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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6155
Presentato in data: 20/02/2018
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”. (Delibera di Giunta n. 227 del 19 02 18)

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
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Testo:

 

Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali

 


RELAZIONE

 

La politica di coesione trae origine sin dal Trattato di Roma (1957). Nel suo preambolo, infatti, si fa espressamente riferimento alla necessità di «rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite». Più recentemente la politica di coesione trova legittimazione in 5 articoli, dal 174 al 178, del Trattato di Lisbona (2010). 

 

Art. 119 comma 5: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.” Facendo riferimento alla politica di coesione della Repubblica Italiana, così come novellata nel 2001, quindi dopo la maggior parte del posizionamento delle fonti comunitarie, si può estendere il principio a quello di una coesione infra-regionale. 

 

Nell’affrontare la nuova trasformazione sociale, industriale e di mercato, la Regione ha inteso, con la legge qui presentata, dotarsi di una nuova strumentazione per le politiche territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare nei territori regionali dove l’economia, a causa delle forti tensioni sulla società e sull’ambiente, produce risultati disomogenei. La nuova strumentazione, dunque, rappresenta un affiancamento sinergico alle normative esistenti destinate ad accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Emilia-Romagna ed indirizzate a perseguire i desiderati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo economico. 

 

Il nuovo contesto competitivo, avendo consolidato la propria estensione globale e richiedendo un crescente bisogno di competenze, lascia ai territori il compito di rispondere a tale pressione attraverso una complessa e continua riorganizzazione dei cicli produttivi e delle dinamiche sociali. Questo provoca una inesausta tensione verso il cambiamento delle strutture sociali esistenti e l’adattamento delle istituzioni, affinché esse producano nuovo capitale sociale adeguato ad una nuova economia aperta. Tale sfida è difficile da affrontare sia per le strutture sociali che per le istituzioni. 

 

Le nuove policy, per accompagnare le trasformazioni in atto, necessitano di nuovi strumenti in grado di generare nuove dinamiche sociali, nuovi livelli istituzionali e una nuova coesione sociale.

 

Si tratta di intraprendere azioni pubbliche capaci di affrontare il cambiamento profondo e strutturale, gestendo la divaricazione tra i territori (e loro imprese) che sono stati in grado di inserirsi con innovazione nel contesto globale ed i territori (ed imprese) che invece tendono a rimanere al margine dello sviluppo tumultuoso delle reti globali. 

 

Data la continua tensione alla modificazione nelle strutture sociali esistenti e nelle istituzioni, lo sviluppo locale richiede, oltre alla promozione della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, alla specializzazione intelligente e alla internazionalizzazione delle imprese, ulteriori policy integrate capaci di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni e di quelle future. In atre parole servono policy che tutelino l’equità distributiva: equità infragenerazionale ma soprattutto intergenerazionale. Inoltre, tenendo conto delle tendenze dell’attuale fase economica che portano alla dematerializzazione del processo economico, alla riduzione dell’occupazione, al rapido spostamento degli insediamenti fonte di reddito, le politiche integrate debbono incentivare lo sviluppo locale anche se, non necessariamente, produrrà la convergenza tra le aree agganciate alla competizione globale e quelle la cui struttura economica rimarrà comunque a servizio delle comunità locali. 

 

In tale contesto, la pubblica amministrazione sul territorio regionale viene sfidata nella sua profonda ragion d’essere, perché le vien chiesto non solo di produrre un cambiamento interno che miri all’efficientamento organizzativo e alla semplificazione normativa, che sono componenti del processo di sviluppo dei territori, ma anche di produrre una qualità innovativa. D'altronde il concetto di creare futuro non può prescindere da un’azione pubblica che garantisca lo sviluppo omogeneo delle dotazioni territoriali e una diffusa qualità della pubblica amministrazione. La qualità della pubblica amministrazione non può essere solo la buona gestione, o la compatibilità economica o l’efficienza, ma sarà, soprattutto, la capacità di adeguarsi e di seguire la crescita del "capitale sociale", la qualità della vita dei cittadini e la ricchezza delle loro relazioni. Perché, in questo modo, si creano spazi liberi nei quali vengono abbassate le barriere all’entrata e consentono l’accesso alle reti globali delle nuove competenze e delle capacità che si formano sul territorio. 

