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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6244
Presentato in data: 15/03/2018
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”. (delibera di Giunta n. 356 12 03 18)

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
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Testo:

 

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)

 


RELAZIONE

 

1.Le finalità ed il contesto di riferimento

La legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, ha attuato le “Linee guida in materia di tirocini” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 24/01/2013 ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge 92/2012, che costituiscono il primo quadro di riferimento comune per le Regioni e Province autonome, ma confermando la finalità dell'impianto strategico complessivo della legge 17. La legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 introduce, in attuazione delle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 22/01/2015 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, introducono una nuova tipologia di tirocinio, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

Con il presente progetto di legge la Regione intende recepire, nel quadro di competenze, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287/2012 che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini, le “Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 92 del 2012, in data 25 maggio 2017.

Si intende inoltre rivedere ed integrare la disciplina regionale sui tirocini alla luce dell’esperienza dei 4 anni di attuazione della disciplina introdotta a recepimento delle Linee guida del 24 gennaio 2013 ed anche alla luce dell’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

A tal fine si è proceduto a modificare soltanto gli articoli che intervengono sulla materia dei tirocini. 

Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna1, dall’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2013 si assiste a una forte impennata del numero di tirocini attivati, In particolare con l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, che in Emilia-Romagna ha visto la misura “tirocinio” avviarsi il 4 novembre 2014:

Tirocini attivati

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Avviati in

Tirocinio

9.647 

12.917 

15.723 

21.564 

25.625 

27916

Il tirocinio si conferma una misura utilizzata prevalentemente dai giovani, in particolare negli anni di attuazione della Garanzia Giovani: nel 2014 il 72,7% dei tirocinanti aveva meno di 30 anni; la percentuale è salita nel 2017 al 77,0%.

Le scelte di fondo

Con le modificazioni legislative introdotte ci si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: la qualificazione dei tirocini attraverso il controllo puntuale degli elementi del tirocinio ancor prima del loro avvio, la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale e il costante monitoraggio, anche qualitativo, dello strumento; il contrasto inoltre ai possibili utilizzi elusivi, con l’introduzione di un impianto sanzionatorio strutturato. 

Viene inoltre sottolineato l’elemento di tutela del tirocinante, cui a fronte di violazioni di soggetto promotore e/o ospitante, non può mai essere richiesto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione. 

Elementi principali di disciplina

3.1 Destinatari e durata (art. 25)

Nella presente proposta vengono superate le tipologie di tirocinio introdotte con la legge regionale n. 7/2013 e la legge regionale n.14/2015. 

Si stabilisce quale requisito fondamentale per accedere a un tirocinio l’assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo del 15/04/2005 n. 76. Viene inoltre stabilito il divieto di attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

Il progetto di legge stabilisce che la durata massima prevista per i tirocini è di sei mesi. Laddove i tirocinanti siano persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, la durata massima è fissata a ventiquattro mesi, a 12 mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991; richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del D. lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D. lgs. n. 24/2014.

Sono inoltre previste, in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e di soggetti con disabilità, misure di agevolazione e di sostegno, condizioni di maggior favore, nonché eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

3.2 Soggetti promotori (art. 26)

I soggetti che possono promuovere tirocini sono, con i dovuti aggiornamenti, gli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005. Costituisce elemento di novità la previsione di costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale.

3.3 Vincoli (art. 26 bis)

Sono confermati i vincoli in capo ai soggetti ospitanti, introdotti con la legge regionale 7/2013: divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della normativa di cui alla legge n. 68 del 1999; obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nonché obbligo di non fruire della Cassa Integrazione Guadagni anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa. Vengono poi introdotti ulteriori vincoli: divieto di adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività, ospitare tirocinanti che abbiano prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

Ai fini del calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa dell’azienda ospitante, nella quota di contingentamento vengono ricompresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti. Restano esclusi da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria, delle persone in percorsi di protezione sociale e di soggetti con disabilità, nonché i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il numero di tirocini attivabili viene aumentato, a titolo di premialità, nel caso in cui i soggetti ospitanti abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Mentre le linee guida prevedono la quota aggiuntiva di tirocini ospitabili solo per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, con la presente proposta si prevede la premialità per tutte le aziende a prescindere dalla classe dimensionale. 

Viene poi introdotto un limite di tirocinanti che i tutori dei soggetti promotore e ospitante possono seguire contemporaneamente.

3.4 Qualificazione dei tirocini (art. 26 ter)

Nella progettazione del tirocinio, per valorizzarne al massimo la valenza formativa, la proposta di legge conferma quale riferimento le qualifiche del Sistema Regionale delle Qualifiche. Per garantire la correttezza e la conformità alla normativa dei tirocini, si prevede un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini, che non possono avviarsi qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

3.5 Indennità di partecipazione (art. 26 quater)

Viene confermato l’importo minimo mensile di euro 450.

Si prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione possa prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.

