degli stabilimenti. Si precisa che fino ad ora tali ispezioni sono state svolte a titolo gratuito da un'apposita Commissione di norma composta da rappresentanti di Arpa, Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed Inail .

Sulla base delle modifiche apportate dal progetto di legge le ispezioni sono ora programmate e disposte da ARPAE, ma svolte da una Commissione analoga alla precedente.

 

Articolo 16: Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. n. 26 del 2003

L'articolo 16 del progetto di legge sostituisce l'articolo 16 (Sanzioni) della legge regionale n. 26 del 2003, indicando che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è il soggetto che irroga ed introita le sanzioni precedentemente in capo alle Province. Viene inoltre aggiunta la disciplina sanzionatoria per l'omissione nella presentazione della scheda tecnica, mutuata da quanto stabilito dal d.lgs. n. 105 del 2015 per la mancata presentazione del rapporto di sicurezza.

 

Articolo 17 (Abrogazioni e norme transitorie )

L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2003 sulle certificazioni di qualità è abrogato  dall'articolo 17 del progetto di legge in quanto ritenute superflue le specificazioni in esso contenute, relative ad adempimenti già previsti dalla norma nazionale.

Gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003 sono invece abrogati dall'art. 17 del pdlr in quanto dettavano norme di modifica di altre leggi regionali. L'art. 17 della legge 26 inseriva alcuni riferimenti normativi nella legge regionale n. 44 del 1995 istitutiva di ARPA: questi riferimenti vengono direttamente aggiornati dall'art. 18 del pdlr. 

L'art. 17 del pdlr inoltre rinvia alla disciplina transitoria dettata dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. n. 13 del 2015, al fine di garantire un sufficiente lasso di tempo (in pratica fino all'1 giugno) sia ai gestori degli stabilimenti, per prendere atto del nuovo regime giuridico, sia alle amministrazioni pubbliche coinvolte, per organizzare l'esercizio delle nuove funzioni.             

Articolo 18: Modifiche alla Legge regionale 44/95 (istitutiva di Arpa)

L'articolo 18 reca modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995, istitutiva di Arpa.

Articolo 19: Integrazione della LR 20/00 con disposizioni relative agli stabilimenti RIR

L'art. 19 della l.r. n. 26 del 2003 integrava la l.r. n. 20 del 2000 sull'uso del territorio con disposizioni relative alla pianificazione per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Con l'art. 19 del pdlr queste disposizioni della l.r. n. 20 del 2000 sono direttamente aggiornate alle previsioni della nuova normativa statale.

 

CAPO II

Il Capo II (articoli  20 e 21) del Titolo II del progetto di legge contiene norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette, di grande rilievo per l'ordinamento europeo.

 

Articolo 20: Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993

L'art. 20 modifica la legge regionale n. 17 del 1993 (con la quale fu soppressa l'Azienda regionale delle foreste – ARF) stabilendo che la Regione assicuri la gestione unitaria delle funzioni di tutela e gestione del patrimonio forestale regionale nell'ipotesi in cui siano affidate a più unioni di comuni contermini.

 

Articolo 21: Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

La modifica dell'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) dà alla Regione la facoltà di concedere contributi ai parchi nazionali ed agli enti di gestione per i parchi e e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all’interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell’Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi  piani d’azione, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dal bilancio regionale a valere sulla medesima legge regionale n. 6 del 2005.

 

CAPO III

Il Capo III (articoli da 22 a 25) contiene ulteriori disposizioni in materia ambientale.

 

Articolo 22: Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti

L'articolo 22 intende garantire un adeguato quadro sanzionatorio ai fini del rispetto della normativa pianificatoria sui flussi dei rifiuti.

Come è noto, infatti, l’articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attribuisce alle Regioni la competenza a predisporre e approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti con i contenuti indicati al successivo articolo 199. Fra i contenuti di Piano rientrano anche le misure relative alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani che, in attuazione della normativa comunitaria e in particolare della direttiva 2008/98/CE, come attuata a livello di legislazione nazionale dal Dlgs. n. 152 del 2006, mirano al conseguimento dell’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti nel rispetto, quindi, dei principi comunitari di prossimità e gerarchia di gestione dei rifiuti. La mancata attuazione delle disposizioni di piano in ordine ai flussi esporrebbe la Regione Emilia-Romagna (per il tramite dello Stato) a procedure di infrazione comunitaria. Per tale ragione le suddette misure hanno la valenza di prescrizioni pianificatorie e, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 20/2000, devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prevalendo sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il raggiungimento delle sopra descritte finalità comunitarie, perseguite attraverso le misure sui flussi dei rifiuti, necessita che l’osservanza di tali prescrizioni da parte dei soggetti privati, e in particolare dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, sia presidiata con opportune sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive. A tale fine il presente progetto di legge introduce l'articolo in commento.

