Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 6702
Presentato in data: 21/06/2018
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020" (Delibera di Giunta n. 933 del 18 06 18).

Presentatori:

Giunta

Testo:

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020

 


RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” risulta composto da numerosi articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L’articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

Capo I

Ambiente

Art. 2 - Modifica alla legge regionale n. 7 del 2004

Con l’articolo in oggetto si intende disciplinare nel dettaglio il procedimento di approvazione delle misure di conservazione dei siti della rete “Natura 2000” che, in attuazione degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della legge regionale n. 13 del 2015, spetta alla Regione.

Tale procedimento è finalizzato all’approvazione di un atto che ha valenza generale e che è finalizzato a dare attuazione agli interessi pubblici di derivazione comunitaria di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche, recepite nell’ordinamento nazionale, rispettivamente, con la legge n. 157 del 1992 e con il D.P.R. n. 357 del 1997.

In particolare, si tratta di un atto che, in attuazione delle normative di settore, sulla base di valutazioni di natura tecnica, accerta le caratteristiche intrinseche e le qualità ambientali di determinate aree e beni e specifica, con disposizioni con valenza normativa, quali utilizzazioni di tali aree o beni siano compatibili con le sopra indicate esigenze di tutela e conservazione.

Nella regolamentazione del procedimento si è quindi previsto, anche in attuazione della legge n. 108 del 2001 che ha ratificato la Convenzione di Aarhus sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali materia ambientale, una consistente fase di consultazione del pubblico e dei soggetti verso cui l’atto è diretto a produrre effetti, quali ad esempio i privati proprietari dei terreni che, in ragione della presenza di peculiari valori ambientali, siano ricompresi nell’ambito di applicazione delle misure oltre che degli enti territoriali interessati, degli enti di gestione delle aree protette e delle associazioni economiche e sociali.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

Con il comma 1 del presente articolo si intende modificare la lettera b) del comma 1 della LR n. 6 del 2005 in quanto l’attuale formulazione di tale norma prevede quali destinatari delle risorse finanziarie regionali finalizzate alla gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di rete natura 2000 solo gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e gli Enti di gestione dei Parchi interregionali, con l’effetto di escludere la possibilità di destinare risorse per contribuire alla gestione delle aree protette che non rientrano tra quelle in capo a tali Enti.

Restano infatti esclusi dai finanziamenti, in base all’attuale formulazione di tale norma, i Comuni territorialmente interessati dalla presenza delle Aree di Riequilibrio Ecologico (complessivamente 33 Aree di Riequilibrio Ecologico in tutto il territorio regionale), ricomprese tra le Aree protette ai sensi dell’art. 4 della LR n. 6 del 2005, individuati dalla legislazione attuale come soggetti gestori delle stesse.

Con la modifica proposta con il presente articolo, alla lettera b) del comma 1 dell’art. 61 della LR n. n. 6 del 2005 la formulazione “agli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali”, essendo ingiustificatamente restrittiva rispetto all’assetto delle competenze gestionali previsto dalla normativa di settore, viene sostituita con “agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali”, più generica e comprensiva di tutti gli enti competenti alla gestione delle aree protette di cui all’art. 4 della LR n. 6 del 2005.

Con il comma 2 del presente articolo si intende inoltre intervenire sul comma 1-bis dell’art. 61 della LR n. 6 del 2005, ampliandone la portata. Attualmente tale norma prevede che la Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali ed agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all'interno di una riserva Man and Biosphere (MAB) dell'Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi piani d'azione, nei limiti della disponibilità definita nel bilancio regionale di previsione.

In questi anni oltre alle due Riserve MaB dell’Appennino tosco emiliano e del delta del Po altre aree protette ricadenti nella nostra Regione e segnatamente il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna hanno ottenuto dei prestigiosi riconoscimenti da parte dell’UNESCO Ultimamente, esattamente   il 7 luglio 2017, l’Unesco ha infatti deciso di estendere il riconoscimento, come patrimonio mondiale dell’umanità (cat. IX), alle faggete vetuste del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; foreste che sono ricomprese per la stragrande maggioranza nel versante territoriale dell’Emilia-Romagna del Parco in questione.

