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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3671
Presentato in data: 05/12/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova' – altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria". (Delibera di Giunta n. 2069 del 28 11 16).

Presentatori:

giunta
Lista documenti:
Scarica il documento corrente in formato PDF scheda tecnico-finanziaria 28 11 16 - Pdl 3671

Testo:

 

FUSIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA” - ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN MATERIA SANITARIA.

 

 


CAPO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

 

1.La presente legge detta disposizioni per l’adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari. In particolare, al fine di assicurare e potenziare i servizi sanitari nell’interesse delle persone e della collettività, in condizioni di valorizzazione qualitativa, omogeneità, appropriatezza ed efficienza, la presente legge realizza forme di integrazione funzionali e strutturali e di razionalizzazione organizzativa idonee a garantire lo snellimento amministrativo ed il contenimento della spesa pubblica.

2.Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:

a)      la fusione delle strutture aziendali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”, per effetto della quale risulta costituita un’unica Azienda sanitaria, di seguito denominata Azienda USL di Reggio Emilia;

b)      il trasferimento della titolarità dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia” in capo all’Azienda USL di Reggio Emilia.

3.La presente legge detta altresì misure organizzative dirette a perseguire, nel rispetto delle competenze dello Stato, politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale di cui all’articolo 6.

 

 

CAPO II

Misure di adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari

 

Articolo 2

Fusione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”

 

1.A decorrere dal 1 luglio 2017, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” sono fuse. Dalla data di fusione, l'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” cessa e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell’attività e nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell'Azienda Ospedaliera cessata.

2.Il patrimonio dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”, costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL di Reggio Emilia. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3.I direttori generali dell'Azienda USL di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”, in carica all'entrata in vigore della presente legge, assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla fusione delle due Aziende e alla cessazione dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”. In particolare, effettuano la ricognizione:

a)      del patrimonio immobiliare e mobiliare al 30 giugno 2017;

b)      della dotazione organica complessiva al 30 giugno 2017, e dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata.

4.Il personale in servizio nella preesistente Azienda Ospedaliera, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL di Reggio Emilia conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). A tal fine, la Giunta regionale può fornire indirizzi con specifico atto.

5.In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), il processo di fusione e integrazione di cui alla presente legge è svolto garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane.

 

 

Articolo 3

Norme di prima applicazione sull’organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL di Reggio Emilia

 

1.Gli organi dell'Azienda USL di Reggio Emilia, in essere al 30 giugno 2017, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza. Il Collegio di Direzione deve essere ricostituito conformemente al nuovo assetto istituzionale e organizzativo al fine di garantirne la piena e tempestiva funzionalità.

2.Entro il 30 giugno 2018, il direttore generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia adegua l'atto aziendale della medesima al nuovo assetto istituzionale e organizzativo fissato dalla presente legge. L’atto aziendale adeguato è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004.

3.L'Azienda USL di Reggio Emilia persegue la riorganizzazione e la fusione delle attività di amministrazione e di supporto logistico e tecnico-professionale, con lo scopo di garantire efficienza organizzativa e trasparenza, e di omogeneizzare e snellire le procedure del nuovo assetto aziendale.

3.Al fine di promuovere e valorizzare le forme di cooperazione e di innalzare il livello qualitativo dei servizi sanitari erogati, con particolare riguardo a quelli di più alta complessità, la riorganizzazione deve prevedere la costituzione di un presidio ospedaliero unico, articolato in più stabilimenti, che incorpori il presidio ospedaliero in essere dell’Azienda USL di Reggio Emilia all’Arcispedale Santa Maria Nuova.

 

 

Articolo 4

Trasferimento dell"IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" all'Azienda USL di Reggio Emilia. Organizzazione e funzionamento  dell'IRCCS.

 

1.A decorrere dal 1 luglio 2017, la titolarità dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS) "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia", costituito all'interno dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), è trasferita all'Azienda USL di Reggio Emilia. 2.L'Istituto svolge l'attività di assistenza e ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e concorre alla realizzazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

3.L'organizzazione e il funzionamento dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" (di seguito IRCCS o Istituto) continuano ad essere disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale.

4.L'atto aziendale dell'Azienda USL di Reggio Emilia, adeguato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della presente legge, disciplina l'assetto degli organi e le rispettive competenze, configura la forma organizzativa e le afferenti strutture, prevede la collaborazione con l'Università e con la rete europea, nazionale e regionale degli Istituti di ricerca in Oncologia.

5.Il consiglio di indirizzo e verifica e il direttore scientifico, in essere al 30 giugno 2017, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

6.Al fine di garantire l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca, il direttore scientifico per l'esercizio delle sue funzioni opera in diretta collaborazione con il direttore generale.

