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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3613
Presentato in data: 22/11/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017" (Delibera di Giunta n. 1970 del 21 11 16).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

 

Progetto di legge regionale

“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità  per il 2017”

 

 


Titolo

 

Art. 1

Finalità

 

1.In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge  regionale di stabilità per l’anno 2017.

 

 

Capo I

AMBIENTE e TERRITORIO

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della  legge regionale n. 2 del 2004

 

  1. L'articolo 6 della legge regionale  20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è così sostituito:

 

“Art. 6

Programma annuale operativo (PAO)

 

1.Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale,  l'Unione dei Comuni Montani approva  un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

2.Il PAO approvato è trasmesso  alla Regione,  la quale entro  quindici giorni  segnala eventuali incoerenze con le previsioni  “del programma regionale per la montagna vigente”. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione.

3.In caso di segnalazioni, l' Unione dei Comuni Montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.

4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce alla Unione dei Comuni Montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.”

 

 

Art.  3

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006

 

1.L’articolo 8 della legge regionale del 10 luglio 2006, n. 9 ( Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è sostituito dal seguente:

“Art.  8

Contributo alle attività

 

1.Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, finalizzati a sostenere: 

a)programmi e progetti per la sistemazione,  la tutela e la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei catasti di  cui all'articolo 3 e 4;

b)progetti di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e ipogeo regionale.

2.La Giunta Regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle  attività  di cui al comma 1.

3.La Regione, per la conservazione e aggiornamento del catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche e per gli studi e le pubblicazioni di carattere  geologico e speleologico aventi per tema la conoscenza e valorizzazione e la tutela dei geositi, delle aree carsiche e del patrimonio ipogeo, eroga altresì un contributo annuale alla FSRER, con modalità definite dalla Giunta regionale.”

 

 

Art.   4 

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008

 

1.Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale del 30 ottobre 2008, n. 19  (Norme per la riduzione del rischio sismico),  è inserito il seguente comma:

“1-bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta Regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n.19 del 2008

 

1.Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d’area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato”

 

 

Art. 6

     Modifiche all'articolo 8 della  legge regionale n. 14 del 2013

 

1.Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale del 26 luglio 2013,n. 14 (Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche), è inserito il seguente comma:

3-bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3  la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta Regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 18 della L.R. n. 13 del 2015

 

1.Il comma 4 dell' articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:

“4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli, 32, 46 e 47 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000 n. 6 del 2005), sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more della entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d’intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.”.

 

 

Articolo 8

Fondi rotativi per le imprese

 

1.Ai fini dell'adeguamento delle politiche finanziarie della Regione alle norme di principio di cui all'articolo 72 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, rientrano tra gli interventi ammessi, per gli effetti di quanto previsto al comma 5 dello stesso, quelli derivanti dall’attuazione di accordi di programma per finalità ambientali di valenza anche interregionale.

 

 

Articolo 9

Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

 

1.Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, verifica la conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest’ultima rispetto alla pianificazione provinciale.

 

 

Capo II

TRASPORTI

 

Art. 10

Assetto riorganizzativo del Trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna: agenzia unica regionale per il trasporto pubblico

 

1.La Regione Emilia-Romagna al fine di semplificare la governance e per l'esercizio unitario delle funzioni e delle attività afferenti il trasporto pubblico locale e regionale autofiloviario e ferroviario istituisce  entro il 1 gennaio 2018 un'agenzia unica regionale per il trasporto pubblico.

2.Al fine di avviare il processo di riordino della governance del settore e permettere l'effettivo esercizio delle attività da parte dell'agenzia unica, nel rispetto dei tempi indicati al  comma 1, la Regione promuove una intesa da sottoscrivere con i Comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, con  le Province,  la Città Metropolitana di Bologna e le Agenzie locali per la mobilità.

