Testo:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE”, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI".
Art. 1
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:
a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative).”
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 01 la parola “adottati” è sostituita dalla parola “riconosciuti” e dopo le parole “a livello” e prima della parola “nazionale” è inserita la parola “europeo,”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.”;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle parole “istanza alla Regione,”;
2) dopo il punto 4.3 della lettera a) le parole “È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).“ sono sostituite dalle parole “È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) nel comma 3 bis le parole “La Provincia ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,” sono sostituite dalle parole “La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all’articolo 30,”;
f) nel comma 3 ter le parole “la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la valorizzazione del tartufo di cui al successivo art. 30” sono sostituite dalle parole “la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30”.
Art. 3
Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 4 è abrogato.
Art. 4
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
b) al comma 2 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”; le parole “tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente” sono sostituite dalle parole “che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione”;
c) al comma 3 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
d) alla fine del comma 4 bis le parole “A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali.” sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'articolo 6 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”, la parola “biennali” è sostituita dalle parole “ogni cinque anni” e la parola “o coltivata” è soppressa.
Art. 6
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 7 la parola “istituisce” è sostituita dalle parole “definisce i criteri e le modalità per il controllo e”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
b) al comma 2 le parole “Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.” sono sostituite dalle parole “Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.”;
c) al comma 3 bis le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”, la parola “possono” è sostituita dalla parola “può” e la parola “precedente” è sostituita dal numero “3”.
Art. 8
Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Commissione d'esame
1. La Regione istituisce una o più commissioni per l’abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.
2. La Commissione d’esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.
3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola “sei” è sostituita dalla parola “dieci”;
b) il secondo periodo del comma 3 è soppresso.
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Articolo 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).”.
Art. 11
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: “h) Tuber mesentericum:
dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della legge n. 752 del 1985, e sentita la Consulta di cui all’articolo 30, con proprio atto può variare il calendario per ambiti omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito da seguente: “1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all’articolo 30.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 13
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “, sentite le Province,” sono soppresse;
b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole “, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse.”.
Art. 14
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l’accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale, delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), nonché delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.”
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 24
1. L’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).”
Art. 16
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera e) la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
2) alla fine della lettera s) sono aggiunte le parole “, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.”;
3) alla lettera s ter) tra le parole “comma 2” e le parole “da 1.000 a 6.000 euro” sono inserite le parole “o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 le parole “alle Province” sono sostituite dalle parole “alla Regione”;
b) al comma 3 bis le parole “Le Province possono” sono sostituite dalle parole “La Regione può”;
c) al comma 4 le parole “I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “Gli Enti locali” e le parole “alle Province” sono sostituite con le parole “agli Uffici competenti”;
d) al comma 5 le parole “sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11.” sono sostituite con le parole “sentita la Consulta di cui all’articolo 30.”.
Art. 19
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.”;
b) al comma 4 la parola “regine” è sostituita dalla parola “regime”.
Art. 20
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente: “Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.”.
Art. 21
Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.”.
Art. 22
Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991
1. All’articolo 24 bis sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 la parola “concede” è sostituita dalle parole “può concedere”;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 6 le parole “Le Province favoriscono” sono sostituite dalle parole “La Regione favorisce”.
Art. 23
Modifiche all’articolo 24 ter della legge regionale n. 24 del 1991
1. Il comma 1 dell’articolo 24 ter è sostituito dal seguente: “1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo”.
Art. 24
Abrogazione dell’articolo 24 quinquies della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 24 quinquies è abrogato.
Art. 25
Sostituzione dell’articolo 24 sexies della legge regionale n. 24 del 1991
1. L’articolo 24 sexies è sostituito dal seguente:
“Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all’articolo 30, la Conferenza agricola di cui all’articolo 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.
2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.”.
Art. 26
Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 25 le parole “dalle Province e dalle Comunità montane.” sono sostituite dalle parole “dagli Enti Locali e dalla Città Metropolitana di Bologna.”.
Art. 27
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 2 dell’articolo 26 le parole “le Province possono” sono sostituite dalle parole “la Regione può”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
1. All'articolo 27 il comma 3 è abrogato.
Art. 29
Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:
“Art. 30
Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.“.
Art. 30
Disposizioni finali
1. Le autorizzazioni di tartufaie controllate e coltivate rilasciate, ai sensi dell'articolo 3, dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano la loro validità fino alla naturale scadenza.
2. Le autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio, anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino al 31 dicembre 2016.
3. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA
Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, per proseguire nel percorso di razionalizzazione iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che ha deciso l’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni, ivi comprese le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative. Per l'attività di accertamento delle infrazioni, la Regione si avvale dei soggetti indicati all'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
Descrizione generale delle modifiche apportate
Le modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24bis, 24ter, 25, 26, 27 e 30 della Legge riguardano aspetti collegati all’applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'accentramento delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi.
Ulteriori modifiche, in particolare agli articoli 3, 7 ed 8, riguardano la semplificazione del sistema di definizione di alcuni procedimenti contemplati nella presente legge (riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, certificazione delle piante tartufigene ed autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi), stabilendo che la loro regolamentazione avvenga mediante deliberazioni della Giunta regionale.
L’art. 10 apporta alcune modifiche all'art. 11, relativo alla tassa di concessione regionale, di carattere propriamente normativo, superando riferimenti legislativi, non più attuali. L'importo della tassa resta tuttavia invariato.
L’art. 15 relativo alle sanzioni amministrative disciplina l'accentramento delle funzioni per gli aspetti collegati all’applicazione delle sanzioni amministrative, con conseguente introito, da parte della Regione, dei relativi proventi. Non sono quantificate le maggiori entrate in quanto si tratta di entrate non preventivabili, incerte ed eventuali.
Infine con le modifiche apportate agli articoli 8 e 29 si prevede che le commissioni d'esame e la Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo siano istituite dalla Regione senza che tuttavia la partecipazione ai loro lavori dia luogo a compensi o rimborsi.