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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2881
Presentato in data: 05/07/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni" (Delibera di Giunta n. 1038 del 04 07 16).

Presentatori:

giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Il progetto di legge in esame si propone di agevolare i processi associativi attraverso interventi di modifica e di integrazione delle discipline regionali contenute nella L.R. 8 luglio 1996 n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni) e nella L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

 

Pur essendo infatti le Unioni e le fusioni di Comuni dei fenomeni istituzionali  di grande rilevanza non sempre gli stessi sono stati adeguatamente normati e disciplinati dal legislatore (sia nazionale che regionale).

 

La proposta di legge in esame mira a introdurre norme di semplificazione ed a colmare vuoti normativi, soddisfacendo istanze e le sollecitazioni espresse dagli amministratori locali e operando conformemente agli obiettivi di mandato individuati dell'amministrazione regionale.

 

La legge è strutturata in tre Capi: Capo I "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996" (dall'art. 2 all'art. 8), Capo II "Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 e norme per la sua attuazione" (dall'art. 9 all'art. 11) e Capo III "Norme finali"(articoli 12 e 13).

 

Nel capo I la proposta di legge introduce disposizioni volte ad agevolare lo svolgimento dei referendum propedeutici alle fusioni, a disciplinare la procedura di fusione per incorporazione (in attuazione della L. 56/2014), ad introdurre modalità di armonizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni preesistenti alle fusioni e a regolare l'Osservatorio regionale delle fusioni quale organismo di presidio di tali processi.

 

Il capo II introduce invece  aggiornamenti e integrazioni alla disciplina della  legge regionale n. 21 del 2012 che ha disposto l'ultimo riordino territoriale (poi ripreso dalla l. 13/2015). Vengono previste norme volte a regolare le connessioni tra i processi di  sviluppo delle Unioni di comuni e i sempre più numerosi percorsi legislativi di fusione. Viene regolata la possibilità, anche per l'anno 2016, come già avvenuto nel 2015, di ridelimitare gli ambiti territoriali ottimali ora composti da molti comuni poco coesi tra loro. Sono infine dettate norme speciali derogatorie nel caso di fusioni coincidenti con Unioni e con ambiti ottimali preservando i benefici riconosciuti alle Unioni montane coincidenti con una fusione.

 

L'articolo 1 definisce la finalità della legge volta a favorire i percorsi di unione e di fusione tra comuni.

 

L'articolo 2 del pdl, intervenendo al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 24/96, annovera tra le ipotesi di modifica delle circoscrizioni comunali anche l’incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo (anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione). La disciplina della incorporazione è poi contenuta nell''art.8 bis della L.R. 24/96 così come introdotto dall'articolo 3 del pdl.

Tale disciplina, modulata secondo le disposizioni e le prescrizioni contenute all'articolo 1 comma 130 della legge 56/2014, prevede (comma 1) che il procedimento di  incorporazione, possa prendere avvio solo a seguito di apposita istanza formulata alla Giunta regionale dai Consigli comunali.

L'istanza deve peraltro essere necessariamente preceduta (comma 2) da una consultazione referendaria che può essere avviata autonomamente dai Consigli comunali o a questi sollecitata da parte delle popolazioni interessate (a patto che, in tal caso, la richiesta sia avanzata da almeno il 25% degli aventi diritto al voto). Possono partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati (comma 3). Il referendum (comma 4), deliberato dai consigli comunali e indetto dai sindaci, deve essere svolto in ciascun Comune nella medesima giornata ed è valido indipendentemente dal numero dei votanti (comma 5). Le risultanze della consultazione referendaria devono essere riportate sia nel loro risultato complessivo che in quello parziale dato dagli esiti distinti per ciascun Comune. Predisposta la necessaria modulistica da parte della Regione (comma 6), gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali (comma 7).

La valutazione dei risultati referendari resta in capo ai Comuni che possono decidere se proseguire o meno il processo di fusione. In caso positivo, occorre che i Consigli comunali deliberino, entro e non oltre i successivi 30 giorni dall'esito del referendum, l'approvazione della istanza di fusione alla Giunta regionale con la quale viene attestata la regolarità delle operazioni referendarie (comma 8). Entro i successivi venti giorni, gli uffici regionali verificano la regolarità dell'istanza e, nei successivi 30 giorni dal compimento della verifica, la Giunta regionale procede ad approvare il progetto di legge e a presentarlo all'Assemblea legislativa (comma 9).

