Testo:
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000".
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Articolo 1
Finalità e modalità attuative
1.La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
2.La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.
3.La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
4.La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.
Articolo 2
Nido d'infanzia
1.I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2.I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3.Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4.I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Articolo 3
Servizi educativi integrativi al nido
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
a) spazio bambini;
b) centro per bambini e famiglie;
c) servizi domiciliari;
d) servizi sperimentali.
2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.
Articolo 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli Indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli Enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli Enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e ss.mm., promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.
Articolo 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni;
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Articolo 6
Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
1.Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.
2.Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell’accesso, la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma.
3.L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
4.Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.
5.Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 5, devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l’obbligo disposto al comma 2 dell’art. 6.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss. mm., la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5.Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai Comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.
Art. 10
Funzioni della Regione
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli Indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
b) per il monitoraggio, la documentazione, e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli Indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 possono contenere indicazioni generali di riferimento per l’armonizzazione dei sistemi tariffari.
3. La Giunta regionale, in attuazione degli Indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:
a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all’art. 13, comma 2;
b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di Enti locali e loro forme associative di cui all’art 13, comma 1.
4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere a Enti locali e loro forme associative contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) assegnano, sulla base degli Indirizzi regionali di cui all’art. 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d);
e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;
f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
g) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.
Art. 12
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
1.Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2.Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.
Art. 13
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1.In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all’art. 6 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e ss.mm. ii. la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:
a) agli Enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
b) ai Comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.
2. Le risorse per spese di investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento entro i termini stabiliti dal Comune, oppure se l'autorizzazione o l’accreditamento sono revocati.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 14
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.
Titolo II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
Art. 15
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali ed interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
1. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.
2. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente segnalazione certificata di inizio dell'attività.
Art. 16
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista all'art. 1, comma 4;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art.1 comma 4;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto delle normative in materia di alimenti per lattanti e bambini;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
Art. 17
Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
1.La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'art 1, comma 4.
2.Per i servizi privati l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all’art. 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
3.L'accreditamento è concesso dal Comune previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 22.
Art. 18
Percorso di valutazione della qualità
1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
b) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 32;
c) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all’art 1 comma 4.
Art 19
Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia
1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati.
2 A tal fine gli Enti capofila di Distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
Art. 20
Vigilanza e sanzioni
1.Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2.Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizi.
3.Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4.Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.
5.Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.
Art. 21
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1.I Comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
2.Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
3.Fatto salvo quanto disposto all’articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l’accreditamento di cui all’art. 18.
Art. 22
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei Comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettera a) e b);
2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
Art. 23
Compiti della Commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
Titolo III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 24
Caratteristiche generali dell'area
1.Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
2.I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 25
Integrazione tra servizi
1.Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.
Art. 26
Criteri per la progettazione delle strutture
1.La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2.Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 27
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1.Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2.La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3.La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4.Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale.
5.La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell’accreditamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
Titolo IV
PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 28
Personale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 181, lettera e) numero 1.2, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'art. 1, comma 4 della presente legge regionale.
Art. 29
Compiti del personale
1.Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2.Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3.Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Art. 30
Collegialità e lavoro di gruppo
1.L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
2.Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.
Art. 31
Rapporto numerico tra personale e bambini
La Giunta regionale, con direttiva di cui all’art 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all’interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:
a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferire ai dodici mesi;
b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;
c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;
d) la necessità di garantire un’adeguata compresenza di personale.
Art. 32
Coordinatori pedagogici
1.I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell’art 1, comma 4.
2.I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.
3.La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.
Art. 33
Coordinamenti pedagogici
1.Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2.Presso ciascun Comune capoluogo è istituito un Coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all’art. 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.
3.La direttiva di cui all’art.1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del Coordinamento pedagogico territoriale, in attuazione della normativa regionale di riferimento.
4.I Comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al Coordinamento pedagogico territoriale. Al Coordinamento possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.
Art. 34
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1.Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da centri di formazione e ricerca.
2.I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3.Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
Art. 35
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
b) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;
c) analisi dell’evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Disposizioni finanziarie
1.Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000 n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell’ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2.Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
3.Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all’articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107/2015.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell’approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la Deliberazione Assemblea legislativa n. 85 del 25 luglio 2012.
