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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5720
Presentato in data: 30/11/2017
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". (Delibera di Giunta n. 1913 del 29 11 17)

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
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Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

 


RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. 

Con  riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta  che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all’Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme  ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2018 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” risulta composto di 42 articoli che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 – Finalità

 

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2018. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR)per il 2018, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

 

La Regione Emilia Romagna è proprietaria di un patrimonio indisponibile di grande pregio ed estensione ubicato nella provincia di Forlì Cesena, nel medio-alto appennino romagnolo, con una estensione di oltre 24.195 ettari.

Tale patrimonio, gestito fino al 1993 dall'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna (A.R.F.), a seguito della soppressione di tale Azienda (avvenuta con legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 ”Soppressione dell’Azienda regionale Foreste”) è stato affidato fino al 30 giugno 2016 alla Provincia di Forlì-Cesena che ha svolto le funzioni in collaborazione con le tre Comunità Montane, poi Unioni, presenti nel territorio.

La legge regionale n. 9 del 2016 “Legge comunitaria regionale per il 2016” ha modificato e integrato l’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993, prevedendo che le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione vengano esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità o dalle Unioni di Comuni montani tramite una convenzione che regoli le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.

In attuazione di tali norme introdotte dalla legge regionale n. 9 del 2016 tali funzioni sono affidate dall’1.7.2016 ad oggi all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e all'Unione dei Comuni Valle del Savio, individuando nella prima l’Unione capofila.

La decisione di affidare le funzioni agli enti presenti sul territorio trae la sua motivazione da fatto che solo in tal modo può essere effettivamente presidiato gestito e valorizzato un patrimonio di grande interesse dal punto di vista turistico, ricreativo, culturale, scientifico, didattico, produttivo e possono essere perseguite in modo ottimale le finalità di conservazione, miglioramento, tutela e valorizzazione dei beni stessi.

La norma interviene a modificare la legge regionale n. 17 del 1993, più volte riformata negli anni, al fine di adeguare gli strumenti legislativi in essere per dare continuità alla collaborazione in atto, prevedendo la possibilità di trasferire risorse all’Unione per assicurare la gestione del patrimonio regionale.

In particolare il comma 1 introduce il comma 1-bis nell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993  prevedendo che “Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 sono assegnate direttamente agli enti affidatari delle funzioni” con il fine di ampliare la tipologia di esercizio delle funzioni e comprendere quali destinatari delle risorse tutti gli enti pubblici che siano assegnatari delle funzioni di gestione del patrimonio indisponibile regionale; il comma 2 interviene sul comma 6 del medesimo articolo al fine di estendere il finanziamento già previsto per le gestioni di cui ai commi 3, 4 e 5 anche alla tipologia del nuovo comma 1-bis.

 

Articolo 3 - Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

 

L’articolo prevede che la legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” trovi applicazione solo in riferimento all’attuazione della Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”. Non trova pertanto più applicazione in riferimento al personale trasferito in relazione ad altre funzioni a suo tempo conferite.

È necessaria una breve ricostruzione della vicenda dal punto di vista normativo.

La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” regola i trasferimenti di personale regionale disposti in attuazione di varie leggi regionali di conferimento di funzioni (Agricoltura, Formazione professionale, Turismo, ecc.) ad enti diversi.

In particolare la citata legge regionale disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale, prevedendo che la Regione provveda a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite. A tal fine possono essere stipulate specifiche intese con gli enti di destinazione, che regolano l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva e possono altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.

Nel tempo il quadro complessivo delle funzioni e del personale si è profondamente modificato.

In particolare, per quanto riguarda le funzioni, diverse leggi regionali che conferivano le funzioni in base alle quali era stato trasferito il personale sono state abrogate o modificate. A questo proposito si ricorda a titolo esemplificativo che alcune leggi di riferimento, come la L.R. 15/1997 in materia di Agricoltura e LR. 7/1998 in materia di Turismo, sono state abrogate e le relative materie sono state oggetto di complessivo riordino.

Inoltre la LR 13/2015 ha profondamente modificato il quadro istituzionale di riferimento.

Per quanto riguarda il personale si rileva che la situazione complessiva ha subito un forte cambiamento dal 2001 ad oggi, con la cessazione di gran parte del personale.

Inoltre con L.R. 13/2015, art 67, comma 14, come sostituito con L.R. 17/2015, si è previsto che i benefici previsti dalla L.R. 5/2001 a favore del personale a suo tempo trasferito cessino di applicarsi in ogni caso al 31.12.2016 (“Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016”).

