Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 6718
Presentato in data: 26/06/2018
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". (Delibera di Giunta n. 969 del 25 06 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge regionale consegue alla sessione europea svolta dall’Assemblea legislativa per il 2018 e dispone l’abrogazione di 41 leggi regionali, 5 regolamenti regionali e 65 disposizioni normative.

Esso rappresenta il quinto intervento di sfoltimento normativo che continua la rilevante opera di “pulizia” dell’ordinamento avviata nel 2013 e proseguita da allora con cadenza annuale; esso costituisce infatti l’attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme).

Dal 2013 fino ad arrivare a quest’ultimo progetto di legge la Regione Emilia – Romagna ha abrogato un totale di 274 leggi regionali, 10 regolamenti regionali, 148 disposizioni normative, come riportato nella tabella sottostante.

LR di attuazione della sessione 2018 e Collegati alla legge Comunitaria per anno

L.R. abrogate

R.R. abrogati

Disposizioni normative abrogate

2018

41

5

65

 

2017

 

 

78

 

2

 

9

2016

 

  53

  -

 

  -

 

2015

 

 

38

 

1

 

45

 

2013

 

 

64

 

2

 

29

 

Totale

 

 

274

 

10

 

148

Il lavoro di analisi della normativa regionale volto allo sfoltimento del patrimonio normativo e al suo costante adeguamento e miglioramento è stato svolto, come negli anni precedenti, da un Gruppo tecnico interdirezionale denominato “Gruppo tecnico per l’attuazione della Semplificazione normativa”, composto da collaboratori di tutte le strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa, di recente ricostituito con determinazione n. 2908 del 28 febbraio 2017 del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Detto gruppo, oltre a lavorare per ridurre lo stock normativo regionale, opera per sviluppare ed introdurre le attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione, per migliorare e sistematicizzare le tecniche di Analisi Tecnico – Normativa, per razionalizzare il sistema della Valutazione di Impatto della regolamentazione e delle clausole valutative.

Il lavoro, finalizzato alla predisposizione del presente progetto, si è articolato in più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative, una seconda fase dedicata alla classificazione delle normative in cui si è distinto tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili. Nella penultima fase si è proceduto ad una valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative, infine si è elaborato il progetto legislativo in cui si è disposta l'abrogazione e si sono disciplinati gli effetti ed elencate le disposizioni da cancellare.

Il lavoro di verifica dell'intero patrimonio normativo regionale è continuato nel rispetto dell'ordine cronologico che venne fissato con la legge 10/2015: quest'ultima aveva preso in esame le leggi approvate nel decennio che dagli anni Settanta portava agli Ottanta, il collegato alla legge comunitaria 2016 aveva preso in esame le leggi approvate tra il 1981 e il 1990, il collegato alla legge comunitaria 2017 aveva preso in esame le leggi approvate tra il 1991 e il 2000; con quest’ultimo intervento si è preso in esame le leggi approvate nel decennio compreso tra il 2000 e 2010. Si evidenzia che una buona parte delle leggi contenute nell’elenco sono leggi di pura modifica abrogabili in virtù del principio affermato nel comma 3 dell’art. 2 del presente progetto, come si illustrerà nel prosieguo della relazione. In particolare delle 41 leggi di cui si propone l’abrogazione, 33 sono di pura modifica così come tutti e 5 i regolamenti.

In coerenza con le finalità del REFIT, il progetto contiene inoltre ulteriori disposizioni, di modifica di leggi regionali. Tali diposizioni, collocate nei Capi II e III, non hanno portata innovativa né implicazioni finanziarie, e rispondono a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali, volte prevalentemente ad introdurre precisazioni o a correggere errori materiali.

Il presente progetto di legge recepisce altresì una importante indicazione contenuta nel rapporto conoscitivo per il 2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 12 marzo 2018 e nella risoluzione dell’Assemblea Legislativa (oggetto n. 6440 del 21 maggio 2018) recante “Sessione europea 2018. Indirizzi relativi alla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”, con riferimento alla modifica dell’art.7-bis della legge regionale n.12 del 1999 contenente norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche. In particolare, in materia di commercio, si propone di inserire nel presente progetto di legge una norma transitoria di modifica della disciplina del commercio in forma hobbistica stabilita all’art. 7bis della legge regionale n. 12 del 1999. La disciplina di tale settore è infatti oggetto di analisi e rivalutazione da parte del competente assessorato regionale e l’ipotesi è quella di un intervento ampliativo sia del numero di manifestazioni a cui è possibile partecipare con un tesserino da hobbista sia del numero di tesserini rilasciabili nel periodo di riferimento allo stesso soggetto. Nelle more della riforma di tale disciplina, si ritiene pertanto opportuno consentire anche nel 2018 il proseguimento dell’attività a coloro che finora hanno richiesto e ottenuto il tesserino necessario per l’esercizio dell’attività in oggetto.