Oltre a ciò anche per altre aree della regione sono tutt’ora in corso o stanno per prendere l’avvio i relativi percorsi di candidatura o come Riserve della Biosfera MaB o come vero e proprio Sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Per  contribuire a valorizzare i riconoscimenti  già ricevuti  dall’Unesco   (MaB del Delta del Po, MaB dell’Appennino tosco emiliano e Sito Patrimonio dell’Umanità delle foreste vetuste nel Parco delle Foreste Casentinesi) e per sostenere la predisposizione di eventuali nuove candidature, si intende  modificare, ampliandola, il comma 1-bis per fornire la possibilità alla Regione di sostenere la realizzazione di azioni di protezione e di promozione  sia del  sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità delle foreste vetuste del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, sia per incentivare la presentazione di nuove candidature per entrambe le categorie  (MaB e Siti Patrimonio dell’Umanità).

Art. 4 - Adesione alla Fondazione Symbola

Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, con la norma in oggetto la Regione viene autorizzata, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, ad aderire a Symbola – Fondazione per le qualità italiane che ha tra le proprie finalità statutarie l’analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.

La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore, e a tale fine è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

Il Presidente della Regione, o suo delegato, viene autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

Capo II

Protezione civile

Art. 5 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2005

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005

Le norme in esame intervengono sugli articoli nn. 20 e 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme

in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) con la previsione della sostituzione del parere preventivo con l’informazione alla competente Commissione assembleare. La proposta di modifica risiede in un duplice ordine di motivi:

-          Il bilancio dell’Agenzia è un bilancio costituito per il 90% da entrate di risorse regionali e, pertanto, la redazione del bilancio previsionale è subordinata alla definizione delle risorse certe previste quali contributi all’Agenzia dal bilancio della Regione. Gli stanziamenti, nella loro quantificazione certa, quasi mai sono disponibili in tempo utile per l’invio della documentazione, con preavviso di 14 giorni rispetto alla data della convocazione, alla competente Commissione assembleare; questo comporta che il parere previsto dagli articoli dei quali si propone la modifica, viene dato su un bilancio previsionale che l’Agenzia si troverà a dovere variare all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento. Conseguentemente anche la fase di approvazione del rendiconto dell’Agenzia seguirà l’iter previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

-          Attuare un’economia procedimentale, recando semplificazioni normative che rispondono al fine di snellire l’attività ed i rapporti fra Regione ed Agenzia, assimilando le procedure di indirizzo, nonché le procedure di approvazione dei documenti di bilancio, le loro variazioni e relativi atti connessi, a quelle esistenti tra la Regione e i propri Enti strumentali.

Capo III

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sezione I

Cultura e Turismo

Art. 7 – Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

La Regione Emilia-Romagna intende integrare la propria legislazione in materia di promozione culturale (Legge regionale n. 37 del 1994 “Norme in materia di promozione culturale”) al fine di sostenere progetti e attività mirati a promuovere e valorizzare il patrimonio e le iniziative culturali del territorio anche al di fuori dei confini nazionali ed in particolare nell’ambito dell’Unione Europea, per contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale stesso, anche al fine di generare un valore aggiunto di crescita.

Per questo, l’articolo in esame integra la legge regionale che disciplina la promozione culturale introducendo la possibilità di concedere contributi a progetti di enti, istituzioni, associazioni culturali e operatori del settore in grado di rappresentare in contesti internazionali consoni e con adeguate professionalità le produzioni e il patrimonio materiale e immateriale della cultura emiliano-romagnola.

Art. 8 - Modifiche all’art. 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008

Ancora con riferimento alle attività di promozione culturale, la legge regionale in materia di politiche giovanili, ed in particolare l’art. 40 della L.R. n. 14/2008 “Interventi di promozione culturale”, prevede che la Regione supporti e incentivi la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisca gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale. A tal fine, sempre nello stesso articolo è previsto che la Regione sostenga e valorizzi i progetti promossi dagli enti locali e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

L’art. 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008, aggiunto nel 2014 con la legge 18 luglio 2014 n.17, ha stabilito che gli interventi in attuazione della LR n. 14/2008 potessero essere attuati solamente attraverso le Unioni di Comuni e i Comuni capoluogo di Provincia, con progetti riferiti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali di riferimento. Per ciò che riguarda i progetti a supporto della creatività, degli scambi e della partecipazione dei giovani alla vita democratica europea, nonché a favore dell’accesso all’informazione da parte dei giovani, riconosciuto quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano (artt. 35 e 40 della LR 14/ del 2008), le limitazioni poste dall’art. 33 bis sia con riferimento alla tipologia dei soggetti attuatori, sia per ciò che riguarda gli ambiti di riferimento dei progetti da presentare alla Regione costituiscono un impedimento allo sviluppo di progetti di rete, di livello regionale, nazionale e internazionale, che pure rappresenta, come si è detto con riferimento all’art. 40, un obiettivo cui mira la legge n. 14 del 2008.