In conseguenza di quanto sopra esposto, nel 2017 si è deciso di rivedere la disciplina complessiva, che nel tempo ha portato a finanziamenti molto diversificati a seconda della materia su cui si si sono finora basati, per evitare trasferimenti di risorse non più giustificati in relazione alla situazione del personale e alle funzioni conferite.

A tal fine l’art. 15 della LR 18/2017 ha previsto il riassetto complessivo di tali finanziamenti, salvaguardando le risorse per il 2017, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017. (“Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017)

 

Articolo 4 - Interventi straordinari per il superamento del precariato

 

La presente proposta normativa si pone l’obiettivo di un razionale uso delle risorse umane dell’Ente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, prima con la Legge Delega del 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, con il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 cd Riforma Madia.

La norma è finalizzata a definire le modalità di applicazione delle misure volte al superamento del precariato tramite la valorizzazione delle professionalità acquisite prestando la propria attività lavorativa a favore dell’amministrazione regionale. La disposizione regionale prevede misure di natura straordinaria con il principale intendimento di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro per il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del citato decreto 75/2017.

Questa azione è resa necessaria dall'esigenza di superare la situazione creatasi in Regione per effetto anche del processo di riorganizzazione e di riordino di funzioni amministrative nell’ambito della Riforma del sistema di Governo territoriale, in cui la necessità di mantenere un alto livello dei servizi offerti e, contestualmente, di rispettare le disposizioni dettate per il contenimento delle spese per il personale nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché di assorbimento del personale delle Provincie, ha comportato l’esigenza di fare ricorso a forme di lavoro a termine anche per periodi prolungati.

Viene prevista la definizione di un piano di interventi straordinari volto a coniugare un efficace reclutamento delle competenze necessarie per la copertura dei fabbisogni stabili, nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020, con il riconoscimento delle aspettative dei lavoratori precari.

La struttura della proposta normativa si compone di 2 commi.

Al comma 1 viene richiamato, innanzi tutto, il contesto normativo di riferimento che delimita i confini del piano, in attuazione dell’art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 75/2017 là dove prevede misure e modalità di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. “Superamento del precariato nelle PA”.

La norma statale (art. 20, comma 1) si rivolge ai lavoratori in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015 (28.08.2015) assunti con contratto subordinato a tempo determinato, reclutati con procedure concorsuali, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione.

La norma regionale, nel rispetto degli indirizzi operativi dettati dalla circolare n. 3 del 23/11/2017 della Funzione Pubblica, prevede la stabilizzazione mediante procedura di assunzione diretta dei soggetti in possesso dei soprarichiamati requisiti, che siano stati assunti a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge.

Inoltre, al fine di non discriminare la posizione di soggetti che hanno maturato una determinata esperienza di lavoro a favore dell’interesse complessivo dell’amministrazione regionale, la norma assimila la posizione dei lavoratori assunti a tempo determinato dalla Regione a quella dei dipendenti assunti dalla struttura commissariale di cui all’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato per la Ricostruzione, con il citato DL n. 74 del 2012, convertito in L. 122/2012, ha attivato rapporti di lavoro a tempo determinato, utilizzando graduatorie di concorso vigenti approvate dalla Regione Emilia-Romagna, per far fronte alla necessità di svolgimento di attività legate alla ricostruzione post-sisma e a tutte le attività collaterali. I rapporti di lavoro a tempo determinato sono regolati in base alle disposizioni regionali in materia di rapporto di lavoro (Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna”) e dal Contratto Collettivo di Comparto Regioni e Enti Locali, pertanto, il trattamento giuridico ed economico è il medesimo dei soggetti assunti a tempo determinato dalla Regione. Per il personale della struttura commissariale, quindi, il requisito dell’essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2014, si considera conseguito sia in Regione che presso la struttura commissariale.

In coerenza con quanto previsto dal comma 8 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 la norma regionale prevede di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei citati requisiti di stabilizzazione fino alla conclusione delle procedure stesse.

La norma prevede inoltre che il requisito dei tre anni di servizio, al 31 dicembre 2017, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di cui al comma 1 lettera c) del citato articolo 20, possa essere maturato presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale, anche in maniera cumulativa tra loro, ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro, anche con diverse tipologie di contratto flessibile.

Per il personale assunto presso la struttura del Commissario coinvolto dal processo di stabilizzazione, si precisa che alla scadenza del periodo di emergenza, lo stesso confluirà presso l’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012. L’Agenzia già attualmente supporta e affianca la struttura del Commissario e subentrerà a quest’ultima dopo la sua cessazione nelle attività e nella gestione operativa degli interventi previsti dal DL 74/2012, in particolare nelle attività di ricostruzione degli edifici e dei servizi pubblici, nonché negli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.