3.Nell'intesa, approvata dalla Giunta regionale sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL),  sono definite le modalità e i tempi necessari per permettere il subentro dell'agenzia unica regionale alle Agenzie locali per la mobilità , anche costituite a seguito di fusione delle Agenzie provinciali. Tale subentro deve garantire:

a) lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei Contratti di Servizio autofiloviario in vigore nei diversi bacini provinciali;

b) il mantenimento dell'impegno finanziario da parte degli Enti locali a garanzia dei Contratti di Servizio in essere;

c) il mantenimento degli impegni assunti da parte degli Enti locali nell'attuazione e nello sviluppo di misure volte a favorire ed incentivare l'accesso e l'uso del Trasporto pubblico; 

d) la messa a disposizione dei beni funzionali all'espletamento del servizio da parte dei soggetti proprietari degli stessi;

e) le modalità di assorbimento del personale esclusivamente dedicato alle attività inerenti il trasporto pubblico locale e dipendente a tempo indeterminato delle Agenzie locali alla data del 30 novembre 2016;

f) i nove presidi territoriali omogenei degli attuali ambiti provinciali, nel contesto dell'organizzazione dell'agenzia unica,  anche mediante il personale assorbito per il controllo e il monitoraggio dei servizi offerti;

g) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per i nuovi affidamenti dei servizi autofiloviari, sulla base degli ambiti ottimali individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n.10 (Misure per il riordino territoriale,l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), nonché la gestione e il monitoraggio dei relativi contratti di servizio;

h) ogni altra funzione ed attività prevista all'articolo 19 della legge regionale  2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) individuate nell'ambito dell'intesa, utili a garantire la continuità dell'esercizio delle stesse. 

4.L'intesa recepisce il mandato degli Enti locali allo svolgimento delle funzioni e attività  individuate dal comma 3, in capo alla Regione, e costituisce presupposto per definire il nuovo assetto di governance del settore ovvero, nel caso del mancato raggiungimento dell'intesa, per l'intervento del legislatore regionale.

5.Sono confermate le competenze degli Enti locali e ogni funzione o attività degli stessi non espressamente individuata dall'intesa in capo alla Regione.

6.L'agenzia unica regionale del trasporto è individuata nella società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata", istituita a norma del comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) che oltre alle funzioni indicate all'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 svolge anche, quale “soggetto aggregatore”, le attività di “centralizzazione delle committenze” per le gare di affidamento dei servizi di trasporto pubblico anche autofiloviario nell'ambito del territorio regionale a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

7.La Regione,  nel rispetto dell'articolo 64 del proprio Statuto, autorizza la Società Ferrovie Emilia-Romagna a responsabilità limitata, a porre in essere le modifiche statutarie e societarie necessarie a dare attuazione al processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale.

8.La Regione, previa consultazione con gli Enti locali, predispone le linee guida contenenti gli indirizzi per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico autofiloviario nei diversi ambiti ottimali e la gestione dei conseguenti contratti di servizio, anche sulla base degli impegni assunti dagli Enti locali, alle quali deve attenersi l'agenzia unica. Le linee guida, approvate dagli Enti locali, indicano, tra l'altro, le modalità di gestione di eventuali recuperi di efficienza e di qualità del servizio, qualora derivanti dai contratti in essere e da quelli da affidare.

9.La Regione con apposita convenzione regola i rapporti con l'agenzia unica per lo svolgimento delle attività definite nell'intesa e nelle linee guida ed attua il controllo sull'operato della stessa.

10.La Regione autorizza l'agenzia unica regionale a trattenere  dall'ammontare annuale dei contributi sui servizi minimi autofiloviari, una quota pari all'importo massimo di quanto autorizzato al 31 dicembre 2016 alle Agenzie locali. Tale quota, finalizzata allo svolgimento delle attività in capo alla agenzia unica, è omnicomprensiva di ogni onere conseguente al processo di riordino della governance tra i quali, quelli derivanti dall'assorbimento del personale dipendente delle Agenzie locali  di cui al comma 3 lettera e), quelli di cui al comma 3 lettera f), e dagli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Autoferrotranvieri 2002-2007 del personale assorbito. La Regione ai fini del monitoraggio dell'andamento del nuovo assetto di governance definisce altresì le modalità di rendicontazione della quota autorizzata. 

11.Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme della legge regionale n. 30 del 1998 relative alle funzioni e alle attività delle Agenzie locali della mobilità, fino alla data del subentro da parte dell'agenzia unica, e comunque non oltre il termine perentorio del 1 gennaio 2018, termine entro il quale il legislatore regionale provvederà ad adeguare la normativa di settore.

