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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6253
Presentato in data: 16/03/2018
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". (15 03 18) A firma dei Consiglieri: Montalti, Rontini, Prodi, Calvano, Poli, Zappaterra, Tarasconi, Cardinali, Bagnari, Zoffoli, Molinari, Taruffi, Caliandro, Soncini, Boschini, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, Sabattini, Lori, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Serri

Testo:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITA’ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)

 


RELAZIONE

 

Nella situazione attuale, il rilancio del progetto europeo passa dalla capacità delle regioni di giocare un ruolo attivo e di dare un contributo qualificato sia in termini di visione generale e definizione delle priorità, che di iniziative e progetti concreti. La riforma della legge regionale 16 del 2008 ha l'obiettivo, quindi, di fornire al decisore politico strumenti che consentano di intervenire in modo efficace nei processi decisionali che sono alla base della costruzione delle politiche europee, veicolando le istanze che provengono dal territorio regionale.

ln quest'ottica, il progetto di legge risponde ad un impegno assunto dall'Assemblea legislativa nel corso delle diverse sessioni europee degli scorsi anni e, da ultimo, ad un preciso indirizzo contenuto nella Risoluzione dell'Assemblea legislativa ogg. n. 4557 dell'8 maggio 2017 "Sessione europea 2017. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea", che nella lettera ff) stabilisce espressamente che l'Assemblea legislativa "si impegna ad adeguare entro il 2017 la legge regionale n. 16 del 2008 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), cogliendo l'occasione per rafforzare il coordinamento e la collaborazione, a livello politico e tecnico, tra Assemblea legislativa e Giunta, migliorare la partecipazione e la trasparenza, rafforzare le relazioni inter-istituzionali e dare attuazione ai principi europei per "Legiferare meglio" (...)"

Con l'occasione della riforma della legge regionale n. 16 del 2008, la Regione coglie, inoltre, l'opportunità di elaborare una vera e propria politica di sostegno e valorizzazione dell'identità europea dei cittadini emiliano-romagnoli che metta al centro la conoscenza e la diffusione dei diritti e doveri che derivano dall'essere cittadini europei nonché del lungo percorso di integrazione europea. L'obiettivo che il progetto di legge vuole perseguire è lo sviluppo del senso di appartenenza all'Europa dei cittadini e delle nuove generazioni attraverso l'organizzazione di iniziative e progetti a ciò espressamente dedicati.

La legge regionale n. 16 del 2008 ha dato, a partire dall'entrata in vigore, risultati importanti in termini di qualità della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. Il "metodo di lavoro" utilizzato, basato essenzialmente sulla Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa e sulla collaborazione a livello politico e tecnico tra Giunta regionale e Assemblea legislativa (e relative strutture), ha rappresentato in questi anni un modello di riferimento per molte regioni italiane, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla cd. fase ascendente e alla valorizzazione del ruolo dell'Assemblea legislativa.

L'intervento di modifica si rende necessario, in primo luogo, per adeguare la legge regionale n. 16 del 2008 alle novità normative intervenute negli ultimi anni, in particolare l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la successiva approvazione della legge 234 del 2012, ma l'impianto di base della attuale legge regionale resta confermato nei suoi meccanismi fondamentali, in particolare per quanto riguarda, appunto, lo strumento della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa. Il progetto di legge rappresenta, tuttavia, un'occasione importante per arricchire la legge regionale di procedura migliorando ulteriormente i meccanismi di funzionamento e introducendo alcune novità collegate all'esperienza maturata nel corso delle precedenti nove Sessioni europee dell'Assemblea legislativa.

Le modifiche proposte alla legge regionale n. 16 del 2008 possono essere raggruppate in tre tipologie:

 

1) Adeguamento della legge regionale n. 16 del 2008 rispetto alla legge 234 del 2012 relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. ln questa tipologia rientrano:

 

a) adattamenti linguistici. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Comunità europea è stata "sostituita" dall'Unione europea che ora possiede personalità giuridica, di conseguenza, in analogia con quanto fatto dalla legge 234 del 2012, tutti i termini che facevano riferimento alla Comunità europea sono stati sostituiti da termini che si riferiscono invece all'Unione europea.

 

b) Adeguamento rispetto alle novità introdotte dalla citata legge 234 del 2012 con riferimento specifico al ruolo delle regioni nel processo decisionale europeo. La legge 234 del 2012 ha introdotto importanti novità in merito ai meccanismi di partecipazione dell'Italia e delle regioni alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea. ln linea generale la legge rafforza il ruolo del Parlamento nazionale nei processi decisionali europei, soprattutto grazie alla previsione di specifici adempimenti relativi all'informazione qualificata e "tempestiva" del Governo al Parlamento, e interviene con nuovi strumenti per rendere più efficace ed efficiente l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi europei (introduzione della "legge di delegazione europea" e della "legge europea"). Con riferimento al ruolo delle regioni, le principali novità sono date dalle tempistiche per la formulazione di osservazioni regionali, nelle materie di loro competenza, e per il raggiungimento dell'intesa con lo Stato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulle iniziative e le proposte di atti legislativi dell'Unione europea (i termini passano da 20 a 30 giorni) e dalla "codificazione" della collaborazione tra parlamenti regionali e Parlamento nazionale nel contesto della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e del cd. dialogo politico con le Istituzioni europee. Con riferimento alla fase discendente sono previsti una serie di adempimenti relativi al recepimento delle direttive da parte delle regioni.

