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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4296
Presentato in data: 15/03/2017
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". (Delibera Giunta n. 280 13 03 17)

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Lo sport, ha assunto nel tempo un’importanza strategica all’interno della nostra società: i vantaggi, sia dal punto di vista della salute che del benessere psico-fisico della persona sono noti.

Uno stile di vita che includa un'attività motoria è, infatti- come ha affermato anche di recente la Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) nel proprio documento “Strategia per l’attività fisica” - assolutamente raccomandabile in un’ottica di supporto alla prevenzione delle malattie e del mantenimento di un buono stato di salute.

 

L’adozione di uno stile di vita sano non può prescindere dallo svolgimento di attività fisico-motoria, con modalità adeguate all’età e alla condizione psico-fisica della persona.

L’importanza dell’accesso allo sport riguarda, nel progetto di legge, anche i soggetti con disabilità e, in generale, i soggetti c.d. deboli.

 

Occorre considerare poi che la nostra Regione, si distingue, nel panorama nazionale, tra quelle che hanno un elevato numero di praticanti attività sportiva.

Stilando una graduatoria tra Regioni e Province autonome relativa alla percentuale di residenti che praticano attività sportive, sia in modo continuativo che saltuario, l’Emilia-Romagna si colloca all’ottavo posto con una percentuale, di 34,8%, cifra superiore al dato medio nazionale (31,6%), preceduta da Bolzano 56,4%; Trento 48,3%; Valle d’Aosta 44,7%; Lombardia 37,8%; Friuli Venezia Giulia 37,3%; Lazio 36,0% e Veneto 35,6%.

La differenza tra la media nazionale e la situazione dell’Emilia-Romagna si accentua ancora di più se, alla percentuale dei praticanti sportivi, sommiamo anche la percentuale di coloro che svolgono una qualche attività fisica (come fare passeggiate, nuotare, andare in bicicletta, …). Quest’ultimo dato, infatti, pari al 33,0% degli emiliano romagnoli, porta il totale degli abitanti attivi al 67,8% ben superiore al 59,8% della media nazionale.

 

È importante, perciò, incoraggiare l’accessibilità allo sport per tutti, qualunque sia la loro età, condizione personale e sociale. Lo sport, fin dall’età scolare, viene preso in considerazione come elemento di rilievo per il benessere dei ragazzi.

 

In tale contesto si colloca il progetto di legge in esame che si pone l’obiettivo, dunque, di sviluppare e potenziare il settore dello sport, sia come fattore di benessere e di crescita collettiva, che come occasione di sviluppo per tutto il territorio.

Lo sport, in tutte le sue declinazioni, può costituire, infatti, un volano per operazioni di marketing territoriale, con ricadute positive per l'economia regionale nel suo complesso.

 

Il testo normativo, qui di seguito illustrato, risulta sia dall’intento di unificare, in un corpus normativo semplificato, le disposizioni contenute nelle leggi regionali 25 febbraio 2000, n. 13, “Norme in materia di sport” e 6 luglio 2007, n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”, che dalla necessità di aggiornamento legislativo dei testi.

 

Il presente progetto ha recepito anche la necessità di adeguare l'impianto normativo in materia di sport, innanzitutto, al nuovo riparto di competenze previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", attuativa della c.d. “Legge Delrio”, nonché alle norme in tema di contratti pubblici, contenute nel d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

 

L’articolato, si propone poi di innovare significativamente la disciplina dell’attività sportiva riconoscendo, tra l’altro, la funzione sociale della pratica dello sport quale momento essenziale di crescita, di sviluppo individuale, di aggregazione.

 

In tale ottica, il ruolo delle associazioni sportive esce valorizzato dal testo del progetto di legge in esame, col riconoscimento ed il coinvolgimento di queste, nelle azioni per la promozione dello sport in vari livelli ed ambiti.

L'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, infatti, costituisce la “specificità” dell'attività sportiva, come si evince dalla lettura congiunta della Comunicazione del 2007 della Commissione europea contenente il “Libro Bianco sullo sport” e del paragrafo 2 dell'articolo 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

Commento ai singoli articoli

L'articolo 1 del progetto di legge regionale in materia di sport, delinea le finalità che la Regione si propone di realizzare nella promozione dell'attività sportiva.

