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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4572
Presentato in data: 03/05/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Legge comunitaria regionale per il 2017" (delibera di Giunta n. 534 del 28 04 17).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16(“Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale”).

 

Il nostro sistema di partecipazione alla formazione e di adeguamento al diritto europeo, disciplinato dalla legge regionale n. 16 del 2008,  vede la centralità della sessione comunitaria annuale, quale momento ed occasione di esame da parte dell'Assemblea legislativa sia del programma di lavoro della Commissione europea - al fine di definire su quali atti esercitare la partecipazione in fase ascendente – sia di esame dello stato di attuazione dell'ordinamento europeo in quello regionale al fine di conseguire un sempre crescente grado di attuazione del medesimo nelle politiche regionali. La sessione europea, anche quest’anno - per la quinta volta dal 2009- porterà all’adozione della legge comunitaria regionale, come strumento principale con cui adeguare -ormai con cadenza annuale - l’ordinamento regionale a quello europeo.

 

I termini “legge comunitaria” e “sessione comunitaria” vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell’adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare introdotte (a seguito del “trattato di Lisbona”) dalla legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. “legge Buttiglione”).

 

Il presente progetto di legge recepisce alcune importanti indicazioni contenute il rapporto conoscitivo per il 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 13 marzo 2017 che ha segnalato la necessità di apportare modifiche a talune importanti leggi in materia di commercio ed energia, in particolare:

-          alla L.R. 41/1997 “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994 n.49”, in particolare all’art. 8, comma 4 e art. 9, comma 2 per definire in conformità agli orientamenti comunitari i requisiti che debbono avere le imprese per accedere ai contributi della legge;

-          alla L.R. 12/1999 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114”, in particolare all’art. 5 per evitare che titoli abilitativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche non idonei restino nella disponibilità dell’impresa ed all’art. 7, comma 13 ter per prorogare a tutto il 2017 la validità dei tesserini per gli hobbisti rilasciati nel 2015, posto che - sia rispetto alle modifiche all’articolo 5 (commercio su aree pubbliche) sia rispetto alle modifiche all’art. 7, comma 13 ter ( disciplina degli hobbisti) - la connessione con il diritto comunitario consiste nel garantire trasparenza all’esercizio delle attività e pari condizioni di concorrenza fra gli operatori;

-          alla L.R. n. 26/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, in particolare agli articoli 6, 8, 15, 18, 28 e 29 eliminando i riferimenti alle Province al fine di rendere il testo coerente con la nuova allocazione delle funzioni in seguito ai processi di riordino istituzionale;

-          alla L.R. n. 13/2015  ”Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni”, in particolare all’art. 17 completando il trasferimento di funzioni autorizzative in materia di energia  dalle  Province con ARPAE, al fine di dare maggiore coerenza al sistema, posto che la connessione con il diritto comunitario è data dalla materia su cui impatta e dalla necessità di semplificazione e coerenza tra le norme richiesta dal legislatore comunitario.

Al tempo stesso, il medesimo rapporto conoscitivo ha suggerito l’inserimento di nuove disposizioni che consentano di assegnare ai Comuni sede di impianti di estrazione di idrocarburi una quota delle royalties regionali.

 

Oltre agli interventi normativi proposti nel sopracitato rapporto conoscitivo 2017 nei settori del commercio ed energia, il presente progetto di legge prevede, al fine di un più puntuale adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, ulteriori interventi di razionalizzazione e modifica in importanti settori di rilievo anche europeo, tra i quali   il turismo, lo sviluppo della società   dell’informazione e l’agricoltura, ravvisando in particolare la necessità:

-          di dare recepimento ed integrare la disciplina sanzionatoria dettata per il vitivinicolo a livello europeo con il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che disciplina il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli abrogando e sostituendo, dal 1° gennaio 2016, il regime transitorio di diritti di impianto stabilito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

-          di istituire un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore agroalimentare.

 

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge comunitaria per il 2017

 

Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L’articolo descrive l’oggetto e le finalità della presente legge regionale

 

Titolo II

AGRICOLTURA e CACCIA

Capo I

Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo

 

La parte II, titolo I, capo III, del Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/172, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, disciplina il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che abroga e sostituisce, dal 1° gennaio 2016, il regime transitorio di diritti di impianto definito dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Dal 1° gennaio 2016 l'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è infatti consentito solo previa concessione di un'autorizzazione; l’articolo 71 prevede, tra l’altro, che i produttori estirpino a loro spese le superfici vitate impiantate senza autorizzazione. Il Regolamento conferisce, inoltre, alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la gestione e il controllo del sistema. A tal riguardo, l’articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 ha fissato specifiche sanzioni pecuniarie per i produttori che impiantano senza autorizzazione.

