Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4572
Presentato in data: 03/05/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Legge comunitaria regionale per il 2017" (delibera di Giunta n. 534 del 28 04 17).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

 

 


Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell’ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

 

a) disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in esecuzione e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge e dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

 

b) disposizioni di semplificazione e modifica nei settori apistico, della caccia, del commercio, del turismo e dell’energia, nonché in materia di sviluppo della società   dell’informazione al fine di un più puntuale ed efficace adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo;

 

c) ulteriori disposizioni per l’istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore.

 

Titolo II

AGRICOLTURA e CACCIA

Capo I

Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Il presente capo disciplina le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

 

2. Per le fattispecie già disciplinate dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.

 

3. Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano agli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e che rispettano le condizioni seguenti:

 

a) la superficie non supera 0,1 ha;

 

b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;

 

c) non sono presenti altre superfici vitate in azienda.

 

 

Art. 3

Vigilanza e accertamento

 

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione regionale, che introita anche i relativi proventi.

 

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n.21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

 

 

Art. 4

Proporzionalità della sanzione

 

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono calcolate in modo direttamente   proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, tenendo conto anche delle frazioni di ettaro, se non diversamente previsto.

 

 

Art. 5

Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

per violazione delle norme sul potenziale viticolo

 

1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa concessione di un'autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

 

2. Le superfici vitate impiantate a partire dal 1° gennaio 2016 prive di autorizzazione devono essere estirpate a spese del produttore e comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

 

3. Il produttore che, in possesso di un diritto di impianto nel Registro dei diritti, reimpianta senza averne ottenuto la conversione in autorizzazione per reimpianto e senza aver ottenuto l’iscrizione nel Registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata.

 

4. Il produttore che, avendo già estirpato una superficie vitata, impianta senza avere ottenuto l’autorizzazione per reimpiantare una corrispondente superficie vitata e senza aver ottenuto l’iscrizione nel Registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata.

 

5. Il produttore al quale siano state contestate le violazioni di cui ai commi 3 e 4 è comunque tenuto entro trenta giorni dalla contestazione a richiedere le autorizzazioni ivi previste, in mancanza delle quali si applica il comma 2.

 

 

Art. 6

Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015

 

1. Le superfici vitate impiantate, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale vigente al momento dell’illecito.

 

 

Art. 7

Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative

 

1. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del Registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

 

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1, ovvero   la effettua oltre il temine previsto o senza aver terminato i lavori.

 

3. I produttori comunicano entro il termine stabilito dalle disposizioni amministrative regionali l’intenzione di dar luogo alle seguenti operazioni:

 

a) estirpazione di un vigneto;

 

b) sovrainnesto di un impianto di vite esistente;

 

c) variazione del sistema di allevamento di un impianto di vite esistente;

 

d) impianto di un nuovo vigneto di piante madri per marze;

 

e) impianto di un nuovo vigneto sperimentale.

 

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 Euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettera a), ovvero estirpa il vigneto prima del termine previsto.

 

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di intenzione di cui al comma 3, lettere b) e c), ovvero realizza i lavori prima del termine previsto.

 

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), ovvero impianta il vigneto prima del termine previsto.

 

7. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

 

a) di estirpazione;

 

b) di realizzazione delle operazioni di impianto per la produzione di piante madri per marze;

 

c) di riconversione varietale di superfici vitate;

 

d) di variazione del sistema di allevamento;

 

e) di impianto di vigneto sperimentale.

 

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di cui al comma 7 o che le effettua oltre il termine o senza aver terminato i lavori.

 

 

Art. 8

Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa

 

1. È fatto obbligo a ciascun produttore di effettuare entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, l’aggiornamento del fascicolo aziendale per la definizione del potenziale viticolo aziendale.

 

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 Euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1 o la effettua oltre il termine previsto.

 

 

Art. 9

Abrogazione

 

1. Dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo).

 

 

Capo II

Settore apistico e della caccia

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988

 

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell’apicoltura) è sostituito dal seguente:

 

“3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l’apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il Codice Identificativo aziendale univoco di registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

 

“3-bis. Per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione”.

 

 

Titolo III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Capo I

Commercio

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1. Al comma 4 dell’articolo 8   della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l. r. 7 dicembre 1994, n. 49) sono soppresse le parole “legale ed”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

 

“2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria

 

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserita la seguente:

 

“c-bis) non risulti iscritto al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell’avvio dell’attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa”.