 

c) La legge 234 del 2012, rispetto alla precedente legge 11/2005, amplia il suo ambito di intervento, "riunendo" in un'unica legge tutte le disposizioni riguardanti le relazioni dello Stato con l'Unione europea; basti pensare, ad esempio, al CAPO VIII, che disciplina ex novo l'intero tema degli aiuti di stato. ln questo caso, pur non trattandosi di adeguamenti "obbligatori" rispetto alle innovazioni della legge 234 del 2014, in linea con l'approccio della legge nazionale e con l'obiettivo di "riunire" in un unico provvedimento tutte le disposizioni regionali che regolano i rapporti tra Regione e Unione europea, si è ritenuto di proporre con il presente progetto di legge alcune norme (si vedano gli articoli 18,19 e 20 che introducono, rispettivamente, gli articoli 12 bis, 12ter e 12 quater) che regolano aspetti dei rapporti tra Regione e Unione europea attualmente non previsti nella legge regionale n. 16 del 2008, quali: le procedure interne sull'adozione dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali e di investimento europei, le procedure per la notifica delle discipline per le attività di servizi e relative agli atti regionali che istituiscono o modificano regimi di aiuti di stato.

 

2) Proposte di modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008 motivate sulla base dell'esperienza applicativa. ln questa tipologia rientrano:

 

a) alcune proposte di intervento — relative ad articoli già esistenti o che vengono introdotti ex novo — codificano "prassi di lavoro" ormai consolidate, che hanno contribuito a migliorare qualitativamente la partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai processi decisionali europei grazie all'esperienza maturata negli anni di applicazione della legge regionale n. 16 del 2008. Si vedano, ad esempio, l'articolo 5 - che introduce nella legge n. 16 del 2008 1'art. 3 ter sulla partecipazione — il cui comma 2 "codifica" la prassi consolidata dell'audizione delle parti interessate (stakeholders) sul programma di lavoro annuale della Commissione europea, nonché l'articolo 7, che introduce l'art. 4-bis sul Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione europea dell'Assemblea legislativa.

 

b) Alcune delle disposizioni più innovative si concentrano, invece, su aspetti considerati di particolare interesse nella prospettiva di una ulteriore evoluzione degli strumenti di partecipazione ai processi decisionali europei. Si evidenziano in tal senso l'articolo 4 del progetto di legge che introduce l'articolo 3 bis (Qualità della legislazione) che "esplicita" l'applicazione dei principi europei per "Legiferare meglio" ai processi legislativi già a partire dalla partecipazione costante e qualificata alla formazione del diritto dell'Unione europea che deve essere pensata e organizzata nell'ottica poi della successiva efficace implementazione nell'ordinamento regionale delle regole europee. Si segnala, inoltre, l'articolo 5 che introduce l'articolo 3ter del progetto di legge di modifica relativo al tema della partecipazione. Questo articolo sottolinea, in particolare, il ruolo dell'Assemblea legislativa quale organo rappresentativo, eletto direttamente dai cittadini, che può farsi portavoce e sintesi delle diverse istanze provenienti dal territorio, cercando di garantire il loro coinvolgimento attivo in procedure di per sé molto complesse: proprio alla luce di tale complessità, infatti, il contributo esterno per essere utile deve essere "guidato". Per questo si propone, da un lato, di ricorrere agli strumenti di partecipazione già previsti dall'ordinamento regionale e, dall'altro, di sperimentare anche in questo campo modalità di consultazione innovative. La predisposizione di una sezione del sito dell'Assemblea legislativa dedicata alle attività di fase ascendente e discendente consente, attualmente, di fornire un'informazione tempestiva, aggiornata e costante sulle iniziative e le attività svolte, e potrebbe consentire in futuro di sperimentare modalità di consultazione più dirette e veloci anche su singoli dossier o iniziative europee sulle quali la Regione intende attivarsi. ln prospettiva questo strumento potrebbe essere estremamente utile anche per informare e "dialogare" con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nei processi decisionali europei (Governo e Parlamento nazionali, ma anche le altre regioni italiane ed europee, gli enti locali, nonché, gli organi e le istituzioni dell'UE).

 

3) Introduzione di un nuovo Titolo Il bis contenente disposizioni che regolano le modalità attraverso cui la Regione intende promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dall'essere cittadini europei e della storia dell'integrazione europea attraverso la realizzazione di progetti e iniziative sul territorio.