Poiché è interesse della Regione Emilia-Romagna da un lato accrescere l’efficacia degli interventi a favore della creatività giovanile e per lo sviluppo di reti di giovani artisti, favorendone gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale e, dall’altro lato, concorrere all’attuazione delle programmazioni europee nell’ambito culturale, così come delle programmazioni europee nell’ambito degli scambi e a favore della partecipazione dei giovani alla vita democratica, si ritiene opportuno modificare l’art. 33 bis della LR 14 del 2008 inserendo tra i soggetti attuatori, oltre alle Unioni di Comuni e ai Comuni capoluogo di Provincia, anche le forme associative di questi ultimi, stabilendo che esse possano presentare alla Regione esclusivamente progetti di valenza almeno regionale, per evitare una eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse e incentivare la costruzione di reti qualificate. Con questa proposta, d’altra parte, si intende valorizzare realtà associative già esistenti che hanno dimostrato di svolgere un ruolo importante per la promozione dei giovani artisti e della creatività giovanile, così come per l’accesso all’informazione e la promozione degli scambi internazionali.

Art. 9 - Fondazione Teatro Comunale di Bologna

La Regione Emilia-Romagna è socio fondatore della Fondazione Teatro comunale di Bologna sulla base della disciplina statale che regola il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il Teatro Comunale di Bologna, a seguito dell'approvazione di specifiche norme statali, al pari di altre istituzioni lirico-sinfoniche ha avviato un percorso di risanamento
per raggiungere il pareggio di bilancio e un tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.
L'aumento del contributo regionale annuale al fondo di gestione da parte della Regione e del Comune, così come le misure adottate dalla Fondazione Teatro Comunale col piano di Risanamento approvato dal Commissario straordinario di Governo hanno permesso di raggiungere nel 2017 il pareggio di bilancio. La Fondazione è ora impegnata nel consolidare il pareggio economico e raggiungere un tendenziale equilibrio patrimoniale entro il 2018, come richiesto dalla legge al fine di evitare penalizzazioni che avrebbero una ripercussione pesantemente negativa per la città di Bologna e la regione, non soltanto in termini occupazionali.

Per quest'ultimo obiettivo è necessario un rafforzamento della situazione patrimoniale a cui la Regione intende contribuire mediante il conferimento della proprietà di un bene immobile rappresentato da Villa Salina, complesso attualmente non utilizzato.

Art. 10 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale, n. 17 del 2002

L’articolo prevede l’innalzamento dei contributi concedibili fino al 100% della spesa ammissibile anche nel caso di attivazione dei programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica. Alla base della modifica proposta c’è la necessità di dare piena attuazione  al Protocollo d'intesa, stipulato in data 21 novembre 2016 con lo Stato, per il  sostegno e la  promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola, con obiettivo strategico di consolidare ed arricchire il patrimonio pubblico del sistema infrastrutturale  delle stazioni invernali,  al fine di  frenare il progressivo impoverimento economico e sociale dei territori interessati.

Sezione II

Sviluppo economico

Art. 11 - Interventi a favore del credito alle imprese

La Giunta regionale intende allargare l’operatività dei Consorzi Fidi regionali verso le PMI. A tal fine ritiene di sperimentare una modalità di accesso alla garanzia direttamente attraverso i Consorzi fidi per gli importi inferiori a euro 100.000,00. Le PMI potranno avvalersi dei Consorzi Fidi per l’accesso alla garanzia diretta, mentre l’accesso al Fondo centrale sarà riservato alle imprese più strutturate e per gli importi superiori o uguali a euro 100.000,00.