 

 

Art.11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale  n. 30 del 1992

(Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale)

 

1.Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale  20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti)  è così sostituito:

“4. Al Presidente dell'Osservatorio è corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese per l’esercizio della carica pari a 7.200 euro annui, oltre  al rimborso delle spese documentate di trasferta fuori dal territorio dell'Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Al Presidente onorario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali. Ai componenti dell’Osservatorio è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di trasferta sostenute per l’attività svolta per l’Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza”

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

“4 - bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.”

 

 

Art. 12

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono soppresse le seguenti parole: “È in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.” .

 

 

Art. 13

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Art.  40

Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative

 

1.Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Il regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante e assume valore dopo 30 giorni dall'inoltro in assenza di rilievi.

2.Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

3.Dal 1 gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. Fino a tale data, l'obbligo di validazione per tutti i titoli di viaggio in occasione di ogni cambio mezzo dovrà esser disposto dalle autorità competenti in modo da garantire entro il 1 gennaio 2018 l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale. Tale obbligo è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.

4.La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

5.La violazione degli obblighi indicati al comma 2, per gli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio adeguato mai obliterato comporta:

a)il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo dall'origine alla destinazione del viaggio;

b)la sanzione amministrativa nella misura minima di cinquanta e massima di duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori; la sanzione nella misura minima è pagata immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione ovvero entro i successivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi dalla contestazione; decorso il citato termine di 5 giorni, resta fermo il pagamento della sanzione in misura ridotta e della sanzione massima ai sensi  della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

c)il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

6.La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dal 1 gennaio 2018, fatta salva l'eventuale disposizione anticipata di tale obbligo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

a)in misura minima di 6 euro entro 5° giorno dalla data di notifica della violazione; la sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione;

b)in misura ridotta di 12 euro entro il 60° giorno dalla data della notifica della violazione;

c)nella misura massima di 36 euro dopo il 60°giorno dalla data della notifica della violazione.

7.Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Si applica la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in  caso di minori il genitore o chi esercita la patria potestà, presenti il documento di viaggio entro   cinque giorni naturali consecutivi dalla contestazione, fatta eccezione dei soli giorni festivi,  purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.

8.L'assolvimento delle sanzioni deve essere effettuato oltre che nelle mani dell'agente accertatore, qualora previsto, con sistemi di pagamento di facile accesso per i cittadini indicati dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio, a mezzo di versamento in conto corrente postale o presso la sede del soggetto responsabile. Gli stessi soggetti responsabili rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e le modalità dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

9.L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

10.Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal Capo I, Sezione II della medesima legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

11.Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

12.L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

13.Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

14.Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro,  a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

15.I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.”

 

 

Capo III

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

 

1.La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7) è così sostituita:

“c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Regione competente a livello territoriale in materia di agricoltura”.

 

 

Art. 15

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999

 

1.Dopo il comma 4 dell'articolo 5  della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)  è inserito il seguente:

“4 bis. Nel caso in cui revochi un’autorizzazione di cui all’articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un’autorizzazione di cui all’articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all’articolo 2.”.

2.Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5  della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

“4 ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1.”.

 

 

Art. 16

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1.Il comma 2 dell'articolo 33 della  legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è abrogato.

2.Il comma 3  dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

3.Il comma 3-quater dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituito:

“3-quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso ”

4.Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituito:

“4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1”.

 

 

Art. 17

Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1.Al comma 3 dell' articolo 38  della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) le parole “e dei cartellini” sono soppresse.

2.Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituito:

“4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi del comma 4 dell'articolo  33 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.”

 

 

Art. 18

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1.Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13  (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014  e dall'Intesa quadro di cui all'art. 5 della presente legge,   con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell’area metropolitana bolognese e nell’interesse dell’intero territorio regionale”.

 

 

Art. 19

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1.Il comma 1 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015   è sostituito dal seguente:

“ 1.In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle   scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a: 

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);

c) collaborazione con la Regione ai fini dell’attività dell'Osservatorio regionale del commercio”.

2.Le lettere b)  e c) del comma 2 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono  abrogate.