 

Prima di procedere con l'illustrazione dei singoli articoli, si segnala che la scelta di intervenire con un progetto di legge di modifica, invece che con un provvedimento interamente sostitutivo (e abrogativo) dell'attuale legge regionale n. 16 del 2008, è motivata dal fatto che l'intervento normativo ha ad oggetto unicamente i capi I (Disposizioni generali) e Il (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario) del Titolo I (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale), l'introduzione del Titolo II bis (Promozione e sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea), e il Titolo III (Disposizioni finali) della legge regionale n. 16 del 2008, mentre non si ravvisa la necessità di interventi modificativi relativi la Capo III (Attività di rilievo internazionale della Regione) e al Titolo Il (Rapporti interregionali. Attuazione dell'articolo 25 dello Statuto regionale), rispetto ai quali non sono intervenute novità a livello normativo o di prassi applicativa che richiedono adeguamenti delle norme attuali.

Di seguito l'illustrazione dei singoli articoli:

Art 1

Al fine di effettuare gli adattamenti linguistici necessari a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della legge 234 del 2012, l'articolo modifica il titolo della legge regionale n. 16 del 2008 sostituendo le parole "diritto comunitario" con le parole "diritto dell'Unione europea"

Art 2

L'articolo interviene sull'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008, modificando la rubrica e introducendo il comma Ibis al fine di disciplinare con una sola disposizione le finalità e i principi generali della presente legge. Al fine di effettuare gli adattamenti linguistici necessari a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della legge 234 del 2012, l'articolo prevede la sostituzione del riferimento alla "Comunità europea" con il riferimento all"'Unione europea"

Art 3

L'articolo interviene sull'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2008, al fine di ribadire l'impegno della Regione Emilia-Romagna a partecipare alle iniziative di cooperazione inter-istituzionale attivate a livello nazionale ed europeo, evidenziando la necessità di garantire un'informazione tempestiva ed efficace tra Assemblea legislativa e Giunta sulle attività rispettivamente svolte.

Art 4

L'articolo dispone l'inserimento dell'articolo 3 bis (Qualità della legislazione) stabilendo che la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'UE persegue gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio". L'articolo esplicita le modalità attraverso cui l'Assemblea legislativa e la Giunta, nel rispetto delle rispettive competenze, perseguono tali principi, garantendo che la partecipazione alla formazione del diritto europeo sia finalizzata ad un adeguamento più rapido ed efficace dell'ordinamento regionale agli obblighi che derivano dall'ordinamento europeo. Con riferimento alla fase ascendente, quindi, si richiama l'importanza della partecipazione alle consultazioni avviate dalle istituzioni e organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle promosse dalla Commissione europea sulle iniziative e proposte di atti legislativi dell'UE, segnalati nella Sessione europea, e finalizzate all'acquisizione di dati e informazioni per la predisposizione delle valutazioni di impatto. La disposizione sottolinea, inoltre, l'importanza della partecipazione della Regione alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate sia a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea sia a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea sulle sue proposte. A questo proposito, si evidenzia che la Commissione europea ha adottato nel luglio del 2017 le linee guida aggiornate finalizzate all'applicazione pratica dei principi "Legiferare meglio" in tutto il ciclo della legislazione, accompagnate da specifici strumenti (Tools), di cui il n. 33 dedicato all'impatto territoriale. Inoltre, anche il Comitato delle regioni è impegnato da tempo, in collaborazione con la Commissione europea, nella promozione di strumenti sia nell'ottica di rafforzare la partecipazione dei territori alla definizione delle valutazioni di impatto della Commissione europea, in generale, sia con riferimento allo sviluppo di metodologie per la valutazione dell'impatto territoriale su questi temi. Sul piano nazionale, inoltre, si segnala il DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e la consultazione), che nell'articolo 11 disciplina la partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE finalizzata alla predisposizione da parte del Governo della Relazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012, mentre nell'articolo 15 regola le modalità di partecipazione delle competenti strutture del Governo alle attività di valutazione della normativa europea promosse dalle istituzioni dell'UE. ln questi contesti, in prospettiva, si può delineare un ruolo specifico delle regioni (e in particolare degli esecutivi regionali) con riferimento alle proposte legislative dell'UE che interessano le competenze delle regioni e che hanno un potenziale impatto sul territorio, valutabile in termini qualitativi e quantitativi solo dagli enti regionali stessi. I commi 4 e 5 dell'articolo, quindi, richiamano l'importanza per la Regione di inserirsi in queste dinamiche.

Con riferimento alla fase discendente, invece, si richiama quanto già attualmente previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008 sull'importanza della riduzione degli oneri amministrativi e delle disposizioni supplementari non necessarie in sede di recepimento e attuazione della normativa europea, nonché, della promozione della consultazione delle parti interessate.

