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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4573
Presentato in data: 03/05/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: “Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 – Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017” (delibera di Giunta n. 542 del 28 04 17).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 – Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017

 

 


 

Relazione al progetto di legge regionale recante: “Collegato alla legge comunitaria regionale 2017 – Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. Modifiche alle leggi regionali n. 2 e n. 4 del 2017”

 

Il collegato alla legge comunitaria regionale 2017 dispone l’abrogazione di

 

78 leggi regionali;

 

2 regolamenti regionali;

 

9 disposizioni normative.

 

Esso rappresenta il quarto intervento di sfoltimento normativo che continua la rilevante opera di “pulizia” dell’ordinamento iniziata nel 2013 e oramai divenuta periodica. Il collegato alla legge comunitaria costituisce infatti l’attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme).

 

Dal 2013 fino ad arrivare a quest’ultimo progetto di legge la Regione Emilia – Romagna ha abrogato un totale di 233 leggi regionali, 5 regolamenti regionali, 83 disposizioni normative, come riportato nella tabella sottostante.

 

Collegato alla legge

Comunitaria anno

L.R. abrogate

R.R. abrogati

Disposizioni Normative abrogate

 

2017

 

 

78

 

2

 

9

 

2016

 

 

53

 

-

 

 

-

 

2015

 

 

38

 

1

 

45

 

2013

 

 

64

 

2

 

29

 

Totale

 

 

233

 

5

 

83

 

Il lavoro di revisione e sfoltimento nelle precedenti leggi di abrogazioni era stato eseguito dal Gruppo Tecnico Tematico per l’attuazione della Terza Linea per la semplificazione. Tale gruppo era stato costituito con determinazione n. 7970 del 4 luglio 2013 ed aveva l’obiettivo di ridurre lo stock normativo regionale; introdurre o migliorare le procedure che avevano attinenza con le attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione; migliorare e sistematicizzare le tecniche di Analisi Tecnico – Normativa; razionalizzare il sistema della Valutazione di Impatto della regolamentazione e le clausole valutative.

 

Il suddetto Gruppo Tecnico tematico è scaduto con la fine della precedente legislatura e, visto le attività fino ad ora svolte, si è ritenuto necessario procedere alla sua ricostituzione con determinazione n. 2908 del 28 febbraio 2017 del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Il gruppo ha assunto una nuova denominazione: “Gruppo tecnico per l’attuazione della Semplificazione normativa” mantenendo i compiti che erano già stati assegnati al gruppo scaduto.

 

Il lavoro compiuto, come gli anni precedenti, si è articolato in più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative, una seconda fase dedicata alla classificazione delle normative in cui si è distinto tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili. Nella penultima fase si è proceduto ad una valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative, infine si è elaborato il progetto legislativo in cui si è disposta l'abrogazione e si sono disciplinati gli effetti ed elencate le disposizioni da cancellare.

 

Il lavoro di verifica dell'intero patrimonio normativo regionale è continuato nel rispetto dell'ordine cronologico che venne fissato con la legge 10/2015: quest'ultima aveva preso in esame le leggi approvate nel decennio che dagli anni Settanta portava agli Ottanta, il collegato alla legge comunitaria 2016 aveva preso in esame le leggi approvate tra il 1981 e il 1990, con quest’ultimo intervento si è preso in esame le leggi approvate nel decennio compreso tra il 1991 e il 2000. Va inoltre specificato che l’eventuale presenza in ogni collegato di leggi/regolamenti/disposizioni normative non appartenenti all’arco temporale preso in visione deriva dalla necessità di disporre l’abrogazione di discipline superate a seguito dell’ordinaria attività di revisione normativa da parte delle strutture regionali. Va poi segnalato che una buona parte delle leggi contenute nell’elenco sono leggi di pura modifica abrogabili in virtù del principio affermato nel comma 3 dell’art. 2 del presente progetto, come si illustrerà nel prosieguo della relazione.

 

Si segnala infine che il progetto contiene due articoli finali che intervengo a correggere due errori materiali contenuti in altrettante leggi regionali che vengono pertanto modificate.  

 

Illustrazione degli articoli

 

 

Articolo 1

 

L’articolo 1 esplicita l’obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

Lo strumento a tal fine utilizzato è l’abrogazione espressa di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

 

Articolo 2

 

L’articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

 

Il comma 1 stabilisce che “Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all’allegato A”.

