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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 7391
Presentato in data: 30/10/2018
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 1801 del 29 10 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL’APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA

 


RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge, in armonia con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, si ritiene necessario provvedere ad approvare una nuova disciplina del settore apistico nella Regione Emilia-Romagna.

 

Attualmente, il settore dell’apicoltura è disciplinato dalla legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 “Tutela e sviluppo dell’apicoltura”, materia per la quale la Regione Emilia-Romagna esercita competenza legislativa residuale in applicazione dell’articolo 117 della Costituzione.

 

Nel corso degli anni il quadro normativo del settore si è evoluto e ad oggi la materia risulta principalmente disciplinata dalla legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante “Disciplina dell’apicoltura”, dal Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” e relativi provvedimenti applicativi tra i quali:

 

-          il decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014 recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del Decreto 4 dicembre 2009, recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”;

-          l’art. 34, comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che ha introdotto una sanzione amministrativa nei confronti di chi contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione degli alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale;

-          il decreto interdirettoriale 22 novembre 2017 (prot. 0027115-27/11/2017-DGSAF-MDS-P) della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute di concerto con la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali recante nuove disposizioni per la comunicazione e la registrazione nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo.

 

La disciplina statale riportata, tra l’altro, ha declinato nuove definizioni “apicoltore” e “produttore apistico” e ha introdotto nuove disposizioni per la denuncia degli alveari e relativo quadro sanzionatorio non coerenti con gli artt. 2, 8 e 17 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 35 del 1988.

 

In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, al verificarsi dei ripetuti fenomeni di mortalità delle api e spopolamento degli alveari, si è reso indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario, per cui, in attuazione della norma comunitaria facente parte del cosiddetto “pacchetto igiene”, è stata istituita l’Anagrafe Apistica Nazionale (Banca Dati Apistica - BDA) che disciplina le modalità con cui ciascun apicoltore deve registrare la propria attività di allevamento, identificare ogni apiario – stanziale o nomade - e se lo ritiene opportuno anche gli alveari,  ed aggiornare le informazioni relative al censimento annuale degli alveari posseduti con indicazione della loro collocazione geografica e alle movimentazioni di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine).

 

Inoltre, lo strumento di programmazione, le forme di consultazione e gli strumenti di finanziamento messi a disposizione per il settore sono mutati nel tempo, così come, alla luce della riforma del governo regionale e locale attuata nella Regione Emilia-Romagna, si rende necessario aggiornare le responsabilità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso il quadro sanzionatorio.

 

Infine, il Parlamento europeo ha approvato il 1° marzo 2018 una Risoluzione sulle prospettive e le sfide per il settore dell’apicoltura dell’UE (2017/2115 (INI)) che chiede alla Commissione UE e agli Stati membri più azioni per proteggere e sostenere il settore dell’apicoltura, ricordando l’importanza dell’apicoltura per l’agricoltura, e auspicando l’aumento dei fondi per gli apicoltori e la gestione del rischio, la ricerca, la formazione e l’istruzione, il miglioramento della salute delle api e degli aspetti ambientali, tra cui la protezione delle popolazioni di insetti locali, il mantenimento della biodiversità, dei pascoli melliferi e degli habitat naturali e seminaturali, il divieto dell’uso di sostanze attive e la valutazione d’impatto dei prodotti fitosanitari nocivi per le api.

 

Pertanto, l’approvazione di un nuovo testo normativo rappresenta una scelta necessaria in parte per motivi legati alle numerose modifiche normative intervenute sul settore, e in parte per la necessità di adeguare le norme regionali alle nuove esigenze del settore.

 

Con la nuova legge si intende in particolare:

 

-          promuovere lo sviluppo dell’apicoltura, il miglioramento delle condizioni di produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura in conformità agli indirizzi di programmazione, anche attraverso lo sviluppo dell’associazionismo e l’integrazione di filiera, e l’incremento delle risorse nettarifere di particolare interesse apistico;

-          adottare adeguate misure di difesa igienico-sanitarie, con il principale scopo di salvaguardare gli allevamenti dal rischio di diffusione di malattie e degli aggressori dell'alveare, di aumentare la sicurezza alimentare dei prodotti dell’apicoltura; di aggiornare il quadro della disciplina che regola l’esercizio dell’attività di apicoltura in Regione e la movimentazione degli alveari con particolare riferimento al nomadismo al fine di razionalizzare lo sfruttamento delle risorse apistiche, nonché lo svolgimento della pratica di impollinazione;

-          tutelare la popolazione apistica e la biodiversità delle specie di api, preservando dal rischio ibridazione l'ecotipo emiliano-romagnolo della sottospecie Apis mellifera ligustica, rispondendo in tal modo soprattutto ad esigenze ecologiche, oltre che economiche, dal momento che questa razza per le sue peculiari caratteristiche positive è stata apprezzata ed esportata in tutti i continenti ove si pratica l’apicoltura razionale (cosmopolita);

-          contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api, riducendo i danni alle api derivanti dai trattamenti con prodotti fitosanitari, in quanto la molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci usati in agricoltura può comportare effetti dannosi anche alle api, ed in generale agli insetti pronubi;

-          ridefinire le responsabilità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge, compreso il quadro sanzionatorio.