Art 5

L'articolo dispone l'inserimento nella legge regionale n. 16 del 2008 dell'articolo 3 ter (Partecipazione) in base al quale la Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. ln questo articolo viene "codificata" la prassi, avviata nel 2012, di svolgere la consultazione degli stakeholders del territorio sul programma di lavoro annuale della Commissione europea al fine di tener conto delle loro osservazioni nell'ambito delle attività che le commissioni assembleari svolgono nella Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa. L'articolo individua, quindi, nell'avvio di consultazioni anche sulle singole iniziative e proposte legislative europee lo strumento principale attraverso cui l'Assemblea legislativa e la Giunta consentono la partecipazione dei soggetti interessati alle attività di fase ascendente. L'articolo prevede la costruzione di una Rete (Rete europea regionale) cui possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo, per migliorare e rendere più efficace la loro partecipazione alle iniziative e alle consultazioni promosse dall'Assemblea e dalla Giunta. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della Sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività ed è coordinata una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati. La Cabina di regia si avvale del supporto delle strutture regionali che si occupano della partecipazione alla fase ascendente e discendente (vedi articolo 21 quinquies) e delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

Art 6

L'articolo sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008, disponendo che la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento ai contributi della Regione al processo decisionale europeo. L'articolo tiene conto delle novità previste dalla legge 234 del 2012 e dettaglia gli obblighi informativi della Giunta nei confronti dell'Assemblea legislativa, con particolare attenzione al seguito dato alle posizioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna in fase ascendente sulle iniziative e le proposte di atti legislativi europei. La disposizione individua quale sede istituzionale privilegiata per garantire l'informazione reciproca tra i due organi, la Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa, rinviando ad ulteriore atto della Giunta e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa la previsione delle misure operative" necessarie a garantire quanto previsto dalla presente norma.

Art 7

L'articolo dispone l'inserimento nella legge regionale n. 16 del 2008 dell'articolo 4bis che prevede che ogni anno, entro il termine non perentorio del mese di febbraio, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa il Rapporto conoscitivo per la sessione europea sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea. L'articolo codifica la prassi ormai consolidata che prevede la presentazione ogni anno da parte della Giunta all'Assemblea legislativa di un rapporto, approvato con delibera, che, ai fini dello svolgimento delle attività relative alla Sessione europea, contiene gli orientamenti e le priorità politiche dell'esecutivo regionale rispetto alle strategie e alle politiche dell'Unione europea, anche alla luce delle priorità segnalate dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro annuale, e fa il punto, settore per settore, sullo status quo delle politiche regionali rispetto alle politiche europee. L'articolo individua, quindi, i principali contenuti del rapporto conoscitivo, tra i quali si evidenziano, con riferimento alla fase ascendente, le priorità e le iniziative (legislative e non) segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea e considerate prioritarie dall'esecutivo regionale, mentre, con riferimento alla fase discendente, l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei e la eventuale presentazione del progetto di legge europea regionale.

Art. 8

L'articolo sostituisce l'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 disponendo che entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in Sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea. L'articolo aggiorna la attuale disposizione prevedendo il 31 marzo quale termine per la conclusione dei lavori della Sessione europea (attualmente il termine previsto è il 30 aprile) ed inserisce esplicitamente il Rapporto conoscitivo per la sessione europea sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, tra gli atti assegnati alle commissioni assembleari per la Sessione europea, i cui lavori possono concludersi con l'approvazione da parte dell'Aula della relativa Risoluzione di indirizzo sulle attività di fase ascendente e discendente della Regione.

Art. 9

L'articolo sostituisce l'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2008 recando disposizioni in merito alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea. Esso aggiorna l'attuale disposizione sia con riferimento agli adattamenti linguistici richiamati in premessa della presente relazione, sia con riferimento alle novità introdotte dall'articolo 24 della legge 234 del 2012 in materia di partecipazione delle regioni alla formazione delle decisioni relative alla formazione degli atti europei. Si segnala, in particolare, il comma 1 che, in linea con quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della legge 234 del 2012, prevede che la Giunta e l'Assemblea legislativa devono garantire l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea; i successivi commi regolano invece le procedure che consentono alla Regione l'adozione della posizione unitaria.

Art. 10

L'articolo sostituisce l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008 disponendo che l'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; stabilisce poi che gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. Anche in questo caso l'articolo aggiorna l'attuale disposizione sia con riferimento agli adattamenti linguistici richiamati in premessa della presente relazione, sia con riferimento alle novità introdotte dall'articolo 25 della legge 234 del 2012, che regola la partecipazione dei parlamenti regionali alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sulle proposte di atti legislativi dell'UE effettuata dalle camere del Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 8 della stessa legge 234 del 2012, a sua volta attuativo di quanto previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona (in particolare all'articolo 6).

Art. 11

L'articolo introduce dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008, l'art 7 bis che disciplina la partecipazione della Regione al dialogo politico delle Camere del Parlamento nazionale con le Istituzioni europee. ln questo caso l'articolo introduce una nuova disposizione dando attuazione nell'ordinamento regionale all'art. 9 della legge 234 del 2012 che ha "codificato" la cd. procedura di "dialogo politico" che consente alle Camere del Parlamento nazionale di far pervenire alle Istituzioni europee "(...) ogni documento utile alla definizione delle politiche europee (...)". Nell'esercizio di tali prerogative l'art. 9 comma 2 della legge 234 del 2012 prevede espressamente che i documenti elaborati dalle Camere tengono conto delle osservazioni e proposte formulate dalle regioni in base a quanto previsto dagli articoli 24, comma 3, e 25 della medesima legge.

