Testo:
Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”
Art. 1
Modifiche dell’articolo 2 “Caratteristiche dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia” della legge regionale n. 43 del 1997
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) è sostituito dal seguente:
“4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia devono prevedere nello statuto che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1”.