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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 7437
Presentato in data: 06/11/2018
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola". (Delibera di Giunta n. 1839 del 05 11 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola

 


RELAZIONE

 

Il sistema territoriale emiliano-romagnolo necessita di continuare un percorso di sviluppo economico e di crescita sociale che porti ad innovare profondamente il proprio modello di sviluppo, coniugando competitività e sostenibilità ambientale. Si tratta di una sfida che deve essere intrapresa con forte sinergia dai diversi settori e sostenuto da politiche convergenti.

Neanche il turismo può sfuggire a questa necessità di rinnovamento. Anzi il settore turistico sconta una duplice necessità: innovarsi come un settore produttivo vero e proprio e veder migliorati i propri contesti. Questa stretta relazione – fra prodotto e contesti – è data dall’evoluzione del turista in cittadino temporaneo di un luogo. Il turista è oggi, a tutti gli effetti, un city user, che richiede paesaggi e ambiti urbani di qualità, sostenuti da livelli di servizi adeguati.

Con la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)” la Regione Emilia-Romagna ha delineato un innovativo Sistema Turistico Regionale, disciplinando l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna, l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo,  al fine perseguire lo sviluppo del sistema turistico regionale in ottica di innovazione, trasversalità e maggiore competitività del sistema stesso sui mercati nazionali ed internazionali,  promuovendo un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione, sia per il  “software” del sistema turistico (la promo-commercializzazione) che per l’ “hardware” (le strutture di informazione e accoglienza).

Risulta ora altrettanto importante sostenere queste innovazioni con processi robusti di trasformazione urbana, recupero e rinnovo della qualità dell’ambiente, che diventino leve per il turismo, così come, allo stesso tempo, il turismo può diventare leva per altri settori, dall’edilizia, alla cultura, alle tecnologie legate a servizi e ambiente.

Si tratta di avviare progetti di riqualificazione urbana e territoriale che possano costituire un effettivo volano per il rinnovamento del prodotto turistico e creino le condizioni entro cui le imprese turistiche ritrovino le occasioni per investire ed innovare anche attraverso nuovi concept di offerta, con ricadute occupazionali e con l’ambizione di incrementare la competitività sui mercati internazionali.

Innovare il turismo significa, quindi, porsi l’obiettivo di promuovere la qualificazione dei nostri contesti urbani e territoriali, sostenendo quei processi di rigenerazione urbana prospettati anche dalla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017), in una convergenza virtuosa fra politiche turistiche e di governo del territorio.

 

In tale contesto generale, si ravvisa in particolare l’esigenza di individuare e mettere in campo specifici strumenti per consolidare e sviluppare la competitività del turismo balneare, che costituisce un asset strategico di sviluppo per la nostra Regione e di accrescere l’attrattività delle aree costiere, dando concreta attuazione  agli obiettivi che hanno portato all’istituzione del «Distretto Turistico Balneare della costa emiliano–romagnola» con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 17 gennaio 2014.

 

Con l’istituzione del Distretto Turistico Balneare della costa emiliano–romagnola si è infatti reso operativo lo strumento giuridico di riferimento per attuare interventi volti a perseguire gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale e di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’ organizzazione e nella produzione dei servizi e di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di semplificazione e di celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

 

Gli obiettivi di cui sopra hanno già trovato una prima specifica attuazione con le semplificazioni normative e procedurali inerenti gli aspetti di competenza legislativa regionale in materia di demanio marittimo e stabilimenti balneari apportate con L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 alla LR 9/2002 “DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE” ed introdotte nell’ambito dell’Ordinanza balneare annuale;

 

Occorre ora completare il quadro, promuovendo interventi volti ad accrescere la competitività del sistema costiero regionale attraverso la riqualificazione delle località costiere.

 

A tal fine si ritiene opportuno con il progetto di legge in esame, promuovere ed incentivare, mediante l’erogazione di specifici contributi, l’attuazione da parte dei Comuni aderenti al Distretto Turistico in argomento di progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana delle zone costiere della regione, volti ad accrescere la loro attrattività turistica ed a consolidare e sviluppare la competitività del turismo balneare.

 

In sintesi, il progetto di legge regionale dal titolo “Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola”, il cui articolato si compone di quattro articoli, prevede quanto segue.