Il rimborso delle spese referendarie da parte della Regione è disciplinato ai sensi dell'art.13 comma 3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla norma in esame, si applicano le disposizioni della L.R. 24 del 1996 (comma 11).

 

Gli articoli 4 e 5 dettano invece disposizioni relative all'espletamento dei referendum consultivi territoriali.

L'articolo 4, modificando l'articolo 11 comma 5 della L.R .24/96, dispone che per i casi previsti dall'art. 11 comma 5 della L.R .24/96 si debba fare rinvio alla disciplina prevista per l'espletamento dei referendum consultivi comunali in caso di  incorporazione di Comuni. In tali casi l'Assemblea legislativa delibera in modo definitivo sul progetto di legge entro 60 giorni dall'iscrizione dello stesso all'ordine del giorno generale dell'Assemblea (articolo 6 di modifica all'art. 13 della L.R. 24/96).

 

L'articolo 5, intervenendo rispetto a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 24/96, regola al primo comma le interazioni che si possono determinare tra i referendum consultivi territoriali e altre eventuali consultazioni nazionali (elezioni politiche o referendum nazionali) o altri referendum regionali abrogativi.

Il comma 5 della L.R. 24/96 viene modificato prevedendo che nei casi in cui, a seguito dell'indizione da parte del Presidente della Regione del referendum consultivo territoriale, vengano indette anche consultazioni nazionali (elezioni politiche o referendum nazionali) o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento può proseguire nel suo iter, ma al Presidente della Regione  sono riconosciute due facoltà tra loro alternative, rimesse alla sua valutazione discrezionale: la facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un  mese e non oltre tre o la facoltà di modificare la data,  allo scopo di abbinare la consultazione per il referendum consultivo territoriale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali.

In questi casi (nei quali viene rinviata la data del referendum consultivo territoriale), si precisa che restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale.

Viene però mantenuto fermo il rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione del referendum territoriale, siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati allo stesso referendum consultivo territoriale. Ciò al fine di attendere la regolare operatività degli enti soggetti al rinnovo dei propri organi.

 

Nei casi in cui, invece, poco prima che venga indetto dalla Regione il referendum consultivo territoriale, siano indetti altri referendum nazionali, elezioni politiche o referendum regionali abrogativi, si riconosce - con l'introduzione del comma 5 bis della L.R. 24/96 - al Presidente della Regione, allo scopo di favorire l'unificazione delle consultazioni, la facoltà di disporre che la consultazione sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri referendum regionali, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'art. 12 comma 3 (che dispone “Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre”). La deroga è consentita, tuttavia, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

 

Il terzo comma dell'art. 5 introduce nello stesso art. 12 della l.r. n. 24 del 1996, dopo il comma 9 bis, i commi 9 ter, 9 quater e 9 quinquies: con tali disposizioni si disciplinano alcuni criteri cui l'Assemblea legislativa dovrà atternersi nel valutare gli esiti delle consultazioni referendarie. Il comma 9 ter innanzitutto prevede i casi in cui il progetto di legge di fusione non può essere approvato, in quanto la maggioranza sia della popolazione dei singoli comuni sia della popolazione complessiva si è  espressa sfavorevolmente.

Il comma 9 quater, premesso che la regola generale in assenza delle condizione preclusive del comma 9 ter consente di procedere immediatamente all'esame della legge, individua alcune limitate ipotesi in cui si può procedere all'esame del progetto di legge solo acquisendo preliminarmente il parere dei consigli dei Comuni in cui il referendum ha avuto esito negativo. Ciò è necessario quando siano discordanti la volontà espressa dalla maggioranza complessiva della popolazione e quella espressa dalla maggiornza dei Comuni: in tal caso i Consigli comunali interessati devono deliberare entro sessanta giorni con le stesse modalità previste per l'approvazione dell'istanza di fusione. Il procedimento legislativo si interrempe per il tempo necessario alla acquisizione del parere e comunque entro il termine massimo di 60 giorni; se nel termine indicato il parere non viene espresso si prescinde dalla sua acquisizione.

 

L'articolo 7, modifica l'art. 14 della L.R. 24/96 intervenendo al comma 4 lettera a) per eliminare il termine "territoriale" associato alla pianificazione, introducendo il concetto più corretto di pianificazione urbanistica, e aggiungendo, dopo il comma 4, il comma 4 bis recante disposizioni finalizzate all'armonizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni preesistenti; si prevede infatti che, qualora tali comuni abbiano già sviluppato una gestione coordinata sovracomunale degli strumenti urbanistici (in particolare PSC e RUE) giungendo ad una stesura uniforme e coordinata degli stessi, la loro unificazione testuale e cartografica, effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio,  sia da considerare una mera operazione materiale priva della natura di “variante” che implicherebbe altrimenti l'attivazione della relativa complessa procedura di approvazione.