Infine il comma 2 delega alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per quanto di competenza, l’individuazione del personale coinvolto nel processo di stabilizzazione nonché la definizione delle modalità e delle procedure attuative.

 

Articolo 5 - Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale

 

L’articolo in esame detta disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie concorsuali per l’assunzione del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna. L’intervento legislativo è dettato dall’esigenza di assicurare la piena funzionalità delle predette aziende ed enti, anche attraverso l’assunzione di personale aggiornato rispetto alla loro costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa. Si intende pertanto tutelare l’interesse delle amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale ad assumere dipendenti la cui idoneità all’impiego sia stata accertata entro un intervallo di tempo ragionevolmente ristretto. La materia in esame rientra nell’ambito della potestà legislativa regionale, anche ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il comma 1 individua il termine ordinario di vigenza massima delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni prima indicate, stabilendo che esse non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni, a decorrere dalla data della loro pubblicazione.

Il comma 2 detta disposizioni di natura transitoria riferite alle graduatorie vigenti alla data di pubblicazione della presente legge regionale. Stabilisce che le graduatorie vigenti, alla data prima indicata, da più di tre anni, non potranno più essere ulteriormente prorogate; resta tuttavia ferma la loro utilizzabilità fino alla data di pubblicazione della legge regionale. Con riferimento, invece, alle graduatorie in essere e vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, da meno di tre anni, si dispone l’applicazione del termine ordinario di vigenza massima triennale di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

 

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

 

Sezione I

Disciplina strutture ricettive

 

Il presente Capo introduce talune modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) che hanno come obiettivo principale la semplificazione delle procedure e lo snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei soggetti privati e dell’amministrazione regionale. Le modifiche introdotte sono volte ad eliminare la duplicazione delle comunicazioni da parte dei gestori delle strutture ricettive, al Comune e alla Regione, delle caratteristiche delle strutture e dei periodi di apertura. Secondo il principio di sussidiarietà, l’ente di riferimento del cittadino è il Comune, a cui anche la Regione deve necessariamente rapportarsi per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la propria attività.

L’eliminazione della duplicazione delle comunicazioni gioverà non soltanto ai privati, ma anche alla Regione che vedrà ridotti i propri oneri amministrativi ed i conseguenti costi imputabili alle strutture amministrative coinvolte nei procedimenti di acquisizione di tali informazioni.

 

Articolo 6 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004

 

Articolo 7 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004

 

Articolo 8 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004

 

Articolo 9 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004

 

Articolo 10 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

 

In particolare quelle di seguito riportate sono le modifiche introdotte alla legge regionale n. 16 del 2004:

L’aggiunta del comma 4 bis nell’articolo 13 uniforma il modello del Bed and Breakfast a tutti gli altri modelli delle strutture ricettive, specificando che viene approvato con determinazione del dirigente competente.

La modifica del comma 5 dell’articolo 13 riguarda l’eliminazione della comunicazione alla Regione dei periodi apertura per i Bed and Breakfast.

L’eliminazione del comma 4 dell’articolo 21 riguarda l’eliminazione della comunicazione dei periodi di apertura e chiusura della struttura alla Regione.

La modifica dei commi 3 e 5 dell’articolo 21 e dei commi 1, 4 e 6 dell’articolo 32 riguarda l’eliminazione della comunicazione alla Regione delle caratteristiche delle strutture, ribadendo che l’ente di riferimento del privato per ogni comunicazione è il Comune. 

La modifica del comma 1 dell’articolo 33 precisa quali strutture sono soggette all’obbligo di esposizione della tabella prezzi, che non ha più validità annuale ma è informativa dei prezzi praticati correntemente e può essere sostituita in qualsiasi momento.

Un’ulteriore modifica riguarda il comma 1 dell’articolo 27 che prevede la classificazione massima dei campeggi e dei villaggi turistici che passa da 4 a 5 stelle, allineando la classifica di tali strutture ricettive con quella degli alberghi e con quella di Regioni confinanti come il Veneto che hanno strutture ricettive all’aria aperta in concorrenza con la nostra Regione.

 

Sezione II

Funzioni in materia di turismo

 

Articolo 11 - Modifiche all’articolo 45 legge regionale n. 13 del 2015

 

Articolo 12 - Modifiche all’articolo 47 legge regionale n. 13 del 2015

 

Articolo 13 -  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

 

Al fine di garantire l’unitario esercizio delle funzioni amministrative relative alle professioni turistiche di accompagnamento, con le disposizioni in esame che modificano gli articoli 45 e 47 della legge regionale n. 13 del 2015 e l’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016, si trasferiscono le seguenti funzioni- prima esercitate dalla Province e dalla Città Metropolitana di Bologna – alla Regione:

a) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

b) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

Il nuovo conferimento delle suddette funzioni, che si è reso necessario per ragioni correlate al trasferimento del personale delle Province ad altri Enti, consentirà a regime una riduzione dei costi di gestione delle risorse dedicate a dette funzioni, in quanto ad esse la Regione provvederà con propri mezzi e risorse, già disponibili.

