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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5518
Presentato in data: 31/10/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" (Delibera di Giunta n. 1671 del 30 10 17).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

La Regione ha da tempo avviato un processo di forte razionalizzazione e di sostanziale riduzione del sistema delle partecipate pubbliche, imposto da tempo dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge di stabilità 190/2014, ma soprattutto quale autonoma scelta politica.

Con la DGR 514/2016, si sono poste in atto le azioni per l’attuazione del riordino e della riorganizzazione delle società a partecipazione regionale, in vista del raggiungimento del principale obiettivo di costituire un sistema societario strategico per l’innovazione e lo sviluppo che, nel complesso, risponda sempre meglio ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Il percorso definito per l’attuazione del riordino si fonda, per quanto riguarda le società in house providing, sulla aggregazione di soggetti societari, con l’obiettivo di costituire poli specializzati nella programmazione e valorizzazione territoriale e nello sviluppo dell’ICT regionale, ricerca ed ambiente. La delibera citata elenca altresì le società non in house providing, per le quali è prevista la dismissione delle quote di partecipazione regionali.

Sempre in un’ottica di ottimizzazione e risparmio, si è avviato altresì un percorso di unificazione delle funzioni trasversali di tutte le società in house (gestione del personale, approvvigionamenti e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e trasparenza). 

D’altro canto si è provveduto a rafforzare il sistema di controllo sulle società partecipate garantendo anche nei confronti della Corte dei Conti, dei Ministeri preposti, del Collegio dei Revisori, e più in generale dei cittadini, la più ampia collaborazione, trasparenza ed efficienza gestionale.

Per quanto attiene il sistema dei controlli è stato approvato uno specifico modello amministrativo, riguardante in particolare il controllo analogo, da applicare con riferimento alle società affidatarie in house providing, con la DGR 1105/2016 “Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house”, che definisce il processo e l’articolazione delle responsabilità congiuntamente al contenuto dell’attività di monitoraggio e vigilanza. Tale modello amministrativo è stato aggiornato con Determina del Responsabile del Servizio pianificazione finanziaria e controllo n. 10784 del 30 giugno 2017 “Aggiornamento allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1015/2016 “Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie in house. Contenuto dell’attività di monitoraggio e vigilanza”.

 

Nell’anno 2016 è stato definito il quadro di riferimento fondamentale per la disciplina delle società partecipate con l’approvazione del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, successivamente modificato dal d.lgs. n. 100/2017.

In particolare l’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, ha prescritto l’obbligo di effettuare l’attività di ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con le modalità ivi previste, entro il termine del 30 settembre 2017.

La revisione straordinaria delle partecipazioni mirava a verificare che le società avessero per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, rispondendo a requisiti specifici relativi alla convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia e economicità.

Il piano di revisione è stato approvato con DGR n. 1419 del 25 settembre 2017.

 

Con particolare riguardo alle società in house providing, il piano ha previsto quanto segue:

 

  1. Costituzione di un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, realizzazione di interventi pubblici, ricerca (in collaborazione con Università, CNR, ENEA) e ambiente, attraverso la fusione di Aster S.c.p.a. ed Ervet S.p.a., previa acquisizione del ramo d’azienda di pertinenza regionale di FBM S.p.a. (e successiva liquidazione di FBM S.p.a.).
  2. Istituzione, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale, di una realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di piattaforme e applicazioni ICT e digitali su scala regionale, attraverso la aggregazione di Cup2000 S.c.p.a. e Lepida S.p.a., tramite acquisizione da parte di Lepida del ramo d’azienda di Cup 2000 inerente l’ICT.
  3. I nuovi soggetti societari, risultati dalle operazioni sopra indicate, assumono tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione e/o incorporazione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alle operazioni di aggregazione, ai sensi dell’art. 2504 bis e seguenti cod. civ..
  4. Mantenimento delle partecipazioni societarie nelle società in house providing Fer S.r.l. e Apt Servizi S.r.l. in considerazione della strategicità e indispensabilità per la produzione di servizi di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali.
  5. In specifico le operazioni sopra descritte dovranno prevedere:

 

Per l’operazione Ervet-Aster-FBM:

 