Art. 12

L'articolo modifica l'articolo 8 delta legge regionale n. 16 del 2008, effettuando gli adattamenti linguistici richiamati in premessa, sostituendo la parola “comunitaria" con "europea". L'articolo disciplina la legge europea regionale, individuata quale strumento privilegiato per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, anche se non obbligatorio, che tiene conto degli indirizzi di fase discendente formulati dall'Assemblea legislativa in Sessione europea; nell'ultimo comma richiama esplicitamente la previsione dell'art. 40, comma 2, della legge 234 del 2012, secondo cui le leggi regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea attuata e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo.

Art. 13

L'articolo modifica l'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 effettuando gli adattamenti linguistici segnalati in premessa e sostituendo le parole: "comunitaria" con "europea", "direttive comunitarie" con "direttive europee' regolamenti comunitari" con "regolamenti europei' comunitari" con "atti dell'Unione europea' 'atti normativi comunitari" con "atti legislativi dell'Unione europea'

Art. 14

L'articolo modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2008 effettuando alcune correzioni terminologiche.

Art. 15

L'articolo modifica l'articolo 11 delta legge regionale n. 16 del 2008 effettuando gli adattamenti linguistici segnalati in premessa e sostituendo le parole "atti normativi comunitari" con "atti legislativi dell'Unione europea" e "atto normativo comunitario" con "atto legislativo dell'Unione europea"

Art. 16

L'articolo inserisce dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008 il Capo Il bis "Programmazione e Procedure di notifica".

Art. 17

L'articolo sostituisce l'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008, che dispone sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea specificando che Giunta e Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, informandosi reciprocamente sulle rispettive iniziative.

Art. 18

L'articolo inserisce l'articolo 12 bis nella legge regionale n. 16 del 2008 relativo alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. L'articolo risponde all'obiettivo, richiamato in premessa, di far confluire nella legge regionale n. 16 del 2008 tutte le disposizioni procedurali che regolano i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Unione europea. Con riferimento alle procedure regionali per l'adozione dei programmi operativi regionali relativi alla programmazione, gestione e attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei, la disposizione sottolinea, nel comma 1, l'importanza di partecipare alla fase ascendente sulle proposte di regolamenti europei che disciplinano i fondi strutturali europei e che sono presentate dalla Commissione europea prima di ogni nuovo ciclo di programmazione e individua, nel comma 2, la Sessione europea quale momento istituzionale in cui la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'andamento dei negoziati (a livello nazionale ed europeo) finalizzati alla successiva programmazione dei fondi strutturali. L'ultimo comma dell'articolo richiama l'art. 28, comma 4, lett. d), dello Statuto regionale che prevede la presentazione da parte della Giunta e l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa dei piani pluriennali, secondo le procedure del Regolamento interno dell'Assemblea, e, con riferimento specifico ai programmi operativi regionali, disciplina gli obblighi informativi della Giunta nei confronti dell'Assemblea legislativa.

Art. 19

L'articolo, che inserisce l'articolo 12 ter nella legge regionale n. 16 del 2008, riguarda le procedure per la notifica delle discipline per le attività di servizi ed è quindi una norma di tipo procedimentale.

Anche in questo caso l'inserimento della norma risponde all'obiettivo di far confluire nella legge regionale n. 16 del 2008 tutte le disposizioni procedurali che regolano i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Unione europea. La disposizione regola, quindi, le modalità attraverso cui la Giunta e l'Assemblea legislativa adempiono all'obbligo di notifica previsto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla citata direttiva. Più nel dettaglio, si prevede che la Giunta e l'Assemblea sono responsabili dell'adempimento della notifica per gli atti di rispettiva competenza.

Art. 20

L'articolo inserisce l'articolo 12 quater nella legge regionale n. 16 del 2008 relativo alla notifica dei regimi di aiuti di Stato, disciplinando le modalità interne per l'effettuazione delle notifiche relative ai regimi istituiti dalla Regione. ln particolare, si segnala il comma 2 in cui è stabilito che nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa si impegnano a limitare il più possibile il ricorso ai cosiddetti regimi di aiuto ad hoc, che richiedono la notifica preliminare alla Commissione europea, ricorrendo il più possibile ai regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categorie, che prevedono la comunicazione alla Commissione europea. L'articolo stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi di notifica e comunicazione, ponendo la responsabilità della loro effettuazione in capo alle competenti strutture della Giunta, anche per quanto riguarda gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa. Il comma 5, quindi, prevede l'inserimento della clausola di sospensione dell'efficacia negli atti regionali notificati alla Commissione europea.