 

2. Le assenze effettuate nell’anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999.

 

 

Art. 15

Norme transitorie e modifiche all’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7-bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli “hobbisti” sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

 

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del comma 3 del medesimo articolo negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

 

b) i tesserini rilasciati nell’anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.

 

2. Il comma 13-ter dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.

 

 

Capo II

Turismo

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 8 alla legge regionale n. 4 del 2016

 

1. All’articolo 8 della legge regionale legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), il punto 4) della lettera a) del comma 2 è soppresso.

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 12 alla legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016, le parole “dall’Assemblea” sono sostituita dalle parole “dal Consiglio di Amministrazione”.

 

 

Capo III

Energia

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole “livelli regionale, provinciale e comunale” sono sostituite dalle parole “livelli regionale e comunale”.

 

2. Al comma   4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “La Regione, le Province ed i Comuni provvedono” sono sostituite dalle parole “La Regione ed i Comuni provvedono”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “fornisce alle Province e ai Comuni” sono sostituite dalle parole “fornisce ai Comuni”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“2. Ai fini del comma 1, la Regione identifica le azioni prioritarie sulla base dell'analisi costi-benefici.”

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “alla Regione ed alle Province interessate” sono sostituite dalle parole “alla Regione, alle Province interessate ed all’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,” sono sostituite dalle parole “procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. La rubrica dell’articolo 26 è sostituita dalla seguente: “Funzioni dell’Agenzia regionale per l'energia”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le funzioni di Agenzia per l’Energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015”.

 

 

Art. 23

Modifiche all’ articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “La Regione, le Province e i Comuni” sono sostituite dalle parole “La Regione, l’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna e i Comuni”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole “su base provinciale e regionale” sono sostituite dalle parole “su base regionale”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “La Regione, d'intesa con le Province, specifica” sono sostituite dalle parole “La Regione specifica”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’ articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti lettere:

 

“h) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;

 

i) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall’ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale  n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori”.

 

 

Art. 26

Contributo ai comuni dell’Emilia-Romagna territorialmente interessati

da concessioni di nuove coltivazione d’idrocarburi

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell’aliquota di cui all’articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell’Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l’attività di nuova coltivazione.

 

2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell’aliquota di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso comma 1 del citato articolo 20.

 

3. Nell’ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello Sviluppo Economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

4. I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

 

 

 

Titolo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Capo I

Società dell’informazione

 

Art. 27

Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

 

1. Dopo il comma 4-ter dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società   dellinformazione) è aggiunto il seguente:

 

“4-quater. La società Lepida S.p.A. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WI-FI per conto degli Enti soci, su domanda e nell’interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4-ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l’identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dal comma 1, primo periodo, dell’articolo 10 del decreto legge  21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  n. 98.”.

 

 

Capo II

Struttura regionale di collegamento tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.)

e gli attori regionali del settore

 

Art. 28

Istituzione di EUROPASS

 

1. Al fine di implementare le relazioni tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario, la Regione Emilia Romagna istituisce una struttura regionale di collegamento, denominata EUROPASS, per lo svolgimento delle seguenti attività:

 

a) assistenza per l’instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e le istituzioni, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;

 

b) supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA;

 

c) supporto per la realizzazione, a livello regionale, di una rete d’informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri sviluppati da EFSA;

 

d) supporto per lo sviluppo di progetti di divulgazione delle attività svolte da EFSA;

 

e) assistenza nella progettazione e predisposizione di attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;

 

f) conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di Laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare attraverso bandi di concorso.

 

2. La Regione Emilia Romagna collabora con L’Università degli Studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di capofila e riferimento delle Università della Regione Emilia Romagna, per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Regione nello sviluppare le attività di collaborazione con EFSA. Mediante la suddetta convenzione la Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 all’Università di Parma.

 

 

Art. 29

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 28 della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2017-2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Capo III

Insediamento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche

a medio termine (E.C.M.W.F.)

 

Art. 30

DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche a medio termine

 

1. La Regione Emilia Romagna, al fine di consentire l'insediamento del DATA CENTER del Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF), è autorizzata a mettere a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, una adeguata porzione del complesso immobiliare denominato "Ex Manifattura tabacchi", sito in Bologna, per la durata che sarà stabilità dall’accordo “di sede”  che sarà stipulato tra il Governo Italiano e il Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF), con le relative possibilità di rinnovo e con le conseguenti modalità di gestione, anche in relazione ad eventuali ampliamenti.

 

2. A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna prevista del comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

 

Espandi Indice