Come si può notare, gli elementi oggetto di tutela sono stati ampliati rispetto alla legge regionale n. 13/2000 riconoscendo l’ampio ruolo che  pratica sportiva riveste.

Si evidenzia, al comma 2 dell’articolo in oggetto, il ruolo che lo sport riveste in un'ottica ampia, promuovendone di conseguenza un coordinamento con le politiche e le azioni che riguardano altri settori di interesse regionale.

Si segnala, come elemento innovativo, al comma 4, l'intento di incentivare i grandi eventi sportivi ed il ruolo che viene riconosciuto allo sport come volano di sviluppo per il territorio regionale. Altra novità, contenuta nello stesso comma, è l'intento di promuovere la valorizzazione di atleti emergenti, in coordinamento con gli enti locali.

Lo svolgimento di attività motorie e sportive costituisce un fenomeno di rilevante significato sociale e aggregativo in considerazione del suo valore educativo, preventivo ed inclusivo. Per tali ragioni, anche nell’attuale contesto economico-sociale, caratterizzato dal permanere degli effetti della crisi economica e dalla contrazione delle risorse pubbliche e private delle quali può beneficiare lo sport di base, l’intento della Regione è quello di dare continuità all’impegno profuso nel recente periodo per promuovere lo sport. Verrà pertanto promosso il sostegno alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e allo svolgimento delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche e delle federazioni ed enti del sistema sportivo, che concorrono alla promozione e diffusione della pratica sportiva sul territorio.

Altre novità da segnalare sono costituite dall'attenzione che si rivolge alla pratica sportiva sia delle persone in condizioni di svantaggio sociale, sia alla promozione dell’eccellenza sportiva che promana dal territorio.

Promuovere la buona salute per tutti e per tutte le fasce di età attraverso la cultura del movimento, secondo le abilità di ciascuno, è l’obiettivo a cui la Regione mira e che riguarda tutte le forme di attività fisica praticabili nel corso della vita.

Il proponimento del progetto di legge in esame è quello di creare condizioni favorevoli allo svolgimento di attività fisica attraverso un contesto stimolante e sicuro, spazi pubblici accessibili e infrastrutture adeguate, promuovendo anche pari opportunità in materia di attività fisica.

La definizione di attività motoria e sportiva di cui al comma 5 poi, è ispirata a quella contenuta nella Comunicazione della Commissione europea, relativa al “Libro bianco dello sport” “Lo sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli” (Comunicazione della Commissione europea, dell'11 luglio 2007, COM (2007) 391 def.).

 

L'articolo 2 definisce le funzioni regionali in tema di sport. Va in proposito ricordato che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'ordinamento sportivo è tra le materie di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Tuttavia l’ampiezza effettiva di questa competenza è poi limitata dall’attinenza di molte delle materie implicate nell’attività sportiva rispetto a competenze statali (in particolare si pensi all’ordinamento civile).

 

Rispetto ai soggetti con i quali la Regione è chiamata a rapportarsi e che l’Emilia-Romagna vuole valorizzare, va sottolineato che il comma 1, lettera f) dell'art. 8, legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle amministrazioni pubbliche”, ha previsto lo scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP). Il CIP, in particolare, è stato trasformato in ente autonomo di diritto pubblico: è parso quindi opportuno l'inserimento di tale comitato tra i cosiddetti “portatori di interessi” con cui la regione collabora nella definizione di obiettivi ed azioni.

 

Si segnalano, tra le nuove funzioni regionali, la promozione della cultura sportiva e del suo svolgimento con modalità che la rendano sicura per i praticanti (lettera b)) nonché la collaborazione con i Comuni per abbattere le barriere architettoniche al fine di consentire la fruibilità delle strutture sportive anche alle persone con disabilità (lettera f)).

Lo stesso articolo 2, al comma 3, prevede come elemento innovativo della presente legge la adozione da parte dell’Assemblea legislativa di una Carta etica al fine di promuovere la cultura della legalità e il valore educativo dello sport.

