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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5981
Presentato in data: 17/01/2018
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”. (Delibera di Giunta n. 27 del 15 01 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

 

 


RELAZIONE

 

Il quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 104/2017, in attuazione delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2014//52/UE alla Direttiva 2011/92/UE, ha modificato in modo rilevante la disciplina della valutazione di impatto ambientale (di seguito, VIA) dei progetti contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Limitando l’esame alle novità principali, si evidenzia, in primo luogo, che sono stati modificati gli allegati alla parte seconda del citato d.lgs. n. 152 contenenti l’elenco dei progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con un rilevante spostamento di progetti dalla competenza regionale a quella statale. In proposito, è significativo l’introduzione dell’allegato II bis con l’elenco dei progetti soggetti a screening statale che, prima della novella, erano soggetti a screening regionale.

 

Sotto il profilo procedimentale la più rilevante novità è rappresentata dall’obbligo per i progetti sottoposti a VIA regionale di svolgere un procedimento unico. In particolare è prevista una conferenza di servizi decisoria convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990 che porta all’emanazione di un provvedimento autorizzatorio unico che comprende il provvedimento di VIA e tutti gli altri provvedimenti autorizzatori necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto (cfr. art. 27- bis del Dlgs 152/06).

 

In proposito si evidenzia che l’obbligo di svolgere un procedimento unico per le VIA di competenza regionale era già stato in precedenza introdotto dal legislatore statale dal decreto legislativo n. 127/2016 (cfr. art. 14, comma 4, della legge 241/90 nel testo precedente alla sua modifica ad opera del decreto legislativo n. 104/2017).

 

È noto, inoltre, che nell’ambito dell’ordinamento regionale il procedimento unico era già da tempo seguito per effetto della legge regionale n. 9 del 1999 con riferimento ai progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità sottoposti a VIA e che per gli altri progetti era previsto l’accorpamento del provvedimento di VIA e dei provvedimenti autorizzatori in materia ambientale.

 

Con riferimento alle tempistiche di adeguamento della normativa regionale a quella statale, l’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 104/2017 ha previsto che ciò avvenga nel termine 120 giorni dalla data di entrata in vigore (21 luglio 2017) e cioè entro il 20 novembre 2017.

 

L’ambito delle potestà normative riconosciuto alle Regioni è indicato all’articolo 7-bis, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 laddove è disposto che le Regioni disciplinano con proprie leggi “l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.”.

 

Le finalità e il contenuto del progetto di legge

 

In considerazione del sopra sintetizzato quadro legislativo statale è, quindi, emersa la necessità di dotarsi di una nuova disciplina regionale di adeguamento alle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 104/2017 al d.lgs. n. 152/2006 che contenga altresì le integrazioni degli oggetti di disciplina rientranti nell’ambito della competenza regionale come sopra indicati.

 

Inoltre si è inteso operate in continuità con la linea tracciata dalla precedente disciplina regionale di cui alla legge regionale n. 9/99 che come già accennato ha da tempo introdotto e collaudato l’esperienza del procedimento unico per i progetti sottoposti a VIA.

 

Sotto un profilo sistematico, il disegno di legge regionale laddove si limita a recepire i contenuti del legislatore statale usa quasi sempre la tecnica del rinvio.

 

Partendo da tale inquadramento normativo e di contesto, si fornisce di seguito l’illustrazione di dettaglio dei 32 articoli di cui è composto il presente progetto di legge.

 

L’articolo 1, indica le finalità della legge in continuità con quanto previsto dalla precedente legge regionale n. 9/99 rispetto alla quale viene aggiornato il riferimento alla nuova Direttiva 2014/52/UE.

L’articolo 2 effettua un rimando alle definizioni contenute al d.lgs. n. 152 del 2006 e fornisce le ulteriori definizioni valide per la legge regionale;

L’articolo 3 contiene disposizioni di principio relative all’informazione e alla partecipazione dei cittadini. Si confermano le forme di partecipazioni dei cittadini già previste dalla precedente disciplina regionale da attuarsi nell’ambito e nel rispetto dei termini procedimentali.