 

Sezione III

Destinazioni turistiche

 

Articolo 14 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

 

Articolo 15 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

 

La modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è volta ad inserire le Destinazioni Turistiche tra i soggetti, oltre ai Comuni e le Unioni di Comuni, che possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale e, in particolare, della rete digitale per l’acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti.

Tale scelta viene proposta anche nell’ottica di una riorganizzazione e ottimizzazione del sistema delle redazioni locali che hanno tra l’altro il compito di raccogliere le informazioni turistiche a livello locale e implementare la rete.

L’intervento viene completato con la modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, attraverso l’ammissione delle Destinazioni Turistiche ai finanziamenti regionali per sostenere le spese effettuate dai soggetti che fanno parte della richiamata rete digitale.

 

Sezione IV

Commercio

 

Articolo 16 - Vendite promozionali

 

Il presente articolo definisce il divieto di effettuazione delle vendite promozionali di alcune categorie merceologiche nel periodo immediatamente antecedente i saldi di fine stagione.

La norma, che conferma analoga misura già stabilita nella Delibera di Giunta regionale n. 612 del 15 maggio 2017, consente ai Comuni di effettuare le attività di vigilanza garantendo certezza agli operatori e semplificazione dei procedimenti sanzionatori.

 

Sezione V

Cultura

 

Articolo 17 -  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

La modifica è funzionale a garantire una maggiore efficacia nell’azione di sostegno da parte della Regione alla rete degli Istituti storici presenti sul territorio regionale.

Riservandosi il ruolo diretto di coordinamento dei progetti di rete promossi da tali Istituti (in precedenza assegnato all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna), la Regione intende rendere più efficace l’azione amministrativa a sostegno di tali progetti.

Sotto il profilo finanziario, le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale a sostegno di tali progetti non saranno più assegnate all’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna, come accaduto nelle prime due annualità di attuazione della Legge (2016 e 2017), ma direttamente ai singoli Istituti capofila dei rispettivi progetti di rete, così da assicurare maggiore tempestività ed efficacia della spesa.

 

Capo III

CURA DEL TERRITORIO E DELL’ AMBIENTE

 

Sezione I

Consorzi di bonifica

 

Articolo 18 -  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

 

L’articolo in esame modifica l’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) al fine di adeguarlo all’assetto normativo vigente in tema di finanziamenti delle opere rese necessarie a seguito di eventi calamitosi.

Si tratta di una disposizione generale, ricognitiva del sistema degli strumenti finanziari vigente, che non comporta oneri diretti per il bilancio regionale.

 

Articolo 19 -   Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

 

L’articolo in esame modifica l’articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) aggiungendo, a fini esplicativi e di uniformità di applicazione, il rinvio alla definizione di manutenzione fornita dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da applicarsi alle opere di bonifica, e la precisazione in ordine all’esecuzione di eventuali opere funzionali alle stesse.

 

Articolo 20 - Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

 

L’articolo in esame proroga il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi se antecedente, per rispondere all’esigenza, rappresentata dal Consorzio stesso, di prorogare di alcune settimane la data delle elezioni indette dall’8 al 14 gennaio 2018. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

Sezione II

Patrimonio alpinistico

 

Articolo 21   -  Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985

 

L’articolo in esame modifica l’articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), riservando alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi. Ciò al fine di adeguare la disciplina ivi prevista all’assetto attuale delle competenze e delle funzioni amministrative, e di semplificare il percorso di attribuzione dei contributi previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge.

 

Sezione III

Disciplina delle acque minerali e termali

 

Articolo 22 - Modifiche alla   legge regionale n. 32 del 1988

 

La norma è volta a modificare la normativa regionale sulle acque minerali con l’introduzione di un canone sulla risorsa utilizzata. Partendo infatti dal concetto che l’acqua, e nello specifico quella minerale, è una risorsa pubblica che va tutelata e che rappresenta un valore aggiunto per le sue caratteristiche, si propone di integrare l’onere proporzionale già previsto dalla LR n. 32/1988, basato sul modello di derivazione statale (R.D. 1443/27) legato alla superficie data in concessione e quindi con poca attinenza con la risorsa utilizzata dal concessionario, con un canone rapportato all’effettivo consumo della risorsa.