La regolamentazione comunitaria ed in particolare l'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 ha inoltre previsto la necessità di definire disposizioni di controllo in relazione all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

L'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 145 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono infatti l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione alcuni aspetti relativi all'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Infine il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 ha definito le modalità di comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri per consentire un corretto monitoraggio dell’attuazione del sistema di autorizzazioni nonché norme generali in materia di controllo. Tali norme rappresentano il quadro generale che consente agli Stati membri di elaborare disposizioni più dettagliate a livello nazionale finalizzate a evitare impianti non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle norme del sistema di autorizzazioni, compreso il rispetto del termine per l'utilizzo delle autorizzazioni e per l'estirpazione nel caso di reimpianto anticipato, nonché il rispetto degli impegni assunti dai produttori per ottenere le autorizzazioni.

Qualora uno Stato membro non ottemperi agli obblighi di informazione, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione non sia effettuata correttamente.

A fine 2016 con la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, anche in relazione alla citata regolamentazione comunitaria, il legislatore nazionale ha definito un quadro normativo di settore, individuando, tra l’altro, all’articolo 69, una serie di sanzioni che si applicano, anche sul territorio regionale, alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

Per quanto riguarda la disciplina regionale, da tempo la Regione Emilia-Romagna si è dotata di procedure amministrative per la gestione del potenziale viticolo regionale, inteso come l’insieme delle superfici vitate, dei diritti di reimpianto (concessi per le superfici estirpate entro il 31 dicembre 2015) in possesso dei produttori, delle autorizzazioni all’impianto/reimpianto (concesse dal 1° gennaio 2016) e degli adempimenti connessi.

Tali procedure comportano obblighi di comunicazione da parte dei produttori sui quali si basa il sistema integrato di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e l’aggiornamento dello schedario viticolo che è lo strumento sul quale si basano il controllo e il monitoraggio delle superfici vitate.

Il capo di legge proposto all’approvazione dettaglia gli obblighi e definisce le sanzioni amministrative relative alla gestione delle superfici vitate, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento.

Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo) che, alla luce della citata disciplina comunitaria, risulta ormai in parte superata.

 

In particolare:

 

Art. 2 (Ambito di applicazione)

L’articolo definisce l’ambito di applicazione del capo, prevedendo che per le fattispecie già disciplinate dalla normativa comunitaria e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.

 

Art. 3 (Vigilanza e accertamento)

L’articolo ha previsto che le sanzioni siano accertate dall’Amministrazione regionale che introita i relativi proventi. È, inoltre, previsto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni.

Art. 4 (Proporzionalità della sanzione)

L’articolo precisa – nel rispetto del principio di proporzionalità, che governa la materia sanzionatoria - che le sanzioni amministrative sono applicate in proporzione alla superficie oggetto di sanzione, anche nelle ipotesi in cui l’infrazione riguardi una superficie inferiore all’ettaro.

 

Art. 5 (Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo)

L’articolo definisce il sistema delle autorizzazioni all’impianto e reimpianto e disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi ai produttori che non rispettino le procedure relative.

 

Art. 6 (Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015)

L’articolo identifica gli impianti illegali, ossia quelli impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 senza diritto di impianto, e dal 1° gennaio 2016 senza autorizzazione.

 

Art. 7 (Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative)

L’articolo detta le sanzioni amministrative pecuniarie per i produttori che non rispettano gli obblighi di comunicazione relativi alla gestione del potenziale viticolo, previsti nelle disposizioni amministrative regionali.

 

Art. 8 (Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa)

L’articolo disciplina l’obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale per quanto riguarda le superfici vitate e introduce sanzioni in caso di inadempienza.

 

Art. 9 (Abrogazione)

L’articolo prevede l’abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 16

 

Capo II

Settore apistico e della caccia

 

Il Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali 4 dicembre 2009, recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”, attua a livello nazionale alcuni disposizioni dettate dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari attraverso l’istituzione di una specifica anagrafe del settore apistico al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario.