Art. 12 - Modifiche all’art. 14 della legge n. 14 del 2014

La modifica consiste nel prevedere che possano essere beneficiari del sostegno regionale non solo i Confidi vigilati dalla Banca d’Italia ex art. 106 del Testo Unico Bancario, bensì anche i Confidi che, pur non avendo i requisiti strutturali e dimensionali per far parte del suddetto elenco, sono tuttavia accreditati ad operare (ossia a controgarantirsi) con il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996. Questo per due motivi:

a)      Allineare i contenuti dell’art. 14 della legge regionale 14/2014 a quello di altre leggi regionali (legge regionale 40/2002, titolo IV; legge regionale 41/1997, Titolo II) che già prevedono l’erogazione di contributi a favore dei Confidi non iscritti all’elenco 106 TUB;

b)      Consentire a tutti i Confidi che operano con il Fondo di Garanzia PMI la possibilità di beneficiare sia dei contributi regionali per la costituzione di fondi rischi, sia – in prospettiva, ad avvenuta riforma del Fondo di Garanzia PMI - dell’aumento delle percentuali massime di controgaranzia riconosciute dalla sezione speciale regionale del Fondo. Infatti, considerato che la Regione intende applicare sul proprio territorio la limitazione dell’intervento in forma di garanzia diretta del Fondo di Garanzia (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r, del d.lgs 112/1998), si ritiene importante, tanto per dare maggiore solidità al sistema regionale delle garanzie, quanto per consentire a tutti i Confidi pari opportunità di funzionamento, che tutti i confidi possano accedere alle misure di sostegno previste dalla Regione.

Art. 13 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

Vengono introdotte modifiche alle norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno:

un confronto col Dipartimento degli Affari Europei e col Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato un possibile contrasto col diritto dell’Unione europea, a cui compete la tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno, perseguita nello specifico con il divieto di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 e con l’armonizzazione delle disposizioni in materia di etichettatura alimentare di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

L’intervento emendativo proposto sulla legge vuole sanare alcuni aspetti:

-          eliminare le parti presumibilmente soggette ad obblighi di notifica preventiva delle nuove disposizioni di natura tecnica di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che fra “i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca”, comprende anche le regolamentazioni  relative al “pane conservato” ed ai prodotti intermedi che costituiscono l’impasto dal quale viene prodotto il “pane ottenuto da cottura di impasti”, in quanto tutti prodotti di natura industriale;

-          ridefinire le parti che potrebbero interferire con il processo produttivo e configurarsi quali richiesta di requisiti di etichettatura ultronei rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di etichettatura alimentare di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in contrasto con i principi comunitari in materia di prodotti alimentari stabiliti con il suddetto regolamento.

Si interverrà pertanto col rimando diretto alle definizioni della normativa statale, al cui contenuto si farà espresso rinvio senza ulteriori osservazioni.

In assenza di una regolamentazione statale della professione si ritiene opportuno rendere facoltativa la formazione professionale del responsabile dell’attività produttiva, nell’ambito dei programmi e delle azioni che la Regione promuoverà per la qualificazione delle competenze di quanti operano nelle attività di panificazione. Le modifiche alle sanzioni di cui all’articolo 8 sono conseguenti al mutato quadro, appena descritto.

Ciò premesso, l’articolo in esame mantiene le sole denominazioni di "pane", "pane fresco", “pane parzialmente cotto”, "pane conservato", "panificio" e "responsabile dell'attività produttiva", rinviando a quelle previste dalla normativa statale vigente (in particolare, allo stato attuale quelle contenute nell’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580; nell’ art. 4 del dl 4 luglio 2006, n. 223; all’ art. 4 del DPR 30 novembre 1998, n. 502). L’articolo è da coordinare con quello successivo che abroga l’articolo 2 del testo originario della citata legge n. 21 che, in linea con l’orientamento della giurisprudenza costituzionale (c. cost. n. 98/2013), censura le disposizioni regionali che riproducono la normativa statale in materia di competenza esclusiva del legislatore statale.

Art. 14 - Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

Viene abrogato l’articolo 2 della legge contenente le definizioni, sia per evitare le possibili violazioni della competenza statale di cui sopra, sia per i citati profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo in quanto norma di carattere tecnico oggetto di notificazione preventiva in Commissione UE.

Art. 15 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017.

Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 in quanto contenenti disposizioni di carattere tecnico soggette agli illustrati obblighi di notificazione preventiva. Inoltre, tali disposizioni introducono nuovi requisiti che rischiano di impattare sulla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale e che, incidendo sullo svolgimento dell’attività di impresa, possono rappresentare una limitazione alla libertà di stabilimento o di prestazioni di servizi previste, rispettivamente, dall’articolo 49 e 56 del TFUE.

Resta invece invariato il comma 1 che prevede che l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da inoltrarsi al Comune competente per territorio, nonché al rispetto della vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.  Tali disposizioni rispettano i principi di semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche contenuti nell’articolo 4 del dl 223 del 2006, che prescrive la scia per l’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti. La scia – prevede il legislatore statale – deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Asl in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione delle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.   