Il solo criterio della superficie infatti può, in concreto, risultare sproporzionato per difetto, rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica: una non estesa superficie assentita in concessione può corrispondere ad un bacino idrogeologico di ampie dimensioni, mentre una grande estensione territoriale può offrire risorse sorgive modeste.

La norma rinvia la quantificazione del canone e il suo aggiornamento, e altri aspetti connessi, ad apposite deliberazioni di Giunta regionale.

Rispetto al canone, resta ancora attuale quanto definito nel 2006 dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, che ha indicato il seguente range di valori massimi e minimi entro cui adeguare il canone da applicare:

- da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato;

- da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge per la montagna

 

Articolo   23 -  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004.

 

Articolo 24 - Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004

 

Articolo 25 -  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004

 

Articolo 26 -  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

 

Le proposte di modifica della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna) sono motivate in particolare dall’esigenza di semplificare gli strumenti per la programmazione da parte delle Unioni di Comuni montani dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna, alla luce dell’intervenuta piena vigenza della normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali che ha in particolare previsto l’approvazione di bilanci di previsione triennali.

L’unico strumento di programmazione di valenza triennale, che si propone, potrà in ipotesi favorire l’individuazione e l’approvazione d’interventi di maggiore impegno, per il cui finanziamento sarà possibile utilizzare risorse a carico del Fondo regionale per la montagna stanziate nei tre successivi esercizi di riferimento del bilancio di previsione della Regione. La previsione e il finanziamento d’interventi di dimensioni mediamente più significative potrà prevedibilmente consentire di qualificare maggiormente la funzione di programmazione dello sviluppo della montagna posta in capo all’Ente Unione di Comuni montani.

Si propone pertanto la sostituzione dei due attuali strumenti dell’accordo-quadro per lo sviluppo della montagna e del programma annuale operativo con l’unico strumento del “programma triennale di investimento”, che si configura come un programma d’interventi direttamente operativo riferito all’intero arco triennale di validità del bilancio regionale.

Nello specifico, l’articolo 23 riformula inoltre, semplificandolo, il comma 5 bis dello stesso articolo 1.

L’articolo 24 propone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 bis della L.R. n. 2 del 2004 al fine di renderlo coerente con la nuova formulazione dell’art. 4 della medesima legge regionale.

L’articolo 25 propone modifiche all’articolo 4, prevedendo in particolare la sostituzione dei due strumenti dell’accordo-quadro per lo sviluppo della montagna e del programma annuale operativo (di cui al vigente articolo 6 della medesima legge, di cui con la presente legge si prevede la soppressione) con il nuovo comprensivo strumento denominato “programma triennale di investimento”, che potrà programmare interamente le quote di riparto attribuite alle singole Unioni di Comuni montani relative agli stanziamenti presenti nel bilancio di previsione triennale della Regione. Le modifiche attengono anche alle procedure per la presentazione alla Regione dei nuovi programmi triennali e per disporre l’efficace assegnazione delle risorse provenienti dal riparto degli stanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna attribuite alle singole Unioni di Comuni montani.

L’articolo 26   propone modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004, relativo in particolare al fondo regionale per la montagna, al fine di renderlo coerente con la nuova formulazione dell’articolo 4 della medesima legge regionale.

Gli articoli in esame sono da integrare con il successivo articolo 41 (Abrogazioni)del presente progetto contenente tra l’altro l’abrogazione degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 2 del 2004, al fine di attualizzarli e coordinarli con le modifiche apportate con gli articoli illustrati.

 

Sezione V

Parchi regionali e contratti di fiume

 

Articolo 27 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988

 

L’articolo in esame modifica l’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” prevedendo che il programma operativo di opere e interventi dell’Ente, ivi previsto, abbia valenza triennale anziché annuale.

La programmazione triennale consente:

- l’allineamento rispetto alla programmazione di bilancio conseguente all’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anch’essa triennale;

- una maggiore efficacia della fase programmatica e quindi dell’azione amministrativa complessiva.

Con l’occasione inoltre viene sostituito il concetto di “Consorzio”, non più in linea con la normativa sopravvenuta, con quello di “Ente”.

 

Articolo 28 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

 

L’articolo in esame integra l’articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) prevedendo anche la possibilità, per la Regione, di concedere contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all’attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.

La modifica è diretta a rendere più incisiva l’azione della Regione ai fini della promozione dell’istituto dei contratti di fiume. L’articolo contiene anche la norma finanziaria per la disposizione oggetto di modifica.