Il Decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014 recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009 recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”  prevede che ogni proprietario di alveari sia registrato nella Banca Dati Apistica nazionale mediante l’assegnazione di un Codice Identificativo aziendale univoco su tutto il territorio nazionale, che permette di identificare l’attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari e, che lo stesso all‘atto della registrazione,  sia tenuto a fornire i dati relativi all’attività di apicoltura, tra i quali le proprie generalità (anagrafica, codice fiscale, residenza, numero telefonico, ecc).

 

Art. 10 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988)

Al fine di semplificare l’onere in capo ai proprietari di alveari dell’identificazione degli alveari disciplinato dal comma 3 dell’art. 8 della Legge regionale n. 35 del 1988 (Tutela e sviluppo dell’apicoltura) si prevede di sostituire, in alternativa, i dati delle generalità del proprietario (come già previsto dalla norma oggetto di modifica) con il Codice Identificativo aziendale univoco di registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale.

 

Art. 11 (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994)

Gli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020” 2014/C 204/1), al punto 1.2.1.5, prevedono esclusivamente la possibilità di concedere indennizzi per danni da animali selvatici protetti mentre per le altre specie è possibile erogare un contributo   in regime de minimis ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n.1408/2013 nel limite massimo di euro 15.000 in tre anni. Per quanto riguarda la specie cinghiale, non protetta da norme “unionali o nazionali” e considerata l’impattante presenza sul territorio, risulta particolarmente importante poter intervenire con efficacia nel prelievo di selezione consentito da calendario venatorio a far data dal 15 aprile fino al 31 gennaio. Tale forma di caccia tuttavia, considerate le caratteristiche di elusività della specie, le abitudini notturne e la disponibilità di cibo presente in natura nel medesimo periodo, non può essere efficace senza l’utilizzo di una fonte alimentare attrattiva e per evitare che questa  diventi un sistema di sostentamento della specie è indispensabile prescrivere norme stringenti, sia in termini di  quantità e qualità di cibo ma anche di modalità di somministrazione, anche per demarcare con chiarezza il confine rispetto al divieto di foraggiamento previsto dalla legge n. 221 del 2015 col quale si è inteso far fronte all’aumento della specie sul territorio nazionale. Pertanto, al fine di aumentare l’efficacia della caccia di selezione e di limitare eventuali   danni agli agricoltori, l’articolo in esame demanda alla Giunta regionale la facoltà di disciplinare in modo stringente le modalità di somministrazione di cibo, evitando comunque di dar luogo a pratiche di foraggiamento  vietate.

 

Titolo III

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Capo I

Commercio

 

Si coglie l’occasione, con la legge regionale comunitaria per il 2017, per semplificare e modificare alcune disposizioni regionali vigenti nel settore del commercio al fine di un più puntuale adeguamento dell’ordinamento regionale ai principi dell’ordinamento comunitario, in particolare a quelli di tutela della concorrenza come declinati nella direttiva 2006/123/CE sulla libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

 

Art. 12 (Modifiche all’articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997)

L’articolo introduce una modifica all’ articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva), e precisamente al comma 4, al fine di consentire l’adeguamento della legge alla direttiva 2006/123/CE sulla libertà di stabilimento. In particolare la modifica prevede che ai fini dell’erogazione di contributi alle imprese associate ai consorzi fidi non sia più necessario che tali imprese abbiano la sede legale in Emilia Romagna, essendo sufficiente la sede operativa.

 

Art. 13 (Modifiche all’articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997)

L’articolo introduce una modifica all’ articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 prevedendo al comma 2 che la misura del contributo erogato alle imprese associate sia elevata fino a sette punti nelle aree dei comuni Montani ai sensi della legge regionale n. 2 del 2004. La modifica adegua la disposizione contenuta nel comma 2 a precedenti interventi normativi che avevano comportato la soppressione delle comunità montane a seguito dello scioglimento ai sensi della L.R. 2/2012 e del principio della “zonizzazione” ai fini dell’individuazione da parte della UE delle aree beneficiarie dei fondi strutturali.  La disposizione vigente, oggetto di modifica, ha previsto infatti che la misura del contributo potesse essere elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie di fondi strutturali comunitari nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.