Illustrazione degli articoli

Articolo 1

L’articolo 1 esplicita l’obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

Lo strumento a tal fine utilizzato è l’abrogazione espressa di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Articolo 2

L’articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Il comma 1 stabilisce che “Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all’allegato A”.

L’insieme delle normative abrogate è infatti contenuto nell’Allegato A, parte integrante del progetto, che risulta suddiviso in tre elenchi: il primo riporta intere leggi regionali; il secondo riguarda interi regolamenti regionali; il terzo contiene le singole disposizioni di legge regionali.  Tutti e tre gli elenchi sono ordinati cronologicamente.

La formula “Sono o rimangono abrogati...” si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l’effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall’ordinamento regionale non solo le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle leggi, regolamenti e norme implicitamente o tacitamente abrogate.

L’abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali “Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge”: in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all’interprete la valutazione dell’incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.

L’abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.

In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto.

La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l’effetto di “trasformare” le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate.

Trattandosi di un’operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza ex tunc dell’abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.

Il comma 2 stabilisce che “Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa”. Questa previsione ribadisce che, in applicazione del principio del tempus regit actum, i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell’abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell’abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all’applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

Il comma 3 puntualizza che “In conformità con i principi generali dell’ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l’abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.” Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell’ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire una apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l’abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc. Tale regola recepisce tra l’altro, l’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l’abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l’eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.

Poiché l’Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.

Articolo 3

L’articolo sostituisce nei commi 6 e 7 dell’articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell’art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola “potestà” è sostituita dalla parola “responsabilità”. Queste sostituzioni lessicali recepiscono l’invito formulato dal Ministero della Giustizia lo scorso 8 febbraio 2018 che in una nota inviata successivamente all’entrata in vigore della norma regionale segnalava la necessità, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.) di provvedere alla sostituzione del termine “potestà” con il termine “responsabilità”.

Articolo 4

L’articolo introduce delle modifiche che incidono sull’articolo 30, comma 6 bis e 6 ter, della legge regionale n. 24 del 2001.

Il comma 6 bis prevede la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio erp per l’assegnatario che abbia riportato condanna in via definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo.

Il comma 6 ter prevede la sospensione dall’assegnazione nei confronti dell’assegnatario verso il quale sia stato disposto l’allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare fino alla definizione del procedimento penale.

In entrambi i casi viene garantito al resto del nucleo la permanenza nell’alloggio erp, con subentro nel contratto di locazione in caso di decadenza dell’assegnatario.

La prima modifica si rende necessaria per adeguare il disposto regionale alla legge 1 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici”, che con l’art. 12 ha introdotto l’art. 3-bis nel decreto legge n. 93 del 2013, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, prevedendo e disciplinando la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di erp per gli autori di delitti di violenza domestica.  L’art. 3-bis, del d.l. n. 93/2913, prevede al comma 1 che “In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.”. Al comma 2 che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità' alla presente disposizione.”

La legge statale prevede la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio erp per una serie di reati, anche se la condanna non è definitiva e anche se i fatti avvengono tra persone non coabitanti. Il disposto statale appare avere un ambito di applicazione più ampio rispetto alla norma regionale, quindi occorre adeguarsi a tale disposizione, che detta livelli essenziali di prestazioni.

La seconda modifica di legge interessa il comma 3 ter dell’art. 30, L.R. n. 24/2001: in considerazione del fatto che la misura dell’allontanamento dalla casa familiare può avvenire sia in sede penale (ai sensi dell’art. 282 bis e 384 bis del codice di procedura penale) che in sede civile (ai sensi dell’art. 342 bis e ter del codice civile), occorre specificare che la sospensione dall’assegnazione dell’alloggio erp permane finché dura l’allontanamento se disposto in sede civile. Resta fermo che se l’allontanamento è stato disposto in sede penale la sospensione dall’assegnazione dell’alloggio permane fino alla definizione del procedimento penale.

Articolo 5

L’articolo sostituisce il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009.  La modifica si rende necessaria perché, fermo restando il monitoraggio e la valutazione sull’attuazione della norma e degli interventi da essa previsti, si è ravvisata una oggettiva difficoltà nella più specifica ulteriore valutazione “dell'impatto che le iniziative assunte hanno avuto sull'andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale nel territorio regionale”, in considerazione anche del fatto che tale valutazione sarebbe non rappresentativa a livello regionale, in quanto gli enti e le organizzazioni riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, non rappresentano l’universo del commercio equo e solidale dell’intera Regione.

Articoli 6 e 7

I due articoli modificano rispettivamente gli articoli 3 e 45 della legge regionale n. 18 del 2016 (Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile).

La L.R. n. 18 del 28 ottobre 2016 ha introdotto all’art. 3 la definizione del piano regionale di intervento delle azioni per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Tale piano ha attualmente cadenza annuale e viene approvato dalla Giunta, previo parere della competente commissione assembleare e sentita la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la cui composizione, definita dall’art. 4, è volta ad assicurare un’ampia partecipazione della società civile.

