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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3468
Presentato in data: 28/10/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016" (Delibera di Giunta n. 1736 del 24 10 16).

Presentatori:

giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE “MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”

 

Il presente progetto di legge consta di 4 articoli:

 

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge che consistono nel dettare disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.

 

L'articolo 2 interviene in modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2015, n.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)". Tale  legge regionale  ha introdotto, all'articolo 3, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti emiliano romagnoli danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato. Con la  disposizione proposta  si interviene sull'articolo 3 modificando e integrando la sola "assistenza legale" con la più corretta "azione risarcitoria o di tutela legale" in quanto occorre tenere conto del mutato quadro giuridico. Si è ritenuto inoltre opportuno intervenire sul sopra indicato articolo 3, disciplinando le condizioni di accesso al contributo, indipendentemente dalle condizioni economiche dei richiedenti al fine di eliminare aggravi per i cittadini, togliendone così ogni riferimento. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo del contributo, ma si è ritenuto opportuno, nella modifica all'articolo di cui sopra, coinvolgere nella gestione della procedura sopra indicata le associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti.

 

L'articolo 3  costituisce un completamento rispetto alla riforma di cui alla legge regionale n. 13 del 2015 dal momento che, al comma 1, prevede che la Regione concorra alle spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015 , n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.

 

In particolare l'articolo 40, comma 1, della legge regionale  n. 13 del 30 luglio 2015 ha previsto che "La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.".

 

Detto articolo della legge di riforma n. 13 ha attribuito in via generale alla Regione la materia della fauna selvatica e della fauna ittica, oltre che le funzioni concernenti l'esercizio dell'attività venatoria. In questo contesto alle Province è stata invece attribuita la funzione relativa alla vigilanza (comprensiva delle attività di applicazione delle sanzioni e di introito dei relativi proventi), nonché le funzioni collegate all'attuazione dei piani di controllo sulla fauna selvatica.

Va evidenziato che le funzioni di vigilanza, in questo come in altri ambiti, sono considerate dalla costante giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza Corte Costituzionale n. 115 del 1995) come accessorie rispetto a quelle di amministrazione attiva e questa loro natura giuridica è alla base dell'intervento proposto.

Peraltro il radicamento delle funzioni di polizia provinciale sui corpi di polizia delle Province e della Città metropolitana è stato oggetto di una precisa scelta da parte della Regione (proprio in ragione della forte valenza che queste strutture hanno dimostrato) a conclusione di una complessa fase di riforma maturata nel 2015, per mantenere l’integrità dei corpi.

Ciò detto, giova ricordare qualche elemento di evoluzione della normativa specifica in materia di polizia locale, che spiega anche la particolare ed incerta condizione storica in cui andava evolvendosi il quadro normativo regionale. Con l'articolo 5 del decreto legge  n. 78 del 19 giugno 2015 era stato inizialmente previsto che "in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". In sede di conversione, con la legge 6 agosto 2015, n. 125, la norma del comma 1 è stata confermata, ma sono stati aggiunti, per quanto qui interessa, due ulteriori commi i quali prevedono che: "2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.".

La Regione ha risolto i problemi conseguenti a questa specifica riforma della polizia locale mediante l'articolo  22 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015, il quale prevede , al comma 1,  che “Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.”.

Esso prevede inoltre al comma 2 – quale norma integrativa - la possibilità che siano svolte dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni “le  funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015”.

Peraltro quest'ultima disposizione si riferisce solo alle funzioni che la legge n. 13 ha affidato alla Regione e non alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40. Da qui la necessità di completare il quadro normativo con la norma proposta al fine di concorrente alle spese che detto articolo comporta. 

Il personale di polizia provinciale che esercita funzioni di vigilanza non è stato quindi trasferito alla Regione, pur esercitando funzioni nell'ambito di una materia di competenza regionale. L'evoluzione del quadro normativo e del contesto economico-finanziario in cui operano le Province hanno fatto affiorare l'esigenza di offrire copertura, almeno parziale, agli oneri che derivano dalle funzioni di vigilanza che le Province svolgono su una materia di competenza regionale.               La proposta di cui al comma 1 dell'articolo 3  del progetto di legge risponde pertanto all'esigenza di formulare una norma specifica che consenta di soddisfare le finalità indicate.

 

Il comma 2 dell'articolo 3  in esame contiene una specifica disposizione  volta a risolvere le problematiche connesse alla disponibilità di risorse finanziarie per le spese che sono connesse al personale regionale che permane nelle sedi provinciali, a seguito dell'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 , in attesa del subentro della Regione nei contratti e negli oneri relativi ai beni, servizi e forniture.  Nell'ambito di tale personale è ricompresa sia la quota di dipendenti già trasferita alla Regione per l'esercizio delle funzioni che la Regione esercita direttamente, sia la quota di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni regionali  delegate  a tali Enti, quali ad esempio quelle in materia di formazione professionale.