 

Art. 14 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria)

L’articolo introduce due modifiche all’articolo 5 (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della legge regionale legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

Il primo comma integra i casi di revoca dell’autorizzazione già previsti, introducendo la medesima sanzione della revoca nel caso in cui il titolare della stessa non risulti iscritto al Registro delle Imprese.

Tale ipotesi si può verificare nel caso in cui l’operatore non abbia richiesto l’iscrizione successivamente all’inizio dell’attività imprenditoriale, quindi al rilascio dell’autorizzazione, ovvero perché successivamente all’iscrizione sia stato cancellato. Il comma 1 del medesimo art. 5 prevede come titoli idonei all’esercizio del commercio su aree pubbliche le autorizzazioni di tipo A (legate ad un posteggio) e di tipo B (in forma itinerante) corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese e all’INPS, o da documenti attestanti l’avvenuto rilascio della partita IVA e l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’INPS. La disposizione in esame garantisce che titoli abilitativi di fatto non idonei restino – a seguito della revoca - nella disponibilità del titolare e vengano utilizzati illegittimamente.

Il secondo comma introduce disposizioni transitorie  limitatamente all’anno 2017 e ai posteggi nei mercati e nelle fiere oggetto delle procedure di riassegnazione, in particolare è disposta  la disapplicazione della disposizione di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo 5, che prevede la revoca dell’autorizzazione nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.

La norma transitoria   trae origine dalle procedure di riassegnazione dei posteggi iniziate a dicembre 2016, in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento. Tali procedure selettive, infatti, prevedono una premialità di 40 punti per il concessionario uscente e che il titolare del posteggio che abbia ceduto in affitto l’azienda o un ramo di essa, per il riconoscimento dei 40 punti, debba rientrare nella titolarità dell’azienda o del ramo dato in affitto prima della partecipazione alla selezione e la mantenga dal primo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, quindi, per l’Emilia-Romagna, dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

Tale condizione determina che molti dei posteggi oggetto delle procedure di riassegnazione non vengono utilizzati durante il periodo utile per la presentazione delle domande, causando lo spopolamento dei mercati.

La proposta normativa tutela gli operatori, evitando la revoca dell’autorizzazione per il superamento delle assenze di norma consentite.

 

Art. 15 (Norme transitorie e modifiche all’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999)

L’articolo 7-bis della legge regionale n.  12 del 1999, a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale n. 4 del 2013, ha introdotto l’obbligo del tesserino per coloro che intendono vendere merci nei mercati pur non rivestendo la qualifica di commercianti (i cosiddetti “hobbisti”). Il tesserino ha validità per un anno e per dieci manifestazioni, e non può essere richiesto più di due volte nell’arco di cinque anni. Limitatamente all’anno 2016 erano state introdotte due norme transitorie che consentivano il rilascio di un terzo tesserino a coloro che avevano già ottenuto due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 e il prolungamento della validità dei tesserini rilasciati nel 2015 oltre i consueti dodici mesi (comma 13-ter).

Considerato che i limiti alla possibilità di rilascio del tesserino sono oggetto di analisi e possibile rivalutazione e che l’ipotesi è quella di ampliare sia il numero di manifestazioni a cui è possibile partecipare con un tesserino, sia il numero di tesserini rilasciabili nel quinquennio allo stesso soggetto, si ritiene opportuno consentire anche nel 2017 il proseguimento dell’attività a coloro che fin dall’entrata in vigore della citata legge regionale n.  4 del 2013 hanno richiesto e ottenuto il tesserino. La norma in esame, quindi, interviene con due modalità, in via transitoria al primo comma, consentendo - limitatamente al 2017 – sia il rilascio di un ulteriore tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati l’anno precedente (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni); al secondo comma prevedendo l’abrogazione del citato comma 13-ter dell’articolo 7-bis.

 

Capo II

Turismo

 

Si coglie l’occasione, con la legge regionale comunitaria per il 2017, per razionalizzare un importante settore di rilievo anche europeo, come quello del turismo ed a questo fine si attuano due modifiche alla legge regionale legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica), una relativa all’articolo 8 attraverso la ridefinizione dei compiti della Cabina di Regia, l’altra relativa all’articolo 12 in ordine alla nomina del Direttore delle Destinazioni Turistiche per renderla  più coerente con i poteri del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 16 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2016)

L’articolo in esame modifica l’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2016 sull’ordinamento turistico regionale. L’articolo oggetto di modifica istituisce e disciplina la Cabina di regia regionale che ha funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale. Con il presente intervento legislativo sono soppresse le funzioni di proposta in ordine “ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale”, che il vigente comma 2 riconosce alla Cabina di regia. Considerato che il compito della Cabina di regia, ai sensi di legge, è quello di formulare strategie per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica, risulta evidente come   l’attribuzione di tale competenza oltrepassi l’ambito di azione della Cabina medesima, con una interferenza in settori   diversi, quali lavoro e formazione professionale.