Art. 16 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

L’articolo in esame conferma le disposizioni dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 che, in linea con la normativa statale di cui sopra, disciplinano  le caratteristiche del responsabile dell'attività produttiva il quale – prescrive la norma regionale - garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. E’ designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

Le modifiche all’articolo prevedono, al fine di favorire la qualificazione delle competenze, un sistema di formazione ed aggiornamento professionale facoltativo, che la Regione ha il compito di promuovere sia per gli addetti sia per i responsabili delle attività di panificazione.

Con la nuova formulazione del comma 3, infatti, si evidenzia l’importanza di incrementare le competenze delle persone che già lavorano o che intendono lavorare nell’attività di panificazione. La Regione, in particolare, promuove iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo di operatori qualificati nelle imprese del settore, nonché interventi per favorire la crescita e il consolidamento delle competenze di chi già vi opera, con particolare riguardo al responsabile dell’attività produttiva, su cui ricade l’onere di garantire l’osservanza delle norme di igienico-sanitaria e sicurezza nel luogo di lavoro, oltre alla qualità delle materie prime utilizzate e del prodotto finito. La programmazione degli interventi è ricondotta alle leggi regionali in materia ed in particolare alla legge regionale n.  12 del 2003 in materia di formazione professionale e alla legge regionale n. 17 del 2005 in materia di qualità e sicurezza del lavoro. 

Art. 17 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

La riscrittura dell’articolo 5 ha lo scopo di mantenere l’obiettivo principale della legge evitando tuttavia di sconfinate in ambiti che esulato dalla competenza legislativa regionale. Già la modifica del titolo, da “Modalità di vendita” ad “Informazione al consumatore” illustra il diverso approccio, che si concretizza nella necessità di mantenere i prodotti panari destinati alla vendita separati fra loro e contrassegnati in maniera immediatamente chiara per il consumatore.

Art. 18 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

Le modifiche all’articolo in esame fungono da coordinamento rispetto ai precedenti articoli ed eliminano il riferimento al fatto che la “giornata del pane” debba tenersi obbligatoriamente nel mese di ottobre, come previsto al comma 1 del medesimo articolo 6. In particolare, senza sostanziali modifiche alle azioni promozionali della Regione previste dal testo originario, il nuovo articolo dà facoltà alla Regione di sostenere iniziative al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, di supportare con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge annualmente. Stabilisce inoltre che la data dell'evento, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, siano definite con atto della Giunta regionale. Prevede infine che per l'attività di valorizzazione e di promozione dei sopracitati prodotti la Giunta regionale predisponga azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.

Art. 19 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017

L’articolo modifica l’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sulle sanzioni amministrative, fa salve le sanzioni per mancata presentazione della SCIA ai fini dell’avvio dell’attività di impresa e per la mancata comunicazione del responsabile dell’attività e riscrive, adeguandole al nuovo articolo 5, le sanzioni legate alla mancata o errata diversificazione ed identificazione dei prodotti panari al momento della vendita.

Art. 20 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017

L’articolo in esame apporta due modifiche all’articolo 10 della legge regionale 21 contenente disposizioni transitorie. Con la prima si interviene sul comma 1 che prevede l’obbligo di comunicare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, aggiungendo la specificazione che tale obbligo sussiste per quelle imprese che non vi abbiano già provveduto ai sensi dell’articolo 4 del d.l. n.223 del 2006.

La seconda modifica comporta invece l’abrogazione del comma 2 conseguente alla discrezionalità a frequentare i corsi di formazione da parte del responsabile dell’attività produttiva.

Capo IV

Trasporti e viabilità

Art. 21 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica prevede l’inserimento della lettera e bis) nell’articolo relativo al contenuto degli interventi promossi dalla legge regionale ampliando l’ambito degli interventi soggetti a contribuzione da parte della Regione, per garantire un maggior grado di sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.

Art. 22 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica prevede l’inserimento tra i soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla legge stessa le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro.

Art. 23 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992

L’inserimento della lettera e bis) è collegato alla modifica apportata all’ articolo 4 della legge regionale n. 30 ed è volto a completare la disciplina autorizzando la contribuzione da parte della Regione per le spese sulla nuova tipologia di interventi al fine di assicurare l’implementazione dei livelli di sicurezza sulla rete stradale regionale a favore dell’utenza mediante l’acquisto di attrezzature idonee.