Gli articoli 4 e 5 contengono la descrizione dei progetti sottoposti, rispettivamente, a VIA e a screening in aderenza a quanto stabilito dal d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017. Rispetto a quanto previsto dalla citata normativa statale, l’articolo 4, comma 2 prevede la possibilità per il proponente di richiedere volontariamente la sottoposizione a VIA dei progetti elencati agli allegati B.1, B.2 e B.3. In tal modo si è inteso consentire al proponente di evitare i tempi di un eventuale doppio procedimento (prima screening e poi VIA) con una evidente semplificazione per il privato rimanendo inalterate le prerogative di tutela ambientale. In tale caso si è inoltre prevista la non applicabilità del termine di efficacia di cui all’articolo 25, comma 5 posto che si tratta di un progetto da sottoporre per legge solo a screening per il quale non è, in via generale, posto un termine per la realizzazione del progetto.

È stato, inoltre, previsto il dimezzamento delle soglie degli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono all’interno di determinate aree sensibili an attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 104/2017.

L’articolo 6 menziona le procedure di verifica preliminare e di esclusione previste ai commi 9 e 10 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai quali si rinvia per la relativa disciplina.

L’articolo 7 definisce le Autorità competenti per i procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA e screening.

L’articolo 8 è relativo alla documentazione connessa la segreto industriale per la cui disciplina si rinvia all’articolo 9, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L’articolo 9 è relativo alle direttive della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite con la legge.

L’articolo 10 contiene la disciplina del procedimento di screening.

L’articolo 11 è relativo al provvedimento di screening che si dispone debba essere assunto con atto dirigenziale. Per le modalità di assunzione si rinvia alla normativa statale rispetto alla quale, e al fine di garantire una più completa informazione dei cittadini e la certezza dei termini di ricorso alla giustizia amministrativa è, in aggiunta, prevista la pubblicazione per estratto anche nel BURERT (in proposito si fa presente che la normativa statale prevede solo la pubblicazione sul sito WEB dell’autorità competente).

 

L’articolo 12 menziona la procedura di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA rinviando alla disciplina contenuta all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L’articolo 13 menziona lo studio di impatto ambientale definendone i contenuti tramite rinvio all’articolo 22 e all’allegato VII della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L’articolo 14 è relativo alla procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Rispetto alla disciplina statale è prevista la possibilità di definire ulteriori elementi necessari al futuro procedimento di autorizzazione unica in un’ottica di semplificazione dello stesso.

L’articolo 15 è relativo alle fasi di iniziativa, di verifica formale dell’istanza e di verifica di completezza da parte dell’amministrazione del procedimento unico.

L’articolo 16 è relativo alla pubblicizzazione del procedimento unico.

L’articolo 17 è relativo alla fase della partecipazione del procedimento unico. Rispetto alla disciplina statale, ai commi 5 e 6 sono previste modalità di partecipazione ulteriori.

L’articolo 18 è relativa alle richieste di integrazioni e modifiche. Rispetto alla disciplina statale è prevista l’indizione di una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della L. n. 241 del 1990 al fine di coordinare i lavori delle amministrazioni interessate per l’eventuale richiesta di integrazioni.

L’articolo 19 introduce disposizioni di dettaglio sulle modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 27 bis, comma 7 del d.lgs. n. 152 del 2006 in coerenza con il modello organizzativo regionale di cui alla legge regionale n. 13 del 2015 e con la scelta di porre in capo alla Giunta regionale la competenza circa l’adozione del provvedimento di VIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

L’articolo 20 dispone che il provvedimento di autorizzazione unica sia adottato con atto di Giunta e, nell’ambito di quanto stabilito dalle disposizioni statali contenute al d.lgs. n. 152/2006 e alla legge n. 241 del 1990, riporta disposizioni relative alle modalità di adozione e agli effetti del provvedimento unico.

Rispetto alla disciplina statale, al fine di garantire una più completa informazione dei cittadini e la certezza dei termini di ricorso alla giustizia amministrativa, è previsto che il provvedimento unico sia pubblicato oltre che sul sito WEB dell’autorità competente anche, per estratto, nel BURERT.

