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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6149
Presentato in data: 16/02/2018
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 ‘Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37’”. (Delibera di Giunta n. 201 del 12 02 18)

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

La legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzie nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37” e sue modifiche ha voluto, nel tempo, dare un importante impulso alla promozione ed allo sviluppo dai consorzi fidi e delle cooperative di garanzia al fine di meglio integrare ed esaltare le caratteristiche operative degli stessi con le maggiori esigenze di credito avanzate dalle imprese agricole sia per far fronte rispettivamente, alla volatilità dei mercati che al susseguirsi di problematiche climatiche che finanziarie.

Lo strumento ha permesso di superare lo svantaggio che hanno i produttori agricoli nell'accedere al credito, rispetto agli operatori degli altri settori produttivi, nei quali i consorzi fidi rappresentavano una realtà operante da tempo.

Tra i requisiti di accesso disposti dalla legge regionale n. 43 del 1997 in capo alle cooperative e ai consorzi, all’articolo 2 comma 4 è previsto che gli organismi contemplino nel proprio Statuto l’obbligo che il Consiglio di Amministrazione sia composto per almeno due terzi da imprese agricole.

A livello regionale operano ormai soggetti che ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche) sono qualificati come intermediari finanziari vigilati ed altri soggetti “non vigilati” che sono iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 comma 1 del predetto Testo Unico.

Per ampliare il novero dei soggetti che possono accedere agli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 43/1997 è quindi necessario prevedere che le limitazioni previste dal predetto comma 4 dell’articolo 2 siano applicabili esclusivamente agli organismi non vigilati.

Con il presente progetto di legge si intende pertanto confermare alcune prescrizioni statutarie collegate alla rappresentatività delle imprese agricole socie in capo ai soggetti non vigilati proprio in relazione agli obblighi che già insistono nella formazione e qualifica del Consiglio di amministrazione dei soggetti vigilati previsti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

 

 


 

Testo:

Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”

 


Art. 1

Modifiche dell’articolo 2 “Caratteristiche dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia” della legge regionale n. 43 del 1997

 

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) è sostituito dal seguente:

 

“4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia devono prevedere nello statuto che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1”.

 


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