Testo:
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive
INDICE
Articolo 1: Finalità
Articolo 2: Funzioni della Regione
Articolo 3: Programmazione regionale
Articolo 4: Funzioni dei Comuni e degli altri enti locali
Articolo 5: Contributi regionali
Articolo 6: Monitoraggio e ricerca
Articolo 7: Formazione
Articolo 8: Promozione delle attività motorie e sportive nell’organizzazione dell’attività didattica
Articolo 9: Conferenza sullo sport
Articolo 10: Dichiarazione di pubblica utilità
Articolo 11: Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante
Articolo 12: Sanzioni
Articolo 13: Affidamento degli impianti
Articolo 14: Clausola valutativa
Articolo 15: Esclusione dai contributi per doping
Articolo 16: Norme finanziarie
Articolo 17: Abrogazioni di norme
Articolo 18: Disposizioni transitorie
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della “wellness valley”.
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un’ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l’attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.
3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione:
a) promuove l'attività degli enti locali e delle associazioni che operano senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi, e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo sport e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;
d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;
e) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;
f) promuove, in raccordo con gli enti locali, la valorizzazione di atleti emergenti;
g) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio.
5. Ai fini della presente legge, per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.
6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.
Articolo 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:
a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani, e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni affiliate, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche;
b) promozione, in collaborazione con gli Enti locali, della cultura dello sport e dell’accessibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone in condizione di fragilità sociale;
c) promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all’abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;
d) diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d’azzardo patologico;
e) sostegno di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
f) programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;
g) promozione, in collaborazione con i Comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
h) incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l’accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;
i) sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;
j) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell’Università.
2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive di cui al comma 1 dell’articolo 3.
3. L’Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport, di cui all’articolo 9, attuando, tra l’altro, i principi di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 2.
4. Le funzioni regionali di cui al comma 1, sono realizzate attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone, nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.
5. La Regione, per la realizzazione delle campagne di informazione di cui al comma precedente, può avvalersi della collaborazione di Comuni e loro Unioni, Aziende sanitarie, CONI e CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 3
Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive con il quale, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.
2. Il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività detta, in particolare, indirizzi per:
a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;
b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.
3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale, di cui al comma 1, approvando gli interventi attuativi.
4. In particolare, la Giunta individua le misure di sostegno per:
a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;
b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley;
d) progetti d'attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.
5. Per l'attuazione del comma 1, la Regione promuove altresì studi, ricerche ed attività di divulgazione.
Articolo 4
Funzioni dei Comuni e degli altri enti locali
1. I Comuni e le loro Unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, partecipano alla definizione del Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive tramite il Consiglio delle autonomie locali.
2. Gli Enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare all'attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.
3. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dei commi 1, 6 e 7 dell’articolo 11 e comminano le sanzioni di cui all’articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi del comma 9 dell’articolo 11.
Articolo 5
Contributi regionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi, nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
c) i criteri per l’attribuzione dei contributi;
d) la rendicontazione delle spese sostenute e l’effettuazione dei relativi controlli.
2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
a) gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;
b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente Ministero;
c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP;
e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.
3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente alla adozione del Piano triennale regionale dello sport, la Giunta regionale può provvedere, nell’ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.
4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.
5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Articolo 6
Monitoraggio e ricerca
1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, Sviluppo regionale della società dell'informazione, esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:
a) gli Enti locali;
b) il CONI ed il CIP;
c) gli enti di promozione sportiva;
d) altri enti pubblici e privati.
2. Per l'attuazione del comma 1, la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati potranno essere inseriti nel Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull’efficacia degli interventi di promozione dell’attività motoria e sportiva e sull’adeguatezza dei relativi interventi pubblici.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, ed i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.
4. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.
Articolo 7
Formazione
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI e il CIP, gli Enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, le Università e le Aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:
a) sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona, nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;
b) incrementare la cultura e la professionalità degli operatori.
Articolo 8
Promozione delle attività motorie e sportive
nell'organizzazione dell'attività didattica
1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.
2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive all’interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un’attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola ed associazionismo sportivo.
Articolo 9
Conferenza sullo sport
1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.
2. Sono membri della Conferenza:
a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle Unioni di comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante designato dal CONI regionale;
d) un rappresentante designato dal CIP regionale;
e) due rappresentanti designati dagli enti di Enti di promozione sportiva.
3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.
4. Rappresentanti di Enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni professionali, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive del territorio possono essere invitati a partecipare ai lavori della Conferenza per tematiche specifiche.
Articolo 10
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.
2. L’approvazione del progetto definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1, comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l’opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici.
Articolo 11
Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante
1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti sotto la direzione di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, Provvedimenti per l’educazione fisica o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell’efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.
5. Dei nominativi dell’istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina, deve essere data pubblicità, tramite affissione, nei locali dove si svolgono le attività.
6. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:
a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza non ricomprese nella disciplina della Federazione nazionale competente, nonché le tecniche di rilassamento corporeo e similari.
7. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidii di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
9. Al fine dell’applicazione dei commi 1, 6 e 7 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.
Articolo 12
Sanzioni
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo precedente per l’avvio dell’attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l’erogazione di una sanzione, da parte del Comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro.
2. L’accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 11, è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui al comma 9 dell’articolo 11.
Articolo 13
Affidamento degli impianti
1. Gli Enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
2. Gli Enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:
a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
c) possesso di adeguati requisiti di qualificazione, di esperienza e di affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti;
d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione.
3. Ai fini della applicazione dei principi stabiliti dal presente articolo, la Regione può individuare, linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio.
Articolo 14
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere, ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) attuazione delle misure di sostegno previste dall’articolo 3;
b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l’ammontare dei contributi concessi;
c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all’attività sportiva;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Articolo 15
Esclusione dai contributi per doping
1. Le organizzazioni beneficiarie di contributi di cui alla presente legge, i cui amministratori siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva di aver indotto o consentito l'assunzione, da parte di praticanti l’attività motoria e sportiva, di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione, sono soggetti alla revoca dei contributi regionali eventualmente concessi, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.
Articolo 16
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017 – 2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla Legge regionale n. 13/2000, nell’ambito della Missione 6 “Politiche giovanile, sport e tempo libero” – Programma 1 “Sport e Tempo Libero” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,n. 42).
Articolo 17
Abrogazioni di norme
1. La legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13, Norme in materia di sport, e la legge regionale 6 luglio 2007, n. 11, Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali, sono abrogate.
Articolo 18
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale definisce:
a) modalità, per l’anno 2017, per la concessione di contributi di cui alla presente legge, nelle more dell’adozione del Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive;
b) specifiche direttive di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 11, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.