3. La lettera b)   del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 è abrogata.

 

 

Art. 20

Integrazioni all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1.Dopo il comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale  25 marzo 2016, n. 4  (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 ), è aggiunto il seguente:

"13-bis. Una Provincia contermine alla Città metropolitana di Bologna può delegare alla Città metropolitana funzioni di cui alla presente legge, sulla base di un'apposita convenzione che le individua e regola i relativi rapporti”.

2.Dopo il comma 13-bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

“13-ter. La delega è comunicata alla Regione Emilia-Romagna. Sono comunicate, altresì, le modifche e il recesso, il quale diventa efficace a far data dal secondo esercizio finanziario successivo”. 

3.Dopo il comma 13-ter dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

“13-quater. La convenzione di cui al comma 13-bis disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, e le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione individuate nella convenzione."

 

 

Art. 21

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1.Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016, dopo le parole "per le attività 2016" sono inserite le parole "e 2017"

 

 

Capo IV

CULTURA

 

Art. 22

Modifiche all'articolo 4 della  legge regionale n. 12 del 2006

 

1.Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico) sono apportate le seguenti modifiche:

a)La lettera a) è abrogata;

b) Nella lettera b) le parole “con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a),

tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività

cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della

dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel

settore cinematografico” sono soppresse.

 

Capo V

SANITA'

 

Art. 23

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

 

1.Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13  (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui all’articolo 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori Enti parti integranti del servizio sanitario regionale.”.

2.Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012 è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994  è abrogato”.

 

 

Art. 24

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali)  è sostituito dal seguente :

“5. Nelle farmacie urbane il servizio farmaceutico prestato in turno è effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire che il turno notturno sia effettuato a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all’interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile, o  secondo le modalità previste al comma 6. Nelle farmacie rurali il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato anche a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all’interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile o, previa autorizzazione del Comune, secondo le modalità previste al comma 6.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituto dal seguente:

“6. Nei casi previsti al comma 5, il Comune ha facoltà di stabilire che il turno possa essere effettuato per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall’avvio della chiamata.”.

3. Il comma 7 dell'articolo dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituto dal seguente:

“7. Il farmacista a che svolge il turno a battenti chiusi oppure secondo le modalità previste al comma 6 ha l’obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un’alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall’articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).”.

 

 

Art. 25

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La Regione detta i criteri per la concessione dei contributi alla cui erogazione si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.”.

 

 

Art. 26

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1.Nel comma 1 dell'articolo 63 della legge n. regionale n. 13 del 2015, le lettere b), c) e d) sono abrogate.

 

 

Art. 27

Nuove funzioni della Regioni in materia di benessere animale

 

1.Dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) sono esercitate dalla Regione.

2.Con successivo provvedimento legislativo sono riformate le leggi regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005.

 

 

Capo VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 28

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 32 del 1993

 

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”, la parola “quindici” è sostituita dalla parola “trenta”.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della  legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogati.

 

 

Art. 29

Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

 

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la Regione dà applicazione alle disposizioni di  cui  agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall'articolo 3 dello stesso d.lgs. n. 126 del 2016, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.

2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo  n. 126 del 2016 in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 30

Entrata in vigore

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il   Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118 (in materia di  armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge regionale di stabilità per il 2016 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo  detta le finalità generali della legge collegata alla legge  regionale di stabilità per il 2016.

 

Capo I

AMBIENTE e TERRITORIO

 

Articolo 2 -  Modifiche all'articolo 6 della  legge regionale n. 2 del 2004

L' articolo in esame  contiene esclusivamente implicazioni di carattere regolamentare e non prevede nuovi oneri finanziari, non andando a modificare le previsioni in merito allo stanziamento di  risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna.

 

Articolo   3   -   Modifiche all'articolo 8  della  legge regionale n. 9 del 2006

L'articolo in esame  semplifica la precedente procedura per l’assegnazione dei contributi alle attività e non prevede quindi nuovi oneri a carico del bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento degli interventi per la sistemazione, la tutela e la fruizione  dei geositi e ai progetti scientifici e divulgativi inerenti il patrimonio geologico regionale, a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla LR 9/2006,  dalla legge di bilancio.