 

Sezione VI

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

 

Articolo 29 -  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

 

La modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 è diretta a razionalizzare l’assetto delle funzioni di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale n. 6 del 1996 nei territori di pianura, dove il numero di richieste è estremamente ridotto e pertanto non risulta proporzionato all’organizzazione che ciascun ente deve predisporre. Si propone quindi di accentrare le funzioni autorizzatorie in capo alla Regione, che le eserciterà attraverso le proprie strutture.

La norma rinvia alla Giunta la definizione delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

 

Sezione VII

Urbanistica

 

Articolo 30 - Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

 

La norma proposta è volta a prorogare di sei mesi il termine previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016, per la prosecuzione dell’applicazione, da parte dei Comuni, delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 850, e per la ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione, che la Regione deve predisporre in coerenza alla nuova legge urbanistica regionale ora in via di approvazione.

La necessità della proroga consegue all’allungamento dei tempi originariamente programmati per l’esame del progetto della citata nuova legge urbanistica, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 218 del 27 febbraio 2017.

 

Sezione VIII

Modifiche alla disciplina su Arpae

 

Articolo 31 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

 

La norma riscrive l’articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna al fine di adeguarla al sistema di governo regionale e locale attuale, conseguente soprattutto alla riforma attuata con la legge regionale n. 13 del 2015, nonché al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) di cui l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE)fa parte.

Il testo originario dell’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 prevede infatti un’articolazione delle sezioni territoriali dell’Agenzia a livello provinciale, secondo un modello che oggi risulta superato dalla prevalenza di logiche orientate alla definizione di ambiti di attività di dimensione sovra-provinciale, ai fini anche del perseguimento di maggiori livelli di efficienza ed economicità.

 

Articolo 32 - Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 13 del 2015

 

La norma integra le lettere a), b) e c) del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) al solo fine di allineane le previsioni a quelle delle lettere d) ed e) del medesimo comma, dedicato alla composizione del Comitato interistituzionale dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE).

Con la modifica apportata è previsto espressamente che anche i membri del Comitato indicati alle lettere a), b) e c) hanno la possibilità di individuare un proprio delegato, come già previsto per i membri indicati nelle restanti lettere. In questo modo si intende garantire l’operatività e l’efficienza del Comitato anche in caso di impedimenti dei membri effettivi.

 

Capo IV

TRASPORTI

 

Sezione I

Trasporto pubblico regionale e locale

 

Articolo 33 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

 

Articolo 34 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

 

Articolo 36 -  Modifica all’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

 

Gli articoli in esame contengono modifiche e integrazioni in tema di servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico. In particolare con la modifica all’articolo 24 della legge regionale n.30 del 1998 viene data una definizione dei sistemi di mobilità complementare al Trasporto pubblico locale che chiarisce e integra superando la precedente formulazione, anche in considerazione degli sviluppi e dell’evoluzione che gli stessi hanno avuto nel tempo in tutto il territorio nazionale.  Conseguentemente a tale nuova formulazione che ora comprende “ i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti”, per coordinamento delle norme, è necessaria la  soppressione di qualsiasi riferimento al “car-sharing”, al “car-pooling” (auto privata con più utenti a bordo)ed al “bike sharing", contenuto negli articoli in esame.

 

Articolo 35 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

 

L’articolo in esame introduce una disposizione che permette alla Regione, a seguito dell’osservazione e verifica dei livelli tariffari su particolari collegamenti ferroviari serviti, senza adeguata alternativa, da servizi a mercato, di far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli abbonati, definite dalla Regione

 

Sezione II

Sistema regionale della ciclabilità

 

Articolo 37 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017

 

L’articolo in esame aggiunge il comma 3-bis all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017 contenente l’esplicitazione del rispetto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali, quali il regolamento e il nulla-osta di cui agli articoli 12 e 13 della legge quadro sulle aree protette, qualora la Rete delle Ciclovie Regionali, costituita dalla citata legge regionale, attraversi il territorio compreso in dette aree. L’esplicitazione si rende necessaria per accogliere un rilievo espresso dal Ministero dell’Ambiente successivamente all’approvazione della legge regionale n. 10. 

 

Articolo 38 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017

 

L’articolo in esame interviene nel comma 1 dell’articolo 4 per esplicitare che gli strumenti di pianificazione territoriale di livello superiore oggetto di raccordo con gli strumenti di pianificazione locali sono anche quelli di livello nazionale. Come per l’articolo precedente, anche in questo caso l’esplicitazione si rende necessaria per accogliere un rilievo espresso dal Ministero dell’Ambiente successivamente all’approvazione della legge regionale n. 10. 

 

Articolo 39 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

 

L’articolo in esame interviene per sostituire i riferimenti normativi contenuti nel comma 7 dell’articolo 9 della legge n. 10 del 2017 con quelli più attuali rappresentati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)” attuato a livello regionale con la legge regionale 19 ottobre 2017, n. 20 (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale), entrambi approvati ed entrati in vigore successivamente all’approvazione della legge regionale n. 10.

