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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6638
Presentato in data: 07/06/2018
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge regionale n. 5 del 2013". (07 06 18) A firma del Consigliere: Zoffoli

Presentatori:

Zoffoli

Testo:

 

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto interviene nuovamente sulla legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” per introdurre due previsioni relative alle modalità applicative del divieto di esercizio di attività legate al gioco d’azzardo entro 500 metri dai cd. luoghi sensibili. Come noto, tale divieto è previsto nel comma 2 bis, art. 6, Lr 5  del 2013 (<<Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.>> ) introdotto ad opera della legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” che ne ha altresì demandato l’applicazione all’adozione di un atto di Giunta regionale (art. 48, comma 5, LR 18 del 2016).

Con delibera di Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017 sono state approvate le “Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.  La delibera, oltre ad individuare i destinatari del divieto, definisce un percorso volto ad una progressiva applicazione dello stesso, scandito da una tempistica condivisa con le amministrazioni locali. Entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera regionale (16 dicembre u.s.) i Comuni dovevano procedere alla mappatura dei luoghi sensibili ed entro i successivi sei mesi (entro il 16 giugno 2018) devono adottare i provvedimenti di chiusura dei locali situati nella zona vietata. Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, la delibera regionale concede agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto una proroga di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura. Per favorire l’osservanza del divieto la delibera richiama la possibilità che i Comuni, nei rispettivi regolamenti, prevedano, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Per quanto riguarda la violazione di nuova installazione degli apparecchi vietati, la delibera dispone la chiusura dell’apparecchio mediante sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL per ogni singolo apparecchio, qualora ciò sia previsto nei rispettivi regolamenti comunali.

Va infine evidenziato come dell’approvazione della delibera e dei suoi contenuti sia stata data ampia diffusione: frequenti sono state le occasioni di approfondimento su specifici temi attraverso incontri e momenti formativi rivolti ai rappresentanti e membri delle associazioni di categoria e agli operatori dei Comandi di polizia locale e dei Suap, così come rilevante è stata l’attività di informazione e di sensibilizzazione, nonché di coordinamento nell’applicazione della nuova normativa nei confronti degli EE.LL, da parte dei rappresentanti ANCI e di tutti i componenti dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo. Tutto ciò ha senz’altro contribuito ad assicurare nella maggior parte delle amministrazioni locali una puntuale e corretta attuazione di quanto previsto nella normativa regionale. Per completezza di informazione, va altresì segnalato che sono stati presentati numerosi ricorsi avverso i provvedimenti comunali attuativi della delibera e contro la delibera stessa; su questi ricorsi il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato lo scorso 18 aprile con un’ordinanza che ha respinto la domanda di sospensione cautelare della delibera regionale non ritenendo sussistenti i presupposti né del fumus boni iuris né del periculum in mora.

Questa rapida panoramica della normativa vigente e del suo stato di attuazione consente di illustrare le ragioni e i contenuti delle due proposte di modifica contenute nel presente progetto.

Il comma 1 dell’articolo unico introduce, dopo il comma 2 quater dell’articolo 6 della legge n. 5 del 2013, il comma 2 quinquies che così recita: <<In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli che ivi si svolgono.>>.  La disposizione ha l’obiettivo di escludere dall’applicazione del divieto gli sportelli ed i picchetti degli allibratori mediante i quali vengono raccolte le scommesse sulle corse dei cavalli che si svolgono all’interno degli ippodromi. La previsione è necessaria in quanto individua l’ambito di applicazione rispetto alla definizione data dei punti di vendita con attività di gioco individuate al comma 1 dell’art. 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, individuando alcune particolari attività specifiche che si svolgono all’interno degli ippodromi e che si intendono salvaguardare. Da un lato, infatti, non si può non riconoscere il valore storico e culturale di questi luoghi le cui realizzazione risale al secolo scorso, dall’altra va anche considerata la forte attrattiva turistica che questi luoghi di aggregazione rappresentano, certamente legata allo svolgimento delle corse dei cavalli che ivi si svolgono e che rendono gli ippodromi anche luoghi di svolgimento e di manifestazione di attività sportiva. Va infine considerata l’adozione a livello statale di provvedimenti di finanziamento a favore delle società di corse con l’obiettivo di rilancio del settore ippico in termini di sviluppo economico, sociale ed occupazionale al fine di renderlo competitivo a livello nazionale ed internazionale. Queste dunque le ragioni che inducono ad escludere queste importanti realtà, presenti anche nel territorio regionale, dal divieto. Va precisato che l’esclusione riguarda soltanto gli sportelli ed i picchetti degli allibratori mediante i quali vengono raccolte le scommesse sulle corse dei cavalli che si svolgono nell’ippodromo, mentre restano escluse le attività che si svolgono in sale scommesse e sale gioco collocate all’interno degli ippodromi ma le cui attività di scommessa e di gioco non sono collegate alle corse dei cavalli, nonché le attività delle agenzie ippiche di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che rimangono soggette al divieto.

Il comma 2 dell’articolo unico del progetto introduce, dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 6 della legge n. 5 del 2013, il comma 2 sexies. Tale disposizione stabilisce, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 2 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria che i Comuni possono irrogare nei casi di inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis e nei casi di inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ai sensi dei comma 2 bis e delle ipotesi ad essa equiparate di cui al comma 2 ter. La previsione dell’entità della sanzione non era contenuta nel testo originario ed è stata richiesta nel corso di questi mesi di applicazione del divieto dalla generalità dei Comuni, in risposta ad evidenti ragioni di omogeneità e di certezza del diritto; essa consentirà ai Comuni di sanzionare, in applicazione diretta della previsione normativa regionale, le specifiche fattispecie come sopra individuate. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria la disposizione prevede, nel caso di inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività, la chiusura dell’esercizio; nei casi di inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi la disposizione prevede la chiusura dei medesimi mediante sigilli e, qualora la violazione venga reiterata, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni. La disposizione precisa infine che le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); questa precisazione non preclude ovviamente le attività di accertamento di altri organi accertatori istituzionalmente competenti. 

Si evidenzia infine che entrambe le modifiche proposte richiederanno un successivo intervento di adeguamento della delibera n. 831.

 


 

Art. 1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

 

1.Dopo il comma 2 quater dell’articolo 6 della legge 4 luglio 2013, n. 5 (norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è aggiunto il seguente comma:

 

“2 quinquies. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli che ivi si svolgono”.

 

2.Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 6 della legge n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente comma:

 

“2 sexies. L’inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell’esercizio, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. L’inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ai sensi dei comma 2 bis e delle ipotesi ad essa equiparate ai sensi del comma 2 ter comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)”.

 


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