L’articolo 21 riporta le disposizioni sulle modalità procedurali in base alle quali il provvedimento autorizzatorio unico può costituire variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in un’ottica di coordinamento del procedimento unico con tali procedimenti di competenza regionale e locale.

L’articolo 22 è relativo alle procedure per progetti con impatti ambientali interregionali rispetto alle quali si dispone che i provvedimenti sono assunti d’intesa con le Regioni interessate e si rimanda ai corrispondenti articoli del d.lgs. n. 152 del 2006 per la disciplina.

L’articolo 23 prevede che la Giunta regionale esprima le proprie valutazioni sui procedimenti in materia di VIA di competenza statale con propria deliberazione.

L’articolo 24 menziona le procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri rinviando agli articoli 32 e 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la disciplina.

L’articolo 25 contiene disposizioni relative al monitoraggio degli impatti ambientali dei progetti.

L’articolo 26 è relativo al controllo sostitutivo in caso di decorso dei termini per l’adozione dei provvedimenti delegati ai Comuni.

L’articolo 27 è relativo alle attività di vigilanza e sanzioni ed effettua un rinvio all’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la disciplina. In tale articolo è altresì previsto che la Giunta regionale possa nominare, per le sanzioni previste all’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, agenti accertatori i funzionari di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio regionale.

L’articolo 28 contiene disposizioni generali circa lo scambio di informazioni e il sistema informativo regionale.

L’articolo 29 contiene la clausola valutativa.

L’articolo 30 contiene disposizioni generali circa la formazione culturale e l’aggiornamento professionale.

L’articolo 31 è relativo alle spese istruttorie.

L’articolo 32 contiene le disposizioni transitori e finali.

Gli allegati A.1, A.2 e A.3 elencano i progetti assoggettati a V.I.A. di competenza rispettivamente regionale, regionale con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e comunale.

Gli allegati B.1, B.2 e B.3 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) di competenza rispettivamente regionale, regionale con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015 e comunale.

 

 


INDICE

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Informazione

Art. 4 - Ambito di applicazione delle norme sulla V.I.A.

Art. 5 - Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) 

Art. 6- Verifica preliminare ed esclusioni

Art. 7 - Autorità competenti

Art. 8- Documentazione connessa al segreto industriale

Art. 9 – Direttive

 

Titolo II – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. (SCREENING)

Art. 10 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

Art. 11 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

 

Titolo III – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI VIA

Art. 12 – Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali per la V.I.A.

Art. 13 - Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)

Art. 14 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

Art. 15 – Attivazione del procedimento unico 

Art. 16 -  Pubblicizzazione

Art. 17 – Partecipazione

Art. 18 - Integrazioni e modifiche

Art. 19 Conferenza di servizi

Art. 20 – Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di V.I.A.

Art. 21 – Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di V.I.A.

 

Titolo IV - PROCEDURE DI V.I.A. INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI

Art. 22 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

Art. 23 - Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale

Art. 24 - Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

 

Titolo V - MONITORAGGIO E CONTROLLI

Art. 25 - Monitoraggio

Art. 26 - Controllo sostitutivo

Art. 27 - Vigilanza e sanzioni

 

Titolo VI - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Informazione e sistema informativo

Art. 29 - Clausola valutativa

Art. 30 - Formazione culturale e aggiornamento professionale

Art. 31 - Spese istruttorie

Art. 32 - Disposizioni transitori e finali

 

ALLEGATI


Titolo I

2DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“modifica della Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

 

2. La valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative. In tale ambito la V.I.A. ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: a) popolazione e salute umana; b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; c) territorio, suolo, acqua, aria e clima; d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). Fra gli effetti sui fattori ivi enunciati rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

 

3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

 

4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b, c), d), g), g-bis) i), l), m, n, o, o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

 

a) provvedimento autorizzatorio unico: provvedimento che comprende il provvedimento di V.I.A. e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e l’esercizio dei progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi dell’articolo 4 della presente legge;

 

b) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e l'adozione del provvedimento di V.I.A. nonché del provvedimento autorizzatorio unico;

 

c) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;

 

d) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all’esercizio del progetto;

 

e) struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.