 

Il progetto è composto da undici articoli:

 

Articolo 1

 

L’articolo descrive le finalità della legge regionale ed in particolare riconosce l’apicoltura come settore produttivo agricolo-zootecnico di interesse per l’economia agricola regionale, attribuendone la duplice valenza di conservazione dell’ambiente e di salvaguardia della biodiversità.

 

Articolo 2

 

L’articolo prevede l’approvazione del Programma apistico poliennale nel rispetto delle funzioni attribuite all’Assemblea legislativa ed individua le diverse azioni finanziabili con risorse comunitarie.

 

Articolo 3

 

L’articolo 3 è dedicato alle misure di difesa igienico-sanitarie per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico, che saranno contemplate nell’ambito del Piano Regionale integrato dei controlli per la sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004.

 

Inoltre, al fine di ridurre il fenomeno dello spopolamento di alveari o moria delle api, si prevede che il suddetto Piano preveda uno strumento finalizzato al controllo dell’impiego dei fitofarmaci in fioritura.

 

Infine l’articolo definisce “l’apiario in stato di abbandono” e demanda alle Aziende USL il potere di disporre la distruzione nei casi in cui ne accertino la pericolosità quale fonte di propagazione di patologie.

 

Articolo 4

 

L’articolo istituisce e definisce la composizione del Tavolo apistico regionale, quale organo consultivo tecnico della Giunta, per tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla nuova legge.

 

Si definisce, altresì, la modalità con cui il Tavolo è convocato, demandando alla Giunta regionale la definizione della disciplina di costituzione e funzionamento.

 

Articolo 5

 

L’articolo 5 disciplina la movimentazione degli apiari e demanda alla Giunta regionale, entro 180 giorni successivi all’entrata in vigore della legge, la definizione delle regole per gli spostamenti degli apiari, o parte di essi, nel territorio regionale, per l’attività del nomadismo o per l’esercizio della pratica dell’impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari.

 

Articolo 6

 

L’articolo 6 disciplina la pratica di impollinazione.

 

Articolo 7

 

L’articolo 7 è dedicato alla tutela della sottospecie Apis mellifera ligustica, al fine di favorirne il miglioramento genetico e la diffusione del materiale selezionato, e contrastare i fenomeni di erosione genetica derivanti dall’ibridazione.

La sottospecie di Apis mellifera di interesse nazionale e regionale è la ligustica, più comunemente detta “ape italiana”; essa è allevata e diffusa su tutto il territorio nazionale, nonché esportata e diffusa in tutto il mondo per le caratteristiche idonee all’allevamento e alla produzione apistica (cosmopolita già da inizi del 1900).

L’attività di selezione, moltiplicazione e commercializzazione di api regine ligustiche e altro materiale apistico vivo è radicata nel contesto regionale, ed il lavoro di selezione e miglioramento genetico svolto nel corso di tutti questi anni ha avuto, e continua ad avere, un ruolo insostituibile per la conservazione della biodiversità e quindi nel mantenimento degli equilibri naturali stessi, originando e alimentando anche un crescente flusso commerciale di materiale apistico vivo, in particolare di api regine, molto apprezzato dall’estero, e addirittura oltreoceano, ove si pratica l’apicoltura razionale.

L’articolo pertanto detta limitazioni in ordine alla possibilità di svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica e di introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

Inoltre viene previsto che gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l’istituzione di zone di conservazione attorno ai propri apiari destinati all’allevamento dei riproduttori e all’accoppiamento. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

Infine, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

La Giunta regionale, entro 180 giorni successivi all’entrata in vigore della legge, stabilisce criteri e modalità per l’applicazione ed il controllo delle disposizioni previste al presente articolo.

 

Articolo 8

 

L’articolo 8 è dedicato alla tutela delle api e dell’entomofauna pronuba per rafforzare l’azione di contrasto al fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api che negli ultimi anni ha portato ad una significativa riduzione della loro popolazione a livello globale.

