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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2851
Presentato in data: 24/06/2016
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018" (Delibera di Giunta n. 960 del 21 06 16).

Presentatori:

giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il  sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”,   che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali  la previsione  di progetti di legge collegati con cui disporre “ modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.  Analogamente, considerato  che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere  la possibilità di prevedere  progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è  pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di  legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il   Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” risulta composto di 9 articoli che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo  detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono  finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico  finanziaria regionale (DEFR),  in collegamento con la   legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

Articolo 2 – Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

L'articolo modifica il comma 3 dell'articolo 6  della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) , prevedendo che il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori spetti non più soltanto al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali,  ma  anche  ad un suo delegato.

 

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

L'articolo, che modifica l’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ha lo scopo di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà normando la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati e con le organizzazioni di volontariato iscritte allo specifico registro regionale di cui alla legge regionale n.  12 del 2005 per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

 

Articolo 4 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 -

La proposta di modifica dell’articolo 34 e dell'art. 37 della legge regionale  26 novembre  2001 n. 43 (Testo  Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), contenuta nell'articolo in esame, si colloca nell'ambito della disciplina sulle competenze della dirigenza regionale, prevedendo la possibilità per i dirigenti di delegare  atti e provvedimenti amministrativi, in particolare quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, a funzionari direttivi di elevata responsabilità, ossia ai titolari di incarichi di posizione organizzativa.

Si supera in tal modo l'attuale sistema delle responsabilità, secondo cui i titolari di posizioni organizzative possono adottare solo atti endoprocedimentali, ovvero apporre determinati visti o pareri di regolarità.

L'esigenza nasce nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Ente con il duplice scopo da un lato, di abbassare il livello decisionale al fine di  semplificare e ridurre i tempi di svolgimento dei processi di lavoro, dall'altro di valorizzare le professionalità dei quadri intermedi nell'esercizio di specifiche attività o funzioni, e riempiendo di contenuti gli incarichi conferiti.

La disposizione demanda alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'individuazione di criteri e limiti entro cui esercitare il potere di delega dirigenziale, al fine di mantenere un quadro organico, omogeneo e coerente del sistema delle responsabilità nel contesto regionale.

 

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

La modifica apportata dall'articolo in esame al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 chiarisce definitivamente che le Aziende USL alle quali,  con la medesima legge regionale n. 2,  sono state conferite le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nell'ambito delle funzioni loro conferite, devono anticipare le somme per il pagamento di tutti gli oneri connessi agli indennizzi in questione, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, in attesa del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione. In questo modo si garantisce continuità e regolarità del pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, evitando ritardi ed eventuali contenziosi, e si allinea la disciplina regionale con la disposizione contenuta nel comma 586 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”. Tale norma infatti prevede che gli indennizzi riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto.

 

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Articolo 7 – Disposizioni attuative dell'articolo 6

Il processo di riordino istituzionale e la riorganizzazione delle strutture regionali in corso sono percorsi concomitanti e tra loro collegati in un disegno unitario di razionalizzazione ed efficientamento dei livelli di governo del territorio, delle direzioni, agenzie e società in house.

In tale contesto si sviluppano specifiche innovazioni strategiche e organizzative. Tra queste, in primo luogo la nascita della nuova Arpae ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015 e il significativo ampliamento delle precedenti funzioni. In secondo luogo, la recente riorganizzazione delle Direzioni Generali della Regione da 10 a 5 ha reso tali strutture più ampie e integrate, rafforzato le funzioni di indirizzo e controllo.

Le nuove competenze e funzioni gestionali di Arpae ampliano la platea di utenti e interlocutori dell'agenzia: dal sistema delle autonomie locali, agli stakeholder, all'intera cittadinanza.

La legge di recente approvazione da parte del Parlamento che istituisce il Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) nel definire le nuove funzioni delle Agenzie ambientali richiama esplicitamente all' art. 3 lett. g) l'apporto delle agenzie ai programmi ed attività di educazione ambientale e alla sostenibilità.

Nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali, l'unificazione di Direzioni e Servizi, e l'aggiornamento della loro missione porta conseguentemente a ripensare l'allocazione di alcune aree di azione delle strutture preesistenti. Il caso specifico è quello della “educazione alla sostenibilità'” definita dalla legge regionale n. 27/2009 della quale si valuta oggi appropriato allocare la policy nella Direzione Cura del territorio e dell'ambiente e la gestione in Arpae.

E' duplice l'opportunità da cogliere. Da un lato non disperdere preziose competenze ed esperienza maturate negli ultimi venti anni all'interno della Regione dando loro un più stretto raccordo con le politiche ambientali e di sostenibilità. Dall'altro, rafforzare e completare l'offerta comunicativa di Arpae integrandola con le metodologie e gli strumenti e le azioni dell'educazione alla sostenibilità, della partecipazione e stakeholder engagement.