3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.
4. La direttiva di cui all'art. 1, comma 4, stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico, nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31.08.2015.
5.Fino all’approvazione della direttiva di cui all’art 1, comma 4, i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
6. In attesa dell'approvazione della Direttiva della Giunta regionale sull’accreditamento, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'art. 5 lettere a), b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all’art. 5, lettere c), d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l’accreditamento ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettere a), b).
7. Il disposto di cui all’art. 6, comma 2, della presente legge, si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l’anno 2016 – 2017, fatto salvo l’obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6, c. 2 della presente legge.
Art. 38
Abrogazione
1. E’ abrogata la legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni.
SCHEDA TECNICO FINANZIARIA
Premessa
I Servizi educativi per la prima infanzia rappresentano una risorsa che occorre salvaguardare anche e soprattutto nell'attuale momento di persistente crisi, per una serie di motivi, in parte rinvenibili nella storia della Regione e dei servizi stessi, ma soprattutto per salvaguardare le esigenze dei bambini e delle loro famiglie.
Il lavoro è molto cambiato negli ultimi anni, si è fatto più discontinuo; abbiamo assistito ad un progressivo ridursi delle liste di attesa dei servizi per la prima infanzia, dovuto al calo della natalità, ma anche all'alto costo del servizio, difficilmente sostenibile dalle famiglie divenute meno abbienti.
La sostituzione di un nuovo testo legislativo a quello “storico” della legge regionale 1 del 2000, rappresenta una scelta necessaria al fine di adeguare le norme regionali alle nuove esigenze delle famiglie, ferma restando l'opzione fondamentale sulla qualità dei servizi da offrire ai nostri bambini.
La legge regionale n. 13 del 2015 ha rappresentato il primo passo del riordino delle funzioni amministrative e della definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e interessa anche i servizi educativi.
L'articolo 65 della LR. n. 13 del 2015, in particolare, oltre a riconoscere alla Regione la titolarità delle funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese tra quelle indicate dalla legge n. 56 del 2014 come fondamentali, stabilisce che con successive leggi regionali si provvede alla riforma delle leggi anche nel settore educativo.
La legge 107 del 2015 (c.d. buona scuola) si occupa dei servizi per bambini da zero a tre anni, per inserirli nel “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.
In applicazione della legge 107/2015 in tutto il testo è stato utilizzato il Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali (2013) e si sono definiti i nidi e servizi ad esso integrativi “servizi educativi per l'infanzia”, senza tuttavia dimenticare la diversa disciplina dei servizi ricreativi.
Analisi articoli
TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Articolo 1
La norma richiama i principi fondamentali dell'intero progetto, sottolineando la necessità di investire su servizi educativi di qualità. Nell'ottica di semplificazione, le norme di dettaglio saranno contenute in una o più direttive, approvate dalla giunta regionale, che dovrà dare attuazione a quanto contenuto nella legge.
Articolo 2
Il nido d'infanzia è il principale servizio educativo, con la doppia funzione formativa e di cura per i bambini e di sostegno delle famiglie e di cui la flessibilità deve essere elemento caratterizzante.
Articolo 3
Vengono elencati i servizi integrativi al nido - comprendenti i servizi sperimentali -, qualificandoli, come da Nomenclatore, educativi.
Articolo 4
Si dice espressamente che nidi d'infanzia e servizi integrativi “costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia”.
In attuazione della legge 107/2015, viene richiesta la continuità con tutte le agenzia educative e, soprattutto, con la scuola dell'infanzia.
Articolo 5
Si afferma esplicitamente l'elenco dei possibili gestori, pubblici e privati e si introducono i concetti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.
Articolo 6
Vengono stabilite le condizioni di accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico, che non possono operare discriminazioni.
Al comma 2 viene rafforzato l'obbligo vaccinale imponendone il rispetto ai fini dell'accesso ai servizi educativi e ricreativi, a parte eccezioni motivate dal punto di vista sanitario. Un apposito provvedimento della Giunta regionale si occuperà dell'attuazione del nuovo disposto.
