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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2472
Presentato in data: 05/04/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 469 del 04 04 16).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. “federalismo fiscale” prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa il presente progetto di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminato e discusso insieme al progetto di legge regionale “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, ed approvato nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.” risulta composto di 5 articoli che di seguito si illustrano.

Articolo 1 – Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Articolo 2 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000 L'articolo 2 inserisce un nuovo comma all'articolo 8 (contributi) della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) il quale, al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, autorizza la Regione a concedere contributi in conto capitale agli enti locali (individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015.

In relazione agli esiti definitivi delle ricognizioni effettuate dall’Unità Tecnica di Missione Agricoltura, Caccia e Pesca in attuazione dell’art. 12 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con riferimento alle funzioni svolte in materia di agricoltura dagli Enti subentrati alle Comunità Montane, preliminari al riaccentramento in Regione della materia ai sensi dell’art. 37 della medesima legge, si pone la necessità di individuare misure procedurali e organizzative volte a favorire la conclusione di alcuni procedimenti per i quali le Unioni di Comuni Montani hanno ricevuto specifiche assegnazioni e trasferimenti di risorse dalla Regione. Si tratta, in particolare, di risorse finalizzate ad erogazioni di contributi ad imprese agricole per danni da eventi calamitosi che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, devono obbligatoriamente essere versate ai beneficiari entro 4 anni dal verificarsi degli eventi, accaduti nel 2013, con scadenza nel primo trimestre del 2017.

Pertanto, analogamente a quanto già previsto dal comma 3 bis dell’art. 69 della legge regionale n. 13 del 2015 per i procedimenti in corso relativi a fondi assegnati a livello provinciale, l'articolo 3 del presente inserisce un nuovo comma 3 ter all'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 al fine di precisare che gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie e che a tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.”

Articolo 4 - Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015 L'articolo 4 reca norme di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)).

Viene specificato che, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell’ambito delle Missioni 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo” e 11 “Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali”, necessarie al trasferimento delle risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13.

Articolo 5 – Entrata in vigore

L'articolo 5 del progetto di legge stabilisce che le disposizioni del medesimo entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, stante la necessità di garantire maggiore efficacia all'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati

dal DEFR.

 

 


 

Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI

PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018.

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

 

Articolo 2

Modifiche alla legge 13 del 2000.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13

(Norme in materia di sport) è inserito il seguente:

 

“2-bis. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

 

 

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n.

13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è inserito il

seguente:

 

“3-ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.”

 

 

Articolo 4

Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

 

1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell’ambito delle Missioni 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo” e 11 “Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali”, necessarie al trasferimento delle risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

 

 

Articolo 5

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA PER IL PROGETTO DI LEGGE “DISPOSIZIONI

COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018.”

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il progetto di legge regionale recante “Prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi prevalentemente di adeguamenti normativi e di disposizioni procedurali.

Articolo 1 - Finalità

L’articolo 1 detta le finalità generali della legge collegata alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Articolo 2 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000 L'articolo 2 inserisce un nuovo comma all'articolo 8 (contributi) della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) il quale, al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, autorizza la Regione a concedere contributi in conto capitale agli enti locali (individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Si demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Si tratta dunque di una norma procedurale che trova comunque copertura nelle autorizzazioni già previste a valere sulla medesima legge regionale dal Bilancio di previsione 2016-2018.

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015.

In relazione agli esiti definitivi delle ricognizioni effettuate dall’Unità Tecnica di Missione Agricoltura, Caccia e Pesca in attuazione dell’art. 12 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con riferimento alle funzioni svolte in materia di agricoltura dagli Enti subentrati alle Comunità Montane, preliminari al riaccentramento in Regione della materia ai sensi dell’art. 37 della medesima legge, si pone la necessità di individuare misure procedurali e organizzative volte a favorire la conclusione di alcuni procedimenti per i quali le Unioni di Comuni Montani hanno ricevuto specifiche assegnazioni e trasferimenti di risorse dalla Regione. Si tratta, in particolare, di risorse finalizzate ad erogazioni di contributi ad imprese agricole per danni da eventi calamitosi che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, devono obbligatoriamente essere versate ai beneficiari entro 4 anni dal verificarsi degli eventi, accaduti nel 2013, con scadenza nel primo trimestre del 2017.

Pertanto, analogamente a quanto già previsto dal comma 3 bis dell’art. 69 della legge regionale n. 13 del 2015 per i procedimenti in corso relativi a fondi assegnati a livello provinciale, l'articolo 3 del presente inserisce un nuovo comma 3 ter all'articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 al fine di precisare che gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie e che a tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.

Articolo 4 - Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015 L'articolo 4 reca norme di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)).

Viene specificato che, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad effettuare variazioni compensative nell’ambito delle Missioni 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo” e 11 “Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali”, necessarie al trasferimento delle risorse all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13.

Articolo 5 – Entrata in vigore

L'articolo 5 del progetto di legge stabilisce che le disposizioni del medesimo entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, stante la necessità di garantire maggiore efficacia all'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal DEFR.

 

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