 

L'articolo 8 aggiunge invece alla L.R. 24/96 l'art. 8bis nel quale viene disciplinato l'Osservatorio regionale delle fusioni definendone gli obiettivi e riconducendo in capo alla Giunta la potestà di regolamentazione dello stesso.

La norma ha lo scopo di ricondurre tale organismo alla legge regionale generale in materia di fusioni (ovvero la L.R. 24/96) quale sede più appropriata per la disciplina dello stesso, che originariamente era stato previsto invece nella prima legge provvedimentale di fusione e richiamato in tutte le leggi di fusione successive.

Originariamente infatti l'Osservatorio era stato previsto nella legge istitutiva del Comune di Valsamoggia all'articolo 4 comma 5 della L.R. 1/13 contenente anche le  disposizioni in ordine alla composizione e al funzionamento dello stesso. Le successive leggi regionali di fusione dovevano però fare rinvio a tale norma per procedere, di volta in volta, all'implementazione di tale organismo.

Con la norma in esame si prevede invece che i funzionari di ogni nuovo Comune istituito per fusione vadano ad integrare la composizione dell'Osservatorio senza necessità di una esplicita disposizione in tal senso. Vanno peraltro contestualmente abrogate le disposizioni delle leggi regionali di fusione afferenti all'Osservatorio regionale (articolo 14 comma 2) pur facendo salve le nomine nel frattempo effettuate e, conseguentemente, la composizione dell'Osservatorio così come definita da suddette leggi (articolo 13).

 

Passando poi all'esame del Capo II, l'articolo 9 modifica l'art. 24 della L.R. 21 del 2012 inserendo, dopo il comma 4, i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater.

Tali norme contengono disposizioni di favore per i casi in cui i processi di fusione si verifichino all'interno di Unioni e vi sia la necessità di favorire, da un lato,  la prosecuzione dell'attività associativa dell'unione senza che la stessa sia penalizzata in materia di incentivi finanziari e, dall'altro, la complessa fase di avvio del nuovo comune.

A tal fine si dispone che le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione, possano beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate (ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo indispensabili per l'accesso ai contributi), anche qualora i suddetti Comuni  non partecipino a tutte le ulteriori gestioni associate. Tale regime di favore si applica dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune (comma 4 bis).

Allo stesso modo il Programma di riordino territoriale può prevedere che siano finanziate le gestioni associate, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora i comuni derivati da fusione vi partecipino conferendo le relative funzioni gradualmente (comma 4 ter) o nel caso in cui vi siano Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144, comma 1, che non partecipino a tali ulteriori gestioni associate (comma 4 quater).

 

L'articolo 10 interviene a modificare l'articolo 25 della L.R. 21 del 2012 inserendo il comma 3 bis; tale disposizione introduce una particolare disciplina di favore per i Comuni inclusi nell'ambito territoriale ottimale che indugino ad aderire all'Unione - precludendo così la sua coincidenza con l'ambito ottimale, auspicata dalla legge regionale - per non fronteggiare gli obblighi associativi immediatamente conseguenti al loro eventuale ingresso. Si dispone pertanto che il PRT possa, una volta che tali Comuni abbiano conferito le funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'articolo 24 comma 2, consentire il conferimento graduale delle ulteriori funzioni da parte del Comune all'Unione e garantendo, al contempo, all'Unione il finanziamento di tali ulteriori funzioni.

 

Infine l'articolo 11 detta disposizioni in merito agli ambiti ottimali. I commi 1 e 2 prevedono anche per il 2016 la possibilità per i comuni appartenenti ad ambiti costituiti da almeno 10 comuni e nei quali vi siano comuni non associati, di richiedere di comune accordo la ridelimitazione dell'ambito stesso, in modo da consentire l'avvio di processi associativi che altrimenti risultano in situazione di stallo.

Il comma 3 riconosce una deroga alle disposizioni previste dalla L.R. 21/2012  con riguardo all'obbligo, altrimenti gravante su ogni comune, di aderire ad un ambito ottimale, quando tutti i Comuni interessati alla fusione appartengano ad una Unione che, a fusione conclusa, venisse a coincidere con il relativo ambito ottimale.