 

L'articolo 3, a partire dal comma 1, specifica le funzioni ed il contenuto della programmazione regionale in materia di sport che si prevede ora sia di durata almeno triennale. Il relativo programma è approvato dall'Assemblea legislativa.

La disposizione reca alcune modifiche rispetto alla legge regionale n. 13/2000 che riguardano le funzioni di promozione dell'avviamento dell'attività sportiva anche con la collaborazione degli enti locali, del CONI e del CIP, delle federazioni e delle loro affiliate, delle istituzioni scolastiche e degli enti di promozione sportiva.

 

L’articolo 4 reca alcune modifiche rispetto al testo vigente della L.R. n. 13/2000 che riguardano la titolarità di funzioni che, a seguito della c.d. riforma Delrio, vengono allocate in capo alla Regione, ai Comuni ed agli Enti locali. Infatti, in coerenza con la legge regionale 30 luglio 2015 n.13" Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni in materia su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" i Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di attività  motoria e sportiva.

 

L’articolo 5 contiene un'importante innovazione rispetto alla legge regionale n. 13/2000 per le associazioni sportive: il superamento della necessità d'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale per poter partecipare ai bandi che concedono contributi alle associazioni; basterà infatti essere iscritti al Registro del CONI per possedere il requisito soggettivo necessario ed accedere così ai contributi.

L'articolo 6, in coerenza con altre disposizioni del progetto di legge, specifica gli enti coinvolti nelle attività dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale.

In particolare, si prevede qui che i Comuni collaborino alla realizzazione delle politiche territoriali per lo sport fornendo i dati in loro possesso, unitamente a CONI, CIP ed agli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati.

 

Con l’articolo 7 la Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa degli individui, singoli e associati, delle istituzioni sociali e delle associazioni, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici.

 

L’articolo 8 riconosce poi il ruolo svolto dalla pratica motoria e sportiva all'interno delle istituzioni scolastiche, nonché dalle associazioni sportive.

L’avvicinamento alla pratica e alla cultura sportiva, per poter divenire elemento essenziale e consapevole della vita della persona, è preferibile avvenga sin dai primi anni di età ed in questo senso è di particolare rilievo l’alleanza con il mondo scolastico.

In tale ottica, risulta necessario valorizzare e qualificare l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole dell’obbligo e incrementare la partecipazione degli alunni alle attività motorie proposte, anche attraverso percorsi orientativi e di avvicinamento alla pratica sportiva della popolazione giovanile scolastica, in coordinamento con le istituzioni scolastiche.

 

Nell’articolo 9 si istituisce, la “Conferenza sullo sport”, nell'ottica della promozione di una politica partecipativa, come organismo deputato a svolgere attività consultiva nei confronti della Regione in materia di sport.

 

L’articolo 10 contiene previsioni attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità il cui procedimento è stato adeguato alle modifiche normative intervenute a livello statale.

 

L’articolo 11 rappresenta un’evoluzione di quanto già previsto dalla L.R. n. 13/2000 circa la garanzia per i praticanti l’attività motoria e sportiva costituita, in sostanza, dall’obbligo della presenza di un istruttore qualificato nelle palestre e nei luoghi in cui si svolge attività sportiva.

Sono state introdotte norme specifiche che precisano le caratteristiche dei soggetti e gli ambiti di esenzione, anche in maniera innovativa (si pensi ad alcune attività a carattere ludico motorio o amatoriale e tecniche di rilassamento, nonché al ballo ed alla danza).

 

L’articolo 12 prevede sanzioni e provvedimenti accessori per la non osservanza di quanto previsto all’art. 11 in relazione alle figure tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività motorie e sportive.

 

L’articolo 13 è scaturito dall'esigenza di un adeguamento delle normative regionali a seguito dell'entrata in vigore del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

 

Data la complessità della casistica che si potrebbe presentare in ipotesi di affidamento di impianti sportivi, si è optato per la predisposizione di linee guida, come tali non vincolanti, contenenti le migliori pratiche in materia di affidamento di impianti sportivi. 

 

L’articolo 14 contiene la clausola valutativa, relativa al procedimento di valutazione dell’implementazione della presente legge.