I primi due anni di applicazione della L.R. 18/2016 hanno evidenziato che la procedura definita all’art. 3 appare eccessivamente gravosa e scarsamente utile rispetto ad un efficace programmazione e promozione degli interventi regionali in materia. Va infatti tenuto conto che l’Osservatorio regionale di cui all’art. 5 - cui spetta il costante monitoraggio sui fenomeni di infiltrazione mafiosa e malavitosa nelle istituzioni locali e nell’economia - fornisce input alla Consulta Regionale per la Legalità per sviluppare le proposte d’intervento da introdurre nel Piano Integrato annuale delle azioni regionali, contenente indicazioni su risorse umane ed economiche, oltre che sugli interventi da mettere in campo. È tuttavia evidente che in tale periodo di tempo (una finestra temporale di un solo anno) non è possibile stimare se e in che misura le iniziative di prevenzione realizzate con il supporto della Regione Emilia-Romagna abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati.

Infatti, come confermato dalla letteratura in materia di valutazione delle politiche pubbliche, per avanzare un’attendibile valutazione dell’impatto di una misura di prevenzione, è necessario verificare la permanenza nel tempo dei suoi effetti dopo un tempo minimo di dodici mesi.

In altre parole l’attuale cadenza del piano integrato presuppone una valutazione sull’efficacia degli interventi sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna quando questi sono ancora in corso.

Si aggiunge inoltre che la deliberazione regionale, al momento necessariamente annuale, che determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi a enti pubblici e locali finalizzati all’attuazione degli articoli 7, 16, 17, 19, 22 e 23 della L.R. 18/2016 in attuazione del Piano integrato annuale può essere adottata solo a seguito della formale approvazione del piano regionale stesso. Ne consegue che anche le azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi rischiano di poter essere avviate solo a seguito di una procedura che richiede almeno alcuni mesi per la sua completa formalizzazione. L’effetto indesiderato della cadenza annuale del piano di conseguenza determina che le stesse azioni regionali di prevenzione vengano attuate in un arco di tempo ben più compresso dei dodici mesi potenziali, limitando inevitabilmente la loro possibile efficacia preventiva.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno che la Giunta Regionale predisponga un Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi ogni due anni, anziché uno solo.

Articolo 8

L’articolo propone la riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo di IBACN da sei a quattro. Detto adeguamento si pone in attuazione dell’art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 che, in un’ottica di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevedeva l’obbligo di adeguamento degli Statuti degli enti alla nuova normativa (i componenti degli organi di amministrazione non dovevano superare le cinque unità). Con la L.R. 14/2010 all’art. 48 è stata data attuazione all’art. 6 commi 2, 3 e 5 del D.L. 78 stabilendo, tra l’altro, che “A decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione…. omissis….si applica agli enti strumentali della Regione che dovranno adeguare i propri Statuti alle previsioni dell’art. 6 D.L. 78/2010”.  Con DGR 1610/2011 è stata quindi approvata la modifica allo Statuto IBACN che ha portato il numero dei componenti del Consiglio direttivo da sei a quattro. Nella DGR n.1610/2010, adottata per l’adeguamento alla nuova normativa dello Statuto Ibacn, si fa espresso riferimento al fatto che il combinato disposto dell’art. 6 comma 5 D.L. n.78/2010 e dell’art. 48 della L.R. n. 14/10 (direttamente applicabile agli enti regionali e quindi prevalente sulle norme difformi precedenti) determina il superamento, per abrogazione implicita, della prescrizione relativa ai parametri numerici contenuti nella prima parte del comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 29/1995 e comporta l’obbligo di avviare la procedura di legge per adeguare gli statuti alle previsioni dell’articolo 6 D.l. n. 78/2010 al fine di consentire la riduzione del numero dei componenti degli organi a decorrere dal primo rinnovo dell’organo successivo all’1/1/2011, obbligo al quale si è ottemperato. Si ritiene tuttavia opportuno proporre l’adeguamento normativo nei termini indicati.

Articoli 9, 10 e 11

Gli articoli in commento intervengono rispettivamente sugli articoli 3, 6 e 13 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).  Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa regionale rispetto all’abrogazione della norma statale (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali” e prima ancora art. 9 del DPR n. 3/1972) che delegava alle Regioni la funzione di tutela dei beni librari. A seguito di questo mutamento di competenze l’articolo 9 in commento interviene sull’articolo 3 della l.r. n. 18 per eliminare dall’elenco di funzioni di cui al comma 1 la lettera f) che continua ad attribuire alla Regione l’esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 9 del D.P.R. 3/1972, e il richiamo alla medesima lettera nel comma 3 sulle modalità di esercizio delle funzioni regionali.