 

Art. 17 (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016)

L’articolo, introducendo una modifica all’articolo 12 della citata legge regionale n. 4 del 2016, affida al Consiglio di amministrazione della Destinazione turistica, che è l’organo titolare delle funzioni organizzative e gestionali, anziché all’Assemblea dei Soci, che è invece titolare di funzioni eminentemente programmatorie, la decisione in ordine alla nomina del Direttore, organo con funzioni di amministrativo - gestionali.  Occorre ricordare il fatto che il Consiglio di amministrazione è l’organo deputato, tra gli altri compiti, all’approvazione dell’atto di organizzazione della Destinazione Turistica, alla graduazione delle posizioni dirigenziali, all’individuazione del fabbisogno di personale. La modifica normativa proposta restituisce piena coerenza ai poteri del Consiglio di Amministrazione e rafforza il suo rapporto con il Direttore, in un’ottica di una maggiore efficienza complessiva del funzionamento della Destinazione turistica.

 

 

Capo III

Energia

 

Il Capo III contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.             

Gli artt. da 18 a 24   modificano rispettivamente gli artt. 6, 8, 15, 18, 26, 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni   in materia di energia).

Le modifiche apportate hanno la funzione di rendere coerente la legge n. 26 del 2004 con la legge n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale ed in particolare con la nuova allocazione delle funzioni in materia di energia. Vengono, pertanto, rimossi alcuni refusi in cui si faceva riferimento alle Province pur essendo transitate le funzioni in capo all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), viene aggiornato l’art. 26 dando atto che, in linea con le previsioni della legge n. 13/2015, le funzioni dell’Agenzia per l’energia vengono svolte da una apposita sezione dell’ARPAE e viene abrogato il comma 2 dell’art. 29 che assegnava pro tempore l’esercizio della funzione di osservatorio al Servizio Energia ed Economia Verde.

 

Art.  25 (Modifiche all’ articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015)

L’articolo modifica l'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale.

Nel comma 1 vengono specificate ulteriori funzioni amministrative esercitate dalla Regione tramite l’ARPAE anche in seguito a innovazioni normative di livello statale (v. in particolare il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, con cui sono state assegnate alle Regioni competenze autorizzative relativamente alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL)). Viene inoltre introdotta una norma di chiusura in cui si rende evidente, nello spirito della riorganizzazione attuata con la L.R. n. 13/2015, la volontà della Regione di esercitare tramite l’ARPAE tutte le competenze autorizzative in materia di energia non riservate allo Stato e ai Comuni e loro Unioni, sia quelle in essere sia quelle che le verranno attribuite da future norme.

La modifica introdotta al comma 4 mira a semplificare il procedimento per il rilascio delle intese da parte della Regione evitando inutili aggravi procedurali. Con la nuova formulazione il parere dell’ARPAE deve essere acquisito dalla Regione solo nel caso in cui le opere/programmi oggetto di intesa non sono state oggetto di un endoprocedimento che ha già visto il coinvolgimento dell’ARPAE. Pertanto il parere non dovrà essere chiesto non solo nel caso in cui le opere/attività sono soggette a procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, Screening), ma anche quando le stesse sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Viene infine esplicitato che il parere dell’ARPAE non è necessario nel caso di rinnovi di autorizzazioni o titoli che riguardino opere o programma lavori che non subiscono alcuna modifica.

 

Art. 26 (Contributo ai comuni dell’Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d’idrocarburi)

L’articolo introduce un sistema di compensazione per i territori dei comuni interessati da concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi. La Regione si impegna a trasferire una quota (30%) dell’aliquota regionale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni assentite dal Ministero ed entrate in produzione in data successiva all’entrata in vigore della legge comunitaria 2017, ai Comuni il cui territorio sia interessato dalle estrazioni di idrocarburi derivanti da nuove coltivazioni.