 

Una omogenea qualità della pubblica amministrazione, divenuta uno strumento democratico e partecipativo, contribuisce allo sviluppo della competitività dei singoli territori anche formando stabili relazioni che favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del principio di sussidiarietà. In tal senso, la presente legge mira ad esortare i territori omogenei ad una rinnovata autodeterminazione, che passa dalla capacità progettuale di tutti gli attori radicati sul territorio stesso, in primo luogo di una pubblica amministrazione capace di essere un fattore di sviluppo. Di qui consegue l’integrazione con le altre politiche della Regione e dello Stato volte a ridurre i divari: dal riordino territoriale al programma Aree Interne. 

 

Si hanno così, due obiettivi che convergono per promuovere un nuovo sviluppo locale: il primo diretto alla qualità della pubblica amministrazione, il secondo alla qualità dei sistemi territoriali. La Regione attuando l’articolo 24 del proprio Statuto persegue l’integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la creazione di un sistema di Governance tra le amministrazioni locali; ovvero, prevede che gli strumenti attuativi siano flessibili, localizzati geograficamente, di accompagnamento delle politiche settoriali sul territorio, di sostegno al riordino istituzionale: esattamente in tale modo è articolata la legge che viene presentata. 

 

Nel perseguire l’integrazione tra livelli di governo, la legge consente, quindi, interventi di ricucitura tra le policy di settore che completino il rilancio degli investimenti locali, sollecitando innovazione e favorendo il mantenimento del welfare e dei servizi alla persona. In questo modo, il mosaico delle politiche pubbliche può essere così integrato a livello locale, accompagnando sia le politiche attive del lavoro sia gli investimenti sul capitale sociale attraverso l’educazione, la formazione e l’istruzione superiore. 

 

La qualità della pubblica amministrazione, l’equità intergenerazionale, l’accesso alle risorse e alle reti globali, l’accompagnamento della trasformazione delle strutture sociali si perseguono con una forte azione di rete che coinvolge in prima battuta le amministrazioni attraverso: 

 

  • un aumento di scala dell’azione pubblica;
  • un coordinamento delle risorse pubbliche locali, regionali, nazionali e comunitarie;
  • una grande flessibilità nell’uso degli strumenti finanziari disponibili. 

 

Per questa ragione, la legge agisce su dimensioni territoriali minime non inferiori agli ambiti territoriali ottimali. Allora, il ragionare per ambiti permette di ampliare il ruolo della Regione nel rilanciare il dinamismo sociale dei propri territori. Infatti, la possibilità di un’economia di riposizionarsi a livello globale è sempre più l’esito della qualità del territorio, della sua identità, del suo capitale produttivo, sociale e culturale e della sua sicurezza, che sono decisivi per moltiplicare e capitalizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e sviluppo, della diffusione delle ricadute, e delle azioni per l’internalizzazione delle imprese. 

 

La legge presentata, sostiene strategie di sviluppo e programmi di scala sub-regionale, a partire dalle aree prioritarie per la politica di coesione:

 

  • la città e le aree urbane, 
  • la montagna, 
  • la fascia di costa, 
  • l’asse del Po, 
  • il territorio colpito dal sisma nel 2012;

 

sostenendo le eccellenze territoriali in grado di attrarre investimenti privati e condividendo con i diversi livelli istituzionali i fabbisogni del territorio per rimuovere gli ostacoli che ancora permangono per uno sviluppo armonico e coeso della regione. 

 

Un ulteriore punto di rilievo per la presente legge è il processo, relativo al riordino istituzionale, che la Regione Emilia-Romagna sta affrontando come un’occasione per razionalizzare e qualificare le istituzioni di governo del territorio, riunificando competenze oggi assegnate al sistema degli enti locali e spesso allocate in un quadro frammentato con funzioni che a volte si sovrappongono e riprogettando le strutture amministrative per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni e alle aspettative dei cittadini e delle imprese. Tutto questo implica una nuova governance regionale che faccia della collaborazione con gli enti locali il perno della propria azione. Perciò, la legge intende accompagnare il riordino istituzionale verso un “nuovo modello territoriale” utile per la definizione di una rinnovata ed efficace governance territoriale, nella quale Regione, Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, possano concorrere ad incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nell’azione amministrativa e ad approfondire l’impostazione strategica della programmazione dello sviluppo locale. Si vuole favorire la riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative ispirate al principio di massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali. Si vogliono attuare più incisive prassi di concertazione inter-istituzionale mantenendo il ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione.