Gli articoli 10 e 11 sono commentati insieme in quanto complementari: il secondo abroga l’art. 13 “Soprintendenza per i beni librari e documentari” della l.r. n. 18/2000 a seguito del venire meno di tale ente, ma il contenuto del comma 2 viene salvaguardato ed aggiunto come comma 4 bis nell’articolo 6 “Attribuzioni dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali”.

Articoli da 12 a 19

Gli articoli da 12 a 19 introducono dei correttivi alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), alcuni di mera correzione di refusi, altri con cui si ottempera agli impegni di precisazione assunti con il Governo ed il MIBACT, in sede di confronto successivo all’entrata in vigore della legge regionale.

L’articolo 12 modifica l’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 al fine di correggere il mancato allineamento della norma alla possibilità già prevista dalla precedente legge urbanistica regionale (arti. 48, commi 2 e 3, legge regionale n. 20 del 2000), per il sostegno del processo di adeguamento della pianificazione territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bologna alla nuova legge, in concomitanza con l’analogo sostegno dei processi di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale.

L’articolo 13 modifica l’articolo 4 della citata legge al fine di correggere l’erroneo riferimento al PUG, laddove la norma richiama il piano urbanistico disciplinato dall’ordinamento precedente la legge regionale n. 20 de 2000, ossia il PRG.

L’articolo 14 modifica l’articolo 6 della l.r. n. 24 per correggere l’errore materiale costituito dal richiamo del comma 6 anziché del comma 7 dello stesso articolo.

L’articolo 15 modifica l’articolo 41 della l.r. n. 24 per correggere l’errore materiale costituito dal richiamo dei commi 3 e 4 anziché dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.

L’articolo 16 modifica l’articolo 65 della l.r. n. 24 al fine di dare attuazione ad un impegno che la Regione ha assunto nei confronti del Governo e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). In particolare il MIBACT nelle sue osservazioni pervenute il 02.02.2018, rilevò come la disciplina dell’art. 65, sul procedimento di adeguamento del PTPR e di approvazione delle relative varianti, non esplicitando il ruolo del MIBACT e contenendo, al comma 2, richiami circostanziati alle norme del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), potesse comportare applicazioni contrastanti rispetto alle norme dello stesso Codice. La Regione, nella nota di chiarimenti inviata il 07.02.2018 a Governo e MIBACT, evidenziò le ragioni dell’articolo e la conformità alle disposizioni del Codice, ma si convenne comunque sull’opportunità di modifiche volte a fugare i timori del MIBACT. In tale senso la proposta di modifica dell’articolo 65 semplifica radicalmente il testo, tagliando tutti i passaggi nei quali il MIBACT paventò potenziali ambiguità, ed ancorando chiaramente la disciplina di adeguamento del PTPR e di approvazione delle relative varianti al rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice.

L’articolo 17 aggiunge nell’articolo 68 della l.r. n. 24 il comma 4 bis “La Regione, attraverso l’Osservatorio, promuove specifici programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio.” al fine di spostare e salvare l’analoga norma contenuta nell’art. 46 della LR 31/2002, la quale costituisce l’unica norma della LR 31/2002 ancora utile e produttiva di effetti. In tale modo, con questo PdLR, si può procedere alla totale abrogazione di tutta la LR 31/2002.

L’articolo 18 modifica l’articolo 70 della l.r. n. 24 al fine di dare attuazione, analogamente all’articolo 16, all’impegno che la Regione ha assunto nei confronti del Governo e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT). In particolare il MIBACT, nelle sue osservazioni pervenute il 02.02.2018, rilevò che la locuzione “strumenti di pianificazione paesaggistica” utilizzata all’art. 70, comma 6, “appare equivoca e sarebbe preferibile sostituirla con il più puntuale riferimento al piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR)”. Nella precisazione della norma si fa quindi esplicito riferimento al PTPR, mentre l’ulteriore richiamo agli “strumenti di pianificazione che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR” è volto a garantire la completezza della norma fintanto che il PTPR stesso non sarà adeguato a norma dell’art. 156 del D. Lgs 42/2004, posto che fino a tale momento le disposizioni del PTPR trovano specificazione nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP).  La soppressione di cui alla lettera b) è volta invece a chiarire il disposto normativo, cancellando il richiamo ad una norma statale transitoria (l’articolo 159 del DLgs 42/2004) la quale ha esaurito i suoi effetti.

L’articolo 19 sostituisce il comma 1 dell’articolo 76 della l.r. n. 24 del 2017 con l’obiettivo di chiarire l’obbligo di avvio del processo di adeguamento dei piani territoriali entro il primo triennio di vigenza della legge (in coerenza all’identico termine previsto all’art. 3, comma 1, per l’avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale), nonché la possibilità di apportare varianti specifiche degli stessi piani, entro lo stesso periodo (possibilità già considerata nell’ambito della circolare assessorile del 14 marzo 2018, recante “Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale”).