  1. Fusione paritaria per unione di Ervet e Aster e conseguente trasformazione in una società consortile; la procedura per addivenire alla fusione è la seguente: predisposizione progetto di fusione ex art. 2501 ter cod. civ., predisposizione situazione patrimoniale ex art. 2501-quater cod. civ., relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies cod. civ., relazione degli esperti ex art. 2501-sexies cod. civ., deposito degli atti ex art. 2501-septies cod. civ., decisione in ordine alla fusione ex art. 2502 e 2502-bis cod. civ., atto di fusione ex art. 2504 cod. civ., effetti della fusione ex art. 2504 bis cod. civ.;
  2. Precedente acquisto del ramo d’azienda di interesse di FBM: con questo contratto di cessione di ramo d’azienda si prevede il trasferimento degli elementi attivi e passivi presenti nel bilancio di FBM, e dei contratti in essere afferenti al ramo. Il codice non richiede la predisposizione di una relazione di stima, che comunque si ritiene opportuna quale strumento di garanzia;
  3. Conseguente messa in liquidazione di FBM volontaria da parte dei soci (verbale di assemblea straordinaria con atto notarile).

 

Per l’operazione CUP2000 – Lepida:

 

  1. Definizione e perimetrazione del ramo d’azienda dei servizi ICT e dei servizi per l’accesso;
  2. Conferimento del ramo d’azienda ICT da parte di CUP2000 a Lepida, previo aumento di capitale con attribuzione delle azioni di Lepida di nuova emissione a Cup 2000;
  3. Successivo recesso di Regione Emilia Romagna dalla compagine societaria di CUP2000 (società che sarà rimasta, a seguito del conferimento, operante nel solo ambito dei servizi per l’accesso); la Regione verrà liquidata da CUP2000 con le quote di Lepida ottenute in virtù del conferimento del ramo ICT.

 

L’art. 64, comma 1, della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, stabilisce che la “La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati”.

Di conseguenza, con la legge in oggetto si intende adeguare la legislazione regionale vigente in materia di società ai nuovi percorsi delineati con il piano di revisione straordinaria ed avviati a seguito della sua adozione.

In particolare, la legge ha carattere autorizzatorio, sulla base dell’art. 64 dello Statuto sopra riportato. Fino al completamento dei processi di razionalizzazione descritti nella presente legge, rimarrà in vigore la normativa precedente, contenente le autorizzazioni necessarie per l’operatività delle società come attualmente esistenti. Una volta conclusisi i processi di fusione e accorpamento, le normative precedenti (relative ad Aster s.c.p.a, Ervet s.p.a e FBM s.p.a.) verranno abrogate.    

In specifico, nella prima parte sono contenuti principi generali e norme di riorganizzazione, applicabili a tutte le società in house, con particolare riferimento al controllo analogo e alle sue modalità di esercizio.

Nella seconda parte si descrive l’operazione di fusione tra Aster ed Ervet, con acquisizione del ramo d’azienda di Fbm, con conseguente definizione della nuova realtà venuta ad esistenza, anche in relazione alla governance ed ai rapporti con la Regione.

Nella terza parte si analizza il processo di aggregazione tra Cup 2000 e Lepida, con riguardo, anche in questo caso, alla società da tale processo derivante, alle condizioni di partecipazione ed ai rapporti con gli organi regionali. Obiettivo di tale processo è che la nuova società possa diventare punto di riferimento, per il sistema delle amministrazioni e delle società del sistema regionale, nell’ambito dell’ICT.    

Di seguito il contenuto dei singoli articoli:

Art. 1 Ambito di applicazione

La norma delimita l’ambito di applicazione della legge, che detta norme di razionalizzazione delle società in house providing della Regione Emilia Romagna, in attuazione del d.lgs. n. 175 del 2016, che rimane la normativa generale di riferimento, ed in seguito alla adozione del piano di revisione straordinaria di tutte le partecipazioni regionali, approvato con DGR n. 1419 del 25 settembre 2017.

Rimangono salve le norme di cui alla legge regionale nr. 26 del 2007, [salve modifiche ESTER] relativa alle nomine, alla designazione e ai compensi degli amministratori delle società di cui la Regione detiene, da sola o anche unitamente ad altri enti da essa dipendenti o aziende sanitarie, la totalità o la maggioranza assoluta del capitale (compatibilmente con quanto disposto dal d.lgs. n. 175 del 2016). 

Si precisa che le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, in ossequio al disposto del sopra citato art. 64, comma 1 dello Statuto. 

Art. 2 Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

Si prevede che la Regione eserciti sulle proprie società in house il controllo analogo, sia in forma individuale che congiuntamente con altre pubbliche amministrazioni.