3.6 Monitoraggio (art. 26 quinquies)

Il monitoraggio qualitativo dello strumento verrà realizzato tra l’altro, sulla base dei progetti formativi, a partire dalle qualifiche maggiormente utilizzate, dagli obiettivi formativi in esso contenuti e dalle metodologie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

3.7 Impianto sanzionatorio (artt. 26 sexies e 26 septies)

Con la presente proposta l’impianto sanzionatorio introdotto dalla legge regionale n. 7/2013 viene precisato e strutturato a partire dagli ambiti di responsabilità di soggetto promotore e soggetto ospitante.

Rispetto alla normativa precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio.

3.8 Entrata in vigore

Le disposizioni della presente proposta entreranno in vigore solo nel momento in cui i sistemi informativi saranno in grado di supportare il nuovo impianto di controlli finalizzati autorizzazione preventiva. Il periodo transitorio consentirà inoltre di dare massima diffusione alle nuove disposizioni.

 

 

1 I dati sono aggiornati al 20 gennaio 2018 dal datawarehouse.

 


Art. 1

Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 24

Tirocini

 

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell’ambito dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell’articolo 26 novies.

 

2. La presente regolamentazione non si applica:

 

a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

 

b) ai tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale; 

 

c) ai tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;

 

d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea, promossi all’interno delle quote di ingresso.

 

3. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto andamento del progetto formativo individuale. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

 

4. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto andamento del progetto formativo individuale di seguito richiamato. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

 

5. Il progetto formativo di cui al comma 3 che precede ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state formalizzate o certificate al tirocinante.

 

6. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 

 

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio, e i responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini in favore dei seguenti soggetti: 

 

a) le persone di cui all’articolo 26 novies; 

 

b) le persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; 

 

c) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991; 

 

d) i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.);

 

e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998; 

 

f) le vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime).

 

8. Il soggetto promotore invia alla Agenzia Regionale per il Lavoro, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38 della presente legge, la convenzione ed il progetto formativo, che la Agenzia Regionale per il Lavoro medesima mette a disposizione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3.

 

9. E’ obbligatoria l’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice, da parte del soggetto promotore. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga in alternativa assolto dal soggetto ospitante. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

 

10. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

11. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multi localizzato comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale, invece che dalle disposizioni del presente capo, previa comunicazione alla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione deve essere obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.”.

 

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 25

Destinatari e durata dei tirocini

 

1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53).

 

2. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

 

3. La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a ventiquattro mesi, laddove i tirocinanti siano persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; a 12 mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del D. lgs. n. 286/1998, vittime di tratta ai sensi del D. lgs. n. 24/2014; a sei mesi, in tutti gli altri casi.

 

4. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nel caso in cui il datore che ospita il tirocinante svolga una attività stagionale la durata minima è ridotta ad un mese.

 

5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario.

 

6. Il tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante per i periodi di chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario.

 

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3.

 

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore, a beneficio delle persone di cui all’articolo 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l’inclusione attiva, possono essere altresì previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.”.

 

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26

Soggetti promotori

 

1. Possono promuovere tirocini:

 

a) l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna;

 

b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale;

 

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

 

d) le fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS);

 

e) l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

 

f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 35;

 

g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all’art.33 della legge regionale n. 12 del 2003;

 

h) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai sensi dell’articolo 9, c.1, lettera h), del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto, nonché autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’art. 6, c. 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

 

i) l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO);

 

l) i Comuni in forma singola o associata, le Aziende di Servizi alla Persona, le Aziende spe-ciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

 

m) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale.

 

2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non può promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o Unità di Competenza già acquisita dal tirocinante.

 

3. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore ed ospitante.

 

4. In caso di mobilità interregionale sono abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i seguenti soggetti:

 

a) i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;

 

b) le università, gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione artistica e musicale;

 

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

 

d) le fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS).

 

5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale.

 

6. La Regione verifica l’idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell’articolo 26 ter.”.

 

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 bis

Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio

 

1. Il soggetto ospitante deve:

 

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;

 

c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;

 

d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l’attivazione di tirocini;

 

e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:

 

  1. licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

 

  1. licenziamento collettivo;

 

  1. licenziamento per superamento del periodo di comporto;

 

  1. licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

 

  1. licenziamento per fine appalto;

 

  1. risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

 

2 Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:

 

a) un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

 

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

 

c) un numero di tirocinanti non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

 

3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari.

 

4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui all’articolo 24, comma 6.

 

5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto può essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il cinquanta per cento, in riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato dal datore ospitante. In particolare i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2: 

 

a) un tirocinio, ove sia stato assunto almeno il venti per cento dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti;

 

b) due tirocini, ove sia stato assunto almeno il cinquanta per cento dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti;

 

c) tre tirocini, ove sia stato assunto almeno il settantacinque per cento dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti;

 

d) quattro tirocini, ove sia stato assunto il cento per cento dei tirocinanti ospitati nei ventiquattro mesi precedenti.

 

6) I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento, prevista dal comma 2.

 

7) Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo.

 

8) E’ vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.

 

9) Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica eccezione l’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

 

10) Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall’articolo 25.”.