 

Articolo 40 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017

 

L’articolo in esame interviene per introdurre accanto ai principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa nella pubblicizzazione dei bandi per le convenzioni con i soggetti del Terzo settore anche il riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)” approvato successivamente all’approvazione della legge regionale n. 10.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 41 – Abrogazioni

 

Il comma 1 abroga l’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico) al fine di adeguare – anche mediante la sostituzione dell’articolo 4 della medesima legge regionale -  la disciplina ivi prevista all’assetto attuale delle competenze e delle funzioni amministrative, e di semplificare il percorso di attribuzione dei contributi previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge.

Il comma 2 prevede l’abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 conseguentemente alla riscrittura dell’articolo 15 della medesima legge regionale (disposizione contenuta nella sezione IX su Arpae del Capo III in materia di Ambiente).

L’originario articolo 16 della legge n. 44 del 1995 prevede infatti Comitati provinciali di coordinamento che per effetto della riscrittura dell’articolo 15 non hanno più ragione di essere previsti.

 

Il comma 3   prevede l’abrogazione degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004 (legge per la montagna), al fine di attualizzarli e coordinarli con le modifiche apportate agli articoli da 23 a 26 del presente progetto di legge.

Il comma 4 prevede l’abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate). L’abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006 è diretta a superare la sovrapposizione normativa tra tale articolo e gli articoli 2 e 3 della LR 12/1985. In questo modo si dà conto della normativa nazionale che riconosce nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico il soggetto unico al quale è attribuito il soccorso sia alpino che speleologico. La soppressione dell’articolo 9 riconduce quindi la contribuzione regionale in tema di soccorso alpino e speleologico alla legge regionale n. 12 del 1985.

 

Articolo 42 – Entrata in vigore

 

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

 

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale foreste – ARF) è aggiunto il seguente comma:

 

“1-bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni”.

 

2. Nel comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale foreste – ARF) le parole “commi 3, 4 e 5” sono sostituite dalle parole “commi 1-bis, 3, 4 e 5”.

 

 

Art. 3

Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

 

1. La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro).

 

 

Art. 4

Interventi straordinari per il superamento del precariato

 

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce per il triennio 2018-2020, un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge  1 agosto 2012, n. 122 . A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 20 vengono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui al comma 1 lettera c) del citato articolo 20 può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

 

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.

 

 

Art. 5

Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale

 

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale anche attraverso l’impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali Enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.

 

2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data di pubblicazione della presente legge, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data.  Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data di pubblicazione della presente legge, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

 

 

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

Disciplina delle strutture ricettive

 

Art. 6

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è aggiunto il seguente comma:

 

“4-bis. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente”.

 

2. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“5. Coloro che svolgono l’attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all’accoglienza nell’arco dell’anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all’accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l’ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello ed alle indicazioni di cui all’articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituita:

 

“d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

 

3. Il comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “quattro” è sostituita con la parola “cinque”.

 

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “quattro” è sostituita con la parola “cinque”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 3, lettera d)”.

 

2. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Regione” sono sostituite con le parole “al Comune”.

 

3. Al comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Regione” sono sostituite con le parole “al Comune”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente sono inserite le seguenti parole: “Nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento”.

 

 

Sezione II

Funzioni in materia di turismo

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 45 legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo la lettera c), sono inserite le seguenti lettere:

 

a) “b-bis) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo”;

 

b) “b-ter) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 47 legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse le lettere e) ed f).

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) è soppressa la lettera b).

 

Sezione III

Destinazioni turistiche

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole “dei Comuni e delle Unioni dei Comuni” sono sostituite dalle parole “dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni Turistiche istituite ai sensi dell’articolo 12”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Dopo il comma 13 quater dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente comma:

 

“13 quinquies. Le Destinazioni Turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b).”.

 

 

Sezione IV

Commercio

 

Art. 16

Vendite promozionali

 

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

 

2. Non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

 

3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 594).

 

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni contenute nel comma 3 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

 

Sezione V

Cultura

 

Art. 17

Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) le parole “e assegna all’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali” sono sostituite dalle parole “e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi”.

 

 

Capo III

CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Sezione I

Consorzi di bonifica

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Il comma primo dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

 

“Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di Stabilità regionale ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) o ai sensi della legge 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Il comma primo dell’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

 

“I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all’esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.”.