Art. 24 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 nasce dalla necessità di eliminare dal testo l’ormai superata fase relativa al biennio sperimentale 1992/1993 successivo all’entrata in vigore della legge stessa, confermando l’attribuzione alla Giunta regionale dell’adozione di criteri e modalità per la concessione dei contributi.

Art. 25 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992

La norma amplia la tipologia dei soggetti che mediante accordi e convenzioni possono collaborare con la regione impegnando mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.

Art. 26 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

Le modifiche apportate dal comma 1 permettono di integrare le funzioni della società che gestisce il contratto di servizio ferroviario e di attuare provvedimenti derivanti da politiche tariffarie regionali di agevolazione per gli utenti del trasporto pubblico.

La modifica apportata dal comma 2 introduce il monitoraggio dei contributi concessi dalla Regione.

Art. 27 - Modifica all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

La modifica si rende necessaria per consentire il cofinanziamento regionale per interventi sulle strade provinciali oggetto di finanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare con convenzione.

Capo V

Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale

La legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”, all’articolo 35 trasferisce le competenze inizialmente assegnate alle Province dalla L.R. 27 del 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e dalla L.R. n. 5 del 2005 “Norme a tutela del benessere animale” alla Regione, e demanda a successivi provvedimenti legislativi la riforma delle due citate leggi. Con gli articoli che seguono si introducono quelle modifiche necessarie a dare attuazione a quanto prescritto.

Art. 28 – Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo prevede l’eliminazione nel comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000 delle parole “le Province,”.

Art. 29 – Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo sostituisce l’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000. La riformulazione del testo dell’articolo si rende necessaria per ridefinire le competenze della Regione. Con il passaggio delle competenze prima assegnate alle Province alla Regione comporta la necessità di istituire un Tavolo di coordinamento in sostituzione dei Comitati provinciali previsti all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 22000.  Nel nuovo articolo 5, al comma 3, viene istituito il Tavolo regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo con funzioni consultive, presieduto dall’Assessore regionale competente, composto da rappresentati delle Aziende sanitarie regionali, dei Comuni e delle associazioni zoofile e animaliste.

Art. 30 – Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo modifica l’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 eliminando nel comma 1 le parole “con il coordinamento delle Province,”.

Art. 31 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo sostituisce nel comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “dell’Ente Nazionale per la protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3” con le parole “formate ai sensi dell’articolo 27.” Tale modifica si rende necessaria per coordinare il testo dell’articolo con le previsioni contenute all’articolo 6 che, come si illustrerà, prevede la formazione per tutti i volontari

Art. 32 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo modifica l’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 ed in particolare sostituisce il comma 3 al fine di attribuire alla Regione una attività di coordinamento dell’azione dei Comuni per quanto attiene alle strutture di ricovero per cani e gatti finalizzata a valutare interventi necessari sui territori e le loro priorità, definendo anche le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione di detti interventi. Alla Regione viene inoltre attribuito il compito di proporre ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti. Tale modifica si è resa necessaria in quanto i compiti attribuiti alla Regione erano stati posti in carico alle province dalla l.r. 27/2000.

Art. 33 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo sostituisce l’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000” al fine di superare la previsione contenuta nell’articolo 27 relativa alla formazione di personale adibito alla lotta dei cani inselvatichiti e randagi in ambiente silvestre non presenti in questa regione. L’attuale formulazione conferma in capo ai Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, la competenza ad organizzare corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario. 

Art. 34 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo modifica l’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, ed elimina nel comma 1 le parole “, le Province” sempre per dare attuazione a quanto disposto all’art 35 della L.R. 25/ 2016.

Art. 35 – Abrogazioni

L’articolo abroga alcune disposizioni della legge regionale n. 27 non più attuabili del 2000, in particolare:

-          dell’articolo 3 e della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 35 della L.R. n. 25/2016;

-          del comma 2 dell’articolo 6. Tale abrogazione si rende necessaria perché la procedura disciplinata dal comma è superata dall’attuale modalità operative di aggiornamento dell’Anagrafe disciplinate all’articolo 5, comma 2;

-          dell’articolo 25. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto sul territorio regionale non sono più presenti di cani inselvatichiti in ambiente silvestre.

Art. 36 – Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

L’articolo sostituisce l’art. 5 della legge regionale n. 5 del 2005 per adeguarlo alla vigente normativa sulla Scia e sulla formazione professionale.