 

Articolo    4   -  Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2008

L'articolo non prevede nuovi oneri a carico della bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento degli studi di microzonazione sismica a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni che non possono usufruire dei contributi pubblici statali perché i territori di competenza possiedono una pericolosità sismica al disotto di una soglia minima, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla LR 19/2008,  dalla legge di bilancio.

 

Articolo  5 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n.19 del 2008

La disposizione intende chiarire l’ambito di applicazione della normativa regionale sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica. La disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Articolo  6 -  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2013.

L'articolo non prevede nuovi oneri a carico della bilancio regionale. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, a favore dei Comuni delle loro Unioni, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla LR 14/2013,  dalla legge di bilancio.

 

Articolo 7  - Modifiche all’articolo 18 della L.R. n. 13 del 2015

Il presente articolo,   superando le innovazioni stabilite dall’articolo 18 della L.R. n. 13 del 2015  che hanno portato alla sospensione dei procedimenti di pianificazione in corso , è volto a confermare le precedenti competenze di settore, in attesa che la loro riallocazione sia operata nell’ambito della ridefinizione complessiva delle funzioni di governo del territorio della Regione, della Città metropolitana di Bologna e dei Soggetti di area vasta. Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri finanziari per la Regione.

 

Articolo 8 - Fondi rotativi per le imprese

L'articolo in esame contiene  disposizioni regolative relative all'utliizzo dei fondi rotativi  per trasferimenti alle imprese e prevede l'adeguamento della normativa regionale  all'articolo 72 della legge n. 289 del 2002  e pertanto non ha  riflessi finanziari per il bilancio regionale.

 

Articolo 9 - Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia         ambientale

La disposizione intende assicurare la prevalenza dei contenuti della pianificazione regionale in materia ambientale rispetto alla pianificazione provinciale ancora vigente in via transitoria, in considerazione del fatto che quest'ultima non può essere più oggetto di aggiornamenti. Ne consegue che la disposizione, contenendo esclusivamente disposizioni regolative e tecniche, non ha  riflessi finanziari per il bilancio regionale.

 

Capo II

TRASPORTI

 

Articolo 10 - Assetto riorganizzativo del Trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna: agenzia unica regionale per il trasporto pubblico

Con il presente intervento normativo, fermo restando l'assetto delle funzioni costituzionalmente garantite e di delega agli Enti locali in materia di trasporto pubblico locale autofiloviario,  si vuole rendere possibile l'esercizio delle attività ad esso afferenti in modo unitario in capo alla Regione.

L'articolo in esame prevede la realizzazione di una Agenzia unica regionale per il trasporto pubblico. In essa confluiranno le attività, oggi svolte nei diversi bacini provinciali dalle Agenzie locali per la mobilità su delega degli Enti locali loro proprietari, riferite al Trasporto pubblico autofiloviario che saranno oggetto di apposita Intesa tra la Regione, gli Enti locali e le attuali Agenzie.

Con tale Intesa gli Enti locali conferiranno mandato alla Regione per l'esercizio unitario delle attività, esercizio unitario poi declinato nell'ambito di una Convenzione attuativa tra la Regione stessa e l'Agenzia unica.

Ciò consente un risparmio nel sistema rispetto all'attuale assetto della governance del TPL, che dal costo complessivo di 11,5 milioni di euro (di cui oltre un milione di Euro per Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Amministratore Unico) si stima passerebbe a circa 3,2-3,6 milioni di euro che corrisponde a quanto oggi le Agenzie trattengono dai contributi sui servizi minimi per il proprio funzionamento. Tale stima garantisce l'assorbimento del personale dipendente dalle Agenzie alla data del 30/11/2016 e dedicato alle attività inerenti al TPL e il mantenimento di 9 presidi omogenei sui bacini provinciali.

 

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale  n. 30 del 1992 (Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale) .

La nuova formulazione del comma 4 dell'art.6 della LR 30/1992, così come modificato dall'articolo in esame, prevede la corresponsione di un rimborso forfettario per l'esercizio della carica di Presidente dell'Osservatorio  regionale per l’educazione alla sicurezza stradale per un importo pari a 7.200 € annui. Tale incremento di spesa viene parzialmente compensata dal fatto che il rimborso forfettario assorbe le spese di trasferta  all'interno del territorio regionale, di cui la precedente formulazione prevedeva il rimborso a piè di lista. L'importo di 7.200 € va considerato quindi un limite massimo alle nuove spese.