 

L’insieme delle normative abrogate è infatti contenuto nell’ Allegato A, parte integrante del progetto, che risulta suddiviso in tre elenchi: il primo riporta intere leggi regionali; il secondo riguarda interi regolamenti regionali; il terzo contiene singole disposizioni (articoli o commi) di leggi o regolamenti regionali.

Tutti e tre gli elenchi sono ordinati cronologicamente.

 

La formula “Sono o rimangono abrogati...” si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l’effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall’ordinamento regionale non solo le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle leggi, regolamenti e norme implicitamente o tacitamente abrogate.

L’abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali “Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge”: in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all’interprete la valutazione dell’incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.

 

L’abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.

In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto.

La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l’effetto di “trasformare” le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate.

Trattandosi di un’operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza ex tunc dell’abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.

 

Il comma 2 stabilisce che “Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa” Questa previsione è utile a ribadire, in applicazione del principio del tempus regit actum, che i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell’abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell’abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all’applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

Il comma 3 puntualizza che “In conformità con i principi generali dell’ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l’abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.”

 

Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell’ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire una apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l’abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc. Tale regola recepisce tra l’altro l’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, che ritiene che la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l’abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l’eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.

Poiché l’Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.

 

Articolo 3

 

L’articolo 3 modifica l’art. 26 della legge regionale n. 2 del 2017 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne). La modifica si rende necessaria per correggere un errore materiale - segnalato successivamente all’approvazione e pubblicazione della citata legge – al fine di sostituire il riferimento al Bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018 con il corretto riferimento al triennio 2017-2019.

 

Articolo 4

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45). Le modifiche ai commi 1 e 2 del citato articolo si rendono necessarie per correggere degli errori materiali - segnalati successivamente all’approvazione e pubblicazione della citata legge – derivanti dall’aver erroneamente previsto dei riferimenti al Bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018 invece che al triennio 2017-2019.  

 

 

Allegato A

 

Come sopra ricordato, l’Allegato A riporta l’insieme delle normative abrogate ed è articolato in tre elenchi, ognuno dei quali ordinati cronologicamente.

 

L’elenco 1 è dedicato alle leggi regionali; in questa sezione sono rappresentati i settori regionali, i quali hanno segnalato l’opportunità di eliminare dall’ordinamento regionale tutte quelle leggi non più operanti, non più applicate, comunque superate perché non più conformi all’attuale disciplina comunitaria, nazionale o regionale.

 

L’elenco 2 è dedicato all’abrogazione di regolamenti regionali, ormai non più operanti, ma per i quali è stata valutata l’opportunità di fare chiarezza normativa attraverso questa operazione di pulizia formale.

 

L’elenco 3 è dedicato all’abrogazione di singole  disposizioni (articoli o commi) di leggi o regolamenti regionali che si intendono abrogare pur lasciando in vita il rimanente corpus normativo in cui sono collocate.

 


Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal “Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione” di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

 

Art. 3

Modifica all’art. 26 della legge regionale n. 2 del 2017

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) le parole “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.” sono sostituite dalle parole “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2017

 

1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) le parole “Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole “Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019” e le parole “nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” sono sostituite dalle parole “nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.”.

 

2. Nel comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 le parole “Per gli esercizi successivi al 2018” sono sostituite dalle parole “Per gli esercizi successivi al 2019”.

 

 

 

ALLEGATO A

ELENCO 1 – LEGGI REGIONALI

 

  1. LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3 - RINUNCIA AI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA INFERIORI A LIRE 20.000 ED ALTRE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9 - NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

 

  1. LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1992, n. 5 - NORME IN MATERIA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI PRODOTTI IN PROPRIO. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 27 GENNAIO 1986, N. 6

 

  1. LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1992, n. 8 - MODIFICHE DELLA LR 20 MARZO 1989, N. 7 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE REGIONALE

 

  1. LEGGE REGIONALE 9 marzo 1992, n. 11 - ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIALE (LR 18 AGOSTO 1984, N. 44 TITOLO I, CAPO III) IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

  1. LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 26 - ISTITUZIONE E REVISIONE DI SERVIZI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, ALLA LR 26 LUGLIO 1988, N. 30 E ALLA LR 9 DICEMBRE 1989, N. 43

 