Al fine del verificarsi della condizione del controllo analogo, in base a quanto disposto dall’art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, e dall’art. 5 del codice dei contratti, d.lgs. n. 50 del 2016, è necessario esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; avere statuti che prevedano che oltre l'ottanta per cento del fatturato delle società sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; non avere alcuna partecipazione diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata, ad eccezione di forma di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto. 

Nell’ipotesi di controllo congiunto, è possibile che lo stesso si realizzi o tramite appositi patti parasociali o comunque tramite organismi di coordinamento a ciò deputati:  le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori devono essere in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica, ed assicurare che la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Art. 3 Autorizzazione alla partecipazione nella società “ASTERVET S.c.p.A.” scaturente dalla fusione di "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A."

L’articolo 3 definisce la scelta della Regione, nell’ottica del contenimento dei costi e della razionalizzazione delle attività, di procedere con una fusione delle società in house  ERvet s.p.a. e Aster  s.cons. p. a. in un'unica società che costituisca lo strumento tecnico volto allo sviluppo sostenibile del territorio regionale ed alla ricerca industriale, alla innovazione e trasferimento tecnologico, alla promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico. L’articolo autorizza quindi la Regione a partecipare alla nuova società e autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento della partecipazione alla nuova compagine societaria.

Art. 4 Ambito di attività della società ATERVET S.c.p.A. 

L’articolo 4 definisce la mission della società risultante dalla fusione, gli ambiti di competenze specifiche della società, e individua le azioni principali attraverso cui raggiungere gli obiettivi indicati.

Art. 5 Modalità di intervento 

L’articolo 5 stabilisce le modalità attraverso le quali partecipare ai programmi della società, e disciplina altresì gli strumenti per l’attivazione delle singole attività affidate.

In particolare la norma prevede una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile, che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato. Questo non esclude che rimanga aperta la possibilità di una pluralità di fondi consortili (in ragione della possibilità di avere settori di attività differenti con diversi diritti dei soci, alimentati nella proporzione relativa al peso e alla specificità dei soci). 

 

Art. 6 Nomine negli organi sociali

L’articolo 6 prevede che condizione necessaria per la partecipazione della Regione sia la nomina da parte della giunta del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico e del presidente del collegio sindacale.

Art. 7 Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II

L’articolo 7 detta le norme di coordinamento per la fusione di cui al capo II, prevedendo che fino alla costituzione delle società scaturente dalla fusione, di cui all’articolo 3, si applicano alle società "ASTER S.cons.p.A." ed "ERVET S.p.A” le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo successivo.

Analogamente, le concessioni e le liquidazioni dei contributi riguardanti programmi approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi delle LL.rr. nn. 7/2002, 12/2003, 25/1993 (art. 8, comma 3 bis), n. 11/2008, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle stesse disposizioni, ivi compresa l’attribuzione delle competenze.

 Art. 8 Disposizione di coordinamento per l’incorporazione di ramo d’azienda di “F.B.M. S.p.A.”  in ERVET S.p.A."."

L’articolo 8 disciplina un passaggio necessario ai fini riallocazione di una parte di attività della società in house F.B.M. S.p.A. nella società post-fusione, attraverso una norma di coordinamento che autorizza l’incorporazione di ramo d’azienda proveniente da F.B.M. S.p.A., previa modifica dell’oggetto sociale di ERVET S.p.A.. L’articolo prevede che Ervet acquisisca detto ramo anteriormente alla fusione con Aster. Infatti l’articolo dispone che ai fini della creazione della società di cui all’articolo 3, in particolare per la promozione e l’attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l’oggetto sociale della società "ERVET S.p.A” deve essere modificato secondo quanto previsto dell’articolo 9 al fine di consentire l’acquisizione del ramo d’azienda di “F.B.M. S.p.A.” relativo a tali attività. Col secondo comma si chiarisce, nel contempo, che fino all’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, si applica l’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.

Art. 9 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

L’articolo 9 prevede la modifica dell’art. 3 della legge regionale n. 25 del 1993, aggiungendo le attività necessarie per lo svolgimento della mission di cui al ramo di azienda FBM, che sarà acquisto da Ervet prima della fusione relativamente alla progettazione e realizzazione di interventi pubblici, predisposizione di studi di fattibilità tecnico-economica, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.

Art. 10 Disposizione di coordinamento per il conferimento di ramo d’azienda della società “CUP2000 S.c.p.A.” in “Lepida S.c.p.A.”.