Per i suddetti motivi  gli articoli in esame,  che modificano la legge regionale n. 13 del 2015 e specificatamente nelle disposizioni  riguardanti le nuove funzioni di Arpae (articolo 16), di trasferire all'Agenzia la gestione dell'insieme delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità precedentemente in capo a strutture della Giunta riorganizzate.

 

Articolo 8 - Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

L'articolo in esame trova la sua enucleazione di fattibilità nell’ambito della legislazione statale, articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) attraverso la creazione di un Organismo strumentale ad hoc ed offre al governo regionale l’opportunità di avvalersi di uno strumento di accelerazione sulle procedure contabili riferite ai finanziamenti europei.

L’intento è quello di disporre di un Organismo strumentale dotato di autonomia gestionale e contabile, privo di personalità giuridica, avente per oggetto esclusivo la gestione finanziaria degli interventi finanziati con risorse europee.

L’Organismo sarà amministrato ed organizzato con l’utilizzo di personale e beni della Regione, quindi senza oneri, e gestirà tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e regionale, e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei come risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate poste a bilancio secondo il principio della competenza finanziaria potenziata previsto dal decreto legislativo  n. 118 del 2011.

Il patrimonio dell’Organismo strumentale sarà costituito dall’eventuale fondo cassa da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei e si avvarrà di conto di tesoreria unica appositamente istituito e intestato presso il tesoriere della Regione.

E’ riservata alla Giunta regionale (perimetrazione tecnico/operativa), con l’adozione di un provvedimento amministrativo, la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo strumentale, nonché la relativa disciplina del finanziamento attraverso l’individuazione delle misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni previste per la sua istituzione.

 

Articolo 9 - Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 

 


 

Testo:

 

“Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

 

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

 

1. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) dopo le parole “in materia di tributi regionali” sono aggiunte le seguenti “o ad un suo delegato”.

 

 

Articolo 3

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 del 1994

 

1. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) sono aggiunti i seguenti:

“6 ter.  Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

6 quater.La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, definendo specifiche modalità per l’esecuzione delle attività.

6 quinquies.I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.”

 

 

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente periodo:

"La Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari direttivi di elevata responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla base di propria specifica deliberazione che individua le tipologie di atti, con riferimento al loro livello di complessità, e i limiti di carattere economico-finanziario.”

2. Nel comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole "Non può essere delegata l'adozione di atti" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, i criteri e i limiti specifici per la delega dei seguenti atti".

 

 

Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

 

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362) è sostituito dal seguente:

“2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima”.

 

 

Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Nel comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province Comuni e loro Unioni) è aggiunta le seguente lettera:

“d-bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale”.

2.Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis) nelle funzioni di cui alla lettera d-bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.”

 

 

Articolo 7

Disposizioni attuative dell'articolo 6

 

1.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 2, al fine della graduazione dell'attribuzione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) delle funzioni, nonché ai fini dell'attribuzione delle relative risorse.

2.La Giunta regionale trasferisce ad A.R.P.A.E. nel rispetto degli articoli 22 e 67 della legge regionale n. 13 del 2015, in quanto compatibili, la gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 con specifico atto, che definisce la decorrenza di esse e dispone l'attribuzione della conseguenti risorse umane finanziarie.

 

 

Articolo 8

Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

 

1.Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati con l’utilizzo delle risorse europee, è istituito, in conformità all'articolo 1, comma 792 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), l’Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2.L’Organismo di cui al comma 1, a carattere strumentale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

3.Con il presente articolo è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione fuori bilancio dell’Organismo strumentale e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4.Con provvedimenti della Giunta regionale, si procede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all’Organismo strumentale.

5.Il patrimonio dell’Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall’eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l’Organismo utilizza le strutture, i beni ed  il personale della Regione, che garantisce l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’Organismo medesimo per gli interventi europei.

6.Ove l’Organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli organici della Regione.

7.Per la gestione dell’Organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) ed un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

8.L’Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati “Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici” (SIOPE), tramite il proprio tesoriere, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni. Il tesoriere non può accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo strumentale di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. La Regione registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all’Organismo strumentale per gli interventi comunitari ai sensi del comma 4.

11. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2016 a favore dell'Organismo strumentale per gli interventi europei è registrato nel bilancio di previsione 2017-2019 iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all’esercizio 2017, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l’Organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.

12. L’eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della Regione nei confronti dell’Organismo strumentale esigibile nell’esercizio 2017.

13. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, il trasferimento dei crediti e dei debiti della Regione esigibili nell’esercizio 2017 e successivi, è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni, e registrando l’impegno per trasferimenti all’Organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio.

14. I crediti e i debiti cancellati dalla Regione sono registrati dall’Organismo strumentale.

15. L’Organismo strumentale accerta le entrate derivanti dai trasferimenti della Regione a seguito dei correlati impegni della stessa Regione.

16. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Organismo strumentale, per il quale resta salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 799 della legge n. 208 del 2015.

17. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni e prescrizioni previste dall’ordinamento contabile vigente.

18. Nelle more dell’effettiva operatività dell’Organismo strumentale, la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei, tale gestione è, a tutti gli effetti, imputata all’Organismo strumentale al momento della sua istituzione e piena operatività.