 

Articolo 23: Modificazioni alla legge regionale n. 17 del 1991

Articolo 24: Norme di attuazione dell'articolo 23

 

L'articolo 23, ai fini del coordinamento con la normativa sopravvenuta, prevede modificazioni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

In particolare vengono abrogati l'articolo 23, in quanto la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ivi prevista è un istituto che risulta del tutto superato e non più attuato a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2000 (che prevede altre forme di confronto, come la conferenza di pianificazione, ai fini dell'approvazione del Piano infraregionale delle attività estrattive), e l'articolo 25, in quanto la Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive (CTIAE), prevista in ciascuna provincia, appare oggi un istituto obsoleto, oneroso e non più in linea con l'assetto amministrativo successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale ed al subentro dell'Agenzia. L'intervento di abrogazione e razionalizzazione in oggetto appare oggi necessario nelle more di una revisione organica della l.r. n. 17 del 1991.

Il medesimo articolo 23 inoltre riscrive l'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991, al fine di adeguare la norma alla legislazione sopravvenuta in materia di procedimento amministrativo ed all'obiettivo generale di accelerazione dei termini procedimentali: il tempo per il rilascio del parere previsto viene infatti ridotto da 60 a 30 giorni.

 

Articolo 25: Disposizioni in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

L'articolo 25, in conformità alla legge regionale n. 13 del 2015, modifica la legge n. 3 del 1999, abrogando i commi 1 e 2 dell'articolo 100 in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Viene così data attuazione all'articolo 69, comma 3-bis, della stessa legge 13, ai sensi del quale la Città Metropolitana di Bologna e le province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. Di conseguenza l'art. 25 del pdlr prevede che la Città Metropolitana di Bologna e le province continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data suddetta risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

 

CAPO IV

Il Capo IV (articoli 26 e 27) contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.

 

Articolo 26: Modificazioni all’articolo 17 della l.r. n. 13 del 2015

L'articolo 26 modifica l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale per chiarire i poteri della Regione nel settore energetico.

 

Articolo 27: Modificazioni alla l.r. n. 37 del 2002

L'articolo 27 attribuisce alle Province ed alla Città Metropolitana la competenza sui procedimenti di esproprio preordinati alla realizzazione ed esercizio di infrastrutture e impianti energetici quando l'approvazione dei relativi progetti spetta alla Regione.

 

Gli articoli da 28 a 31 recano invece modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”

Articolo 28: Sostituzione dell’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004

Nello specifico, l'articolo 28 sostituisce l’articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono a:

l'inserimento del comma 5, ove si prevede la istituzione dell'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, incaricato di supportare operativamente la Regione garantendo lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento del sistema di accertamento ed ispezione degli impianti termici, nonché di gestione del relativo catasto regionale CRITER, e del successivo comma 6, ove viene previsto che l'individuazione di tale soggetto sia demandata alla fase di redazione del regolamento;

l'inserimento, effettuato in una ottica di semplificazione dell'intera procedura, di precisazioni che riguardano la natura dei controlli di competenza pubblica (accertamenti ed ispezioni), e dei controlli di competenza delle imprese di manutenzione (distinguendo tra quelli “funzionali” e quelli di “efficienza energetica”).

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

 

Articolo 29: Sostituzione dell’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo 29 sostituisce l’articolo l’articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono all'obbligo di registrazione nel catasto regionale del “libretto di impianto”, e le relative modalità e competenze, e alle modalità di redazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 30: Sostituzione dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

L'articolo 30 sostituisce l’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche introdotte con le nuove disposizioni si riferiscono:

alla indicazione delle competenze  dell'Organismo Regionale di Accreditamento nella esecuzione delle attività di controllo pubblico e alle relative modalità operative, in raccordo con la competente Direzione Generale della Regione, nonché i contenuti del programma medesimo;

alle condizioni e le tipologie di impianto, per le quali l’accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica tiene luogo a tutti gli effetti dell’ispezione dell’impianto.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

Articolo 31: Modifiche all’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004

L'articolo 31 modifica l’articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004.