7.Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 4 del 2008, all'IRCCS è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile, con assegnazione di beni, personale e risorse, secondo quanto specificamente indicato nello Statuto e nell'Atto Organizzativo dell'Istituto. 

 

 

CAPO III

Altre misure di adeguamento in materia sanitaria

 

Articolo 5

Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

 

1.In coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 28 ottobre 2016, n.  18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e, nello specifico, con quanto disposto dall'articolo 15, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna perseguono gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, in particolare mediante:

a)      l’adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella               pubblica amministrazione), al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

b)      la programmazione, nell’ambito dei piani triennali di prevenzione della corruzione, di obbligatorie misure di rotazione degli incarichi, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali, secondo criteri definiti in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale anticorruzione; solo nei casi, adeguatamente motivati, in cui la rotazione non sia possibile, devono essere programmate misure alternative di prevenzione della corruzione con effetti analoghi;

c)      l’adozione delle migliori prassi di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle misure specifiche contenute all’interno del Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; a questo fine pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” i curricula e i compensi di tutti i titolari di incarichi dirigenziali;

d)      l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri               costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura               dell'interesse pubblico. Esso individua misure volte a garantire la pubblicizzazione da               parte del personale, tramite apposita dichiarazione da rendersi all'ente di appartenenza, di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche potenziale; detta dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici goduti, sia direttamente che indirettamente.

 

 

Articolo 6

Registri di rilevante interesse regionale

 

1. Nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 12, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con   legge 17 dicembre 2012, n. 221),  sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:

a) Registro delle broncopnemopatie croniche ostruttive (BPCO);

b) Registro interventi in ambito cardiologico e cardiochirurgico;

c) Registro angioplastiche coronariche;

d) Registro aritmologia interventistica;

e) Registro delle malattie reumatologiche e dei trattamenti;

f) Registro nati pretermine;

g) Registro della narcolessia e delle ipersonnie rare;

h) Registro sclerosi laterale amniotrofica (SLA);

i) Registro gravi cerebrolesioni acquisite (GRACER);

j) Registro dei traumi gravi.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

3. Con successivo regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, 22 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascun registro, il titolare del trattamento del singolo registro, i soggetti che possono avere accesso ai registri, i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono, in ogni caso, informarsi ai principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli  3, 11 e 22 del  decreto legislativo n. 196 del 2003.

 

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

Articolo 7

Monitoraggio

 

1.Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale elabora e trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione sullo stato dell'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

 

 

Articolo 8

Abrogazioni

 

1.È abrogato l'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2008.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Con il presente progetto di legge si intendono dettare norme che definiscono nuovi assetti istituzionali e organizzativi dei servizi sanitari prevedendo la fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” e la costituzione di un’unica Azienda Sanitaria. Sono, altresì, dettate misure organizzative dirette a perseguire, nel rispetto delle competenze dello Stato, politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, nonché norme per l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale.

 

Tali norme non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

 

Il progetto di legge consta di 8 articoli raccolti in quattro distinti Capi.

 

Il Capo I riferito alle “Disposizioni generali”, consta di un solo articolo che definisce l'oggetto e le finalità della legge.

 

Il Capo II riferito a “Misure di adeguamento del governo e della gestione dei servizi sanitari” consta di tre articoli.

L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2017, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e l'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” si fondono e che l'Azienda USL di Reggio Emilia  subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell’attività e nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell'Azienda Ospedaliera cessata.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni di prima applicazione per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda unica. In particolare, si precisa che gli organi dell'Azienda USL di Reggio Emilia in essere al 30 giugno 2017 continuano sino alla loro naturale scadenza. Il Collegio di Direzione, al fine di garantirne la piena e tempestiva funzionalità, deve essere ricostituito conformemente al nuovo assetto istituzionale e organizzativo. Il direttore generale dovrà adeguare, entro il 30 giugno 2018, l'atto aziendale al nuovo assetto istituzionale e organizzativo.

L'articolo 4 disciplina il trasferimento dell'IRCCS "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" all'Azienda USL di Reggio Emilia e gli aspetti di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS medesimo.

 

Il Capo III riferito a "Altre misure di adeguamento in materia sanitaria"  consta di due articoli.

L'articolo 5 - Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza - è specificatamente dedicato alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna.

L'art. 6 dispone l'istituzione dei registri di rilevante interesse regionale. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli Enti del SSN, i quali le svolgono con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione delle stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ll Capo IV riferito a "Disposizioni finali" è composto dagli articoli 7 e 8.

L’articolo 7, dedicato al monitoraggio, prevede che decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale elabori e trasmetta alla competente Commissione assembleare una relazione sullo stato dell'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II.

L’articolo 8 abroga l'articolo 14 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4.

 

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