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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8124
Presentato in data: 14/03/2019
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione”. (Delibera di Giunta n. 367 del 11 03 19)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto contiene disposizioni che incidono sull’organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti del Sistema delle amministrazioni regionali.

Articolo 1

L’articolo 1 disciplina l’utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. Esso stabilisce, al comma 1, la possibilità per detti enti di utilizzare le proprie graduatorie per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con i rispettivi piani triennali del fabbisogno del personale. Il comma 2 puntualizza che la possibilità di utilizzare le graduatorie approvate da altre amministrazioni per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato previo accordo tra le amministrazioni interessate, prevista dalla normativa statale in materia, si intende sostanzialmente riferita a tutte le graduatorie vigenti approvate dagli enti suddetti.

Le finalità delle previsioni di entrambi i commi sono quelle di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica. 

Articolo 2

L’articolo 2 aggiunge un comma finale all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) che, come noto, ha disciplinato le procedure di stabilizzazione del personale precario della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del D.Lgs.n. 75 del 2017. In particolare il comma 1 del citato articolo 4 stabiliva che il requisito dei tre anni di servizio richiesto dall’art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 75 del 2017 potesse essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

Il comma 2 bis introdotto dal presente articolo prevede, analogamente a quanto previsto nel comma 1 dell’articolo in cui si inserisce, la medesima cumulabilità al fine di maturare i requisiti prescritti nelle lettere a) e b) del comma 42 dell’art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), che ha introdotto una riserva a favore dei titolari di contratti stipulati ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8, del DL n. 95 del 2012, cioè coloro che sono stati a suo tempo assunti per fronteggiare l’emergenza del Sisma 2012.

Si tratta dunque di una previsione finalizzata a superare il precariato e volta a perimetrare la platea di coloro che, assunti con contratto flessibile presso l’amministrazione regionale o la struttura commissariale per le esigenze del Sisma 2012, possono partecipare con riserva alle procedure concorsuali che la Regione intende bandire.

Articolo 3

L’articolo 3 introduce una modifica al comma 8 quinquies dell’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) al fine di chiarire un dubbio sollevato dal Ministero dell’Economia e delle finanze in sede id esame dell’articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) che ha appunto introdotto il citato comma 8 quinquies. In particolare il MEF ha chiesto di chiarire che le risorse relative al Servizio sanitario regionale sono da intendersi riferite esclusivamente alle attività della centrale acquisti riconducibili agli enti e aziende del servizio sanitario regionale. La modifica proposta sostituisce pertanto il vigente riferimento <<per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)>> (dell’art. 19 LR n. 11 del 2004) con il più puntuale riferimento agli <<enti del Servizio sanitario regionale>>.

Articolo 4

L’art. 4 introduce una modifica al comma 12 bis dall’art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) nell’ambito della disciplina del Personale delle strutture speciali, recentemente riformata dall’art. 2 della Legge regionale 20 dicembre del 2018 n.21, abrogando l’inciso relativamente alla necessità del possesso dei titoli di studio previsti dalla legge per l’accesso alle categorie di classificazione B, C e D, richiesti, oltre al personale reclutato mediante contratto a tempo determinato, anche al personale di ruolo assegnato alle strutture speciali e già inquadrato in dette categorie ai sensi di legge.

Articolo 5

L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 


 

Art. 1

Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie e enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

 

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale.

 

2. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2017

 

1. Nell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

 

“2-bis. In attuazione dell’art. 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l’amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso i processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l’amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza.”

 

Art.3

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

 

 

1. Nel comma 8 quinquies dell’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introdotto dall’articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole “per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a)” sono sostituite con le parole “per gli enti del Servizio sanitario regionale”.

 

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Nel comma 12 bis dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole “nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell’incarico” sono soppresse.

 

Art.5

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 


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