Articoli da 20 a 26

Gli articoli in commento introducono una serie di modifiche alla legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici) che si sono rese necessarie a seguito dei radicali mutamenti intervenuti sia nell’ambito della formazione di ambito sanitario, sia nel quadro istituzionale rispetto al ruolo e alle funzioni delle Province, nonché nell’attuale riparto statutario delle competenze tra Assemblea legislativa e Giunta regionale.  Si tratta pertanto di interventi che, pur incidendo in maniera significativa sulla legge, consistono in meri adeguamenti normativi a riforme istituzionali e strutturali già avviate. In via generale sono stati eliminati tutti i riferimenti all’Ente Provincia - art. 19 (Deleghe alle Province) - art. 20 (Commissione provinciale) - in relazione all’entrata in vigore della disciplina regionale di cui alla l.r. n. 13 del 2015, in particolare dell’art. 50, comma 1, lettera b), secondo cui la Regione esercita le funzioni di programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale.

Di seguito l’analisi dei singoli articoli.

Articoli 20 e 21

L’articolo 20 modifica il titolo della legge per renderlo più aderente al nuovo ordinamento delle professioni sanitarie. L’articolo 21 abroga il comma 1 dell’art. 1 della legge n 39 e sostituisce il comma 2 del medesimo articolo. Le ragioni di tali modifiche sono legate all’adozione della legge n. 43 del 2006, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”, che ha stabilito che l'esercizio di tali professioni sanitarie, individuate ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 502/92, è subordinato al conseguimento di un titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. La formazione di coloro definiti in precedenza operatori sanitari infermieristici, tecnici e della riabilitazione è diventata, ai sensi di tale decreto., di livello universitario a decorrere dal 1° gennaio 1996 per le professioni riordinate con decreto del Ministro della Sanità. 

Articolo 22

L’articolo 22 propone la sostituzione dell’art. 4 “Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie” per adeguare la disciplina di dette scuole alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 502. In particolare, il riferimento normativo specifico, per i corsi autorizzati dalle Regioni, è ancora il D.M. 28.10.1992, “Disposizioni per l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi”. Tale D.M. disciplina i corsi triennali di formazione per ottico e odontotecnico di competenza regionale, e, stabilisce che le Regioni possano autorizzare, d’intesa con il Ministero della Sanità (ora della Salute), anche corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi che siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di cui vengono stabilite le materie e le ore settimanali di insegnamento. Il fatto che il Ministero competente non ravvisi motivi ostativi all’attivazione dei corsi in parola tramite l’espressione dell’intesa, è quindi condizione determinante per il procedimento autorizzativo di cui si dà evidenza nella norma.

Articolo 23

L’articolo 23, al comma 1, mantiene ed aggiorna la disciplina dell’autorizzazione di cui all’art. 5 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39. Permane infatti l’opportunità di mantenere la sottoposizione ad una autorizzazione regionale, ed alla conseguente attività di vigilanza tecnica e amministrativa, l’apertura di scuole o l’effettuazione di corsi rivolti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al R.D. 31.05.1928, n. 1334, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, poi trasfuso nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ovviamente per quanto applicabile rispetto all’evoluzioni nel tempo verificatesi in tema di arti e professioni sanitarie.

Al comma 2 si fa rimando ad un successivo atto amministrativo con quale disciplinare più nel dettaglio il procedimento autorizzativo, alla luce dell’introduzione della legge n. 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modifiche.

Articolo 24

L’articolo 24 aggiorna la disciplina della revoca per introdurre alcune modifiche legate al riordino istituzionale. In particolare, è da intendersi superato il riferimento al Circondario di Rimini (citato oltre che nell’articolo 6 anche in altre parti della legge), essendo la sua legge istitutiva abrogata dalla L.R. n. 27 del 1998; così come alla Provincia non sono attribuite competenze che giustifichino l’espressione del parere indicato nel primo comma dell’art. 6 dell’articolato tuttora vigente.

Inoltre lo Statuto della Regione Emilia-Romagna assegna all'Assemblea legislativa la determinazione dell'indirizzo politico generale della Regione, esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale, lasciando alla Giunta regionale l’esercizio dell’attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa. Alla luce di questo non si ritiene più opportuno “sentire” la competente Commissione consiliare nel procedimento inerente l’autorizzazione (o la revoca) all’apertura di scuole o corsi.

Articolo 25

L’articolo prevede la sostituzione dell’articolo dedicato all’ordinamento delle scuole per le ragioni già illustrate nel commento all’art. 22.

Articolo 26

L’articolo dispone l’abrogazione di 17 articoli della legge n. 39 superati per le ragioni sopra già illustrate.

Articoli 27, 28 e 29

Le modifiche proposte alla legge 24 giugno 2003, n.11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto sanitario) derivano dalla necessità di operare l’aggiornamento delle previsioni in essa contenute e delle fonti citate nella medesima rispetto al nuovo quadro normativo di riferimento.

Successive disposizioni a carattere comunitario ed a carattere nazionale impongono oggi modifiche agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge regionale.