  1. LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 36 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE " BOLOGNA ARTE ARCHITETTURA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 novembre 1992, n. 40 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 2 APRILE 1988, N. 11 " DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI", ALLA LR 27 MAGGIO 1989, N. 19, " ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE", NONCHE' ALLA LR 2 LUGLIO 1988, N. 27 " ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 42 - MODIFICHE ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

 

  1. LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 46 - MODIFICA DELLA LR 14 AGOSTO 1989, N. 26 " ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE CORRELATO A UN NUOVO TIPO DI GESTIONE DELLE RISORSE PRESSO ALCUNE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA GESTIONE PER BUDGET"

 

  1. LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 8 - INTEGRAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LR 14 AGOSTO 1989, N. 27, RECANTE NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 marzo 1993, n. 12 - MODIFICHE ALLA LR 4 AGOSTO 1992, N. 32 "NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 23 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 34 - MODIFICHE DELLA LR 23 NOVEMBRE 1988, N. 47 "NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA" E DELLA LR 12 GENNAIO 1985, N. 2 "RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE"

 

  1. LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

 

  1. LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 41 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE QUALE SOCIO FONDATORE DELLA "FONDAZIONE MEDIKINALE INTERNATIONAL PARMA M.I.P." CENTRO INTERNAZIONALE PER LA DIFFUSIONE MULTIMEDIALE DELLA MEDICINA E DELLE SCIENZE

 

  1. LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

 

  1. LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 45 - MODIFICAZIONE DELLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE" E SUCCESSIVE

 

  1. LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 6 - INTERVENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SIVALCO SPA E PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO "AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 10 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 34 - MODIFICHE ALLA LR 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40 - NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

 

  1. LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1994, n. 42 - MODIFICHE ALLA LR 5 SETTEMBRE 1981, N. 31 " CONTROLLI SUGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1994, n. 43 - MODIFICHE ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

 

  1. LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 46 - ABROGAZIONE DELLE NORME REGIONALI ISTITUTIVE DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO

 

  1. LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4 - MODIFICHE ALLA LR 11 GENNAIO 1993, N. 3 "DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38"

 

  1. LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 12 - INTEGRAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LR 8 SETTEMBRE 1981, N. 36 "PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23 - ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26 - MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 30 - MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA L.R. 9 DICEMBRE 1993, N. 42 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI"

 

  1. LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

 

  1. LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 43 - ESTINZIONE DEL CONTENZIOSO PER CREDITI O RIMBORSI DI NATURA TRIBUTARIA NON SUPERIORI A LIRE VENTIMILA

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 49 - MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44

 

  1. LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 1 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 4 GIUGNO 1988, N. 24, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

 

  1. LEGGE REGIONALE18 marzo 1996, n.3 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ "REGGIO CITTÀ DEGLI STUDI - SPA" E PRESENTAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO REGIONALE DI UNA RELAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI REGIONALI CHE SOSTENGONO LO SVILUPPO UNIVERSITARIO

 

  1. LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 4 - MODIFICA DELLA L.R. 5 MAGGIO 1983, N. 14 "ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL 'COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO' IN DUINO-AURISINA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 7 - INTEGRAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 1995, N. 22, DI ADEGUAMENTO DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1971, N. 1, ALLA NORMATIVA STATALE E RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

 

  1. LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 12 - MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1993, N. 46 "CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI"

 

  1. LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 14 - MODIFICA DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 1994, N. 4 "INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI"

 

  1. LEGGE REGIONALE 28 maggio 1996, n. 17 - MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20 - MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752 "

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 25 - ABROGAZIONE DELLA L.R. 20 GENNAIO 1981, N. 2 "DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 agosto 1996, n. 27 - MODIFICHE ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 29 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 16 MAGGIO 1994, N. 20, "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELLA IMPRESA ARTIGIANA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34 - MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI EDILIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI E MODIFICHE ALLA L.R. 16 FEBBRAIO 1989, N. 6

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 41 - MODIFICHE ALLA L.R. 26 APRILE 1993, N. 22 "CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO EUROPEO D'INFORMAZIONE E ANIMAZIONE RURALE 'CARREFOUR'