 

L’articolo 15 riprende la disposizione di cui all’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13, che prevede la revoca del contributo concesso o l’esclusione dall’accesso al contributo, al fine di disincentivare l’uso di sostanze dopanti all’interno degli impianti sportivi.

 

L’articolo 16 contiene le norme finanziarie.

 

L’articolo 17 prevede la abrogazione di alcune leggi regionali in tema di sport.

 

L’articolo 18 contiene le disposizioni di prima applicazione e transitorie.

 


 

Testo:

 

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

 


INDICE

 

Articolo 1: Finalità

Articolo 2: Funzioni della Regione

Articolo 3: Programmazione regionale

Articolo 4: Funzioni dei Comuni e degli altri enti locali

Articolo 5: Contributi regionali

Articolo 6: Monitoraggio e ricerca

Articolo 7: Formazione

Articolo 8: Promozione delle attività motorie e sportive nell’organizzazione dell’attività didattica

Articolo 9: Conferenza sullo sport

Articolo 10: Dichiarazione di pubblica utilità

Articolo 11: Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

Articolo 12: Sanzioni

Articolo 13: Affidamento degli impianti

Articolo 14: Clausola valutativa

Articolo 15: Esclusione dai contributi per doping

Articolo 16: Norme finanziarie

Articolo 17: Abrogazioni di norme

Articolo 18: Disposizioni transitorie

 


Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della “wellness valley”.

 

2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un’ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l’attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

 

3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione:

 

a) promuove l'attività degli enti locali e delle associazioni che operano senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;

 

b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi, e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

 

c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo sport e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;

 

d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;

 

e) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;

 

f) promuove, in raccordo con gli enti locali, la valorizzazione di atleti emergenti;

 

g) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio.

 

5. Ai fini della presente legge, per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.

 

6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.

 

Articolo 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:

 

a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani, e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni affiliate, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche;

 

b) promozione, in collaborazione con gli Enti locali, della cultura dello sport e dell’accessibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone in condizione di fragilità sociale;

 

c) promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all’abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;

 

d) diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d’azzardo patologico;

 

e) sostegno di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

 

f) programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;

 

g) promozione, in collaborazione con i Comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche;

 

h) incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l’accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;

 

i) sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;

 

j) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell’Università.

 

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive di cui al comma 1 dell’articolo 3.

 

3. L’Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport, di cui all’articolo 9, attuando, tra l’altro, i principi di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 2.

 

4. Le funzioni regionali di cui al comma 1, sono realizzate attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone, nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.

 

5. La Regione, per la realizzazione delle campagne di informazione di cui al comma precedente, può avvalersi della collaborazione di Comuni e loro Unioni, Aziende sanitarie, CONI e CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.

 

Articolo 3

Programmazione regionale

 

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive con il quale, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.

 

2. Il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività detta, in particolare, indirizzi per:

 

a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;

 

b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.

 

3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale, di cui al comma 1, approvando gli interventi attuativi.

 

4. In particolare, la Giunta individua le misure di sostegno per:

 

a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;

 

b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

 

c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley;

 

d) progetti d'attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.

 

5. Per l'attuazione del comma 1, la Regione promuove altresì studi, ricerche ed attività di divulgazione.

 

Articolo 4

Funzioni dei Comuni e degli altri enti locali

 

1. I Comuni e le loro Unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, partecipano alla definizione del Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive tramite il Consiglio delle autonomie locali.

 

2. Gli Enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare all'attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.

 

3. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dei commi 1, 6 e 7 dell’articolo 11 e comminano le sanzioni di cui all’articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi del comma 9 dell’articolo 11.

 

Articolo 5

Contributi regionali

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi, nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:

 

a) i soggetti ammissibili al contributo;

 

b) gli interventi e le iniziative finanziabili;

 

c) i criteri per l’attribuzione dei contributi;

 

d) la rendicontazione delle spese sostenute e l’effettuazione dei relativi controlli.

 

2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:

 

a) gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;

 

b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente Ministero;

 

c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;

 

d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP;

 

e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

 

3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente alla adozione del Piano triennale regionale dello sport, la Giunta regionale può provvedere, nell’ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.

 

4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.

