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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3028
Presentato in data: 29/07/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna". (29 07 2016) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rontini, Tarasconi, Paruolo, Pruccoli, Zoffoli, Calvano, Montalti, Ravaioli, Iotti, Soncini, Prodi, Cardinali, Campedelli, Caliandro, Lori, Rossi Nadia

Presentatori:

Rontini, Zappaterra, Tarasconi, Paruolo, Pruccoli, Zoffoli, Calvano, Montalti, Ravaioli, Iotti, Soncini, Prodi, Cardinali, Campedelli, Caliandro, Lori, Rossi Nadia

Testo:

 

“Valorizzazione delle

manifestazioni storiche dell'Emilia Romagna"

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto, promuove e valorizza le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica locali, riconoscendone il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo e dispone misure di sostegno e di promozione a loro favore.

2. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per il coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica, quali fondamentali rappresenti del territorio regionale in Italia e nel mondo.

3. La Regione Emilia-Romagna valorizza le manifestazioni di rievocazione storica anche al fine di favorire:

a) la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio regionale;

b) la promozione della qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi- quali arredi, manufatti, costumi e musiche, di carattere storico- strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle manifestazioni stesse;

c) la promozione dei territori sede delle manifestazioni rievocative;

d) l'aggregazione e la coesione sociale;

e) il coinvolgimento del mondo della scuola e lo stimolo all'apprendimento scolastico.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per associazioni di rievocazione storica:

le associazioni, quali le contrade, i borghi, i rioni, i sestieri o loro aggregazioni, che abbiano per fine statutario la conservazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante molteplici forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici, quali:

I. l'arte della bandiera;

II. l'arte del tiro con l'arco e la balestra;

III. la musica;

IV. la danza;

V. il costume;

VI. le arti militari e le battaglie;

VII. i giochi ed i tornei;

Vili. gli sport della tradizione.

b) per manifestazioni storiche di interesse locale:

I. le rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici le cui origini sono comprovate da fonti documentali;

II. le manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzate da particolare valore storico e culturale.

2. L'organizzazione delle manifestazioni storiche di cui al comma 1, lettera

b) fa capo agli enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati.

 

 

Art.3

Elenco regionale

 

1. E' istituito presso l'assessorato competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 esclusivamente le associazioni già inserite nel registro di cui all'art.4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34

(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.

Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

3. La domanda per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a);

b) relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;

c) documentazione fotografica delle attività svolte;

d) bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

4. L' elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, ed è pubblicato sul BURERT e sul sito della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Art. 4

Calendario annuale delle manifestazioni e logo identificativo

 

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Regione Emilia-Romagna, promosse dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 comma 1 e relativo all'anno successivo, tenuto conto anche delle indicazioni dei Comuni che ospitano l'evento.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere contraddistinte, nelle proprie attività promozionali, da un logo identificativo recante la dicitura "Manifestazione storica delia Regione Emilia-Romagna".

3. Requisito per la menzione nel calendario di cui al comma 1 è la regolarità dello svolgimento della manifestazione, secondo la periodicità che la contraddistingue, da almeno due anni.

4. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione dalla Regione Emilia-Romagna, sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sia nell'ambito delle proprie attività ordinarie di comunicazione.

 

 

Art. 5

Competenze della Giunta

 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta, sentita la competente commissione assembleare, con proprio atto definisce:

a. i requisiti e le modalità dì iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;

b. la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'articolo 4, comma 2;

c. le modalità di collaborazione con l'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (A.E.R.R.S.) per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

d. le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 (spostata da art. 7. c.3)

2. L'atto di cui al comma 1 disciplina altresì ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge.

 

 

Art. 6

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale

 

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti individuati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), sono svolte annualmente dalla stessa Giunta regionale, che si avvale della collaborazione di A.E.R.R.S.

2. La verifica della sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al comma comporta la revoca dell'iscrizione.

 

 

Art. 7

Concessione Contributi

 

1. La Regione, con proprio bando, concede contributi per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario di cui all'articolo 4, comma 1, valorizzando le iniziative che realizzano sia circuiti fra manifestazioni storiche di interesse locale, sia le manifestazioni che coinvolgano città europee con le loro tradizioni e culture.

2. La Regione, con proprio bando, concede contributi per progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, che siano presentati dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1.

 

 

Art. 8

Norma di rinvio

 

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione delle manifestazioni storiche di interesse locale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si applica la disciplina di cui all'articolo 10 della Legge regionale 24 luglio 2003 n.l4 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

 

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati di risorse pari a 150.000€ annui sulle annualità 2017,2018,2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

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