 

Art. 3

Informazione

 

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.

 

2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e del S.I.A., il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

 

Art. 4

Ambito di applicazione delle norme sulla V.I.A.

 

1. Sono assoggettati a V.I.A.:

 

a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;

 

b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

 

c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all’interno dei siti della rete Natura 2000;

 

d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

 

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

 

f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

 

2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a V.I.A. i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.

 

Art. 5

Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

 

1: Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a V.I.A., sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA(screening), i seguenti progetti:

 

a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3;

 

b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possano potenzialmente avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

 

2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3 la verifica di assoggettabilità V.I.A. (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015. In attuazione di tale decreto le soglie dimensionali dei progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 sono ridotte del 50% qualora:

 

a) i progetti ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree:

 

1) zone umide;

 

2) zone costiere;

 

3) zone montuose e forestali;

 

4) riserve e parchi naturali;

 

5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; i siti della rete natura 2000;

 

6) zone in cui in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell’Unione;

 

7) zone a forte densità demografica;

 

8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;

 

b) i progetti siano previsti in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;

 

c) i progetti rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Seveso III).

 

3. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) i progetti sotto le soglie dimensionali di cui agli allegati B1, B2 e B3 e agli allegati A1, A2 e A3 e che non siano ricompresi negli allegati B1, B2 e B3.

 

Art. 6

Verifica preliminare ed esclusioni

 

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a V.I.A. ed alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) è applicabile la procedura prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

2. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile è applicabile la procedura prevista dall'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 7

Autorità competenti

 

1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:

 

a) elencati negli allegati A.1 e B.1;

 

b) elencati negli allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Province;

 

c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all’allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.

 

2. La Regione, con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015 è competente per le procedure relative ai progetti:

 

a) elencati negli allegati A.2 e B.2;

 

b) elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni;

 

c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;

 

d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente.

 

3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.

 

4. L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e la V.I.A. su richiesta del proponente.

 

5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un’apposita struttura organizzativa.

 

6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i Comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.

 

Art. 8

Documentazione connessa al segreto industriale

 

1. Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e del procedimento di autorizzazione unica regionale, a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o S.I.A.. Si applica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 9

Direttive

 

1. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite con la presente legge. Le direttive, in particolare, definiscono le modalità di svolgimento delle attività affidate ad ARPAE ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

 

Titolo II

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. (SCREENING)

 

Art. 10

Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

 

1. Per la presentazione dell’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio al comma 2.

 

2. Il proponente presenta all'autorità competente l’istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:

 

a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all’allegato IV-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra l'altro, l’indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;

 

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;

 

c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;

 

d) l’avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto nonché le modalità ed i termini di consultazione della documentazione.

 

3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste di integrazioni e chiarimenti si seguono le disposizioni contenute all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

4. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.

 

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità a V.I.A.(screening) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto come attuate dalla presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

 

Art. 11

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening)

 

1. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a V.I.A..

 

2. Per l’assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) è inoltre pubblicato per estratto sul BURERT.

4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in essa contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

 

Titolo III

PROCEDIMENTO UNICO DI VIA

 

Art. 12

Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della V.I.A.

 

1. Il proponente ha facoltà di chiedere una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della V.I.A.. A tal fine si seguono le disposizioni contenute all’articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 13

Studio di impatto ambientale (S.I.A.)

 

1. I progetti assoggettati a V.I.A. sono corredati da uno studio di impatto ambientale redatto in conformità all’allegato VII della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applica quanto disposto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 14

Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

 

1. Per i progetti assoggettati a V.I.A., è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta:

 

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;

 

b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.;

 

c)  alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3.

 

2. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, la documentazione indicata all’articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché una relazione che evidenzia la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell’area e l’assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a).