Le risorse vengono trasferite ai Comuni con vincolo di utilizzo e dovranno essere destinate allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La norma riguarda solo le nuove coltivazioni e non inciderà sulle quote percepite dalla Regione relativamente ai giacimenti già in produzione.

 

 

Titolo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Capo I

Società dell’informazione

 

Art. 27 (Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004)

L’intervento normativo proposto ha la funzione di autorizzare Lepida S.p.A. ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WI-FI per conto degli Enti soci e su richiesta di questi ultimi, operando quale loro strumento tecnico ed esecutivo ed avvalendosi delle relative prerogative. Esso ha dunque la funzione di sgravare la Società dall’obbligo di identificazione dell’utenza in applicazione dell’art. 10 del D.L. n. 69 del 2013, nonché di sollevare la stessa da responsabilità derivanti da violazioni eventualmente accertate dalle autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria a carico degli utenti aventi accesso alla rete.

Lepida S.p.A. è società in house della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali, costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società   dellinformazione). La società è uno degli strumenti attraverso i quali le p.a. socie si propongono di conseguire, tra gli altri, l’obiettivo dello “sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali” (art. 1, comma 1, lett. a).

La norma può essere inquadrata nel più ampio spettro degli interventi che, a partire dalla Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, approvata dall’Assemblea legislativa con delibera n. 62 del 2016, la Regione ha messo in campo per favorire il processo di digitalizzazione dei cittadini emiliano-romagnoli, che sono in definitiva, i soggetti che principalmente se ne avvantaggeranno. 

 

Capo II

Struttura regionale di collegamento tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore

 

Art. 28 (Istituzione di EUROPASS)

L’istituzione da parte della Regione Emilia Romagna della struttura regionale di collegamento, denominata Europass, nasce dalla necessità di implementare le relazioni tra Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con sede in Parma e le istituzioni, le imprese, i centri di ricerca, le associazioni di categoria e le organizzazioni economiche-sociali del territorio emiliano romagnolo che operano nei settori agroalimentare e sanitario.

Europass, secondo le previsioni dell’articolo in esame, punta a sviluppare azioni volte a favorire la ricerca, l’innovazione e la specializzazione in ambito internazionale del settore agroalimentare regionale e facilitare l’instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e i sopra citati soggetti per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale.

Tra i progetti strategici della Regione Emilia-Romagna, Europass supporterà lo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA.

L’Università degli Studi di Parma, partner di Europass, è il soggetto che affiancherà la Regione in ambito scientifico ed opererà in coordinamento con le altre Università del territorio, realizzando anche una rete d’informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri scientifici sviluppati da EFSA.

L’articolo in esame prevede, inoltre, che la Regione Emilia Romagna collabori con L’Università degli Studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di soggetto capofila. La Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di tali attività all’Università di Parma trasferendo alla stessa le relative risorse finanziarie.

EUROPASS, nell’ambito della collaborazione con l’Università degli Studi di Parma ed altri Istituti di ricerca, finanzierà in tutto o in parte bandi di concorso per il conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di Laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare.

 

Art. 29 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo prevede che gli oneri finanziari connessi alle attività di EUROPASS, di cui all’articolo che precede, saranno sostenuti con gli accantonamenti previsti dal Fondo Speciale predisposto nel bilancio 2017-2019 della Regione Emilia-Romagna.

 

Capo III

Insediamento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche a medio termine (E.C.M.W.F.)

 

Art. 30 (DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche a medio termine)

 

La Regione Emilia Romagna intende consentire l'insediamento del DATA CENTER del Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (E.C.M.W.F.), mettendo a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, una parte dell’immobile, sito in Bologna, denominato "Ex Manifattura tabacchi" di sua proprietà.

Successivamente il Governo Italiano e il Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (E.C.M.W.F.), stipuleranno un accordo di sede in cui saranno concordati i termini, la durata, le condizioni di rinnovo e tutte le modalità di gestione connesse al trasferimento del DATA CENTER citato.

A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna prevista dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

 


 

Testo:

 

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

 

 


Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con i principi dell’ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:

 

a) disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in esecuzione e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge e dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

 

b) disposizioni di semplificazione e modifica nei settori apistico, della caccia, del commercio, del turismo e dell’energia, nonché in materia di sviluppo della società   dell’informazione al fine di un più puntuale ed efficace adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo;

 

c) ulteriori disposizioni per l’istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore.