La modifica proposta consiste nell'inserimento del comma 3-bis, che definisce – in una ottica di semplificazione complessiva del procedimento - le modalità attraverso cui il contributo previsto dalla legge a carico dei responsabili di impianto viene da questi versato ed introitato direttamente dall'Organismo Regionale di Accreditamento. Si prevede inoltre un vincolo sull'utilizzo di tali risorse (destinate esclusivamente alla copertura dei costi per la realizzazione dei programmi di controllo di competenza regionale), e le relative modalità di rendicontazione periodica.

Tale disposizione non comporta oneri a carico della Regione.

 

TITOLO III

Il TITOLO III del progetto di legge reca disposizioni in materia di attività produttive e si articola in un Capo I (articoli da 32 a 38) , il quale contiene modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato ed in un Capo II (articoli 39 e 40) , il quale reca modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

 

Nello specifico, le disposizioni di cui al Capo I recano Modificazioni  alla legge regionale n. 1 del 2010, in materia di artigianato” e sono ispirate  alla massima semplificazione possibile delle procedure, in conformità alla “Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” .

Tali modifiche rispondono all’esigenza di apportare significativi elementi di semplificazione alla normativa adottata con legge regionale n. 1 del 2010, snellendo le procedure, eliminando ogni sovrapposizione di centri amministrativi e decisionali in materia di verifica dei requisiti artigiani delle imprese, evitando che l’impresa artigiana debba interagire, nell’ambito del medesimo procedimento, con più Pubbliche Amministrazioni.

Il risparmio di spesa conseguente alla semplificazione delle procedure che si intende realizzare è è reso evidente dal superamento dell’attuale esistenza di due organi collegiali, la Commissione regionale per l’artigianato (CRA) ed il Comitato di esperti in materia di artigianato. La proposta di modifica delle legge prevede che la nuova Commissione regionale per l’artigianato sia composta da membri, in parte tecnici ed in parte in rappresentanza delle categorie professionali, i quali ricopriranno l’incarico a titolo gratuito, consentendo un risparmio annuo di circa 95.000 euro.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Articolo 32: Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 32 reca modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010, relativamente all'albo delle imprese artigiane, anche aggiornando i riferimenti normativi di rango comunitario, citando in particolare il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

La modifica al comma 5 prevede che l'Albo regionale delle imprese artigiane sia tenuto presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, superando il precedente dettato normativo, che prevedeva varie sezioni provinciali dell'Albo regionale, il quale era conservato presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 33: Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 33 reca modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010  relativo ad iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane. In particolare la modifica del comma 4 dell'articolo 3 consiste nell'eliminazione delle sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, al fine di semplificare i passaggi procedurali finalizzati alla gestione delle iscrizioni, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.

Sono inoltre abrogati i commi 7 e 8, i quali delineavano le funzioni delle soppresse sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, in relazione al procedimento di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese, ove si fossero riscontrati elementi circa la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le nuove procedure di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese sono dettate dal nuovo articolo 3-bis (che viene inserito dalla legge regionale n. 1 del 2010 dall'articolo 34 del presente progetto di legge)

 

Articolo 34: Inserimento dell’articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 34, attraverso l'inserimento dell’articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 2010, delinea il procedimento amministrativo che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, sono tenute ad attivare al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Il procedimento può essere attivato dalla Camera di Commercio, a seguito della ricezione della Comunicazione unica da parte dell'impresa interessata o su segnalazione di altre Amministrazioni competenti in materia.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Articolo 35: Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 35 reca modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 il quale disciplina la composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

La nuova Commissione regionale per l'artigianato sarà composta da 11 membri, invece dei 21 previsti in precedenza, garantendo comunque la rappresentanza delle organizzazioni artigiane più importanti, con 9 membri e demandando ad atto della Giunta regionale la definizione dei criteri per l'individuazione dei componenti.

Il comma 7 prevede che ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti, a differenza di quanto previsto dal testo precedente.

Le modifiche proposte, non solo non comporteranno maggiori oneri finanziari ma, grazie all’eliminazione dei compensi per i componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato si produrranno risparmi quantificabili in circa € 55.000 annui, attualmente necessari per liquidare i gettoni di presenza e le indennità di carica del Presidente e Vice-presidente della Commissione.