Seguono norme già applicate in materia di servizi educativi aziendali ed interaziendali.
Articolo 7
Viene esplicitato il diritto all'integrazione dei bambini disabili, come già previsto dalla legge regionale 14 del 2008.
Articolo 8
Viene considerata necessaria la partecipazione delle famiglie alle scelte educative compiute da tutti i servizi, così come la trasparenza nella gestione.
Articolo 9
È l'articolo dedicato ai servizi ricreativi, non educativi, che per la loro finalità e le modalità occasionali di svolgimento, hanno un regime e una disciplina diversa. Trattandosi comunque di comunità nelle quali coesistono molti soggetti, tra le norme sanitarie da applicare è espressamente indicata quella dell'obbligo vaccinale.
Ancora diversi dai servizi ricreativi sono le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie che ovviamente non richiedono autorizzazione né requisiti, ma possono in vario modo essere sostenute dai comuni.
Articolo 10
A seguito dell'approvazione della legge regionale 13/2015 sono modificati i ruoli degli enti pubblici, essenzialmente a seguito della soppressione delle competenze in materia educativa delle province e del loro trasferimento in capo alla Regione.
L'Assemblea legislativa approva indirizzi la cui durata sarà stabilita nell'atto di approvazione, contenenti criteri generali di programmazione e ripartizione delle risorse per lo sviluppo, il consolidamento, ma anche la qualificazione dei servizi, nonché per il loro monitoraggio e valutazione.
Successivamente la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse e attua il programma per le spese correnti, mediante trasferimento agli Enti locali e provvede direttamente al riparto dei finanziamenti in conto capitale come previsto all'art. 13.
E' prevista altresì l'attuazione diretta di progetti di interesse regionale, nonché per la concessione di contributi straordinari volti al riequilibrio dell'offerta.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
Articolo 11
Si ribadisce qui la necessità che nella programmazione i Comuni coinvolgano i soggetti del sistema integrato e sono elencate le funzioni loro spettanti, tra le quali hanno particolare importanza in questo settore l'autorizzazione e l'accreditamento.
Si prevede inoltre che i Comuni, oltre a utilizzare le risorse regionali per la gestione diretta dei propri servizi, abbiano il compito di assegnare la quota spettante ai gestori del loro territorio.
Articolo 12
Si ricordano qui le competenze delle AUSL, anche in relazione all'integrazione dei bambini disabili.
Articolo 13
A seguito delle richiamata riforma del sistema regionale attuata con L.R 13/2015, si prevede un nuovo sistema di riparto delle risorse agli enti locali o loro forme associative. Le risorse regionali per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sono assegnate agli Enti locali o loro forme associative; ai Comuni capoluogo sono assegnate le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali.
Le risorse per spese di investimento sono erogate direttamente dalla Regione ai soggetti gestori, sentito il Comune interessato.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
Articolo 14
Si prevede uno stretto legame del sistema informativo regionale con la gestione amministrativa e quella di verifica di efficacia ed efficienza, e si conferma la collaborazione dell'intero sistema con le banche dati statali.
TITOLO II - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Articolo 15
E' confermata la competenza comunale alla concessione del provvedimento di autorizzazione.
Per i servizi ricreativi è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.
Articolo 16
Nei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento viene inserita qualche semplificazione in legge, prevedendo un maggior dettaglio nella futura direttiva sui requisiti strutturali e funzionali.
Si prevede altresì che i contratti collettivi nazionali di settore di cui alla lettera c) siano sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
Articolo 17
Istituisce l'accreditamento dei servizi, concesso dal Comune, che, per i servizi privati costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti relativi è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
Articolo 18
Fulcro dell'accreditamento, che presuppone il possesso dei requisiti per l'autorizzazione, è il percorso di valutazione della qualità, basato su tre elementi imprescindibili: il progetto pedagogico, il coordinatore pedagogico e l'adozione di strumenti di auto-valutazione del servizio oltre a un adeguato numero di ore di formazione, requisiti che verranno esplicitati nella direttiva sull'accreditamento.
Articolo 19
Gli elenchi dei servizi, fino ad ora tenuti a livello provinciale passano a quello regionale, alimentati dagli Enti capofila di distretto.