Art. 21

L'articolo inserisce dopo l'articolo 21 della legge regionale 16 del 2008 il Titolo Il bis "Promozione e sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea.' che contiene disposizioni finalizzate a rafforzare la promozione e il sostegno da parte della Regione (Giunta regionale e Assemblea legislativa) di iniziative e progetti sulla cittadinanza europea e sul percorso di integrazione europea.

Art. 22

L'articolo inserisce nel Titolo Il bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21, l'art 21 bis che dispone sulle finalità di promozione e conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea e di diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea. Dispone altresì sulla partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.

Art. 23

L'articolo inserisce nel Titolo Il bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 bis, l'art 21 ter relativo alla tipologia degli interventi da promuovere e sostenere per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 21 bis. Gli interventi previsti sono: iniziative culturali, didattiche e formative; progetti realizzati da istituti scolastici, enti locali, università e associazioni volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, della storia dell'integrazione europea, della memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea; visite educative presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici; iniziative e progetti per facilitare la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.

Art. 24

L'articolo inserisce nel Titolo Il bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 ter, l'art 21 quater, sulle modalità di attuazione, che prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del programma pluriennale degli interventi proposto dalla Giunta. Il programma stabilisce per gli interventi di competenza della Giunta: gli obiettivi da perseguire; gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari; le modalità di attuazione; i criteri per la concessione dei contributi e i parametri per valutare i risultati. L'Assemblea, inoltre, può realizzare, nell'ambito delle tipologie di interventi previste dall'art. 21 ter, propri interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea. La Giunta e l'Assemblea individuano le modalità per garantire il raccordo e la coerenza tra le iniziative assunte dalla Giunta in attuazione del piano pluriennale e quelle proprie dell'Assemblea legislativa. ln occasione della Sessione europea annuale, quindi, la Giunta informa l'Assemblea sull'attuazione del programma e quest'ultima può formulare indirizzi nella relativa Risoluzione.

Art. 25

L'articolo inserisce l'articolo 21 quinquies nella legge regionale n. 16 del 2008 relativo alle norme attuative. La disposizione prevede che, relativamente alte attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e dei diritto europeo, con delibera di Giunta e dell‘Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati: gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo; le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3 ter, comma 4; le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'articolo 3 ter, comma 6; le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo art. 4, comma 2. Nel comma 2, si individuano le strutture responsabili del coordinamento delle attività di fase ascendente e discendente, prevedendo l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto Giunta — Assemblea per la fase ascendente ed un gruppo di lavoro inter-direzionale della Giunta che si occupa degli adempimenti di fase discendente. Con questa disposizione si "codificano" le scelte organizzative e il metodo di lavoro che hanno garantito in questi anni il supporto da parte delle strutture amministrative agli organi politici per lo svolgimento delle attività. Dei gruppi di lavoro fa parte anche la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles che, in base al comma 4, assicura il supporto all'Assemblea legislativa per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 12 dello Statuto regionale e dalla presente legge. Il comma 5, infine, richiama l'istituzione di un'apposita sezione del sito ufficiale dell'Assemblea legislativa, dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.

Art. 26

L'articolo sostituisce l'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2008 relativo alla "Norma finanziaria"

Art. 27

L'articolo reca le disposizioni finali e stabilisce che la delibera relativa agli aspetti organizzativi prevista dall'articolo 21 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2008 deve essere assunta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 28

L'articolo abroga alcune disposizioni della legge regionale n. 16 del 2008 (in particolare gli articoli 2 e 3, da considerarsi non più necessari a seguito delle modifiche operate dal presente progetto di legge), e l'articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), che attualmente regola la notifica degli aiuti di stato regionali e prevede la clausola di sospensione dell'efficacia delle disposizioni soggette a notifica, che risulta superata dall'introduzione dell'articolo 12 quater nella legge regionale n. 16 del 2008.

 


INDICE

 

Art. 1 Modifiche al titolo della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 2 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 3 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 4 Inserimento dell’articolo 3 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 5 Inserimento dell’articolo 3 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 6 Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 7 Inserimento dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 8 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 9 Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 10  Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 11 Inserimento dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 12 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 13  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 14  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 15  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 16  Inserimento del Capo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 17 Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 18 Inserimento dell’articolo 12 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 19  Inserimento dell’articolo 12 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 20 Inserimento dell’articolo 12 quater della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 21  Inserimento del Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 22Inserimento dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 23Inserimento dell’articolo 21 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 24Inserimento dell’articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 25Inserimento dell’articolo 21 quinquies della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 26Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 27 Disposizioni finali

 

Art. 28Abrogazioni

 

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel titolo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) e di conseguenza nelle rubriche del titolo I e del capo II della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “formazione e attuazione del diritto comunitario” sono sostituite dalle seguenti: “formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla seguente: “Finalità e principi generali”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “del diritto comunitario” sono sostituite dalle seguenti: “delle politiche e del diritto dell’Unione europea”.

 

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.”.

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione” sono soppresse.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2008 dopo le parole “cooperazione istituzionale” sono aggiunte le seguenti: “e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività”.

 

Art. 4

Inserimento dell’articolo 3 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Prima dell’articolo 4, nel Capo II del Titolo I della legge regionale 16 del 2008, è inserito il seguente:

 

“Art. 3 bis

Qualità della legislazione

 

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per “Legiferare meglio”.

 

2. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti legislativi dell’Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell’ordinamento regionale.

 

3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l’Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e  nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell’Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell’Assemblea legislativa prevista dall’articolo 5, e si informano reciprocamente sugli esiti.

 

4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l’analisi dell’impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell’Unione europea e a rafforzare l’analisi dell’impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea.

 

5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste negli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall’articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l’Unione europea può chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell’Unione Europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attività della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini.

 

6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.”.

 

Art. 5

Inserimento dell’articolo 3 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 3 bis, nel Capo II del Titolo I della legge regionale 16 del 2008, è inserito il seguente:

 

“Art. 3 ter

Partecipazione

 

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea.

 

2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in audizione i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell’audizione nell’ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell’Assemblea legislativa.

 

3. La Giunta e l’Assemblea legislativa promuovono consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell’Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell’Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell’ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.

 

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, la Regione si avvale della Rete europea regionale, d’ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l’anno, prima dell’avvio dei lavori della Sessione europea e dopo l’approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

 

5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell’Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all’articolo 21 quinquies, comma 2, e delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

 

6. L’Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del Regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n.3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L’Assemblea legislativa si impegna, inoltre, a promuovere l’attivazione di consultazioni, anche informatiche, su iniziative e proposte legislative dell’Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1”.

 

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Rapporti Giunta - Assemblea legislativa

 

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

 

a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti legislativi dell’Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

 

b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell’intesa prevista dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

 

c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

 

d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;

 

e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

 

f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 22 della legge 234 del 2012;

 

g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

 

h) agli atti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

 

i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;

 

j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell’Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

 

k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

 

l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

 

2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell’Assemblea legislativa prevista all’articolo 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell’articolo 21quinquies”.

 

Art. 7

Inserimento dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

 

“Art. 4 bis

Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell’Assemblea legislativa

 

1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell’Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell’Unione europea.

 

2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, è trasmesso all’Assemblea legislativa e contiene:

 

a) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta regionale intende perseguire nell’anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell’Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorità del programma di lavoro annuale della Commissione europea;

 

b) le iniziative, legislative e non, nonché le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalità previste negli articoli 6 e 7;

 

c) l’aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell’Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell’Unione europea predisposta ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

 

d) l’indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall’Assemblea legislativa nell’ambito della sessione europea annuale precedente;

 

e) l’elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;

 

f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall’articolo 4, commi 1 e 2;

 

g) l’aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che dà conto dell’attività di valutazione svolta, fornendo informazioni sull’attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.”.

 

Art. 8

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Sessione europea

 

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell’Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

 

2. Per lo svolgimento della sessione europea, la Giunta regionale presenta, entro il termine previsto nel comma 1, il rapporto conoscitivo di cui all’articolo 4 bis.

 

3. L’Assemblea legislativa garantisce l’informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell’Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione europea.

 

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.”.

 

Art. 9

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell’Unione europea

 

1.  La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa garantiscono l’adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e le iniziative dell’Unione europea.

 

2. In attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell’istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta regionale, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

 

3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.

 

4. L'Assemblea legislativa può chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell’intesa prevista dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 nonché per richiedere l’apposizione della riserva di esame prevista dall'articolo 24, comma 5, della stessa legge.

 

5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

 

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.

 

7. Per favorire l’ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell’Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.”.

 

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Sussidiarietà

 

1. L’Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell’articolo 25 della legge n. 234 del 2012, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

 

2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l’Unione europea, e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all’Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilità con il principio di sussidiarietà delle proposte di atti legislativi dell’Unione europea.

 

3. L’Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.

 

4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, l’Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'articolo 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.”.

 

Art. 11

Inserimento dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

 

“Art. 7 bis

Dialogo politico

 

1. Nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234 del 2012, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale formulano, ove possibile in maniera congiunta, le osservazioni da trasmettere alle Camere del Parlamento nazionale ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3.”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “ordinamento comunitario” sono sostituite dalle seguenti: “ordinamento europeo” e le parole “sessione comunitaria” sono sostituite dalle seguenti: “sessione europea”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell’Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all’Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici.”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“3. Resta salva la possibilità di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea attuata e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalità previste nell’articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nella rubrica e all’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 la parola “comunitaria” è sostituita dalla seguente: “europea”.

 

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008:

 

a) dopo le parole “provvede al recepimento” sono inserite le seguenti parole: “e all’attuazione”;

 

b) le parole “direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “direttive europee”.

 

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “regolamenti comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “regolamenti europei”.

 

4. Alle lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “atti comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “atti dell’Unione europea”.

 

5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “atti normativi comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “atti legislativi dell’Unione europea”.