L’articolo 10 stabilisce che, al fine di costituire un polo specializzato nello sviluppo ICT regionale, l’autorizzazione della Regione alla partecipazione della società “Lepida s.p.a” risultante dall’aggregazione con la società CUP 2000 S.c.p.a. relativa all’ICT  , è subordinata alle seguenti condizioni : l’oggetto sociale della società preveda lo svolgimento di attività indicate al successivo art.12, la partecipazione stessa si realizzi mediante acquisizione  del ramo d’azienda  di CUP 2000 S.c.p.a  dedicato all’ICT , la trasformazione della società Lepida S.p,A  in società consortile per azioni S.c.p.A.

La disposizione in commento definisce nello specifico le condizioni e i presupposti dell’autorizzazione alla partecipazione della Regione alla società LEPIDA risultante dal conferimento di ramo d’azienda ICT di CUP 2000, ai sensi dell’art.64, comma 3 dello statuto regionale, e secondo l’assetto e le finalità prefigurate dalle delibere regionali in ordine al riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie. 

Le condizioni stabilite per l’autorizzazione alla partecipazione della Regione alla nuova società LEPIDA attengono in primo luogo all’ampliamento e alla specializzazione dell’oggetto sociale, , come commentate al successivo art.12. , a seguito del conferimento del ramo d’azienda dedicato all’ICT

In secondo luogo alla condizione che il percorso di aggregazione del ramo d’azienda ICT di CUP 2000 s.c.p.a. in LEPIDA s.p.a. avvenga tramite il conferimento del ramo d’azienda. L’operazione che necessita preliminarmente dell’individuazione e stima del ramo d’azienda da conferire, avrebbe come esito l’ingresso di un nuovo socio in LEPIDA, vale a dire CUP 2000, la cui presenza si configura come temporaneo accrescimento in LEPIDA delle partecipazioni indirette delle Amministrazioni socie in CUP 2000.

In terzo luogo alla condizione della trasformazione di LEPIDA da “Società per azioni” a “Società Consortile per azioni”, quale società che in quanto priva di finalità di lucro, risulta più idonea al raggiungimento degli scopi sociali anche in considerazione dell’ulteriore ed indiretto beneficio economico in capo ai Soci, in quanto le prestazioni rese agli stessi, a determinate condizioni, sono esenti da IVA.  La trasformazione della forma societaria sarà contestuale al conferimento del ramo d’azienda.

Il comma 2 dell’articolo in commento prevede, quale disposizione transitoria, che fino all’acquisizione del ramo d’azienda, si continua ad applicare il previgente art.10, comma 3 della L.R. 11/2004.

Il comma 3 stabilisce il percorso di accrescimento della partecipazione della Regione in LEPIDA a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda da parte della società LEPIDA. Nello specifico la Regione procede al recesso da CUP 2000 e a fronte del recesso acquisisce come corrispettivo   le azioni derivanti dal relativo aumento di capitale sociale della società LEDIPA, fino alla concorrenza dell’importo della propria quota sociale in CUP 2000.

Art.11 Modifiche all’articolo 10 legge regionale n. 11 del 2004

L’art.11 stabilisce, quale condizione per la partecipazione della Regione in LEPIDA risultante dal conferimento del ramo d’azienda di CUP 2000 dedicato all’ICT, la modifica dell’oggetto sociale della società in conformità alla nuova mission della società medesima.

L’art.11 delinea in via sintetica quelli che saranno i contenuti dell’oggetto sociale della nuova società LEPIDA, che più specificamente possono essere declinati nel modo seguente:

 

-          costituzione di un polo operativo specializzato nell’ICT che, sulla base dei documenti di e-governance, ovvero programmi regionali per lo sviluppo ICT predisposti dalle varie Direzioni Generali Regionali, porti alla realizzazione e all’avviamento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici;

-          diffusione nella Pubblica Amministrazione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni contribuendo all’ammodernamento dei sistemi informativi il cui uso è a favore dei cittadini;

-          supporto alle Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Aziende Sanitarie, con l’obiettivo di facilitare i cambiamenti organizzativi, ottimizzare le risorse impiegate e razionalizzare i costi attraverso il riconoscimento di best practices alfine di omogeneizzare e standardizzare i processi tecnologici su scala regionale;

-          progettazione di nuove soluzioni di amministrazione digitale, finalizzate alla razionalizzazione dei processi organizzativi e al miglioramento della interazione tra i vari stockholders garantendo alti livelli standard di interoperabilità;

-          promozione di iniziative di formazione in ambito ICT finalizzate a creare sempre maggiori competenza del mondo della pubblica amministrazione;

-          garanzia della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale con la finalità di garantire uno sviluppo equo, sostenibile ed omogeneo in tutto il territorio regionale;

-          attuazione, in generale, delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna ed in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale.