L’articolo 5 ha ad oggetto le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione introducendo in tal modo il concetto di attività in sostituzione di quello inizialmente previsto di struttura. In particolare, al comma 1, si inserisce l’attività di allevamento e, al comma 2, si introduce la regolamentazione di tale attività svolta ai fini amatoriali.  Al comma 3 viene ridisciplinata la modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in coerenza con la normativa vigente, elencando i documenti da allegare e specificando, alla lettera e), che la formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto di Giunta regionale.

Le previsioni contenute nei successivi commi sono rimaste invariate.

Art. 37 – Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

L’articolo prevede l’abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto le competenze sulla tutela della fauna e sui centri di custodia e recupero (CRAS) attualmente sono disciplinate dalla L.R. n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”.

Art. 38 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

L’articolo modifica il testo dell’art. 11 “Controllo dei colombi liberi urbani” della l.r. 5/2005 prevedendo l’abrogazione del comma 1 e la sostituzione, nel comma 2, della parola “Provincia” con la parola “Regione”. Tali modifiche si rendono necessarie perché tutte le competenze per il controllo della popolazione di colombi liberi urbani, in quanto appartenenti alla fauna selvatica, attualmente sono a carico della Regione in applicazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, Capo III. 

Capo VI

Disposizioni tributarie e finali

Art. 39 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

L’integrazione della norma regionale con l’inserimento dell’art.9 bis “Accordi tra Enti per una migliore gestione della fiscalità dell’automobile” ha lo scopo consentire l’attivazione di evoluti accordi con enti locali, Amministrazioni Statali ed altri Enti Pubblici, per il raggiungimento, attraverso l’interscambio di informazioni e l’integrazione di banche dati basata su semantica ontologica, di obiettivi volti a migliorare la comunicazione con i contribuenti (in una ottica di compliance), contribuire al potenziamento delle azioni per la sicurezza stradale e la tutela ambientale, agevolare azioni di bonifica degli archivi tributari ed, infine, circoscrivere diversi fenomeni di evasione fiscale.

Art. 40 – Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

 

Capo I

Ambiente

 

Art. 2

Modifica alla legge regionale n. 7 del 2004

 

1. L’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Misure di conservazione

 

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l’atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete “Natura 2000” di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sentiti i rispettivi enti di gestione.

 

2. L’atto preliminare è pubblicato sul sito web della stessa per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l’indicazione:

 

a) dell’atto in corso di approvazione;

 

b) del sito web sul quale l’atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;

 

c) del responsabile del procedimento.

 

3. L’avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

 

4. L’avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.

 

5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi 90 giorni.

 

6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle “Zone speciali di conservazione” (ZSC) ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.

 

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull’albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.

 

8. Per l’approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l’adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedano obblighi, vincoli, limiti o condizioni all’uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.

 

9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significative sul sito.”.

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

 

1. Alla lettera b) del comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000), le parole “agli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali” sono sostituite dalle seguenti “agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali”.

 

2. Il comma 1-bis dell’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

“1-bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali,  agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri Enti Pubblici,  per la  realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati  dall’UNESCO come Riserva della Biosfera  Man and Biosphere (MAB) o come  Sito Patrimonio dell’Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall’UNESCO,  o  per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.”.

 

Art. 4

Adesione alla Fondazione Symbola

 

1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a Symbola – Fondazione per le qualità italiane che ha tra le proprie finalità statutarie l’analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.

 

2. L’adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

 

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

 

3. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore, e a tale fine è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

 

Capo II

Protezione civile

 

Art. 5

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2005

 

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile), le parole “nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale,”.

 

Art. 6

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005

 

1. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “e li trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione” sono sostituite dalle seguenti: “li trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione ed alla competente commissione assembleare per opportuna informazione”;

 

2. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:

 

“b) propone alla Giunta il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati, e lo trasmette alla competente commissione assembleare per opportuna informazione, adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia regionale;”.

 

Capo III

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

 

Sezione I

Cultura e turismo

 

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n.37 del 1994

 

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente:

 

“Art. 5 bis

Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero

 

1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.

 

2. Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore.”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 33 bis della legge n. 14 del 2008

 

1. Nel comma 2 dell’art. 33 bis legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo:

 

“Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell’ambito dei medesimi programmi.”

 

Art. 9

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, della quale è socio ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale, n. 17 del 2002

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

 

“e-bis) la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100% della spesa ammissibile.”.