 

L’articolo disciplina l’uso dei prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida, e di quelli che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi, sulle colture e su vegetazione spontanea, anche in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero, stabilendone il divieto di utilizzo durante il periodo della fioritura e definendo le pratiche necessarie al fine di evitare danni alle api e agli insetti pronubi.

 

Inoltre, viene demandata alla Giunta regionale l’individuazione e delimitazione delle aree di rispetto intorno ad aree di particolare interesse apistico ed agroambientale in cui vietare i trattamenti o ammettere l’uso di alcuni prodotti fitosanitari di cui sia comprovata l’assenza di ogni nocività su api e insetti pronubi.

 

Infine, viene stabilito che nel Piano Regionale integrato dei controlli per la sicurezza alimentare, sanità e benessere animale siano previste le modalità con cui deve essere segnalato ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api, e stabilisce le procedure da seguire per l’accertamento delle responsabilità.

 

Articolo 9

 

L’articolo 9 individua i soggetti a cui compete l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e prescrizioni della legge.

 

Articolo 10

 

L’articolo 10 definisce le sanzioni amministrative per la violazione alle norme e obblighi previsti dalla legge.

 

Articolo 11

 

L’articolo 11 abroga la legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 recante “Tutela e sviluppo dell’apicoltura”, il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 "Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura" e il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 “Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25" che invece verrà abrogato contestualmente all’approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all’articolo 5.

Infine, l’articolo prevede che con l’entrata in vigore della nuova legge cessano di applicarsi anche i Decreti del Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

 


 

Art. 1

Finalità e principi

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale.

 

2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe Apistica Nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche e di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

 

3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l’integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell’ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.

 

4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

 

Art. 2

Programmazione degli interventi

 

1. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:

 

-          il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l’assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;

 

-          la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;

 

-          il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;

 

-          azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.

 

2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni Comuni di Mercato.

 

Art. 3

Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

 

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell’ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

 

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell’impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l’obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all’articolo 8.

 

3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienica-sanitaria, è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.

 

4. L’apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe Apistica Nazionale oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo la gestione e l’accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.

 

5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l’adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.

 

Art. 4

Tavolo apistico regionale

 

1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.

 

2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all’Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.

 

3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall’Università degli Studi di Bologna – Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dal Centro di referenza nazionale per l’apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, dalla Federazione regionale degli Ordini Veterinari e dall’Osservatorio Nazionale Miele, nonché da altri soggetti pubblici e privati.

 

4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.

 

5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:

 

-          sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l’esercizio dell’apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;

 

-          sulle attività correlate alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;

 

-          sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi, e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

 

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

 

Art. 5

Disciplina della movimentazione degli apiari

 

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l’attività del nomadismo o per l’esercizio della pratica dell’impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l’applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

 

Art. 6

Impollinazione

 

1. La pratica dell’impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell’Organizzazione Comune di Mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.

 

2. La pratica dell’impollinazione è consentita anche mediante l’impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.

 

Art. 7

Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica

 

1. La Regione Emilia-Romagna tutela l’Apis mellifera sottospecie ligustica diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questo ecotipo autoctono e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall’ibridazione.

 

2. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

 

3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l’istituzione di zone di conservazione dell’ampiezza di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all’allevamento dei riproduttori e all’accoppiamento. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

 

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine iscritti alla sezione ligustica dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane o di altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico dell’ecotipo autoctono, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

 

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l’applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

 

Art. 8

Tutela delle api e degli insetti pronubi

da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

 

1. Al fine di salvaguardare le api e l’entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

 

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

 

3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, può:

 

-          individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;

 

-          escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l’assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;

 

-          stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

 

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

 

Art. 9

Vigilanza e controllo

 

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.

 

2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all’articolo 7.

 

3. L’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all’articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell’impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe Apistica Nazionale.

 

Art. 10

Sanzioni

 

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari, le seguenti sanzioni amministrative:

 

a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe Apistica Nazionale: da Euro 100,00 ad Euro 600,00;

 

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo la gestione e l’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00;

 

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00;

 

d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale);

 

e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica: da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00;

 

f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3: da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato,  per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

 

2. La sanzione di cui al comma 1 lettera a) non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l’apiario siano identificati mediante l’apposizione di un codice identificativo (costituito dal codice identificativo univoco dell’apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia) che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca Dati Apistica nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 4 “Identificazione individuale delle arnie” del decreto interministeriale 22 novembre 2017 adottato di concerto tra la Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute e la Direzione Generale dello Sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi.  La sanzione di cui al comma 1 lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.

 

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

 

Art. 11

Abrogazioni

 

1. La legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.

 

2. Il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.

 

3. Il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25) è abrogato contestualmente all’approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'articolo 5.

 

4. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

 


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