 

Per una pluralità di intenti così complessa, la legge immagina di approvare dei programmi di azione flessibili e mirati che si adattino al nuovo concetto di governo del territorio, utilizzando in modo integrato risorse scarse e sfruttando le opportunità offerte dalle sinergie, dalle complementarietà e dalle specializzazioni del territorio, nel momento nel quale il policentrismo non esplica più effetti di crescita.

 

Nel perseguire la flessibilità di azione, la presente legge assume lo strumento della programmazione negoziata il quale comporta, una volta attivato su Istanza degli Enti locali, la partecipazione dei medesimi (art. 1) alla predisposizione ed approvazione della programmazione e alla realizzazione degli interventi (Art. 2). A tale scopo si usano il metodo del consenso, della collaborazione istituzionale e dell’integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione, che si applicano alle interazioni tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici in modo che partecipino alla formazione delle scelte ed ai procedimenti di attuazione (Art. 6). Si formano così politiche complesse per lo sviluppo destinate alla produzione di beni pubblici e collettivi, materiali e immateriali, per i quali è necessario coinvolgere una platea eterogenea di istituzioni e attori, attraverso la costruzione di una vera e propria architettura istituzionale in cui le istituzioni intermedie giocano un ruolo preminente.

 

La programmazione negoziata tende ad assorbire nel suo andamento una parte della programmazione, assolvendo nella concertazione la procedura amministrativa. Per questo la programmazione economica si compie nella stipula di un atto di natura contrattuale - di programmazione negoziata, appunto - con il quale soggetti pubblici reciprocamente, in modo paritario, assumono precisi impegni per la realizzazione del programma (Art. 2), legittimando in tal modo le fasi successive di attuazione (Art. 3, 6, 7).

 

Si tratta quindi di un meccanismo di codeterminazione che, negli ambiti di piccola scala, è in grado di assorbire il compito di generare una visione prospettica e strategica, di determinare il programma degli interventi, di definire le regole di azione pubblica e di legittimare la decisione attraverso un sistema di accordi che definiscono impegni, ambito giuridico e dettagli della scelta dell’intervento pubblico, avendo espletato le azioni di trasparenza, partenariato, consultazione tra Regione, Enti locali, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, eventuali cointeressati privati e con le parti sociali e dei privati di volta in volta interessati (Art. 1, finalità).

 

Il metodo della programmazione negoziata in Regione Emilia-Romagna ha attraversato due decenni di applicazione, con realizzazioni di rilievo nell’ambito della programmazione dello sviluppo territoriale, basti pensare a L.R. 30/1996 "Norme in materia di Programmi speciali d'area, alla L.R. 19/1998 “Norme in materia di riqualificazione urbana”, Accordi-Quadro per la montagna, della L.R. 2/2004, le Intese per l’integrazione delle politiche territoriali, nell’ambito della politica regionale unitaria 2007-2013.


Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

 

1. La Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati Programmi speciali per gli ambiti locali (Psal), in attuazione dell’articolo 24 del proprio Statuto. Tali Programmi perseguono l’integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di Governance tra le amministrazioni locali. 

 

2. I Psal, al fine di assicurare il concorso e la partecipazione degli Enti locali, assumono il metodo e gli strumenti della programmazione negoziata, della collaborazione istituzionale e dell’integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione. 

 

3. I Psal costituiscono una modalità di programmazione coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione economico-territoriale. 

 

4. La programmazione negoziata si svolge sulla base degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) tra la Regione, i Comuni, le loro Unioni ed altri soggetti pubblici. Essa è tesa a promuovere le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, mediante la partecipazione alla formazione delle scelte ed ai procedimenti di attuazione. 