 

5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Articolo 6

Monitoraggio e ricerca

 

1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, Sviluppo regionale della società dell'informazione, esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:

 

a) gli Enti locali;

 

b) il CONI ed il CIP;

 

c) gli enti di promozione sportiva;

 

d) altri enti pubblici e privati.

 

2. Per l'attuazione del comma 1, la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati potranno essere inseriti nel Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull’efficacia degli interventi di promozione dell’attività motoria e sportiva e sull’adeguatezza dei relativi interventi pubblici.

 

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, ed i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.

 

4. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.

 

Articolo 7

Formazione

 

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI e il CIP, gli Enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, le Università e le Aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:

 

a) sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona, nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;

 

b) incrementare la cultura e la professionalità degli operatori.

 

Articolo 8

Promozione delle attività motorie e sportive

nell'organizzazione dell'attività didattica

 

1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.

 

2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive all’interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un’attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola ed associazionismo sportivo.

 

 

Articolo 9

Conferenza sullo sport

 

1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.

2. Sono membri della Conferenza:

 

a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;

 

b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle Unioni di comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

 

c) un rappresentante designato dal CONI regionale;

 

d) un rappresentante designato dal CIP regionale;

 

e) due rappresentanti designati dagli enti di Enti di promozione sportiva.

 

3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.

 

4. Rappresentanti di Enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni professionali, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive del territorio possono essere invitati a partecipare ai lavori della Conferenza per tematiche specifiche.

 

Articolo 10

Dichiarazione di pubblica utilità

 

1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.

 

2. L’approvazione del progetto definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1, comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l’opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici.

 

Articolo 11

Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

 

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti sotto la direzione di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

 

2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, Provvedimenti per l’educazione fisica  o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

 

3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

 

4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell’efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.

 

5. Dei nominativi dell’istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina, deve essere data pubblicità, tramite affissione, nei locali dove si svolgono le attività.

 

6. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:

 

a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

 

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza non ricomprese nella disciplina della Federazione nazionale competente, nonché le tecniche di rilassamento corporeo e similari.

 

7. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

 

8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidii di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

 

9. Al fine dell’applicazione dei commi 1, 6 e 7 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

 

Articolo 12

Sanzioni

 

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’articolo precedente per l’avvio dell’attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l’erogazione di una sanzione, da parte del Comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro.

 

2. L’accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 11, è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui al comma 9 dell’articolo 11.

 

Articolo 13

Affidamento degli impianti

 

1. Gli Enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

 

2. Gli Enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

 

a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

 

b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

 

c) possesso di adeguati requisiti di qualificazione, di esperienza e di affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti;

 

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione.

 

3. Ai fini della applicazione dei principi stabiliti dal presente articolo, la Regione può individuare, linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio.

 

Articolo 14

Clausola valutativa

 

1. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere, ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.

 

2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

 

a) attuazione delle misure di sostegno previste dall’articolo 3;

 

b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l’ammontare dei contributi concessi;  

 

c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all’attività sportiva;

 

d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.

 

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

Articolo 15

Esclusione dai contributi per doping

 

1. Le organizzazioni beneficiarie di contributi di cui alla presente legge, i cui amministratori siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva di aver indotto o consentito l'assunzione, da parte di praticanti l’attività motoria e sportiva, di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione, sono soggetti alla revoca dei contributi regionali eventualmente concessi, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.

 

Articolo 16

Norme finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017 – 2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla Legge regionale n. 13/2000, nell’ambito della Missione 6 “Politiche giovanile, sport e tempo libero” – Programma 1 “Sport e Tempo Libero” del bilancio di previsione 2017 – 2019.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del  bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,n. 42).

 

Articolo 17

Abrogazioni di norme

 

1. La legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13, Norme in materia di sport, e la legge regionale 6 luglio 2007, n. 11, Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali, sono abrogate.

 

Articolo 18

Disposizioni di prima applicazione e transitorie 

 

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale definisce:

 

a) modalità, per l’anno 2017, per la concessione di contributi di cui alla presente legge, nelle more dell’adozione del Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive;

 

b) specifiche direttive di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 11, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

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