 

 

Art. 20

Proroga del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

 

1. Il mandato del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per la provvisoria gestione dell’ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

 

 

Sezione II

Patrimonio alpinistico

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n.12 del 1985

 

1. L’articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

 

La Giunta Regionale individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.”

 

 

Sezione III

Disciplina delle acque minerali e termali

 

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Dopo l’art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è aggiunto il seguente:

 

“Art. 16 bis

Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente

 

1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all’articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell’anno precedente.

 

2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta Regionale, nella quale sono definiti altresì:

 

a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;

 

b) le eventuali riduzioni in ragione dell’adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;

 

c) le modalità di controllo esercitato dall’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13;

 

d) le direttive per l’ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c);

 

e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.

 

3. La Giunta provvede all’adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.

 

4. L’applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre dall’anno 2018.”.

 

 

Sezione IV

Modifiche alla legge per la montagna

 

Art. 23

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004, le parole “anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana” sono sostituite con la parola “alle Unioni di Comuni montani, ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)”.

Art. 24

Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

 

a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;

 

b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l’attuazione del programma;

 

c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l’utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4".

 

 

Art. 25

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

Programma triennale di investimento

 

1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo ad opere ed interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.

 

2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d’indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).

 

3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.

 

4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell’Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del Fondo regionale per la montagna.

 

5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d’indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all’Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.”.

 

 

Art. 26

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 8

Fondo regionale per la montagna

 

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

 

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

 

a) risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994;

 

b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.

 

3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l’utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.

 

4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.

 

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni Montani a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.”.

 

 

Sezione V

Parchi regionali e contratti di fiume

 

Art. 27

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988

 

1. All’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1-bis dopo la parola “programma” è inserita la parola “triennale” e dopo la parola “attuazione” è inserita la parola “nel triennio”;

 

b) al comma 1-bis e al comma 1-ter le parole “del Consorzio” sono sostituite dalle parole “dell’Ente”.

 

 

Art. 28

Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all’attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.”.

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono aggiunti i seguenti:

 

“2 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2 ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

 

 

Sezione VI

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

 

Art. 29

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Nel comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n.13 del 2015 dopo la parola “Unioni” sono inserite le seguenti: “ad eccezione del territorio dei Comuni interamente di pianura, per il quale le funzioni di autorizzazione alla raccolta sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale”.

 

 

Sezione VII

Urbanistica

 

Art. 30

Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2018.”.

 

 

Sezione VIII

Modifiche alla disciplina su Arpae

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

 

1. L’articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 15

Articolazione organizzativa dell’Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete

per la protezione dell’ambiente

 

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l’Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.

 

2. Le articolazioni centrali dell’Agenzia:

 

a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, non-ché attività tecniche a valenza generale;

 

b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all’integrazione organizzativa e gestionale dell’Ente;

 

c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell’Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

 

3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell’Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di va-lenza anche sovra territoriale.

 

4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale sulla base delle principali aree di intervento dell’Agenzia.

 

5. L’articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all’interno delle stesse sono definiti nel documento sull’assetto organizzativo generale dell’Ente predisposto dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull’assetto organizzativo analitico di Arpae sono adottati direttamente dal Direttore generale dell’Agenzia.”.

 

 

Art. 32

Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Alle lettere da a) a c) del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), prima del punto e virgola sono aggiunte le parole “o un suo delegato”.

 

 

Capo IV

TRASPORTI

 

Sezione I

Trasporto pubblico regionale e locale

 

Art. 33

Modifica all’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. All’articolo 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 5 è soppressa la lettera c);

 

b) dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente comma:

 

“5 quater. Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.”.

 

 

Art. 34

Modifica all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n.30 del 1998 è soppressa la lettera c ter).

 

 

Art. 35

Modifica all’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n.30 del 1998 dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

 

“b-bis. contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria.”.

 

 

Art. 36

Modifica all’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.”.

 

 

Sezione II

Sistema regionale della ciclabilità

 

Art. 37

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente comma:

 

“3-bis. Qualora la Rete delle Ciclovie Regionali attraversi il territorio compreso nelle Aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all’articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).”.

 

 

Art. 38

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) dopo le parole “di livello superiore” sono aggiunte le parole “anche nazionale,”.

 

 

Art. 39

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Nel comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) le parole “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),” sono sostituite dalle parole “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),”.

 

 

Art 40

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Nel comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) tra le parole “dell'azione amministrativa” e le parole “dandone adeguata pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'ente.” Sono inserite le parole “e le norme contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017,”.

 

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

Art. 41

Abrogazioni

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1985 è abrogato.

 

2. L’articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

 

3. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004 sono abrogati.

 

4. L’articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) è abrogato.

 

 

Art. 42

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

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