In particolare il Reg CE n. 852 del 2004 (successivo alla LR n. 11) allegato II capitolo XII capoverso n 1, rimanda la formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti agli operatori del settore alimentare. Tale formazione dovrà tener conto anche del tipo di attività svolta.

Ciò premesso si rileva che le Aziende U.S.L della R.E.R. non sono potenzialmente in grado di erogare, per l’estrema variabilità, gli strumenti di formazione tarati sulle molteplici tipologie di lavorazioni e sui rischi ad esse correlati. Ad un calcolo teorico tale modifica legislativa, oltre a risultare in aderenza ad una norma comunitaria e ad indirizzare l’offerta formativa sui reali rischi sanitari sottesi alle varie tipologie di lavorazioni, determinerebbe un risparmio cumulativo di circa 6600 ore lavorative del personale sanitario addetto.

Occorre anche evidenziare che il DPCM del 2001 è stato sostituito integralmente dal DPCM del 12/1/2017 che definisce ed aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza senza includere l’attività di formazione e aggiornamento in argomento.

Articolo 30

L’articolo 30 modifica l’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo). Detto articolo contiene la clausola valutativa.

La modifica riscrive l’articolo dedicato alla valutazione degli effetti della legge regionale apportando due modifiche, una di ridenominazione della rubrica, l’atra legata alla durata della relazione.

In occasione della presentazione della relazione valutativa ex LR 17 del 2007 in Commissione IV nell’aprile del 2017 si era fatto riferimento alla necessità di allungare la cadenza della relazione valutativa ora annuale. La Relazione stessa riportava: “si ritiene proponibile come periodo ottimale un lasso di tempo pari ad almeno cinque anni mentre la valutazione annuale prevista nella LR 17/07 risulta eccessivamente ridotta come periodo temporale di osservazione”. Poiché per modificare la cadenza occorre intervenire sull’articolo 7 “Monitoraggio e valutazione” (che attualmente recita: <<1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.>>) l’articolo in commento interviene appunto per allungare la tempistica di presentazione della relazione valutativa.

Articoli 31 e 32

Le modifiche introdotte dagli articoli 31 e 32 sono finalizzate ad aggiornare alcuni articoli della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali), in coerenza alle esigenze evidenziatesi nella prima fase di attuazione della disciplina stessa e alla necessità di adeguamento alle intervenute modifiche della normativa nazionale.

Nello specifico, appare necessario modificare l’articolo 7 in coerenza alle modifiche già apportate all’art.5, con l’art. 12 della L.R. 1 agosto 2017, n. 18.  L’art. 7 indica il termine concesso ai Comuni per aprire le farmacie nelle sedi aggiuntive istituite nei luoghi ad alto transito, prelazionate dai comuni stessi. Il termine attualmente previsto è di un anno dalla data di esercizio della prelazione e, in caso di mancata apertura della farmacia nel termine di un anno, è previsto che i Comuni decadano dalla titolarità della sede e la Regione assegni tale sede ai privati, mediante la procedura concorsuale.

Tuttavia, fino a quando non verrà svolta la procedura concorsuale ordinaria non potrà essere data piena attuazione alla disposizione vigente: il Comune, infatti, potrà decadere dalla titolarità della sede, ma la sede non potrà essere assegnata ad un privato.

Con l’art. 12 della L.R. 1 agosto 2017, n. 18 si è già provveduto a modificare l’art.5 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, prevedendo che, in mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine concesso ai Comuni per l’apertura della farmacia nella sede vacante o di nuova istituzione prelazionata in sede di revisione della pianta organica sia prorogato fino all’approvazione della prima graduatoria utile.

Appare pertanto opportuno dettare la stessa disciplina per il caso di mancata apertura nel termine di un anno dall’esercizio del diritto di prelazione per le sedi aggiuntive prelazionate dai comuni, in mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio.

Appare, inoltre, opportuno modificare il secondo periodo del comma 7 dell’art. 13, eliminando il riferimento ad una normativa nazionale non più vigente e chiarendo che la normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

Il secondo periodo del comma 7 dell’art. 13 nel testo vigente, infatti, per individuare gli importi del diritto addizionale da corrispondere ai farmacisti, richiama il Decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993, vigente al momento dell’approvazione della legge regionale. Il Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017, tuttavia, ha aggiornato quanto stabilito dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 - che, pertanto, risulta superato.

Inoltre, siccome la legge regionale al primo periodo del medesimo articolo 12, comma 7, ha esteso l’obbligo di dispensazione del farmacista durante il servizio di turno a battenti chiusi ed in reperibilità anche a dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, occorre chiarire che, coerentemente, anche in questi casi, al farmacista deve essere corrisposto il diritto addizionale previsto dalla normativa nazionale. Il diritto addizionale, infatti, per la sua natura di corrispettivo aggiuntivo, spettante per aver eseguito una prestazione obbligatoria durante le tipologie di servizio di turno individuate dalla normativa nazionale, spetta al farmacista in ogni caso di erogazione di un prodotto oggetto di dispensazione obbligatoria.