 

L'art. 1 enuncia le finalità e l'oggetto della legge, sopra descritti. Al comma 1 si riconosce nei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana lo strumento attraverso cui la Regione Emilia-Romagna sostiene l'innovazione del prodotto turistico nel Distretto Turistico della Costa. Il comma 2 definisce le finalità dei sopracitati progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, alla rimozione di eventuali elementi di degrado, al miglioramento dei servizi turistici, alla accessibilità e fruibilità da parte di persone con disabilità, alla riduzione degli impatti ambientali con soluzioni attente al tema della sostenibilità ambientale, alla promozione della mobilità sostenibile, allo sviluppo della vocazione turistica del distretto costiero anche in riferimento alla wellness valley.

L'art. 2 definisce i criteri di ammissibilità e di assegnazione dei contributi, e in particolare al comma 1 identifica nei Comuni ricadenti nel Distretto Turistico Balneare della costa emiliano-romagnola i beneficiari dei contributi in argomento; al comma 2 prevede l'approvazione di un bando da parte della Giunta regionale per l'assegnazione dei contributi.

L'art. 3 contiene le disposizioni finanziarie.

L'art. 4 prevede la clausola valutativa.

 


 

Art.1

Finalità e oggetto della legge

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene l'innovazione del prodotto turistico nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola, rivolto al settore del turismo balneare, incentivando progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana delle località costiere, attraverso l’erogazione di specifici contributi.

 

2. I progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana di cui al comma 1, al fine di migliorare le condizioni di offerta e attrattività delle aree di fruizione turistica costiere e favorire lo sviluppo della vocazione turistica del Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola anche in riferimento alla wellness valley, devono perseguire i seguenti obiettivi:

 

a) promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano;

 

b) rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;

 

c) sostenere l'innalzamento e la miglior distribuzione dei servizi e delle attrezzature con particolare riferimento a quelli turistici;

 

d) promuovere l’accessibilità e la fruibilità da parte di persone con disabilità;

 

e) prevedere la riduzione degli impatti ambientali con soluzioni attente al tema della sostenibilità ambientale;

 

f) promuovere la mobilità sostenibile.

 

Art.2

Criteri di ammissibilità e di assegnazione dei contributi

 

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1 le Amministrazioni comunali ricadenti nel Distretto Turistico Balneare della costa emiliano-romagnola istituito con Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

 

2. L'assegnazione dei contributi regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale. Il bando definisce i criteri, le spese ammissibili, le procedure e le misure dei contributi.

 

3. I criteri di valutazione dei progetti prenderanno in considerazione i seguenti elementi:

a) il ruolo strategico degli interventi prospettati in relazione alla loro capacità di sostenere l'innovazione e la competitività turistica con riferimento al settore del turismo balneare;

 

b) la rispondenza e la integrazione con le politiche e le pianificazioni regionali e comunali e con programmi e progetti già adottati e approvati dai Comuni;

 

c) l'ampiezza e la consistenza del progetto proposto, nonché la sua capacità di costituire un volano per investimenti da parte dei privati nell’area interessata o di riferimento;

 

d) la qualità progettuale, in merito anche alla capacità del progetto di relazionarsi al contesto, in particolare per la continuità di spazi pubblici, per l'assetto della mobilità e la distribuzione di servizi e di favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità, nonchè di rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;

 

e) il miglioramento del sistema ambientale, con particolare attenzione all’adozione di soluzioni ecocompatibili ed attente al tema della sostenibilità ambientale, al benessere e alla qualità della vita delle persone, alla mobilità sostenibile e agli spazi pubblici;

 

f) la fattibilità del progetto in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili, alla misura di cofinanziamento pubblico da parte del Comune, ai titoli di possesso, alla compatibilità urbanistica e alle autorizzazioni e quant'altro necessario per l'attuazione;

 

g) la cantierabilità dell’opera (in relazione allo stato di avanzamento autorizzativo del progetto) ed i tempi di attuazione.

 

Art.3

Disposizioni finanziarie

 

1. Per l’esercizio 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Voce n. 3 del bilancio di previsione 2018 – 2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art.4

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta presenta, con cadenza biennale, alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) Numero, proponenti, tipologia e caratteristiche dei progetti presentati e ammessi a finanziamento ed importo dei finanziamenti rispettivamente concessi;

 

b) aree territoriali interessate;

 

c) stato di attuazione dei progetti;

 

d) valutazione dell'impatto dei progetti sulla riqualificazione dell'area oggetto di intervento;

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 


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