 

3. La documentazione di cui al comma 2 è pubblicata secondo le modalità indicate all’articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A., nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all’articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 

5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati a V.I.A. ad esito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening).

 

7. L'accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

 

8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

 

9. Per l’avvio della definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping), su richiesta dell’autorità competente si applica l’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 15

Attivazione del procedimento unico di VIA

 

1. Per la presentazione dell’istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio ai commi 2 e 3.

 

2. Il proponente presenta l’istanza di cui al comma 1 trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico:

 

a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l’emanazione dei necessari provvedimenti;

 

b) lo studio di impatto ambientale predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 14, nonché la sintesi non tecnica;

 

c) copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;

 

d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;

e) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 22;

 

f) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

3. Il proponente correda l’istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

 

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, l’autorità competente effettua le verifiche indicate dall’articolo 27-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalità indicate dall’articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

5. Per la verifica di completezza, si seguono le disposizioni contenute all’articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 16

Pubblicizzazione

1. Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all’articolo 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l’autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l’avviso al pubblico di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f) di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico di cui al periodo precedente tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.

 

Art. 17

Partecipazione

 

1. Per la consultazione del pubblico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

2. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate di cui al comma 1 e pubblicate sul sito WEB dell’autorità competente entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 19.

 

3. La pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 16, comma 1, è integrata con gli ulteriori adempimenti in tema di deposito e pubblicazione previsti dalle normative di settore dei provvedimenti da acquisire ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 nel rispetto dei termini del procedimento unico. 

 

4. Ai sensi dell’articolo 27 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica.

 

5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di una amministrazione interessata o del pubblico interessato, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

 

6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

 

Art. 18

Integrazioni e modifiche

 

1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 – bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

2. L’autorità competente, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l’eventuale richiesta di integrazioni, può indire, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito WEB dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 16, comma 1 una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 fermo restando il rispetto di tutti i termini procedimentali.

 

Art. 19

Conferenza di servizi

 

1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria è regolata dalle disposizioni contenute all’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché agli articoli 14, comma 4, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come dettagliate ai seguenti commi.

 

2. L’autorità competente convoca, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di consultazione del pubblico di cui all’articolo 17, comma 1 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui all’articolo 18, una conferenza di servizi decisoria alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio  del progetto ed è invitato il proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi provvede congiuntamente all’esame del progetto e del SIA. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.

 

3. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dalla struttura organizzativa competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate e predispone la proposta di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta di verbale conclusivo sono, in particolare riportate le posizioni espresse, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in modo univoco e vincolante dai rappresentanti delle amministrazioni competenti per la V.I.A. e per i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. In tale proposta sono, inoltre, descritte le fasi amministrative del procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione, la sintesi dei risultati della consultazione e l’indicazione di come tali risultati siano stati presi in considerazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 ed eventualmente all’articolo 22. Tale proposta di verbale conclusivo è inviata alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi. Essa è, altresì, inviata al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.

 

4. L’espressione della posizione del rappresentante dell’amministrazione competente per la V.I.A. è formalizzata da parte della Giunta in sede di adozione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

 

5. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, debitamente sottoscritto dal rappresentante dell’amministrazione competente per la V.I.A. e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce la conclusione motivata della conferenza di servizi contenente specificamente le determinazioni in merito all’impatto ambientale e ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Le determinazioni in merito ai titoli abilitativi di cui al periodo precedente non possono contenere prescrizioni che contrastano con le determinazioni in merito all’impatto ambientale.

 

6. Sulla base della conclusione motivata della conferenza di servizi, la Giunta formalizza le determinazioni della conferenza di servizi in merito alla VIA e adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 20.

 

7. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

 

8. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori ai sensi del comma 2.

 

9. Alla conferenza di servizi la Regione, ARPAE e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai fini dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi ad essi specificamente spettanti in ragione della peculiarità del modello organizzativo e della ripartizione di materie di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.

 

Art. 20

Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di valutazione d'impatto ambientale

 

1. Per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come dettagliato nei seguenti commi.

 

2. L'autorità competente, adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di V.I.A. e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.