Gli oneri che derivano dalle disposizioni in esame sono inclusi negli stanziamenti già previsti relativamente al cap. 2050 (si tratta del capitolo a descrizione “SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI - SPESE OBBLIGATORIE” corrispondente alla Missione 10.

Ove lo stanziamento non fosse capiente, si provvederà attraverso il prelievo di fondi dal cap. 46087  (CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE), nel limite sopra indicato di 7.200 €

 

Articolo 12 -  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

L'articolo comporta la soppressione della previsione della esclusività nella gestione della rete del trasporto pubblico e locale

 

Articolo 13-  Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

L'art. 40 della LR 30/98 è stato riformulato, modificando alcuni commi, integrandone altri  per adeguarli alle modalità di utilizzo  della bigliettazione elettronica, anche  in considerazione dello stato di applicazione sul tutto il territorio regionale e pertanto se ne propone la sostituzione integrale.

In particolare si è manifestata l'esigenza di normare in modo puntuale  l'obbligo di validazione di tutti i titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale - corse semplici, multicorse, carnet, abbonamenti - non solo all'atto della prima salita al servizio, ma anche in occasione di ogni interscambio con altro mezzo necessario al completamento del viaggio e di prevedere l'applicazione delle relative  sanzioni amministrative a decorrere dal 1 gennaio 2018 .Le disposizioni di carattere regolatorio non comportano oneri finanziari gravanti sul bilancio regionale.

 

Capo III

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Articolo 14 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

La modifica è volta ad adeguare la composizione della Commissione amministratrice dei Consorzi fitosanitari all’ assetto delineato dalla legge regionale n. 13 del 2015 ed in particolare dall’art. 38 che ha previsto l’accentramento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in Regione, prima esercitate dalle Province e dalle Unioni di comuni subentrate alle Comunità montane. Di conseguenza il dirigente provinciale competente in materia di agricoltura viene sostituito dal dirigente regionale subentrato a livello territoriale nell’esercizio delle funzioni. La disposizione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

 

Articolo 15 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999

L'articolo in esame contiene modifiche alla disciplina   in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla legge regionale n. 12 del 1999, pertanto non impatta sul bilancio regionale.

 

Articolo 16 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

Si introducono modifiche all'art. 33 (Pubblicità dei prezzi) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) nell'ottica di semplificazione degli adempimenti e delle procedure, pur tenendo presente il fine ultimo di tale articolo che è quello di informare il cliente del prezzo applicato dalla struttura ricettiva.

 

Articolo 17 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004

Per coerenza con l'articolo precedente che modifica l'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004, l'articolo in esame che modifica l'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 elimina le sanzioni relative all'obbligo di esposizione dei cartellini prezzi ivi previste. Non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

Articolo 18 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

L'articolo in esame valorizza ulteriormente il ruolo istituzionale della Città Metropolitana, come riconosciuto dalla legge n. 56 del 2014, nell'esercizio delle funzioni assegnate alla stessa dalla legge regionale n. 13 del 2015 ed in particolare con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.

 

Articolo 19 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

Si introducono modifiche all'articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, nell'ottica di introdurre maggior efficienza e semplificazione nella gestione di alcuni procedimenti in materia di commercio e turismo.

In particolare si riconducono alla competenza regionale varie funzioni, tra cui la definizione delle proposte dei piani di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali quando tale funzione non è svolta dalla città Metropolitana, le funzioni per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche e per i porti.

La motivazione risiede nell'opportunità di definire una unitarietà di gestione degli interventi nei settori del commercio e del turismo al fine di garantire una migliore efficacia.

Scelta analoga viene fatta per quanto attiene le competenze in materia di Osservatorio del commercio e raccolta dati relativi alle strutture alberghiere. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvederà   in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

 

Articolo 20 – Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

I commi del presente articolo contengono 3 modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 in materia di Ordinamento turistico regionale.