 

Titolo II

AGRICOLTURA e CACCIA

Capo I

Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Il presente capo disciplina le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali emanate in materia.

 

2. Per le fattispecie già disciplinate dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.

 

3. Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano agli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e che rispettano le condizioni seguenti:

 

a) la superficie non supera 0,1 ha;

 

b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;

 

c) non sono presenti altre superfici vitate in azienda.

 

 

Art. 3

Vigilanza e accertamento

 

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione regionale, che introita anche i relativi proventi.

 

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n.21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

 

 

Art. 4

Proporzionalità della sanzione

 

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono calcolate in modo direttamente   proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, tenendo conto anche delle frazioni di ettaro, se non diversamente previsto.

 

 

Art. 5

Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

per violazione delle norme sul potenziale viticolo

 

1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa concessione di un'autorizzazione ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

 

2. Le superfici vitate impiantate a partire dal 1° gennaio 2016 prive di autorizzazione devono essere estirpate a spese del produttore e comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

 

3. Il produttore che, in possesso di un diritto di impianto nel Registro dei diritti, reimpianta senza averne ottenuto la conversione in autorizzazione per reimpianto e senza aver ottenuto l’iscrizione nel Registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata.

 

4. Il produttore che, avendo già estirpato una superficie vitata, impianta senza avere ottenuto l’autorizzazione per reimpiantare una corrispondente superficie vitata e senza aver ottenuto l’iscrizione nel Registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata.

 

5. Il produttore al quale siano state contestate le violazioni di cui ai commi 3 e 4 è comunque tenuto entro trenta giorni dalla contestazione a richiedere le autorizzazioni ivi previste, in mancanza delle quali si applica il comma 2.

 

 

Art. 6

Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015

 

1. Le superfici vitate impiantate, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale vigente al momento dell’illecito.

 

 

Art. 7

Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative

 

1. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del Registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

 

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1, ovvero   la effettua oltre il temine previsto o senza aver terminato i lavori.

 

3. I produttori comunicano entro il termine stabilito dalle disposizioni amministrative regionali l’intenzione di dar luogo alle seguenti operazioni:

 

a) estirpazione di un vigneto;

 

b) sovrainnesto di un impianto di vite esistente;

 

c) variazione del sistema di allevamento di un impianto di vite esistente;

 

d) impianto di un nuovo vigneto di piante madri per marze;

 

e) impianto di un nuovo vigneto sperimentale.

 

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 Euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettera a), ovvero estirpa il vigneto prima del termine previsto.

 

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di intenzione di cui al comma 3, lettere b) e c), ovvero realizza i lavori prima del termine previsto.

 

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), ovvero impianta il vigneto prima del termine previsto.

 

7. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

 

a) di estirpazione;

 

b) di realizzazione delle operazioni di impianto per la produzione di piante madri per marze;

 

c) di riconversione varietale di superfici vitate;

 

d) di variazione del sistema di allevamento;

 

e) di impianto di vigneto sperimentale.

 

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di cui al comma 7 o che le effettua oltre il termine o senza aver terminato i lavori.

 

 

Art. 8

Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa

 

1. È fatto obbligo a ciascun produttore di effettuare entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, l’aggiornamento del fascicolo aziendale per la definizione del potenziale viticolo aziendale.

 

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 Euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1 o la effettua oltre il termine previsto.

 

 

Art. 9

Abrogazione

 

1. Dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo).

 

 

Capo II

Settore apistico e della caccia

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988

 

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell’apicoltura) è sostituito dal seguente:

 

“3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l’apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il Codice Identificativo aziendale univoco di registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

 

“3-bis. Per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione”.

 

 

Titolo III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Capo I

Commercio

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1. Al comma 4 dell’articolo 8   della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l. r. 7 dicembre 1994, n. 49) sono soppresse le parole “legale ed”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

 

“2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria

 

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserita la seguente:

 

“c-bis) non risulti iscritto al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell’avvio dell’attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa”.

 

2. Le assenze effettuate nell’anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999.

 

 

Art. 15

Norme transitorie e modifiche all’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999

 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7-bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli “hobbisti” sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

 

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del comma 3 del medesimo articolo negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

 

b) i tesserini rilasciati nell’anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.