 

3. L’autorità competente comunica il provvedimento autorizzatorio unico al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito WEB, nonché, per estratto nel BURERT.

 

4. Le amministrazioni i cui atti sono compresi dal provvedimento autorizzatorio unico possono sollecitare con congrua motivazione, l’autorità competente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza di servizi determinazioni in via di autotutela con le modalità specificate all’articolo 14-quater, comma 2, della legge n. 241del 1990.

 

5. L’attivazione dei rimedi avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni dissenzienti è regolata dalle disposizioni di cui all’articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990.

 

6. I titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico acquisiscono efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico.

 

7. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le autorità competenti informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e di V.I.A., ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

8. Per il rinnovo e il riesame delle condizioni e delle misure supplementari relative alle autorizzazioni e ai titoli abilitativi contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico si applicano le disposizioni contenute all’articolo 27-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 21

Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di V.I.A.

 

1. Il provvedimento autorizzatorio unico per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario qualora  le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di V.I.A.. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento comprende la verifica di assoggettabilità o la Valsat. In tal caso, il S.I.A. motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.

 

2. L’approvazione da parte del Consiglio comunale prevista dal comma 1 non opera nei casi in cui la normativa nazionale non la preveda ed in particolare con riferimento ai progetti di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il provvedimento positivo di V.I.A. obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento.

 

4. La conclusione del procedimento autorizzatorio unico con provvedimento di archiviazione ovvero di rigetto dell’istanza per incompletezza documentale non preclude la riproposizione dell’istanza.

 

5. Per l’efficacia temporale del provvedimento di V.I.A trova applicazione quanto definito dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

 

Titolo IV

PROCEDURE DI V.I.A. INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI

 

Art. 22

Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

 

1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a V.I.A, (screening) od a V.I.A., che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l’Autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, i pareri di tali Regioni, dei Comuni e degli Enti di gestione di aree naturali protette interessati.

 

4. Nei casi di cui al comma 3, l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinché i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.

 

Art. 23

Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale

 

1. La Regione esprime con delibera della Giunta regionale le proprie valutazioni per il provvedimento di V.I.A. di competenza statale, dopo avere acquisito il parere dei Comuni interessati.

 

2. Ai fini del comma 1, i Comuni interessati, si esprimono entro sessanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

 

3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.

 

Art. 24

Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

 

1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

 

 

Titolo V

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Art. 25

Monitoraggio

 

1. Il provvedimento di verifica (screening) ed il provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine è predisposta all'interno del S.I.A. una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

 

2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

 

3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.

 

4. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali.

 

Art. 26

Controllo sostitutivo

 

1. In caso di inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

 

Art. 27

Vigilanza e sanzioni

 

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e nel provvedimento di V.I.A.. I risultati di questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

3. La Giunta regionale può nominare, per le sanzioni previste all’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, agenti accertatori i funzionari di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio regionale.

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 28

Informazione e sistema informativo

 

1. La Regione, ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

 

2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione.

 

Art. 29

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;

 

b) effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;

 

c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.

 

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

Art. 30

Formazione culturale e aggiornamento professionale

 

1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.

 

2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

 

Art. 31

Spese istruttorie

 

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) e di 1.000 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.

 

2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del cinquanta per cento.

 

3. A seguito della presentazione dell’istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del cinquanta per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della V.I.A. , in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.

 

4. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del dieci per cento.

 

5. L'esito negativo del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) o del procedimento unico di VIA, l’archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

 

Art. 32

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Nelle more dell’attivazione del portale telematico regionale di inoltro dell’istanza di cui all’articolo 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.

 

2. Un progetto è da ritenersi ricompreso nell’ambito delle tipologie progettuali riportate agli Allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate II e II bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

3. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

4. La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” è abrogata.

 

ALLEGATO A.1 –

ALLEGATO A.2 –

ALLEGATO A.3 –

ALLEGATO B.1 –

ALLEGATO B.2 –

ALLEGATO B.3 –

 

 

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