In particolare è stabilito che  una Provincia contermine alla Città metropolitana  - che da sola costituisce Destinazione Turistica – possa delegare a questa le funzioni previste dalla legge. Con tale funzione si consente anche alla Città metropolitana di costituire Destinazione Turistica con un territorio provinciale contermine.

 

Articolo 21 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 2016

La modifica di cui alla lettera d) del  comma 5 dell'articolo 16 (Norma transitoria) della legge regionale n. 4 del 2016   garantisce la continuità del funzionamento delle redazioni locali  dei servizi di informazione turistica di interesse regionale (SITur), anche per le attività del 2017, nella fase di prima attuazione della legge regionale 4/2016.

 

Capo IV

CULTURA

 

Articolo 22 - Modifiche all'articolo 4 della  legge regionale n. 12 del 2006

Le modifiche introdotte dall'articolo in esame sono finalizzate a semplificare il contenuto dell'  atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche. Tali modifiche sono necessarie  per poter procedere – in linea con l'evoluzione della  normativa statale  - all’elaborazione del nuovo testo del programma quadriennale attuativo della medesima legge regionale, scaduto a fine 2015. Le nuove disposizioni, avendo carattere meramente normativo, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Capo V

SANITA'

 

Articolo 23 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2012

Le modifiche  all'articolo 7 della legge regionale n. 13 de 2012, recante “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale” si rendono necessari con l'inizio della fase ordinaria, essendo ora in corso la  conclusione della sperimentazione del  “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie” - previsto per il 31dicembre 2016 ed a cui sono state ammesse tutte le Aziende sanitarie regionali . Le modifiche introdotte intendono lasciare aperta, anche successivamente alla conclusione della fase sperimentale, la possibilità a Enti diversi dalle Aziende sanitarie, ma parti integranti del SSR, di richiedere in qualunque momento l’ammissione al  programma di gestione diretta dei sinistri (facoltà che, in assenza di detto intervento legislativo, sarebbe viceversa preclusa nella fase post-sperimentale), ovvero, in alternativa, di continuare a essere assicurati tramite polizza di copertura della responsabilità civile. Tali modifiche non  comportano ulteriori oneri sul bilancio regionale

 

Articolo 24 - Modifiche all'articolo 13  della legge regionale n. 2 del 2016

Le modifiche in esame apportate ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016,  sono volte a consentire alle farmacie rurali di svolgere, anche di giorno, il servizio di turno a battenti chiusi o, qualora vi sia l’autorizzazione del Comune, mediante reperibilità telefonica. L’attuazione del presente articolo di legge non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

 

Articolo 25 -  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016

La norma proposta all'articolo integra le disposizioni già previste all'articolo 21 della legge regionale n. 2 del 2016 per sostenere le farmacie rurali. Viene specificato, in particolare, che la Regione stabilisce i criteri per la concessione dei contributi e che le Aziende USL istruiranno le pratiche relative e erogheranno i contributi alle farmacie ricomprese nell’ambito territoriale di competenza. Dal punto di vista finanziario, la previsione normativa, di carattere organizzativo, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

 

Articolo  26 - Modifiche all'articolo 63 della legge regionale n. 13 del 2015

 

Articolo 27 - Nuove funzioni della Regioni in materia di benessere animale

A seguito di ripetute verifiche sulle attività, tutela e controllo della popolazione canina e felina, finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili e  organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale,  che in base all’art.  63 della L.R. 13/2015  sono rimaste in carico alla Città Metropolitana e alle Province, si è evidenziato che , tranne per la Città Metropolitana, non sussistono più le condizioni , soprattutto per mancanza di personale destinato ad assolvere i compiti previsti , per mantenere le competenze demandate alle Province dalle L.R. 27/2000 e 5/2005. Si ritiene pertanto che le funzioni assegnate alle Province dalle succitate leggi regionali siano trasferite alla Regione. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Capo VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Articolo 28 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 32 del 1993

L'articolo comporta l'allineamento della disciplina regionale a quella statale in materia di diritto di accesso agli atti della PA e pertanto non  ha impatto sul bilancio regionale.

 

Articolo  29 - Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

 

L'articolo consente di adeguare l'ordinamento regionale alle modifiche intervenute sulle disposizioni statali in tema di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 30 – Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.

 

 

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