Articolo 20
In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali in materia, il sistema di vigilanza e sanzioni, in capo ai Comuni, rimane invariato rispetto a quanto previsto ed applicato in precedenza, fatti gli opportuni aggiustamenti a seguito dell'eliminazione della competenza in merito delle Province.
Articolo 21
L' accreditamento è condizione per ricevere finanziamenti pubblici, dunque è necessario anche per i rapporti convenzionali e contrattuali con i comuni, secondo le previsioni della futura direttiva.
Articolo 22
Si conferma l'articolo 23 della L.R. n. 1 del 2000. Le Commissioni tecniche sono già costituite e quindi la previsione normativa non introduce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 23
I compiti della Commissione in materia di autorizzazione al funzionamento sono confermati e si prevede un parere anche in merito all'accreditamento. La direttiva in materia di accreditamento darà più dettagliatamente attuazione al disposto normativo.
TITOLO III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Articoli 24, 25 , 26
Le norme urbanistiche ed edilizie qui contenute sono frutto del confronto svoltosi con i colleghi del settore e normalmente applicati dai Comuni circa individuazione di aree, ubicazione dei servizi, anche per favorirne l'integrazione con il territorio e tra loro, nonché per la progettazione delle strutture, che deve essere fatta tenendo presente il progetto pedagogico fin dalle fasi iniziali.
Articolo 27
Si prevede un vincolo di destinazione per gli immobili finanziati e le procedure che ne consentono il trasferimento in caso di utilizzo per l'infanzia e l'adolescenza o la rimozione.
In questo articolo, si è proceduto all'adeguamento rispetto ai compiti già provinciali, ora svolti direttamente dalla Regione e si è prevista la restituzione del finanziamento in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
Articoli 28,29,30
Si stabiliscono i requisiti di accesso e i compiti per il personale dei servizi educativi
Articolo 31
Per la determinazione del rapporto numerico, che dovrà orientarsi sul concetto di flessibilità organizzativa, la direttiva dovrà tener conto del numero e dell'età dei bambini specie di quelli sotto l'anno, della presenza di bambini disabili o svantaggiati, della necessità di garantire la compresenza del personale, nonché delle caratteristiche della struttura e dei tempi di apertura.
Articolo 32
Si stabiliscono i requisiti di accesso e i compiti per i coordinatori pedagogici dei servizi educativi
Articolo 33
I coordinamenti pedagogici sovradistrettuali, formati dai coordinatori pedagogici del territorio e finora collocati presso le province, assumono la denominazione di coordinamenti pedagogici territoriali e sono collocati presso i comuni capoluogo.
La futura direttiva potrà eventualmente mutarne la collocazione, anche in relazione alla futura evoluzione della normativa regionale in materia di assetto istituzionale, con riferimento alle aree vaste. I soggetti gestori pubblici garantiscono la presenza dei coordinatori ai coordinamenti.
Articolo 34
Prevede norme sulla formazione in servizio dei coordinatori e del personale dei servizi.
Articolo 35
La clausola valutativa prevede una relazione triennale della Giunta alla Commissione Assembleare competente. Trattasi di norma ordinamentale senza oneri.
TITOLO IV
NORME FINANZIARIE,TRANSITORIE E FINALI
Articolo 36
Contiene le disposizioni finanziarie. E' previsto che la Regione faccia fronte agli oneri derivati dalla legge, con risorse proprie e con risorse statali, anche provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché da finanziamenti del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato previsto dalla legge 107/2015.
Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 la copertura finanziaria è già prevista mediante le risorse autorizzate con riferimento alla L.R. 1 del 2000, nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Si prevede la possibilità da parte della Giunta regionale di provvedere alle variazioni compensative necessarie per l'attuazione della nuova normativa. Per gli esercizi successivi al 2018 viene rinviato il finanziamento della nuova legge alle specifiche autorizzazioni di spesa, annualmente disposte, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi della normativa contabile corrente.
Articolo 37
Le norma transitorie mirano a non interrompere l'attività dei servizi, in attesa dell'approvazione delle direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi e di accreditamento.
Articolo 38
Viene abrogata la L.R. 10 gennaio 2000, n.1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni.