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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6468
Presentato in data: 04/05/2018
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)". (Delibera di Giunta n. 631 del 02 05 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Modifiche alla L.R. n. 24 del 2003 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

 


RELAZIONE

 

Nel 2003, con la sua legge 24, la Regione Emilia-Romagna ha segnato la via per l’impegno di regioni ed Enti locali per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio, prevedendone il quadro di riferimento, i principi fondamentali, ma anche gli strumenti operativi e organizzativi. Tra essi, il ruolo essenziale delle polizie locali, che, grazie proprio alla L.R. 24 hanno raggiunto in questi 20 e più anni un livello di qualificazione, professionalità e innovazione tale da fare riconoscere il sistema di polizia locale emiliano romagnolo come esempio a livello nazionale.

Intervenire per riformare la L.R. 24 non è quindi dovuto alla necessità di mettere mano ad una norma sbagliata o inefficace; il percorso di ampia consultazione che ha accompagnato i primi due anni della legislatura attuale, per la raccolta di suggerimenti ed opinioni intorno a questo tema, ha infatti innanzitutto consolidato la convinzione della Regione rispetto all’utilità della L.R. e all’importanza che la sua ossatura e i suoi tratti essenziali non venissero snaturati in un intervento per altre ragioni indispensabile. Ciò di cui ha bisogno infatti la L.R. 24 è una modernizzazione, un adeguamento ad un contesto che per ragioni socioculturali, ma anche per le profonde mutazioni che in questi anni hanno investito, di fatto, il lavoro delle polizie locali, non è più certo quello del 2003.

L’intervento qui proposto non è però neppure mero restyling normativo: come la Regione Emilia-Romagna ha avviato pionieristicamente una stagione di importante crescita del ruolo e delle competenze della polizia locale nel 2003, anche oggi il suo obiettivo è guardare al futuro, attraverso un’azione legislativa finalizzata a disegnare la polizia locale dei prossimi 20 anni. La polizia locale che vogliamo, costruita raccogliendo le migliori esperienze, la tradizione e la vocazione che il modello emiliano romagnolo ha affermato in questi anni e insieme le innovazioni più significative.

È giunto il momento per scrivere in un testo di legge quella che è la vocazione della polizia locale, la sua visione, la sua missione, nel rispetto dei confini della normativa statale e, va detto, nella vacanza di una definizione piena dei suoi compiti e delle sue funzioni, che la normativa statale, di nuovo, non arriva a compiere.

Tre le direttrici che ispirano la riforma:

a)      Il miglioramento del coordinamento regionale

b)      La definizione di un nuovo modello di polizia locale emiliano romagnolo

c)      Gli strumenti per un servizio più efficace ed efficiente

 

A. Il miglioramento del coordinamento regionale

Il ruolo di coordinamento svolto dalla Regione in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento (e di forza) per l’intero sistema. In termini di risorse economiche che hanno permesso la modernizzazione delle dotazioni, la diffusione di strumenti tecnologicamente avanzati e al passo con i tempi, l’utilizzo di reti, infrastrutture e software che fanno dei corpi e servizi sul territorio veri tasselli di un unico sistema di livello regionale. In termini di promozione e rafforzamento di quei processi di accorpamento e unificazione che hanno portato oggi le polizie locali regionali dal numero di 341 (una per comune) a quello di 123: strategia che ha permesso una forte crescita in termini di solidità e strutturazione delle organizzazioni di polizia locale e di conseguenza di servizio offerto ai cittadini. In termini di qualificazione e accrescimento del servizio offerto ai cittadini, attraverso un investimento massiccio sulla formazione (di ingresso e di aggiornamento), sulla sperimentazione di modalità di erogazione innovative nei contenuti e nei modelli organizzativi, sulla collaborazione tra i comandi, specialmente in occasione di calamità.

La riforma mira a spingere ulteriormente su tale coordinamento:

-          ponendo la formazione ancora più al centro delle strategie regionali

-          prevedendo la possibilità di una centralizzazione delle procedure di accesso al ruolo (attraverso corsi-concorso di livello regionale)

-          investendo sulla professionalità dei vertici delle strutture di polizia locali

-          promuovendo la filosofia del mutuo supporto tra i comandi, da un lato standardizzando le procedure per la collaborazione in caso di calamità, dall’altro estendendone la possibilità anche per emergenze di diversa natura

-          favorendo il principio della collaborazione e dello scambio tra i corpi, in modo da valorizzare, da un lato, le eccellenze e le grandi professionalità maturate in alcuni contesti e da permettere, dall’altro, la crescita di un sistema di polizia locale che beneficia dei principi del lavoro di rete e di condivisione delle reciproche dotazioni e professionalità

-          puntando sulla ricchezza e la qualificazione dei servizi offerti, quali nuovi strumenti di misurazione dei corpi, in aggiunta agli ordinari standard numerici relativi a numero di operatori e orari di attività

-          prevedendo forme di contribuzione economica e di finanziamento anche per progetti sperimentali finalizzati alla qualificazione del servizio

-          promuovendo la promozione del ruolo e dell’immagine della polizia locale, quale azione necessaria da accompagnare al lavoro di vicinanza a cittadini e comunità di ogni giorno, per combattere lo stereotipo che spesso accompagna la figura dell’operatore di polizia locale, avvicinare i cittadini alle istituzioni locali e aumentare il senso di fiducia e la funzione di rassicurazione tipica dei servizi di polizia locale.

 

B. La definizione di un nuovo modello di polizia locale emiliano romagnolo

Si è scritto nella premessa che la riforma punta a definire per la prima volta quali sono la vocazione, la visione, l’identità profonda della polizia locale: la polizia locale che vogliamo per la nostra regione da qui ai prossimi vent’anni. Per fare questo però è necessario partire dalla realtà, da quel modello di polizia che già oggi viene svolta con competenza e consapevolezza nei territori e non applicando acriticamente modelli teorici che possono male adattarsi ai contesti e ai bisogni delle nostre comunità locali.

Il punto fermo resta quell’idea di prima polizia, di primo contatto tra cittadini e istituzioni che le polizie locali della nostra regione riconoscono esse stesse come cuore della propria attività e che è stata ben descritta dal manifesto “La polizia locale oggi”, promosso tra gli altri dalla Regione Emilia-Romagna e approvato nel 2007 da Anci, Upi, Conferenza dei Presidenti di Regione e dai principali associazioni di categoria e movimenti attivi in materia di polizia locale.

È necessario oggi proseguire su questa strada, avviando un percorso che vada da un’idea astratta di prossimità (già presente nel testo della L.R. 24/2003, ma che, se non definita in concreto lascia spazio ad interpretazioni nei fatti anche molto limitate, quasi intendendola come mera distribuzione logistica degli uomini sul territorio) ad una più puntuale definizione di polizia di comunità, sempre interpretata “all’emiliano-romagnola”.

A livello teorico, per polizia di comunità si intende un modello di polizia locale che promuove strategie organizzative di supporto all’uso sistematico di partnership e tecniche di problem-solving per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che intaccano la sicurezza locale, dalla criminalità, al disordine urbano, all’insicurezza diffusa. Fondata sui pilastri del coinvolgimento della e nella comunità e dell’orientamento al problema, la polizia di comunità emiliano-romagnola porterà un cambio di identità e insieme di organizzazione che richiederà un forte impegno di tutti gli attori coinvolti.

Il passaggio da polizia di prossimità a polizia di comunità, dall’idea di forza a quella di servizio di polizia non sarà nel testo di legge rappresentato da una mera, per quanto indispensabile, notazione di principio, ma la norma stessa definisce i confini di tale visione, il termini, il più possibile, operativi e basati sull’esperienza concreta: valorizzare il volontariato di ausilio alle attività di polizia locale, puntando a collaboratori giovani, motivati e competenti; lavorare in partnership con le comunità locali, attraverso meccanismi di dialogo permanente con i cittadini per la definizione comune di problemi e obiettivi e andando a stimolare la stessa partecipazione dal basso e il senso di appartenenza al territorio laddove è meno forte; entrare in contatto e sinergia con i gruppi spontanei di cittadini che si attivano intorno al fine comune del benessere dei propri quartieri e non per la creazione di micro-contesti chiusi ed esclusivi; utilizzare collaborazioni mirate e strutturate con particolari settori della società civile e produttiva, non soltanto per rispondere ai loro bisogni, ma anche al fine di responsabilizzarli sulla comune gestione dello spazio pubblico, sul quale le loro stesse attività possono produrre un impatto forte in tema di conflittualità o degrado; orientare la propria funzione e i propri servizi adattandoli ai diversi target di interesse (bambini, adolescenti, anziani, ecc.) in un’ottica non solo di diffusione di corrette informazioni e comportamenti, ma anche per promuovere il contatto tra cittadini e istituzioni e stringere alleanze utili ad una migliore lettura del territorio; dare maggiore centralità al tema della comunicazione, sia per arricchire il bagaglio di competenza degli operatori, che devono essere in grado di dare risposte ai cittadini non solo puntuali e corrette, ma assertive e adeguate alle caratteristiche delle persone che si trovano di fronte, sia per migliorare la conoscenza che l’opinione pubblica ha del lavoro della polizia locale in tutta la sua ricchezza, anche attraverso i nuovi media.

 

C. Gli strumenti per un servizio più efficace ed efficiente

Se le funzioni e il ruolo della polizia locale oggi sono nei fatti in concreto molto diversi da quella che è l’immagine tradizionale del vigile impegnato prevalentemente in attività di sanzione e di regolazione del traffico, anche le dotazioni e gli strumenti ad uso delle polizie locali devono essere idonee per la gestione di tutti quegli elementi che rendono complessa la regolamentazione della civile convivenza nello spazio pubblico urbano e non urbano.

Per questo è opportuno definire in legge regionale alcuni aspetti ormai diventati realtà nel lavoro quotidiano delle polizie locali del nostro territorio e regolamentare più nel dettaglio l’utilizzo di alcuni strumenti di indispensabile supporto operativo, sempre nell’alveo di quell’idea di polizia locale fortemente incardinata nella comunità di riferimento, orientata al problema e vocata al lavoro di rete:

-          disciplinare l’utilizzo del volontariato per lo svolgimento di attività compatibili e finalizzate alla rassicurazione, alla diffusione di informazioni corrette ed autentiche, all’aumento della presenza istituzionale su contesti urbani (e non) considerati “a rischio” (hot spot), quali spiagge, parchi pubblici, scuole, mercati, ecc.

-          dare nuova linfa alla figura del “Referente per la sicurezza”, già presente nella L.R. 24/2003 come grande innovazione di livello nazionale, oggi di fatto superato dalla legge 94/2009 che regolamenta la figura del cosiddetto “buttafuori”; rivitalizzare il “Referente per la sicurezza” significa assegnargli funzioni di “Street tutor” specialmente nei contesti urbani della movida, funzioni cioè di prevenzione e regolamentazione dei conflitti sullo spazio pubblico, in un’ottica di stretta collaborazione e condivisione delle responsabilità tra gestori dei locali pubblici e amministrazioni locali

-          definire cosa si intende per strumenti di autotutela e prevedere una serie di dispositivi, non armi, come già previsto nel regolamento tipo di polizia locale adottato dalla Conferenza delle Autonomie Locali nel gennaio del 2005, perseguendo varie finalità:

-       avere consapevolezza del profilo di rischio specifico ed attivare le iniziative preventive necessarie;

-       consentire interventi di polizia locale in contesti e situazioni spesso complesse e a rischio in condizioni di maggiore sicurezza per gli operatori, limitando al contempo l’uso di strumenti di natura più offensiva;

-       prevedere strumenti di sostegno psicologico per far fronte ad eventi traumatizzanti affrontati.

-          promuovere a livello regionale la possibilità di stipulare accordi interistituzionali per regolamentare esperienze di eccellenza che troppo spesso sono legate ad occasionali contingenze locali, dalla qualificazione del lavoro di operatori di polizia locale presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure, allo scambio di dati ed informazioni ad esempio relativi ai veicoli controllati.

 

Illustrazione dei singoli articoli

 

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 per adeguare i riferimenti normativi ai cambiamenti recentemente intervenuti nel contesto normativo e ordinamentale della Regione.

L’articolo 2 introduce il nuovo articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2003 “Indirizzi regionali per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale” che, come ampiamente illustrato nella parte generale della Relazione, fornisce una puntuale definizione di polizia di comunità delineandone le caratteristiche fondanti.

L’articolo 3 introduce tre modifiche puntuali all’art. 3 della legge regionale n. 24 dedicato alla “Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa”.  Il comma aggiunge tra gli obiettivi che la Regione si pone quello dello sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all’art. 17 septies, comma 5. Il comma 2 richiama i principi di polizia di comunità definiti nei due nuovi articoli – il 2 bis e l’11 bis – introdotti dal presente progetto di legge. Il comma 3 sostituisce esplicitamente le denominazioni “polizia municipale” e “polizia provinciale” con la denominazione “polizia locale”, utilizzata d’ora in poi in tutta la legge per identificare tutte le strutture degli Enti locali svolgenti funzioni di polizia amministrativa locale.

L’articolo 4 sostituisce nel comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 24 del 2003 un riferimento normativo superato perché abrogato con quello vigente.

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 con il fine di esplicitare alcuni aspetti del loro utilizzo. Innanzitutto tra gli ambiti di utilizzo del volontariato è aggiunto quello legato alle attività finalizzate al rispetto dell'ambiente. Le condizioni e le modalità del loro utilizzo rimangono invariate rispetto alla disciplina vigente ma viene precisato che le convenzioni – già ora gli Enti locali stipulano con le associazioni di volontariato - devono definire l’ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Questa precisazione intende rendere più chiari ed omogenei i contenuti delle convenzioni – il cui contenuto è peraltro previsto che sia definito con delibera di GR - e l’impiego stesso dei volontari.

L’articolo 6 sostituisce l’attuale art. 9 della legge regionale n. 24 del 2003 al fine di ridefinire i compiti di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti da parte del Referente per la sicurezza sulla base delle esigenze attuali. L’obiettivo è quello di “presidiare” anche le zone adiacenti ai luoghi del divertimento, dell'intrattenimento e dello spettacolo, zone dove anche solo per la presenza di molte persone, si creano fenomeni di disordine urbano, inciviltà o semplice confusione che producono frizioni e problemi con la restante parte della città che insiste attorno alla cosiddetta “movida”. 

La nuova disciplina estende i compiti previsti per gli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dal successivo D.M. 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno anche allo spazio pubblico adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi. Tali attività sono denominate di Street Tutor; il loro svolgimento, oltre ad essere soggetto alle medesime prescrizioni e sanzioni previste dalla legge n. 94 del 2009, è subordinato al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune e all'aver frequentato da parte degli addetti uno specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale. Nell’esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

L’articolo 7 introduce la prima delle sezioni in cui sarà articolato il Capo III, quella dedicata alle Funzioni e organizzazione della polizia locale.

L’articolo 8 introduce delle modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sostituendo in primo luogo il comma 3 al fine di sostituire i riferimenti alle Province con quelli agli Enti locali e alla nuova denominazione di polizia locale; inoltre abroga i tre commi finali i cui contenuti, in quanto attinenti ad aspetti organizzativi e non relativi alle funzioni, vengono spostati negli articoli successivi.

L’articolo 9 introduce il nuovo articolo 11 bis della legge regionale n. 24 del 2003 che contiene i principi di riferimento del concetto di polizia locale di comunità e delinea le caratteristiche fondanti del nuovo modello, illustrato nella parte generale della Relazione.  

L’articolo 10 sostituisce l’art. 12 della legge regionale n. 24 per aggiungere nello specifico alcuni ulteriori ambiti su cui la Regione esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento: quelli della “formazione e aggiornamento professionale” e della “promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale”.  Viene inoltre integrato il novero delle materie su cui la Giunta regionale emana raccomandazioni tecniche con il riferimento alla “promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale” in coerenza con quanto prevede il nuovo art. 19 quater introdotto dal presente progetto di legge.

L’articolo 11 introduce nell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 alcuni correttivi nella composizione del Comitato tecnico di polizia locale e sulle modalità di sostituzione dei suoi componenti. 

L’articolo 12 introduce il nuovo articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 2003 che, in un’ottica di razionalizzazione delle funzioni di polizia locale, riepiloga e puntualizza le attività dei corpi e dei servizi di polizia locale istituiti nei Comuni, nelle Unioni di Comuni, nelle Province e nella Città Metropolitana, raccogliendo disposizioni prima contenute in molteplici articoli della legge regionale n. 24 del 2003.

L’articolo 13 riscrive sostanzialmente l’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 al fine di specificare meglio le caratteristiche e i requisiti dei corpi di polizia locale. Riguardo a questi ultimi, nel 2003 erano stati indicati – e successivamente dettagliati con specifica delibera attuativa - i requisiti di natura quantitativa; il nuovo art. 14, come riscritto, affianca a questi degli standard qualitativi finalizzati ad assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, descritto negli articoli 2 bis e 11 bis.

L’articolo 14 modifica il sistema delle incentivazioni economiche regionali delineato dall’art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 introducendo lo strumento dell’accordo di programma attraverso il quale è possibile sostenere, oltre che la costituzione dei corpi, anche quella dei servizi di polizia locale all’interno di Unioni di comuni non ancora in grado di costituire corpi di polizia locale conformi ai parametri regionali. Ulteriori novità sono rappresentate dal venir meno in legge della percentuale massima di contribuzione regionale, limite che verrà definito con delibera di Giunta Regionale, e dalla possibilità che la Regione metta a disposizione strumenti anche informatici per il miglior svolgimento dei servizi di polizia locale.

L’articolo 15 introduce l’art. 15 bis della legge regionale n. 24 del 2003 istituendo il fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia. Tali sostegni alla stipula di specifiche assicurazioni potranno essere richiesti dagli enti che ne sono ancora privi, che li dovranno restituire entro 5 anni.

L’articolo 16 incide con interventi puntuali sul vigente articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 sia per adeguarlo alle novità sia terminologiche che di impostazione degli altri articoli della legge (è il caso delle modifiche alla rubrica e ai commi 4 e 5 dell’art. 16). Le novità sostanziali sono quelle apportate dal comma 2 che introduce tra le figure professionali in cui è articolato il corpo di polizia locale quella del responsabile di servizio; dal comma 3 che elimina dal comma 3 dell’art. 16 il collegamento tra l’esito positivo della formazione iniziale e il superamento del periodo di prova, mantenendo l’obbligo da parte degli Enti locali di un'adeguata formazione iniziale specifica; dal comma 6 che interviene nel comma 6 dell’art. 16 per stabilire che gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo in situazioni eccezionali, e non occasionalmente – come finora previsto - a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge; dal comma 7 che aggiunge il comma 6 bis all’art. 16 per richiamare l’applicazione dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 cioè l’obbligo di sottoposizione periodica alle visite mediche e agli accertamenti al fine di garantire la salute e la sicurezza degli operatori nonché l’idoneità all’efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale.

L’articolo 17 introduce nella legge regionale n. 24 del 2003 il nuovo articolo 16 bis dedicato al corso-concorso unico regionale per l’accesso alle figure professionali della polizia locale. Si tratta di una modalità di accesso che si affianca alle altre procedure selettive e che può essere utilizzata dagli Enti locali del territorio regionale per far selezionare il personale di polizia locale da assumere. La caratteristica è di prevedere un percorso formativo a cui i candidati verranno ammessi previa selezione e che si concluderà con un esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive volte ad accertare l’idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale sarà utilizzabile dagli Enti locali per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali. La formazione regolarmente svolta rappresenterà un titolo valutabile nelle procedure selettive che verranno bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale. La durata e i contenuti del percorso formativo, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione alle diverse fasi della procedura di reclutamento saranno stabiliti nell’articolo 16 bis e successivamente dettagliati con apposita delibera di GR. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all’art. 18 bis.

Complessivamente si tratta di un intervento che mira a razionalizzare i costi delle procedure e ad innalzare il livello di professionalizzazione degli operatori fin dalla loro immissione in ruolo. Un percorso così articolato garantirà l’accesso a personale più consapevole del ruolo e delle competenze che sarà chiamato a svolgere e conseguentemente maggiormente motivato all’intraprendere una professione pubblica dalle spiccate particolarità.

L’articolo 18 modifica l’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 mediante una modifica al comma 3 e l’aggiunta di un comma 3 bis. Le modifiche sono finalizzate a rafforzare il rapporto – che è diretto e mai mediato da altre figure apicali - tra il Comandante o il responsabile del servizio di polizia locale e l’organo politico dell’Ente locale, e a valorizzare l’esperienza maturata all’interno del servizio di polizia locale da parte di chi riveste tale incarico. Nel comma 3 si richiede ora che l’esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza che il Comandante deve avere, sia maturata preferibilmente all’interno dei servizi di polizia locale.  Il nuovo comma 3 bis stabilisce che il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale e che eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.

L’articolo 19 introduce l’articolo 17 bis istitutivo dell’Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, al fine di dare evidenza delle competenze acquisite da coloro i quali svolgono questo delicato ruolo e dall’altro prevedere percorsi formativi specifici tali da qualificare ed omogeneizzare ulteriormente le competenze e il livello professionale della categoria. Detto Elenco è utilizzabile dagli Enti locali per valutare, nell’ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.  Oltre a questo elenco, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale.

La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i requisiti per l’iscrizione ad entrambi gli elenchi e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 20 introduce all’interno del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003 la Sezione II dedicata alle “Collaborazioni”. Compongono questa Sezione cinque nuovi articoli, dal 17 ter al 17 septies, introdotti rispettivamente dai cinque articoli che di seguito si illustrano.   

L’articolo 21 introduce l’articolo 17 ter “Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale” che prevede la creazione di un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale. Tale Archivio – denominato “M.A.R.Co.Po.Lo.-ER” sarà gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sarà messo a disposizione degli Enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi. 

L’articolo 22 introduce l'articolo 17 quater “Collaborazioni tra strutture di polizia locale”. Detto articolo prevede che la Regione promuova, anche attraverso una modulistica uniforme, la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di operatori.

L’articolo 23 introduce l’articolo 17 quinquies “Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze”.  La possibilità di inviare personale di polizia locale nelle aree colpite da calamità attraverso il coordinamento del servizio regionale competente con iter burocratici semplificati rispetto a quanto contemplato dalla L. 65/1986 era già stata prevista nella L.R. n. 24 con la L.R. n. 8 del 2013 a seguito dell’esperienza maturata durante il terremoto Emilia 2012. La previsione originaria, rimasta nel comma 1 dell’articolo 17 quinquies - che prevede che in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale – è stata traslata su altre situazioni emergenziali, previste nel comma 2 che consente che in caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli Enti locali limitrofi, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

E poi previsto che la Giunta Regionale adotti una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.

L’articolo 24 introduce l'articolo 17 sexies “Accordi per l’interscambio operativo” in cui si prevede che la Regione promuova accordi con le competenti autorità statali per favorire l’interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile.

L’articolo 25 introduce l'articolo 17 septies “Attività di collaborazione con soggetti privati”.

La disposizione promuove la collaborazione tra i corpi e i servizi di polizia locale con i soggetti privati individuati agli articoli 8, 9 e 10 della legge e ribadisce che la loro attività è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.

I commi 2 e 3 sono in particolare dedicati ai volontari: il comma 2 elenca le attività che gli stessi possono essere chiamati a svolgere mentre il comma 3 precisa che dette attività sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l’accesso al ruolo della polizia locale.

Il comma 4 richiama le modalità di collaborazione con i Referenti per la sicurezza nello svolgimento delle attività di Street Tutor, ai sensi dell’articolo 9.

Gli ultimi due commi sono dedicati a forme di collaborazione innovative. Il comma 5 prende atto di esperienze positive di collaborazione con gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva già in essere nel territorio e ne sostiene l’azione.  Il comma 6 prevede la possibilità che i corpi e i servizi di polizia locale si avvalgano della collaborazione di soggetti inseriti in percorsi di giustizia riparativa e di avvicinamento al mondo del lavoro (ad esempio l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro) o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.

L’articolo 26 sostituisce il Capo III bis “Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale” con la “Sezione III Formazione”. Dei cinque articoli componenti il Capo III bis soltanto il primo viene modificato ad opera dell’articolo 26 del progetto, illustrato di seguito.

L’articolo 27 sostituisce l’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003. Rispetto all’articolo originario viene specificato che la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale sono condizioni imprescindibili non solo per la qualificazione ma anche per l’omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale. Riguardo all’elenco delle funzioni svolte dalla Regione viene ampliata la lettera c) del comma 1 per esplicitare la possibilità di realizzare altre iniziative, di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale anche se di carattere non esclusivamente formativo.

L’articolo 28 sostituisce il Capo III ter con la Sezione IV “Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale” composto da due articoli: l’articolo 19 dedicato ai “Segni distintivi” già presente nell’articolato della legge regionale n. 24 del 2003 e non modificato dal presente progetto e l’articolo 19 bis introdotto dall’articolo che segue.

L’articolo 29 introduce l’articolo 19 bis “Strumenti di autotutela” con lo scopo di definire il concetto di strumento di autotutela ed individuare una serie di elementi che mirano a mettere in condizioni di maggiore sicurezza gli operatori di polizia locale. I commi 2 e 3 prevede la possibilità che gli operatori di polizia locale siano dotati di bastone estensibile e lo spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale; stabilisce inoltre che, nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela degli operatori.

Ai commi 4 e 5, oltre ai dispositivi, il concetto di strumento di autotutela abbraccia la possibilità di sviluppo di percorsi formativi utili alla consapevolezza e gestione del profilo di rischio specifico correlato alle attività svolte nonché al supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti subito dagli operatori di polizia locale.

L’articolo 30 introduce nel Capo III della legge regionale n. 24 del 2003 la nuova Sezione V “Valorizzazione e promozione della polizia locale”. Compongono questa Sezione tre nuovi articoli, dal 19 ter al 19 quinquies, introdotti rispettivamente dai tre articoli che di seguito si illustrano.

L’articolo 31 introduce l’articolo 19 ter “Giornata regionale della polizia locale” che istituisce una giornata in cui valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli Comandi. Essa verrà celebrata il secondo venerdì del mese di maggio. 

L’articolo 32 introduce l’articolo 19 quater “Iniziative regionali di valorizzazione dell’immagine della polizia locale”.

L’articolo 33 introduce l'articolo 19 quinquies “Iniziative di promozione a livello locale” che prevede la possibilità per la Regione di promuovere iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.  A tal fine la Regione emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.

L’articolo 34 contiene modifica alle norme finanziarie previste dall’art. 20 della L.R. 24 del 2003.

L’articolo 35 contiene le abrogazioni.

L’articolo 36 contiene le disposizioni transitorie volte a disciplinare il monitoraggio in sede di prima applicazione relativo allo stato delle strutture di polizia locale, la validità degli accordi di programma di cui alla previgente legge regionale n. 24 del 2003, l’adeguamento dei regolamenti locali alle nuove disposizioni e il passaggio dalle denominazioni “polizia municipale” e “polizia provinciale” alla nuova denominazione “polizia locale”.

 

 


INDICE

 

Art. 1 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 2 Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 3 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 4 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 5 Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 6 Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 7 Introduzione della Sezione I del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 8 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 9 Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 10 Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 11 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 12 Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 13 Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 14 Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 15 Introduzione dell'articolo 15 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 16 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 17 Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 18 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 19 Introduzione dell'articolo 17 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 20 Introduzione della Sezione II del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 21 Introduzione dell'articolo 17 ter nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 22 Introduzione dell'articolo 17 quater nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 23 Introduzione dell'articolo 17 quinquies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 24 Introduzione dell'articolo 17 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 25 Introduzione dell'articolo 17 septies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 26 Sostituzione del Capo III bis con la Sezione III

 

Art. 27 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 28 Sostituzione del Capo III ter con la Sezione IV

 

Art. 29 Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 30 Introduzione della Sezione V del Capo III nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 31 Introduzione dell'articolo 19 ter nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 32 Introduzione dell'articolo 19 quater nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 33 Introduzione dell'articolo 19 quinquies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

Art.34 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2003

 

Art. 35 Abrogazioni

 

Art. 36 Disposizioni transitorie

 

 

 

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Nel comma 3 dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003:

 

a) la lettera c bis) è sostituita dalla seguente: “di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n.18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);”;

 

b) nella lettera h) le parole “di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente” sono sostituite dalle parole “di prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia”.

 

Art. 2

Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 2 bis

Indirizzi regionali per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale

 

1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:

 

a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;

 

b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;

 

c) promuove la formazione qualificata degli operatori di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;

 

d) promuove l’erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;

 

e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato.”.

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunta la lettera: “c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all’art. 17 septies, comma 5.”.

 

2. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera: “d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell’attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dall’art. 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini”.

 

3. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola “municipale” è sostituita dalla parola “locale”.

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)” sono sostituite dalle parole “legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge Quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26))”.

 

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 8

Utilizzazione del volontariato

 

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

 

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

 

a) operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;

 

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

 

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;

 

d) siano adeguatamente assicurati.

 

3. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l’ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all’art. 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.”.

 

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

Referenti per la sicurezza - Street Tutor

 

1. L’Ente locale competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio o all’organizzazione di attività e di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, può richiedere al gestore del locale o all’organizzatore degli eventi l’utilizzo degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.

 

2. L’attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell’esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

 

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all’art. 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.”.

 

Art. 7

Introduzione della Sezione I del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003.

 

1. All’inizio del Capo III è inserita la seguente: “Sezione I Funzioni e organizzazione della polizia locale”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente: “3. Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

 

3. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

 

4. Il comma 5 bis dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

 

Art. 9

Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 11 bis

Polizia locale di comunità. Principi

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo di un sistema di polizia locale ispirato a un modello di polizia di comunità che valorizzi le tipicità e le migliori esperienze del nostro territorio.

 

2. Il modello di polizia di comunità della Regione Emilia-Romagna si fonda sui seguenti principi:

 

a) collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l’utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni presenti nelle comunità;

 

b) orientamento al cittadino, valorizzando la conoscenza della realtà locale e il ruolo di riferimento degli operatori di polizia locale;

 

c) approccio alla risoluzione dei problemi della comunità, promuovendo l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori di polizia locale e la loro autonomia decisionale.

 

3. A tal fine, la Regione promuove strategie organizzative di supporto all’uso sistematico delle partnership locali e metodologie di lavoro fondate su tecniche di problem-solving, per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che minano la sicurezza locale, dall’insicurezza diffusa, al disordine urbano, fino alla criminalità.

 

4. Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate:

 

a) alla raccolta, l’identificazione e l’analisi dei problemi esistenti sul territorio, per la predisposizione di strategie ed azioni volte a fornire risposte efficaci;

 

b) al decentramento dell’erogazione dei servizi da integrare nelle comunità locali di riferimento e all’accentramento delle funzioni di supporto e di coordinamento, con un utilizzo razionale delle specializzazioni finalizzato alla risoluzione dei problemi della comunità;

 

c) alla promozione del lavoro di squadra sia interno al comando che esterno;

 

d) alla trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale con l’uso di strumenti, compresi i social network, che permettano alla comunità di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate;

 

e) alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificità e delle eccellenze sviluppate.”.

 

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. L’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 12

Funzioni della Regione

 

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

 

2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

 

a) sistema informativo della polizia locale realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

 

b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

c) formazione e aggiornamento professionale;

 

d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;

 

e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;

 

f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.

 

3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale.

 

4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: “e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche.”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:

 

a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;

 

b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;

 

c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

 

d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui alle lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.”.

 

Art. 12

Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Articolo 13 bis

Funzioni di polizia locale

 

1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire a promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.

 

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:

 

a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

 

b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;

 

c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore e della libertà di impresa;

 

d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;

 

e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all’evasione;

 

f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

 

g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.

 

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

 

4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:

 

a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;

 

b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.

 

5. Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte.”.

 

Art. 13

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1.L’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 14

Corpi di polizia locale

 

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale.

 

2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:

 

a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

 

b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;

 

c) le strutture delle Province.

 

3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell’articolo 13 bis, i corpi di polizia locale;

 

a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;

 

b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;

 

c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.

 

4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

 

5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.

 

6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.

 

7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l’adeguamento ai requisiti prescritti.

 

8. I corpi di polizia locale già riconosciti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra Enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.”.

 

Art. 14

Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1.L’articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 15

Interventi e contributi regionali

 

1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.

 

2. La Regione concede contributi, anche nell’ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:

 

a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;

 

b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di Comuni;

 

c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.

 

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.

 

4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.”.

 

Art. 15

Introduzione dell’articolo 15 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

“Art. 15 bis

Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori

di polizia locale

 

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

 

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

 

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. La rubrica dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente: “Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale”.

 

2. Nella lettera d) del comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “comandante del corpo” e le parole “e vicecomandante” sono inserite le parole “responsabile di servizio”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“3. Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.”.

 

4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “di prossimità e adeguatezza.” sono sostituite dalle parole “della polizia di comunità.”

 

5. Nel comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola “municipale” è sostituita dalla parola “locale”.

 

6. Nel comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola “occasionalmente” è sostituita dalle parole “in situazioni eccezionali”

 

7. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

 

“6 bis. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli operatori nonché l’idoneità all’efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.”.

 

Art. 17

Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 16 bis

Corso-concorso unico

 

1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all’art. 18 bis.

 

2. Il corso-concorso consiste nell’ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l’idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.

 

3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale.

 

4. Per l’ammissione alla procedura selettiva è previsto un contributo per la copertura delle spese della procedura, il cui importo, compreso tra 10 e 15 euro, è definito nel bando. Le spese per il percorso formativo sono ripartite tra gli Enti locali di cui al comma 1, il candidato ammesso, tramite versamento alla Scuola interregionale di polizia locale di una quota di partecipazione non superiore a 1000 euro e la Regione, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’art. 18 quinquies. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.”.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all’interno dei servizi di polizia locale.”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante e il responsabile di servizio rivestono la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata; essi rispondono funzionalmente dall'organo che nel Comune o negli altri Enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).”.

 

3. Nel comma 4 bis dell’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola “municipale” è sostituita dalla parola “locale”.

 

Art. 19

Introduzione dell'articolo 17 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 bis

Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale

 

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l’elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.

 

2. Possono chiedere l’iscrizione all’elenco i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.

 

3. Gli Enti locali possono servirsi dell’elenco di cui al comma 1 per valutare, nell’ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.

 

4. Oltre all’elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.

 

5. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i requisiti per l’iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”.

 

Art. 20

Introduzione della Sezione II del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente: “Sezione II Collaborazioni”.

 

Art. 21

Introduzione dell'articolo 17 ter nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 ter

Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale

 

1. La Regione promuove e realizza un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale, denominato Archivio regionale delle competenze di polizia locale (M.A.R.Co.Po.Lo.-ER).

 

2. L’Archivio regionale delle competenze di polizia locale è a disposizione degli Enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi.

 

3. L’Archivio regionale delle competenze di polizia locale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”.

 

Art. 22

Introduzione dell'articolo 17 quater nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 quater

Collaborazioni tra strutture di polizia locale

 

1.La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di operatori. A tal fine, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all’art. 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli Enti locali una modulistica uniforme.”.

 

Art. 23

Introduzione dell'articolo 17 quinquies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 quinquies

Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze

 

1. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

 

2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

 

3. La Giunta Regionale, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.”.

 

Art. 24

Introduzione dell'articolo 17 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 sexies

Accordi per l’interscambio operativo

 

1. La Regione promuove accordi con le competenti autorità statali per favorire l’interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un più efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.”.

 

Art. 25

Introduzione dell'articolo 17 septies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 17 sexies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 septies

Attività di collaborazione con soggetti privati

 

1. Gli Enti locali possono avvalersi, ai sensi degli articoli 8 e 10, della collaborazione di volontari e di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale. Il loro utilizzo è volto a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.

 

2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle funzioni di polizia locale svolte dagli operatori, in particolare nelle attività:

 

a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali;

 

b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile;

 

c) di educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole dello spazio pubblico e dei beni della collettività;

 

d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;

 

e) di assistenza e informazione alla cittadinanza durante le fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi e situazioni in cui tali attività sono utili.

 

3. Le attività prestate dai volontari ai sensi del comma 2 sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l’accesso al ruolo della polizia locale.

 

4. Qualora i gestori e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, per lo svolgimento di attività di Street Tutor, tali addetti cooperano con le polizie locali territorialmente competenti secondo le modalità definite nell’atto di cui al comma 3 dell’articolo 9.

 

5. I corpi e i servizi di polizia locale sostengono l’azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborano attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta definite con gli stessi.

 

6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunità, i corpi e i servizi di polizia locale si avvalgono della collaborazione di soggetti inseriti in percorsi di giustizia riparativa e di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.”.

 

Art. 26

Sostituzione del Capo III bis con la Sezione III

 

1. Dopo l’articolo 17 septies della legge regionale n. 24 del 2003 il Capo III bis “Fondazione “Scuola Interregionale di polizia locale”” è soppresso e sostituito con la seguente: “Sezione III Formazione”.

 

Art. 27

Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. La rubrica dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente: “Istituzione della Scuola Interregionale di Polizia Locale”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l’omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:

 

a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;

 

b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

 

c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.”.

 

Art. 28

Sostituzione del Capo III ter con la Sezione IV

 

1. Dopo l’articolo 18 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 il Capo III ter “Divise, distintivi e altri simboli” è soppresso e sostituito con la seguente: “Sezione IV Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale”.

 

Art. 29

Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1.Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 19 bis

Strumenti di autotutela

 

1. Per strumenti di autotutela si intende l’insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all’operatore di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli operatori possono essere dotati sono definiti nei commi 2, 3, 4 e 5.

 

2. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

 

3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli operatori.

 

4. I comandi possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli operatori rispetto ai rischi specifici dell’attività di polizia locale.

 

5. Gli Enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l’attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori dovessero trovarsi coinvolti.”.

 

Art. 30

Introduzione della Sezione V del Capo III nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente: “Sezione V

Valorizzazione e promozione della polizia locale”.

 

Art. 31

Introduzione dell'articolo 19 ter nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 19 ter

Giornata regionale della polizia locale

 

1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.”.

 

Art. 32

Introduzione dell'articolo 19 quater nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo l'articolo 19 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 19 quater

Iniziative regionali di valorizzazione dell’immagine della polizia locale

 

1. La Regione può altresì realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l’immagine della polizia locale nel territorio regionale.”.

 

Art. 33

Introduzione dell'articolo 19 quinquies nella legge regionale n. 24 del 2003

 

1.Dopo l'articolo 19 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 19 quinquies

Iniziative di promozione a livello locale

 

1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.

 

2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.”.

 

Art. 34

Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2003

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), nell'ambito della Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

1 ter. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

 

Art. 35

Abrogazioni

 

1. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

 

2. L’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

 

Art. 36

Disposizioni transitorie

 

1. In sede di prima applicazione dell’articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2020. Dopo tale ricognizione i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

 

2. Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della previgente legge regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai risultati raggiunti. I relativi atti di rendicontazione dovranno essere trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il 30 giugno 2018.

 

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.

 

 

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