 

6. Nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “gli altri termini” sono sostituite dalle seguenti: “i termini” e le parole “all’ordinamento comunitario” sono sostituite dalle seguenti: “all’ordinamento dell’Unione europea”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “circa le” e “circa i” sono sostituite rispettivamente dalle parole “sulle” e “sui” e le parole “Consiglio UE” sono sostituite dalle seguenti: “Consiglio dell’Unione europea”.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nella rubrica dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “atti normativi comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “atti legislativi dell’Unione europea”.

 

2. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole “atto normativo comunitario” sono sostituite dalle seguenti: “atto legislativo dell’Unione europea”.

 

Art. 16

Inserimento del Capo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008, è inserito il seguente Capo:

 

“Capo II bis

Programmazione e Procedure di notifica”

 

Art. 17

Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

 

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

 

3. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell’Unione europea intraprese.”.

 

Art. 18

Inserimento dell’articolo 12 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Capo II bis del Titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

 

“Art. 12 bis

Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei

 

1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli 6 e 7. La Giunta regionale informa l’Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull’andamento dei negoziati che si concludono con l’approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.

 

2. Nell’ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale informa l’Assemblea legislativa sull’avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.

 

3. In attuazione dell’articolo 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all’Assemblea legislativa per l’approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall’Assemblea legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l’Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.”.

 

Art. 19

Inserimento dell’articolo 12 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Capo II bis del Titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l’articolo 12 bis è inserito il seguente:

 

“Art. 12 ter

Notifica delle discipline per le attività di servizi

 

1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

2.La Giunta regionale, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonché le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l’Assemblea legislativa.

 

3. L’Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.”.

 

Art. 20

Inserimento dell’articolo 12 quater della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Capo II bis del Titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l’articolo 12 ter è inserito il seguente:

 

“Art. 12 quater

Notifica aiuti di Stato

 

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

 

2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell’Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

 

3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta regionale, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

 

4. Qualora la proposta subisca durante l’iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta regionale, con le stesse procedure.

 

5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

 

6. la Giunta regionale, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.

 

7. Per gli atti di iniziativa dell’Assemblea legislativa, la Giunta regionale, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.”.

 

Art. 21

Inserimento del Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 16 del 2008 è inserito il seguente Titolo:

 

“TITOLO II BIS

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA.”

 

Art. 22

Inserimento dell’articolo 21 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l’articolo 21 è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 21bis

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l’importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, così come regolata dalla Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativa alla “Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione”, nonché la diffusione della conoscenza della storia dell’integrazione europea.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene altresì la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall’Unione europea.”.

 

Art. 23

Inserimento dell’articolo 21 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l’articolo 21 bis è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 21 ter

Tipologia degli interventi

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 21bis, la Giunta e l’Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:

 

a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell’integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;

 

b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché a far conoscere la storia dell’integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalità emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo;

 

c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell’Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

 

d) iniziative e progetti per facilitare la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall’Unione europea.”.

 

Art. 24

Inserimento dell’articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l’articolo 21 ter è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 21 quater

Attuazione degli interventi

 

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente Titolo.

 

2. Il programma stabilisce:

 

a) gli obiettivi da perseguire;

 

b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;

 

c) le modalità per l’attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;

 

d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

 

3. L’Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 21 ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.

 

4. La Giunta e l’Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.

 

5. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L’Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.

 

6. In occasione della Sessione europea, la Giunta informa l’Assemblea legislativa sull’attuazione del programma. L’Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all’atto di indirizzo approvato ai sensi dell’art. 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.”.

 

Art. 25

Inserimento dell’articolo 21 quinquies della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Nel Titolo III della legge regionale n. 16 del 2008, prima dell’articolo 22 è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 21 quinquies

Norme attuative

 

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 12 dello Statuto e dai Capi I e II del Titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati:

 

a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;

 

b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall’articolo 3 ter, comma 4;

 

c) le modalità per l’attivazione delle consultazioni informatiche previste dall’articolo 3 ter, comma 6;

 

d) le modalità per garantire l’informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall’articolo art. 4, comma 2.

 

2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla Direzione generale, per l’Assemblea legislativa, ed a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l’Ufficio di Presidenza individuano nell’atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.

 

3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell’ambito di un gruppo di lavoro, coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza, e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all’Assemblea legislativa, o ad altri soggetti istituzionali, e li comunicano ai coordinatori di cui al comma.2.

 

4. Per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 12 dello Statuto e dai Capi I e II del Titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’Unione Europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all’Assemblea legislativa.

 

5. Per garantire l’adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attività di fase ascendente e discendente della Regione, l’Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea.

 

6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.”.

 

Art. 26

Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente articolo:

 

“Art. 23

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2018-2020.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

 

Art. 27

Disposizioni finali

 

1. Le deliberazioni sugli aspetti organizzativi di cui all’articolo 21 quinques, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2008 sono approvate entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 28

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) l’articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso);

 

b) gli articoli 2 e 13 della legge regionale n. 16 del 2008.

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