Articolo 36: Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 36 reca modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo alle funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.

Le modifiche riguardano le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, prevedendo che essa possa essere interpellata dal Servizio competente in materia di artigianato della Regione, al fine di formulare pareri non vincolanti su questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane oltre ad esprimere pareri consultivi e proposte riguardanti la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

 

Articolo 37: Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 37 reca modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 relativo alle funzioni della Regione in materia, introducendo la facoltà, da parte delle imprese artigiane, di ricorrere contro i provvedimenti delle Camere di Commercio (di cui all'articolo 34) in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, presentando ricorso amministrativo al Servizio regionale competente in materia di artigianato.

E' ammesso ricorso anche da parte degli enti o amministrazioni pubbliche che abbiano chiesto alla Camera di Commercio l'accertamento sui requisti artigiani di un'impresa.

Viene inoltre soppresso il Comitato di esperti in materia di artigianato.

Le modifiche proposte, non solo non comporteranno maggiori oneri finanziari ma, grazie all’eliminazione dei compensi per i componenti del Comitato di esperti in materia di artigianato, si produrranno risparmi quantificabili in € 40.000,00 annui.

Articolo 38: Disposizioni transitorie e di prima applicazione

L'articolo 38 reca disposizioni transitorie e di prima applicazione, le quali prevedono che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione stipulerà apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della prevista delega di funzioni. Tale convenzione andrà a sostituire l'intesa attualmente esistente, la quale regola i criteri dei rapporti tra Regione e Camere di Commercio per quanto riguarda la gestione dell'Albo delle imprese artigiane.

Fino alla stipula della suddetta convenzione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, per i procedimenti inerenti l'iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane, tranne che per quanto riguarda le sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione delle Giunta regionale sui criteri per la nomina dei 9 membri della Commissione regionale per l'artigianato, detti membri sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna ed uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, prendendo a riferimento gli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

La delega di funzioni alle Camere di Commercio prevista in questo articolo rientra nei trasferimenti forfettari già definiti ed autorizzati nel bilancio regionale, a valere sulla legge regionale n. 5 del 2001, articolo 6.

Le disposizioni di cui al Capo II (articoli 39 e 40)  recano modifiche alla legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna). Tali modifiche sono finalizzate ad eliminare alcuni passaggi procedurali, oggi in contrasto con i principi di  semplificazione dei procedimenti amministrativi, per giungere più rapidamente alla definizione e realizzazione da parte della  Regione dei “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa” che sono l'elemento centrale della legge regionale.

In particolare:

Articolo 39: Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006

L'articolo  39 del pdlr  - nel comportare l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4  della legge regionale n. 6 del 2006 - prevede che la  Consulta della cooperazione non debba più esaminare le proposte progettuali , inerenti i “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa” di cui all'articolo 7.

 

Articolo 40: Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

L'articolo 40 del pdlr – nel modificare l'articolo 7 - sopprime  la previsione della stipula di appositi “Accordi” tra la Regione e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, finalizzati alla realizzazione dei “Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa”, nonché la definizione da parte della Giunta regionale di criteri e procedure per la stipulazione dei predetti accordi. Trattasi di disposizione di semplificazione procedurale.

 

TITOLO IV

Il Titolo IV  (articoli da 41 a 44) reca “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo. Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 17” ed è dedicato agli aggiornamenti normativi della legge regionale n. 17 del 2007, resisi necessari a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e del D.lgs. 12 gennaio 2016 n. 6 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE".

Gli articoli 41, 42, 43 e 44 del progetto di legge, apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4, e 6 della legge regionale n. 17 del 2007.

TITOLO V

Il Titolo V (articolo 45) reca ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea. Si tratta, nello specifico di modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 volta ad adeguare agli obiettivi previsti nella legge regionale 6/2014 la possibilità di concedere finanziamenti modificando l’articolo 8bis della medesima al fine di non  limitare le potenzialità della legge stessa e la possibilità di intervenire sui diversi temi che la legge quadro sulla parità e contro le discriminazioni di genere ha messo con forza in agenda. 

Tale modifica non comporta maggiori oneri trattandosi di interventi attivati nell'ambito delle risorse autorizzate dalla legge di bilancio a valere sulla medesima l.r. n. 6 del 2014.

 

Espandi Indice