 

5. I Psal sono promossi dalla Giunta regionale su Istanza degli Enti locali interessati e con la partecipazione dei medesimi alla predisposizione e alla realizzazione. 

6. Finalità della legge sono:

 

a) sostenere le Amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;

 

b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale; 

 

c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale; 

 

d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori; 

 

e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle Unioni di comuni, compreso il Circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle Unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

 

f) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali. 

 

 

Art. 2

Programmi speciali per gli ambiti locali

 

1. I Programmi speciali per gli ambiti locali configurano un complesso di interventi per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali ed identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione. 

 

2. I Psal vengono negoziati all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012. Tutte le Amministrazioni locali dell’ambito territoriale sono chiamate a partecipare al processo di programmazione del Psal che interessi uno o più dei Comuni dell’ambito medesimo.

 

3. I Psal sono finanziati dalla Regione nell’ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti e dagli Enti locali partecipanti.

 

4. I Psal hanno la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria. 

 

 

Titolo II

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI PER GLI AMBITI LOCALI

 

Art. 3

Modalità di predisposizione ed approvazione

 

1. L’Assemblea legislativa regionale con cadenza triennale, aggiornabile annualmente, approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell’azione territoriale della Regione per i Programmi speciali per gli ambiti locali, e indica le condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori condizioni per l’attuazione dei Psal, in rapporto alle diverse finalità di cui al comma 6 all’articolo 1, individuate secondo la seguente articolazione:

 

a) finalità di cui alle lettere e) ed f), comma 6 dell’articolo 1 riservate alle

Unioni di Comuni; 

 

b) le finalità di cui alle lettere a) e d) del comma 6 dell’articolo 1 riservate a singoli Comuni; 

 

c) le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 6 dell’articolo 1 riservati ad Enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali. 

 

2. Al fine della predisposizione della proposta della Giunta regionale, di cui al comma 1, è costituito un gruppo di lavoro interdirezionale che ha anche compiti di assistenza tecnica nelle fasi di predisposizione, negoziazione ed attuazione dei Psal, nonché alla conduzione del sistema di gestione e controllo. 

 

3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nell’ambito dell’atto di indirizzi di cui al comma 1 e, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di Istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità di cui al medesimo comma 1, da pubblicare sul BURERT. 

 

4. La Giunta regionale, in base alle Istanze locali ricevute e valutate la loro congruità con la programmazione regionale, ed anche con la disponibilità di risorse finanziarie delle Amministrazioni locali, definisce le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione sul BURERT. 

 

5. La Direzione Generale regionale competente per la programmazione negoziata assume ruolo di coordinamento interdirezionale, di predisposizione degli atti generali e di programmazione, di coordinamento del gruppo di lavoro di cui al comma 2, di raccordo ed assistenza tecnica degli Enti locali. 

 

 

Art. 4

Istanza locale

 

1. L’istanza locale è sottoposta alla Regione e agli Enti locali dell’ambito territoriale ottimale, come individuato dal comma 1 dell’articolo 3, alternativamente da: 

 

a) l’Unione di Comuni appartenenti all’ ambito territoriale ottimale interessato per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 6 dell’articolo 1;

 

b) le singole Amministrazioni comunali per le finalità di cui alle lettere a) e d) del comma 6 dell’articolo 1;

 

c) gli Enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali, anche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, come individuati dall’avviso di manifestazione d’interesse, per le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 6 dell’articolo 1.

 

2. L’Istanza deve essere adeguatamente motivata ed in particolare deve contenere:

 

a) la proposta di sviluppo dell’ambito locale; 

b) la motivazione della richiesta dell’intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell’ambito; 

c) la coerenza con le finalità della legge; 

d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica; 

e) la descrizione degli interventi;

f) il costo degli interventi; 

g) il cronoprogramma dell’attuazione. 

 

3. In caso di più istanze provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale, nell’ipotesi prevista alla lettera b) del comma 1, le Amministrazioni comunali proponenti, con l’ausilio del gruppo di lavoro di cui al comma 2 dell’articolo 3, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, riformulano congiuntamente l’Istanza da sottoporre alla Giunta Regionale per la definizione della proposta di PSAL di cui al comma 4 dell’articolo 3. 