 

 

Articolo 9

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo  detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla  legge di assestamento e seconda variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

Articolo 2 – Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

L'articolo modifica il comma 3 dell'articolo 6  della legge regionale n. 1 del 1971, prevedendo che il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori spetti non più soltanto al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali,  ma  anche  ad un suo delegato.

 

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

L'articolo, che modifica l’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ha lo scopo di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà normando la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati e con le organizzazioni di volontariato iscritte allo specifico registro regionale di cui alla legge regionale n.  12 del 2005 per attività di raccolta, primo soccorso e trasporto dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

I costi relativi all’attuazione dell’articolo troveranno copertura nell’ambito delle risorse stanziate nei capitoli già previsti dal bilancio regionale con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994

 

Articolo 4 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La proposta di modifica dell’articolo 34 e dell'art. 37 della legge regionale  26 novembre  2001 n. 43 (Testo  Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), contenuta nell'articolo in esame, si colloca nell'ambito della disciplina sulle competenze della dirigenza regionale, prevedendo la possibilità per i dirigenti delegare atti e provvedimenti amministrativi, in particolare quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, a funzionari direttivi di elevata responsabilità, ossia ai titolari di incarichi di posizione organizzativa. Allo scopo la disposizione demanda alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'individuazione di criteri e limiti entro cui esercitare il potere di delega dirigenziale, al fine di mantenere un quadro organico, omogeneo e coerente del sistema delle responsabilità nel contesto regionale.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

 

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

La modifica apportata dall'articolo in esame al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 chiarisce definitivamente che le Aziende USL alle quali,  con la medesima legge regionale n. 2,  sono state conferite le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, nell'ambito delle funzioni loro conferite, devono anticipare le somme per il pagamento di tutti gli oneri connessi agli indennizzi in questione, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, in attesa del trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione. In questo modo si garantisce continuità e regolarità del pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto, evitando ritardi ed eventuali contenziosi, e si allinea la disciplina regionale con la disposizione contenuta nel comma 586 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)”. Tale norma infatti prevede che gli indennizzi riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

 

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Articolo 7 – Disposizioni attuative dell'articolo 6

Con gli  articoli in esame si attribuiscono ad Arpae l'insieme delle funzioni di gestione previste dalla legge regionale n.  27 del 2009 (informazione ed educazione alla sostenibilità sono in sintesi quelle sotto riportate) e dal Programma triennale omonimo.  Tali disposizioni  non comporta per la Regione Emilia-Romagna oneri aggiuntivi .

Le azioni connesse alla gestione della legge regionale n.  27 del 2009  sono in sintesi quelle sotto riportate:

a)gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b)gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c)coordinamento, supporto, erogazione di contributi ai Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d)promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e)promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f)azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g)promozione di progetti europei  e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.”

Con riferimento alla invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si rileva che  nell'esercizio  2016 e nelle successive annualità del bilancio pluriennale la Regione dispone delle risorse di cui alla tabella di seguito riportata per la gestione dell'insieme delle attività  sopra indicate.

Altre risorse sono in minore misura di anno impegnate da altre Direzioni  su specifiche attività inserite nel Programma triennale dell'educazione alla sostenibilità.

Ulteriori risorse per le attività connesse alla legge regionale n.  27 del 2009 potranno essere disponibili per il prossimo triennio se saranno approvati progetti presentati in bandi UE  (Life, Adrion) di cui la regione è capofila o partner.

 

CAPITOLO

STANZIAMENTO 2016 (euro)

STANZIAMENTO 2017 (euro)

STANZIAMENTO 2018 (euro)

DESCRIZIONE CAPITOLO

U03971

(spese correnti operative; mezzi propri della Regione)

60.700,00

60.700,00

60.700,00

PESE PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)

U 03975

(spese correnti operative; mezzi propri della Regione)

7.500,00

0,00

0,00

SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N. 27)

U 37096

(spese correnti operative; mezzi propri della Regione)

100.000,00

140.000,00

140.000,00

CONTRIBUTI A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E UNIONI DI COMUNI TITOLARI DI CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 8, COMMA 2, L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)

U 36355

(spese correnti operative; assegnazioni statali a destinazione vincolata)

31.543,50

0

0

SPESE PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA' (ART. 1, COMMI 1124 E 1125, L. 26 DICEMBRE 2006, N.296 E ACCORDO N.162/CSR DEL 1 AGOSTO 2007) - MEZZI STATALI

 

Articolo 8 - Istituzione dell’Organismo strumentale per gli interventi europei

L'articolo in esame che ha la finalità di istituire l’Organismo strumentale per gli interventi europei, sia in ragione dell’esclusivo obbligo di avvalimento di personale (risorse umane), beni e strutture (risorse strumentali) della Regione, sia in virtù dell’obbligo di garantire l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’Organismo medesimo, non prevede, con riferimento immediato ed incidenza diretta, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 9 - Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua  pubblicazione  sul BURERT.

 

 

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