 

2. Il comma 13-ter dell’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.

 

 

Capo II

Turismo

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 8 alla legge regionale n. 4 del 2016

 

1. All’articolo 8 della legge regionale legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), il punto 4) della lettera a) del comma 2 è soppresso.

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 12 alla legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 25 marzo 2016, le parole “dall’Assemblea” sono sostituita dalle parole “dal Consiglio di Amministrazione”.

 

 

Capo III

Energia

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole “livelli regionale, provinciale e comunale” sono sostituite dalle parole “livelli regionale e comunale”.

 

2. Al comma   4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “La Regione, le Province ed i Comuni provvedono” sono sostituite dalle parole “La Regione ed i Comuni provvedono”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “fornisce alle Province e ai Comuni” sono sostituite dalle parole “fornisce ai Comuni”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“2. Ai fini del comma 1, la Regione identifica le azioni prioritarie sulla base dell'analisi costi-benefici.”

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “alla Regione ed alle Province interessate” sono sostituite dalle parole “alla Regione, alle Province interessate ed all’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,” sono sostituite dalle parole “procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. La rubrica dell’articolo 26 è sostituita dalla seguente: “Funzioni dell’Agenzia regionale per l'energia”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. Le funzioni di Agenzia per l’Energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015”.

 

 

Art. 23

Modifiche all’ articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “La Regione, le Province e i Comuni” sono sostituite dalle parole “La Regione, l’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna e i Comuni”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004

 

1. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole “su base provinciale e regionale” sono sostituite dalle parole “su base regionale”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “La Regione, d'intesa con le Province, specifica” sono sostituite dalle parole “La Regione specifica”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’ articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti lettere:

 

“h) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;

 

i) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall’ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale  n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori”.

 

 

Art. 26

Contributo ai comuni dell’Emilia-Romagna territorialmente interessati

da concessioni di nuove coltivazione d’idrocarburi

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell’aliquota di cui all’articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell’Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l’attività di nuova coltivazione.

 

2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell’aliquota di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso comma 1 del citato articolo 20.

 

3. Nell’ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello Sviluppo Economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

4. I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

 

 

 

Titolo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Capo I

Società dell’informazione

 

Art. 27

Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

 

1. Dopo il comma 4-ter dell’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società   dellinformazione) è aggiunto il seguente:

 

“4-quater. La società Lepida S.p.A. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WI-FI per conto degli Enti soci, su domanda e nell’interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4-ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l’identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dal comma 1, primo periodo, dell’articolo 10 del decreto legge  21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  n. 98.”.

 

 

Capo II

Struttura regionale di collegamento tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.)

e gli attori regionali del settore

 

Art. 28

Istituzione di EUROPASS

 

1. Al fine di implementare le relazioni tra l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario, la Regione Emilia Romagna istituisce una struttura regionale di collegamento, denominata EUROPASS, per lo svolgimento delle seguenti attività:

 

a) assistenza per l’instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e le istituzioni, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;

 

b) supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA;

 

c) supporto per la realizzazione, a livello regionale, di una rete d’informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri sviluppati da EFSA;

 

d) supporto per lo sviluppo di progetti di divulgazione delle attività svolte da EFSA;

 

e) assistenza nella progettazione e predisposizione di attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;

 

f) conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di Laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare attraverso bandi di concorso.

 

2. La Regione Emilia Romagna collabora con L’Università degli Studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di capofila e riferimento delle Università della Regione Emilia Romagna, per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Regione nello sviluppare le attività di collaborazione con EFSA. Mediante la suddetta convenzione la Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 all’Università di Parma.

 

 

Art. 29

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 28 della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2017-2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Capo III

Insediamento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche

a medio termine (E.C.M.W.F.)

 

Art. 30

DATA CENTER - Centro Europeo previsioni metereologiche a medio termine

 

1. La Regione Emilia Romagna, al fine di consentire l'insediamento del DATA CENTER del Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF), è autorizzata a mettere a disposizione del Governo italiano, a titolo gratuito, una adeguata porzione del complesso immobiliare denominato "Ex Manifattura tabacchi", sito in Bologna, per la durata che sarà stabilità dall’accordo “di sede”  che sarà stipulato tra il Governo Italiano e il Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF), con le relative possibilità di rinnovo e con le conseguenti modalità di gestione, anche in relazione ad eventuali ampliamenti.

 

2. A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna prevista del comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

 

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