 

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 ter

Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini

 

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’art. 24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. Il tirocinio è altresì attivabile sin dal momento del recepimento della documentazione su richiesta dei soggetti promotore e ospitante, che in questo modo rinunciano alla facoltà di successiva rettifica dei contenuti della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, entro i successivi quarantacinque giorni l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo segnala la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione delle eventuali incongruenze entro il termine di trenta giorni dalla segnalazione delle stesse; dalla avvenuta regolare integrazione della documentazione, attestata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è  attivabile. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica la correttezza della procedura informatica di idoneità e congruenza della documentazione e certifica la corretta attivazione del tirocinio.

 

2. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.

 

3. Nell’attuazione del tirocinio deve essere garantito l’accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all’acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica di cui all’art. 24, comma 4, ai fini della sua certificabilità.

 

4. Ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve aver partecipato alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore svolga una attività stagionale il tirocinante deve aver partecipato alle attività per almeno venti giornate effettive. Il dato relativo alle giornate di presenza deve obbligatoriamente essere rilevato a cura del soggetto promotore.

 

5. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

 

6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all’articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.”.

 

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 quater

Indennità di partecipazione

 

1. E’ corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante una indennità per la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di cui all’articolo 26 novies.

 

2. L’ indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante abbia partecipato alle attività per almeno il settanta per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.

 

3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di cui all’articolo 25, commi 5 e 6, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. 

 

4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l’indennità. L’indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima di cui al comma 2 per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima. 

 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.”.

 

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 quinquies

Monitoraggio e vigilanza

 

1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24, commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

 

2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:

 

a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;

 

b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati;

 

c) verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 26-ter.

 

3. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna assicura il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni quantitative e qualitative sull’utilizzo dello strumento a partire dal modello di intervento esistente.”.

 

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 sexies

Sanzioni verso il soggetto promotore

 

1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni, in caso di:

 

a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, a meno che non dimostri l’assenza di responsabilità;

 

b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’art. 24, comma 8.

 

2. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi, nei casi seguenti:

 

a) mancata individuazione del tutore responsabile didattico ed organizzativo dell’attività e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all’art. 24, comma 5;

 

b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’art. 25 commi 3 e 4, come risultanti dal progetto formativo;

 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite ai sensi dell’art. 26 quater, a carico del soggetto promotore.

 

4. Le violazioni di cui al precedente comma 2 sono sanabili e pertanto i tirocini possono proseguire, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, laddove il soggetto promotore provveda alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo.

 

5. Nei casi di seconda violazione, nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, opererà un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l’interdizione permanente.

 

6. Il soggetto promotore è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti, ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.

 

7. La promozione del tirocinio, da parte di soggetto diverso da quelli legittimati, ai sensi dell’art. 26, comporta l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In questo caso il tirocinio è immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l’importo massimo della sanzione è di 50.000 euro.

 

8. Le sanzioni si applicano al momento dell’adozione del provvedimento di interdizione.”.

 

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 septies

Sanzioni verso il soggetto ospitante

 

1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni, in caso di:

 

a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;

 

b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’art. 24, comma 8;

 

c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale Del Lavoro nonché dall’Autorità giudiziaria;

 

d) attivazione del tirocinio con promotore diverso da quelli indicati all’art. 26;

 

e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell’art. 26 bis, comma 9;

 

f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 25, comma 1;

 

g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione, ai sensi dell’art. 25, comma 2.

 

2. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi, nei casi seguenti:

 

a) mancata individuazione del responsabile del tirocinio e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all’art. 24, comma 5;

 

b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’art. 25 commi 3 e 4;

 

c) mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 26 bis, comma1; 

 

d) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all’art. 26 bis, commi 2 e 5;

 

e) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto di cui all’art. 26 bis, comma 7;

 

f) violazione dei divieti di cui all’art. 26 bis, comma 8;

 

g) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all’art. 26 bis, comma 10;

 

h) violazione dell’obbligo di cui all’art. 26 ter, comma 3;

 

i) violazione dell’obbligo di erogazione ai tirocinanti di idonea formazione di cui all’art. 26 ter, comma 5;

 

l) violazione degli obblighi in merito all’erogazione dell’indennità di partecipazione, di cui all’art. 26 quater, commi 1 e 2.

 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite ai sensi dell’art. 26 quater, a carico del soggetto ospitante.

 

4. Le violazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), b) quanto alla durata massima, se al momento dell’accertamento non sia stata superata, e), h), i), l) sono sanabili e pertanto i tirocini possono proseguire, laddove il soggetto ospitante provveda alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo. 

 

5. Nei casi di seconda violazione, nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, opererà un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l’interdizione permanente.

 

6. Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione. 

 

7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di cui ai commi precedenti nonché all’art. 26 sexies, può essere imposto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivarrà sul datore ospitante.

 

8. Le sanzioni si applicano al momento dell’adozione del provvedimento di interdizione.”.

 

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. L’articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 26 octies

Norma di rinvio

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).”.

 

Art. 11

Introduzione dell’articolo 26 novies della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. Dopo l’articolo 26 octies è inserito il seguente:

 

“Articolo 26 novies

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

 

1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle norme che seguono.

 

2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi. 

 

3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2. 

 

4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.

 

5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 2.

 

6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

 

7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

 

8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.”.

 

Art. 12

Norma transitoria

 

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 ottobre 2018.

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