Articolo 33

L’articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999, a seguito delle modifiche apportate con la legge regionale n. 4 del 2013, ha introdotto l’obbligo del tesserino per coloro che intendono vendere merci su aree pubbliche pur non rivestendo la qualifica di imprese (i cosiddetti “hobbisti”). Il tesserino ha validità per un anno e per dieci manifestazioni, e non può essere richiesto più di due volte nell’arco di cinque anni.

Negli anni 2016 e 2017 erano state introdotte norme transitorie che consentivano il rilascio di un ulteriore tesserino a coloro che avevano già ottenuto due tesserini negli anni dal 2013 al 2016 e il prolungamento della validità dei tesserini rilasciati l’anno precedente oltre i consueti dodici mesi.

I limiti alla possibilità di rilascio del tesserino sono tuttora oggetto di analisi e probabile rivalutazione da parte del competente Assessorato regionale e l’ipotesi è quella di ampliare sia il numero di manifestazioni a cui è possibile partecipare con un tesserino, sia il numero di tesserini rilasciabili nel periodo di riferimento allo stesso soggetto. Si tratta di misure volte a disciplinare un fenomeno che negli ultimi tempi si è diffuso notevolmente e che quindi potrebbe divenire un ostacolo alla libera concorrenza nell’ambito del commercio su aree pubbliche. Per tale ragione si ritiene opportuno consentire anche nel 2018 – con una nuova disposizione transitoria - il proseguimento dell’attività a coloro che fin dall’entrata in vigore della citata l.r. 4/2013 hanno richiesto e ottenuto il tesserino. La norma in esame, quindi, interviene con due modalità, consentendo - limitatamente al 2018 – sia il rilascio di un ulteriore tesserino, sia il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati l’anno precedente (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni).

 


INDICE

 

CAPO I Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

 

Articolo 1 Finalità

 

Articolo 2 Abrogazioni

 

CAPO II Disposizioni di adeguamento normativo

 

Sezione I Modifiche a leggi regionali

 

Articolo 3 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

Articolo 4 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

 

Articolo 5 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009

 

Articolo 6 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016

 

Articolo 7 Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016

 

Sezione II Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000

 

Articolo 8 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995

 

Articolo 9 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

 

Articolo 10 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

 

Articolo 11 Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000

 

Sezione III Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 12 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 13 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 14 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 15 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 16 Modifiche all’articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 17 Modifiche all’articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 18 Modifiche all’articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

 

Articolo 19 Modifiche all’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017

 

CAPO III Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria

 

Sezione I Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 20 Modifiche al titolo della legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 21 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 22 Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 23 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 24 Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 25 Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983

 

Articolo 26 Abrogazioni

 

Sezione II Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2003, n.11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto sanitario)

 

Articolo 27 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003

 

Articolo 28 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003

 

Articolo 29 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003

 

Sezione III Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007

 

Articolo 30 Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 17 del 2007

 

Sezione IV Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016

 

Articolo 31 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016

 

Articolo 32 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

 

CAPO IV Disposizioni in materia di commercio

 

Sezione I Commercio su aree pubbliche

 

Articolo 33 Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche

 

CAPO I

Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

 

2.Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3.In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

CAPO II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Sezione I

Modifiche a leggi regionali

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Nei commi 6 e 7 dell’articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell’art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola “potestà” è sostituita dalla parola “responsabilità”.

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Il primo periodo del comma 6 bis dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente: “Nei confronti dell’assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di erp, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge n. 39 del 14 agosto 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.”

 

2. Al primo periodo del comma 6 ter dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole “fino alla definizione del procedimento penale” sono aggiunte le parole “o fino alla durata dell’allontanamento disposto in sede civile”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009

 

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) la parola “annualmente” è sostituita dalle parole “ogni due anni”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016 la parola <<annuali>> è eliminata.

 

Sezione II

Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) la parola “sei” è sostituita dalla parola “quattro”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. All’articolo 3 della legge regionale L.R. 24 marzo 2000 n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 1 la lettera f) è eliminata.

 

b) nel comma 3 la parola “f),” è eliminata.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Nell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

 

“4 bis. L’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:

 

a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;

 

b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;

c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;

 

d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;

 

e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.”

 

Art. 11

Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000 è abrogato.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 3, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), dopo le parole “La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni” sono aggiunte le parole “, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all’articolo 42, comma 2,”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole “PUG previgente” sono sostituite dalle parole “PRG previgente”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole “fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo” sono sostituite dalle parole “fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 41, comma 6, lettera g), della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), le parole “di cui all’articolo 35, commi 3 e 4” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 35, commi 4 e 5”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 65 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti al PTPR, nonché per la verifica e l’adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all’articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45 46 e 47 della presente legge, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.”

 

b) il comma 2 è soppresso.