Analogamente il comma 4 dispone che, pur a fronte della soppressione di una Unione (cui subentri la fusione) coincidente con una ex unione montana, il nuovo Comune nato da fusione possa continuare a beneficiare dei contributi riservati all'Unione montana (e  precisamente ai contributi riconosciuti ex L.R. n. 2/2004 e a quelli previsti dal PRT per le Unioni riconducibili alle ex comunità montane).

 

L'articolo 12 e l'articolo 13 fanno rispettivamente riferimento alle norme transitorie e finali e alle norme da abrogare.

 

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale recante:

“Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, Unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni”

 

 


Articolo 1

Finalità della legge

 

1.La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), introduce norme per favorire i percorsi di unione e fusione tra comuni rimuovendo gli ostacoli che rallentano i processi associativi e introducendo norme di adeguamento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 in relazione alla legge regionale 8 luglio 1996 n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni) e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

 

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

 

Articolo 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1996

 

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 24, dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente lettera: "l’incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione".

 

 

Articolo 3

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 24, è aggiunto il seguente:

 

"Art. 8 bis .Procedimento di fusione per incorporazione

 

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all’articolo 8 comma 2 preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 1 comma 130 della legge n.  56 del 7 aprile 2014.

2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun Comune interessato alla incorporazione ne faccia richiesta almeno il 25% degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i 30 giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei 30 giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai consigli comunali ed indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali ed entro 10 giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria procedono allo spoglio dei voti e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati.

8. A fronte dell'esito del referendum i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione possono deliberare, entro e non oltre i successivi 30 giorni, l'approvazione della istanza di fusione alla Giunta regionale. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l’avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

9, Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta all'Assemblea legislativa regionale.

10. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 comma 3.

11. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge”.

 

 

Articolo 4

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

1. All'articolo 11 comma 5 della legge regionale n. 24, dopo le parole “così come individuate dalla presente legge” è aggiunto il seguente capoverso “In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 bis commi da 4 a 9".

 

 

Articolo 5

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 24, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

 

“5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o referendum nazionali, o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha  facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinchè la consultazione per il referendum consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo territoriale”.

5 bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo territoriale, nel caso in cui siano già stati indetti referendum nazionali o elezioni politiche o altri referendum regionali abrogativi, ha la facoltà di disporre con proprio decreto che la consultazione sul referendum consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri referendum regionali, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'articolo 12 comma 3, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali”.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti referndari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996, dopo il comma 9 bis sono aggiunti i seguenti commi:

“9 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all’esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.

9 quater. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:

a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma in almeno la metà dei Comuni prevale il voto contrario;

b) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto favorevole.

9 quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono con le stesse modalità previste per l'approvazione dell'istanza di cui all'articolo 8 comma 2 entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la deliberazione definitiva sul progetto di legge  si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del  suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno.”

2.Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano solo ai nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Articolo 6

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo della legge regionale n. 24 dopo le parole "il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge” sono aggiunte le seguenti parole “entro sessanta giorni dall’iscrizione all’ordine del giorno generale dell’Assemblea Legislativa."

 

 

Articolo 7

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996.

 

1.All'articolo 14, comma 4 lettera a), la parola “territoriale” è sostituita con la parola “urbanistica”.

2.All'articolo 14, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“4 bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti Comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio è da intendersi quale mera operazione materiale che  non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica”.

 

 

Articolo 8

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 24 del 1996.

 

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996, è aggiunto il seguente:

 

“Art. 14 bis.

Osservatorio regionale delle fusioni

a)Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l’Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo Comune istituito a seguito dell’approvazione di leggi regionali di fusione di Comuni, funzionari regionali e rappresentanti  delle Associazioni  regionali degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

b) La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni”.

 

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 e norme per la sua attuazione

 

Articolo 9

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012

 

1.All'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

“4 bis. Le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per  le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo indispensabili per l'accesso ai contributi, anche qualora i suddetti Comuni non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni si applicano dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune.

4 ter. Il Programma di riordino territoriale può altresì prevedere che siano finanziate le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo  anche qualora il comune derivato da una fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.

4. quater Le Unioni ricomprendenti Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi non partecipino a tali ulteriori gestioni associate”.