 

Il comma 3 contiene la previsione di variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato   “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018”, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

 

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

“MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”

 

 


 

Titolo

 

“Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016”

 

 

Art. 1

 

Finalità

 

1.La presente legge detta disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finaziario 2016.

 

 

Art. 2

 

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015.

 

1.La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018(legge di stabilità regionale 2016) è sostituita dalla seguente:

 

“Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie”.

 

2.Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale  n. 23 del 2015 è sostituito dal seguente:

 

“1.Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto legge 22 novembre 2015, n. 183  (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i  cui effetti sono fatti salvi dal comma 854 dell'articolo 1 della legge  28 dicembre 2015, n.208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

 

3.Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 è sostituito dal seguente:

 

“2.Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n.45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1”.

 

 

Art. 3

 

Disposizioni attuative dell’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1.La Regione concorre alle spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.

2.Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa a seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione è autorizzata a trasferire alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte alle spese di funzionamento connesse alla permanenza di personale regionale nelle sedi provinciali, nelle more del subentro della Regione nei  contratti e oneri relativi a beni, servizi e forniture, ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute da tali Enti per il personale regionale distaccato.

 

3.Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018”.

 

 

Art. 4

 

Entrata in vigore

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA AL PROGETTO DI LEGGE “MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”

 

Il presente progetto di legge consta di 4 articoli:

 

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge che consistono nel dettare disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.

 

L'articolo 2 interviene in modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2015, n.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)". Tale  legge regionale  ha introdotto, all'articolo 3, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti emiliano romagnoli danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato. Con la  disposizione proposta  si interviene sull'articolo 3 modificando e integrando la sola "assistenza legale" con la più corretta "azione risarcitoria o di tutela legale" . Si è ritenuto inoltre opportuno intervenire sul sopra indicato art. 3, disciplinando le condizioni di accesso al contributo, indipendentemente dalle condizioni economiche dei richiedenti al fine di eliminare aggravi per i cittadini, togliendone così ogni riferimento. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo del contributo, ma si è ritenuto opportuno, nella modifica all'articolo di cui sopra, coinvolgere nella gestione della procedura sopra indicata le associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti.

L'articolo proposto non prevede maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale, infatti non modifica la disposizione finanziaria contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3 che ha  disposto, per le predette finalità di sostegno agli obbligazionisti danneggiati dalle recenti crisi bancarie, un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

 

L'articolo 3  costituisce un completamento rispetto alla riforma di cui alla legge regionale n. 13 del 2015 in quanto prevede, al comma 1,  che la Regione concorra alle spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015 , n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) spettanti alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna – e da queste svolte  attraverso il personale di polizia provinciale -  in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40,  in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne.

 

Ciò posto, è opportuno ricordare  che l'articolo 5 del decreto legge  n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo aver  previsto che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale  transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite nel successivo decreto, dispone altresì che  le leggi regionali riallochino  le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

 

La Regione ha dato attuazione alle sopraindicate disposizioni statali  con l'articolo  22 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015, il quale prevede al comma 1 che il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimanga  assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015. Il personale di polizia provinciale che esercita funzioni di vigilanza non è stato quindi trasferito alla Regione, pur esercitando funzioni nell'ambito di una materia di competenza regionale.

L'evoluzione del quadro normativo e del contesto economico-finanziario in cui operano le Province hanno fatto affiorare l'esigenza di offrire copertura, almeno parziale, agli oneri che derivano dalle funzioni di vigilanza che le Province svolgono su una materia di competenza regionale. La proposta di cui al comma 1 risponde pertanto all'esigenza di formulare una norma specifica che consenta di soddisfare le finalità indicate.

 

Il comma 2 dell'articolo 3  in esame contiene una specifica disposizione  volta a risolvere le problematiche connesse alla disponibilità di risorse finanziarie per le spese che sono connesse al personale regionale che permane nelle sedi provinciali, a seguito dell'attuazione della l. r. 13 del 2015 , in attesa del subentro della Regione nei contratti e negli oneri relativi ai beni, servizi e forniture.  Nell'ambito di tale personale è ricompresa sia la quota di dipendenti già trasferita alla Regione per l'esercizio delle funzioni che la Regione esercita direttamente, sia la quota di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni regionali delegate  a tali Enti, quali ad esempio quelle in materia di formazione professionale.

 

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 3 si rinviene  nello specifico allegato alla legge   “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018”, di cui al comma 3, dove  sono previste variazioni compensative in diminuzione dalle  Missione 1 - Programma 10 e Missione 20 - Programma 3 ed in aumento alla Missione 18- Programma 1 del bilancio regionale di previsione 2016-2018

 

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

 

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