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 43 - MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 14 MAGGIO 1975, N. 31 "PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE E PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE BIETICOLA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 51 - PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE CONNESSE AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 7 E 8 OTTOBRE 1996 NELLE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ- CESENA, RIMINI, BOLOGNA ED AL SISMA DEL 15 OTTOBRE 1996 NELLE PROVINCE DI REGGIO NELL'EMILIA E MODENA

 

  1. LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 6 - MODIFICA DELLA L.R. 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 "

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 10 - PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 11 - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28 CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DEL TRICOLORE"

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 13 - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT (L.R. 4 APRILE 1985, N. 11; L.R. 10 APRILE 1995, N. 29; L.R. 25 AGOSTO 1986, N. 30; L.R. 22 AGOSTO 1994, N. 37)

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 maggio 1997, n. 14 - MODIFICA DELLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46, E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20"

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 19 - MODIFICHE ALLA L.R. 11 GENNAIO 1993, N. 3 ED ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

 

  1. LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 27 - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 34 "DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE"

 

  1. LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 31 - INCREMENTO TEMPORANEO DELLA RICETTIVITA' DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI. INTEGRAZIONE DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42

 

  1. LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997, n. 39 - ESTINZIONE DEL CONTENZIOSO PER CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA NON SUPERIORE A LIRE 20.000

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 40 - MODIFICHE ALLA L.R. 16 MAGGIO 1994 N. 20 "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 5 - MODIFICA DELLA L.R. 7 MARZO 1995, N. 10 " NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO "

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6 - MODIFICHE ALLA L.R. 7 NOVEMBRE 1995, N. 54. MISURE A FAVORE DEL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI

 

  1. LEGGE REGIONALE 18 marzo 1998, n. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI - MODIFICHE ALLA L.R. N. 39 DEL 1983 SULLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI E INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 19 DEL 1979 "RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI"

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 10 - ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO PER IL LAVORO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 26 giugno 1998, n. 17 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 18 GENNAIO 1995, N. 3 "PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME"

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23 - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1991, N. 30 (CENTRO DI RICERCHE MARINE), 14 APRILE 1995, N. 36 (CONSORZIO GESTIONE SACCA DI GORO), 24 MARZO 1975, N. 18 (RIORDINO FUNZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI) E 4 FEBBRAIO 1994, N. 6 (AZIENDA SPECIALE VALLI DI COMACCHIO)

 

  1. LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 27 - ABROGAZIONE DI 74 LEGGI REGIONALI

 

  1. LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29 - MODIFICHE ALLA L.R. 28 DICEMBRE 1992 N. 49 RECANTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482 "

 

  1. LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 33 - MODIFICAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1998, N. 24 "EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98 , CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98 "

 

  1. LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 43 - MODIFICA DELLA L.R. 11 AGOSTO 1998, N. 28 "PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE"

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16 - ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO. ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 9 OTTOBRE 1998

 

  1. LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18 - MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE " ARPA " DELL'EMILIA-ROMAGNA)

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20 - REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

 

  1. LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO NEL QUADRO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA

 

  1. LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 7 - MODIFICHE DELLA L.R. 27 LUGLIO 1998 N. 25 RECANTE "NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 11 - MODIFICHE DELLA L.R. 12 MAGGIO 1994, N. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 " E DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" AI SENSI DEL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229

 

  1. LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA UNO BIANCA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 34 - DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE: " DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO "

 

 

ELENCO 2 – REGOLAMENTI REGIONALI

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 05 aprile 1995, n. 19 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 OTTOBRE 1986, N. 33 " DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTI IL CONTENUTO E I REQUISITI DI COMPLETEZZA DEI PROGETTI ESECUTIVI DI NUOVE OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, NONCHE' LE MODALITA' DI CONTROLLO (IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35)"

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 1996, n. 44 - MODIFICAZIONIE DEL COMMA 6 DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7 APRILE 1995, N. 24 "ACCESSO AGLI ORGANICI REGIONALI E PROCEDURE DI CONCORSO. ATTUAZIONE DELL'ART.3, L.R. 4 AGOSTO 1994, N. 31"

 

ELENCO 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE

 

-          Comma 1 bis dell’art. 4 della LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16 -RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

 

-          Comma 1,2,3,4,5 e 6 dell’art. 238, e comma 1 dell’art 239 della LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N. 3 - RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE LOCALE

 

-          Le parole “e di ogni singolo atto di incarico” della lettera C del comma 2 dell’art 12 della LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43 - TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILI

 

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