 

 

Articolo 10

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell’Unione con l’ambito ottimale nel caso in cui manchi l’adesione di un solo comune, il programma di riordino territoriale può consentire ad esso, qualora aderisca all'Unione, ferma restando la necessità del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'articolo 24 comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualità stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tale Comune non vi partecipi, o effettui conferimenti privi del requisito della integralità”.

 

 

Art. 11

Ambiti territoriali ottimali

 

1. I Comuni interessati a presentare proposte di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono possono, anche nell'anno 2016 e alle condizioni ed in base alla disciplina dettata dall'articolo 6 bis, Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni, commi 1 e 2 della legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), presentare proprie proposte entro il 30 ottobre 2016.

2. Le proposte presentate entro il termine di cui al comma 1 saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre 2016 con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2017.

3. Nel caso in cui, per effetto dell'approvazione di una legge di fusione di Comuni, l'ambito territoriale di un Comune venga a coincidere con un ambito territoriale ottimale, delimitato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, tale Comune, indipendentemente dalle sue dimensioni, è esentato per cinque anni dall'obbligo di aderire ad altro ambito territoriale ottimale, salvo che non ne faccia espressamente richiesta ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 7.

4. Nel caso di cui al comma 3, se l'ambito territoriale del Comune nato da fusione coincide anche con quello di un'Unione montana, il Comune continua a svolgere le funzioni già  conferite all'Unione montana e accede ai contributi e benefici per legge riservati alle Unioni montane.

 

 

Capo III

Norme finali

 

Articolo 12

Norme transitorie e finali

 

1. In sede di prima applicazione l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui all'articolo 14-bis della legge regionale n. 24 del 1996 opera nella composizione già istituita dalle seguenti disposizioni:

a) dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna);

b) articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 18 (Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara);

c) articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 19 (Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini);

d) articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 20 (Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma);

e) articolo 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2015, n. 8 (Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia);

f) articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 19 (Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna);

g) articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 20 (Istituzione del Comune di Polesine e Zibello mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma);

h) articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 21 (Istituzione del Comune di Montescudo – Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini).

 

 

Articolo 13

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati:

a) il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1996;

b) il comma 5 dell'articolo 4 legge regionale n.1 del 2013;

c) il comma 4 dall'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2013;

d) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2013;

e) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2013;

f) il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2015;

g) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2015;

h) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2015;

i) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2015.

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il progetto di legge è finalizzato ad agevolare i processi associativi del territorio emiliano romagnolo attraverso interventi di modifica e di integrazione delle discipline regionali contenute nella L.R. 8 luglio 1996 n. 24 e nella L.R. 21 dicembre 2012, n. 21.

 

E' costituito da 13 articoli raccolti in tre distinti Capi: il Capo I riferito alle “Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996”, il Capo II riferito alle "Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 e norme per la sua attuazione" ed infine il Capo III dedicato alle "Norme finali".

 

In particolare l’art. 1 definisce le finalità della presente legge.

 

Gli artt. 2 e 3 dispongono con riguardo al processso di fusione per incorporazione dando attuazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 130 della L. 56/14.

 

Gli artt. 4 e 5 dettano disposizioni relative allo svolgimento dei referendum regionali propedeutici alle fusioni e alla valutazione degli esiti degli stessi.

 

L'art. 6 definisce i termini entro i quali procedere all'approvazione del progetto di legge di fusione qualora non si debba procedere preventivamente al referendum consultivo regionale.

 

L'art. 7 detta una disciplina volta a garantire l'armonizzazione degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dal processo di fusione.

 

L'art. 8 prevede e regola l'Osservatorio regionale delle fusioni (quale organismo di presidio a tali processi di fusione). La norma ha lo scopo di ricondurre tale organismo alla legge regionale generale in materia di fusioni (ovvero la L.R. 24/96) quale sede più appropriata per la disciplina dello stesso, che originariamente era stato previsto invece nella prima legge provvedimentale di fusione e richiamato in tutte le leggi di fusione successive. L’istituzione dell’organismo consultivo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

 

Gli artt. 9 e 10 dettano norme volte a favorire lo sviluppo e la coesione nelle Unioni.

 

L'art. 11 disciplina la possibile ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali anche per l'anno 2016.

Con riferimento alla copertura degli oneri riferiti agli articoli 9, 10 e 11, gli stessi sono già ricompresi nelle autorizzazioni di spesa a valere sui finanziamenti della legge regionale n. 21 del 2011 , nell'ambito della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

Gli artt. 12 e 13 dispongono in ordine alle norme transitorie e finali e alle necessarie abrogazioni.

 

 

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