 

Sezione II

Sviluppo economico

 

Art. 11

Interventi a favore del credito alle imprese

 

1. Al fine di facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l’intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, alla controgaranzia delle garanzie emesse dai consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

 

2. La limitazione dell’intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.

 

Art. 12

Modifiche all’art. 14 della legge n. 14 del 2014

 

1. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:

 

“1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:

 

“2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", “pane parzialmente cotto”, "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale vigente.”.

 

Art. 14

Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017

 

L’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.

 

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l’attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l’aggiornamento periodico, nell’ambito  dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).”;

 

4. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017.

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Informazione al consumatore

 

1. Al fine di accrescere il livello di informazione e conoscenza nei consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui al comma 2 dell’articolo 1 deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice”

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Valorizzazione

 

1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.

 

2. In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.

 

3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.

 

4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.”.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5;”

 

b) le lettere c) e d) sono soppresse;

 

c) nella lettera e) sono soppresse le parole “o di sua inottemperanza all’obbligo formativo o all’aggiornamento professionale”;

 

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:

 

“3. In caso di recidiva e particolare gravità si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole “ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “, qualora non abbiano già provveduto”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.

 

Capo IV

Trasporti e viabilità

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della Legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

 

“e bis) interventi per la sicurezza degli utenti.”.

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola: “privati,” sono inserite le seguenti parole: “con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),”.

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30

 

1. Al comma 1 dell’art 7 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

 

“e bis) Contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale”.

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1.Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 7.”.

 

2. I commi 2,3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 sono abrogati.

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole: “i quali” sono sostituite dalle parole: “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 5, che”.

 

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n.30 del 1998 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo le parole “dell’articolo 19,” sono inserite le seguenti parole “e al gestore del contratto di servizio ferroviario”;

 

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b bis) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l’uso del trasporto pubblico.”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3.La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.”.

 

3. L’articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

 

Art. 27

Modifica all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e locale) le parole “Comunità montane e alle forme associative dei Comuni” sono sostituite dalle seguenti “Unioni di Comuni”.

 

2. Il comma 4 bis dell’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale”

 

Capo V

Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

e per il benessere animale

 

Art. 28

Modiche all’articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole “le Province,” sono eliminate.

 

Art. 29

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Competenze della Regione

 

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, in relazione a:

 

a) iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991;

 

b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991;

 

c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.

 

2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.

 

3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d’affezione. Esso è presieduto dall’Assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende sanitarie regionali, dei Comuni e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera di Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento.”.

 

Art. 30

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “, con il coordinamento delle Province,” sono eliminate.

 

Art. 31

Modiche all’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “dell’Ente Nazionale per la protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3” sono sostituite dalle parole “formate ai sensi dell’articolo 27.”.

 

Art. 32

Modiche all’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“3. L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione. A tal fine la Regione:

 

a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;

 

b) definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;

 

c) propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.”.

 

Art. 33

Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. L’articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 27

Aggiornamento e formazione

 

1. I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all’articolo 14”.

 

Art. 34

Modiche all’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Nel comma 1 all’articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole “, le Province” sono eliminate.

 

Art. 35

Abrogazioni

 

1. Le seguenti disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000 sono abrogate:

 

a) l’articolo 3;

 

b) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4;

 

c) il comma 2 dell’articolo 6;

 

d) l’articolo 25.

 

Art. 36

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. L’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione

 

1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

 

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

 

3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:

 

a) la tipologia dell'attività svolta;

 

b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;

 

c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti di Giunta regionale;

 

d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l’esercizio delle attività;

 

e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto di Giunta regionale.

 

4. Il titolare dell’attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

 

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.”

 

Art. 37

Abrogazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.

 

Art. 38

Modiche all’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

 

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è così modificato:

 

a) il comma 1 è abrogato;

 

b) nel comma 2 le parole “dalle Province” sono sostituite dalle parole “dalla Regione”.

 

Capo VI

Disposizioni tributarie e finali

 

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:

 

Art. 9 bis

Accordi tra Enti per una migliore gestione della fiscalità dell’automobile

 

1. Per rendere più efficace l’azione amministrativa di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni Statali e altri Enti Pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

 

2. La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma precedente, oltre a perseguire la correttezza e l’equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all’impiego delle maggiori risorse recuperate.”.

 

Art. 40

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

Espandi Indice