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 68 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), dopo il comma 4 è aggiunto infine il seguente comma 4 bis:

 

“4 bis. La Regione, attraverso l’Osservatorio, promuove specifici programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio.”

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 70, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione” sono sostituite dalle parole “il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione”.

 

b) le parole “e 159” sono soppresse;

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 76 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l’adozione e l’approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.”

 

CAPO III

Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1983

 

Art. 20

Modifiche al titolo della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. Nel titolo della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici) le parole “degli operatori sanitari infermieristici e tecnici” sono sostituite dalle parole “delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è abrogato.

 

2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“2. La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali”.

 

Art. 22

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

 

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o la istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.

 

2. L’autorizzazione all’istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all’espressione dell’intesa ivi prevista da parte del Ministero della Salute.”

 

Art. 23

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Domanda di autorizzazione

 

1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

 

a) attestazione della titolarità della gestione;

 

b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

 

c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;

 

d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;

 

e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;

 

f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

 

g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire;

 

h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.”

 

Art. 24

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Revoca

 

1. La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.

 

2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.”

 

Art. 25

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Ordinamento delle scuole

 

1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:

 

a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

 

b) lo svolgimento dell'insegnamento;

 

c) lo svolgimento del tirocinio;

 

d) il controllo delle frequenze;

 

e) il passaggio da un anno di corso al successivo;

 

f) la valutazione dell'apprendimento.”.

 

Art. 26

Abrogazioni

 

1. Gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 della legge regionale n. 39 del 1983 sono abrogati.

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2003, n.11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto sanitario)

 

Art. 27

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003

 

1. All’articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto sanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è abrogato;

 

b) alla lettera d) del comma 4, le parole “26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) “sono sostituite dalle parole “6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)”.

 

Art. 28

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole “7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)” sono sostituite dalle parole “27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 ‘Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti’)”.

 

Art. 29

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997” sono sostituite dalle parole “Nel rispetto di quanto previsto dall’ allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”.

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007

 

Art. 30

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 17 del 2007

 

1. L’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa monitora l’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una apposita relazione.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016

 

Art. 31

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. All’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 4 è prorogato fino all’approvazione della prima graduatoria utile.”

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: “La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.”

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di commercio

 

Sezione I

Commercio su aree pubbliche

 

Art. 33

Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7-bis (Hobbisti) della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), limitatamente all'anno 2018, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

 

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7-bis, comma 3, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

 

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

 

ALLEGATO A

 

Elenco 1 – Leggi regionali

 

  1. LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N.13 "NORME IN MATERIA DI SPORT "

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 7 MODIFICA DELL'ART. 3, COMMA 2 DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 27 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2000, N. 4, RECANTE "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13 MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14 MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17 DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 18 MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20"

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20 PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE

 

  1. LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 34 MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA L.R. 31 OTTOBRE 2000, N. 30 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47 DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

 

  1. LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 " DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE "

 

  1. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 3 MODIFICAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE" E 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42"

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 6 MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 1996, N. 50 "DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20" E ALLA L.R. 14 GIUGNO 1996, N. 18 "DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

 

  1. LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7"

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14 NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

 

  1. LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ VENATORIA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27 MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"

 

  1. LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28 INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

 

  1. LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36 MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

 

  1. LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5 RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

 

  1. LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

 

  1. LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 13 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)

 

  1. LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

 

  1. LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 4 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)

 

  1. LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE)

 

  1. LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 22 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE)

 

  1. LEGGE REGIONALE 03 marzo 2006, n. 2 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29, IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

 

  1. LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 7 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 8 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 10 NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

 

  1. LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")

 

  1. LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 17 MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37"

 

  1. LEGGE REGIONALE 06 febbraio 2007, n. 1 MODIFICA DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 9

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA" E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

  1. LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

 

  1. LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27 RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)

 

  1. LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 29 NORME REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)

 

  1. LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

 

  1. LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 1 NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

 

  1. LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 22 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1995, N. 46 (ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA)

 

Elenco 2 – Regolamenti regionali

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 22 MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 16 AGOSTO 1993, N. 29: "ATTREZZI E MODALITA' DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA"

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 3 MODIFICA AL REGOLAMENTO 27 DICEMBRE 1995, N. 61 "REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITA' ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, n. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)"

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1 MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

 

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 08 aprile 2009, n. 1 SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO 27 DICEMBRE 1995, N. 61 'REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)' E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

 

Elenco 3 – Disposizioni regionali

 

-          articolo 2 della LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30 NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

 

-          articoli 41,42, 43, 44, 45, 49 e 50 della LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31 DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

 

-          articoli da 1 a 27 della LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

 

-          articolo 5 della LEGGE REGIONALE 1 giugno 2006, n. 5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

 

-          articoli da 15 a 35 della LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4 ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

 

-          articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23 NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)

 

-          articoli 1, 2 e 3 della LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA.

 

 

Espandi Indice