 

Art. 5

Negoziazione

 

1. Le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione in base al comma 4 dell’articolo 3 sono inviate per la consultazione dal Presidente della Giunta regionale agli Enti locali dell’ambito territoriale ottimale interessato. 

 

2. La proposta di PSAL, che consegue all’istanza presentata da un’Unione di Comuni per le finalità di cui alle lettere e) ed f), del comma 6 dell’articolo 1, si perfeziona con l’approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di cui all’articolo 6. 

 

3. Sulla proposta di PSAL, che consegue all’istanza presentata dalle singole Amministrazioni comunali per le finalità di cui alle lettere a) e d) del comma 6 dell’articolo 1, e dagli Enti locali per le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 6 dell’articolo 1, la consultazione tra le Amministrazioni dell’ambito locale interessato avviene con il metodo della procedura scritta. Esse devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre Amministrazioni nel termine di 30 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 1. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso. Il Presidente della Giunta regionale, preso atto dell’andamento della negoziazione, comunica agli interessati l’esito della procedura negoziale. In caso di osservazioni, la Regione può darne atto nella comunicazione del Presidente oppure chiede una nuova formulazione dell’istanza, assegnando un congruo termine per la ripetizione della negoziazione. 

 

4. Nel caso in cui la proposta di PSAL preveda il coinvolgimento di cointeressati pubblici o privati, Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca le amministrazioni appartenenti all’ambito territoriale ottimale interessato e i cointeressati pubblici e privati. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell’Accordo di cui all’articolo 6. 

 

 

Art. 6

Accordo del Programma speciale per gli ambiti locali

 

1. La Regione recepisce la proposta di PSAL proponendo agli enti locali interessati un Accordo di programma. 

 

2. Lo schema di Accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti degli Enti locali interessati alla sottoscrizione dell’accordo. 

 

3. L’Accordo di programma è sottoscritto digitalmente dal Presidente della Giunta Regione e dai legali rappresentanti degli Enti locali interessati. 

 

4. Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di programma, le singole Direzioni generali competenti per materia, individuate con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 2, provvedono alla gestione dei capitoli di bilancio individuati dal predetto atto ed alla adozione dei relativi atti di spesa e degli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi. 

 

 

Art. 7

Contenuti dell'accordo del Programma

 

1. L'accordo prefigura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma. Con l'accordo, i soggetti partecipanti si obbligano altresì a destinare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari. 

 

2. L'accordo deve:

 

a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma;

 

b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;

 

c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario dell’attuazione;

 

d) definire il costo dell’intervento e la relativa copertura finanziaria;

 

e) definire in dettaglio le condizioni tecniche ed operative, nonché la relativa documentazione, per l’avvio alla fase di attuazione; 

 

f) definire la durata dell’Accordo ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate; 

 

g) prevedere che la Regione receda unilateralmente nel caso in cui le condizioni di cui al punto e) non siano realizzate entro la data di avvio delle attività, stabilita nell’Accordo di cui al punto f);

 

h) prevedere gli effetti derivanti dall’inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l’eventuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni;

 

i) individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati in fase di attuazione. Di tali modifiche si dovrà dare atto in apposito verbale a firma del Presidente della Regione o di un suo delegato a seguito di consultazione delle Parti avviata con procedura scritta. Qualora nel termine assegnato le Amministrazioni interessate non manifestino il proprio motivato dissenso, le modifiche si intendono accettate. 

 

 

Titolo III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

 

Art. 8

Attuazione dei Programmi speciali per gli ambiti locali

 

1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell’ Accordo. 

 

2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall’Accordo in relazione agli obblighi assunti. 

 

3. Il gruppo di lavoro interdirezionale di cui al comma 2 dell’articolo 3 affianca le Direzioni generali competenti e gli Enti locali con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e gestione e controllo. 

 

 

Art. 9

Abrogazione e disposizione transitoria

 

1. È abrogata la legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).

 

2. Gli Accordi in essere ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale n. 30 del 1996, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge. 

 

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