 

 


 

Testo:

 

Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna

 


Capo I

Principi generali e norme di riorganizzazione

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. La presente legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing, anche in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

 

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296), in quanto compatibile.

 

 

Art. 2

Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

 

1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l’eventuale stipulazione di patti parasociali [articolo 2341-bis cc] o negli organismi di coordinamento a ciò deputati.

 

 

Capo II

Riorganizzazione mediante fusione delle società ASTER S.c.p.A. ed ERVET S.p.A.

 

Sezione I

Norme per la partecipazione alla società “ASTERVET S.c.p.A.”

 

Art. 3

Autorizzazione alla partecipazione nella società “ASTERVET S.c.p.A.” scaturente dalla fusione di "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A."

 

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società ASTERVET S.c.p.A. derivante dalla fusione tra le società "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A.". A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A.", sono fuse per unione.

 

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve avvenire entro il 2018.

 

 

Art. 4

Ambito di attività della società ASTERVET S.c.p.A.

 

1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l’internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la  trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:

 

a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come
rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete Politecnica e delle Alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione Intelligente;

 

b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte ad investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l’occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

 

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

 

d) Supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

 

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell’Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l’occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

 

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

 

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

 

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.

 

Art. 5

Modalità di intervento

 

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 4 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare:

 

a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;

 

b) il programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l’affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.

 

 

Art. 6

Nomine negli organi sociali

 

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo Statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2449 del codice civile.

 

 

Art. 7

Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II

 

1. Fino alla costituzione delle società ASTERVET S.c.p.A. di cui all’articolo 3 si applicano alle società "ASTER S.c.p.A." ed "ERVET S.p.A.", fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

 

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle Leggi regionali 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico); 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), art. 8, comma 3 bis; 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio Ervet S.p.A.); 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla Società finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l’attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.

 

 

Sezione II

Nome transitorie per l’acquisto di ramo d’azienda in “ERVET S.p.A."

 

Art. 8

Disposizione di coordinamento per l’acquisto di ramo d’azienda di “F.B.M. S.p.A.”

in “ERVET S.p.A."

 

1. Ai fini della creazione della società consortile cui all’articolo 3, in particolare per la promozione e l’attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l’oggetto sociale della società "ERVET S.p.A” è modificato secondo quanto previsto dell’articolo 9 al fine di consentire l’acquisizione del ramo d’azienda di “F.B.M. S.p.A.” relativo a tali attività. 

 

2. Fino all’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, si applica l’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

 

1. Dopo la lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 è aggiunta la seguente: “e-bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;"

 

 

Capo III

Norme comuni di razionalizzazione mediante aggregazione fra le società CUP 2000 S.c.p.A. e LEPIDA S.p.A.. Disposizioni transitorie di prima applicazione

 

Art. 10

Disposizione di coordinamento per il conferimento di ramo d’azienda della società

“CUP2000 S.c.p.A.” in “Lepida S.p.A.”

 

1. Al fine di costituire un polo specializzato dello sviluppo dell’ICT regionale sia in termini di infrastrutture, che di progettazione, l’autorizzazione alla partecipazione alla società “Lepida S.p.A.” di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è subordinata alla condizione prevista dall’articolo 11 ed all’acquisizione del ramo d’azienda di “CUP 2000 S.c.p.A.” relativo alla ICT. A tal fine altresì autorizzata la partecipazione in caso di trasformazione di Lepida S,p.A. in S.c.p.A..

 

2. Fino all’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, si applica l’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.

 

3. Successivamente alla realizzazione dell’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, la Regione a fronte del recesso dalla società “CUP 2000 S.c.p.A” è autorizzata all’acquisizione delle azioni derivanti dal relativo aumento di capitale sociale della società “Lepida S.p.A.” fino a concorrenza dell’importo della propria quota sociale in “CUP 2000 S.c.p.A”.   

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 10 legge regionale n. 11 del 2004

 

1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

 

“3-ter. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che l’oggetto sociale della società preveda:

 

a) La costituzione di un polo aggregatore nello sviluppo dell’ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;

 

b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;

 

c) l’attività di formazione e di supporto tecnico nell’ambito dell’Information and Communication Technology (ICT).”.

 

 

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