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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8319
Presentato in data: 10/05/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e conseguente riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'istituto”. (10 05 19) A firma del Consigliere: Pruccoli

Presentatori:

Pruccoli

Testo:

 

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 n. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L’ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO

 

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge tiene conto del documento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di indirizzo in materia di contenimento della spesa pubblica e di armonizzazione della legislazione tra le diverse regioni come da intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 8 comma 6, legge 131/2003 in attuazione di quanto disposto dall’art.1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Il documento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative ha altresì tenuto in considerazione i principi, così come richiamati anche nell’intesa, di ragionevolezza, della parità di trattamento, proporzionalità e di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica al fine di evitare o comunque contenere il contenzioso e i relativi costi.

 

Nel d.l. del 30 aprile 2019, n. 34 su misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 è contenuta all’art. 45, comma 1, la norma di proroga termini di quanto disposto dall’art. 1, comma 965 della legge 145/2018 circa l’approvazione delle leggi regionali al 30 maggio 2019.

 

Occorre premettere che l’intesa in sede di Conferenza permanente - in attuazione dei commi 965 e 966 e al fine di non determinare le condizioni per la non erogazione alle Regioni di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale - scaturisce dalla iniziativa e dal lavoro preparatorio condotto dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al fine di pervenire ad una proposta comune e condivisa da tutte le Regioni che, come noto, muovono da sistemi normativi significativamente differenziati.

 

E’ stata prevista l’adozione di un modello di calcolo contributivo mutuato dalle deliberazioni già adottate in tal senso da Camera e Senato nonostante la L. 145/2018 ponesse in capo alle regioni l’obbligo di adottare un metodo contributivo solo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa.

 

Si pone ora la esigenza, nel rispetto del termine del 30 maggio, di provvedere al recepimento nell'ordinamento regionale della Intesa e delle sue previsioni, così assicurando, per il suo tramite quale norma interposta, l'osservanza della disciplina statale in materia di cui ai citati commi 965 e 966.

La presente iniziativa legislativa, si ribadisce in recepimento della Intesa e conformandosi ad essa, individua, al Capo I con l'articolo 1, le finalità e l'ambito di applicazione, intervenendo sull'istituto dell’assegno vitalizio per i consiglieri regionali, il Presidente della regione, gli assessori e il sottosegretario fino alla nona legislatura e sul relativo istituto dell'assegno di reversibilità, per la loro rideterminazione a regime. 

 

Al comma 2 dell’articolo 1 si sancisce che, stante l’abrogazione dell’assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, sono oggetto della disciplina del presente intervento legislativo, ai fini della loro rideterminazione, gli assegni vitalizi, di cui al Capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo.

 

Gli articoli 2 e 3, recanti rispettivamente la disciplina della rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità e la disciplina della definizione del montante contributivo, articolano tale sistema, assumendo i criteri e i parametri di rideterminazione come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella intesa ivi compresa la tabella come approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

Il Montante contributivo viene calcolato con le seguenti modalità:

periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);

contribuzione di reversibilità;

contributi ordinari effettivamente versati e/o contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell’ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);

prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell’erogazione del vitalizio);

data di nascita;

titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

 

Come per Camera e Senato alla base imponibile contributiva calcolata come sopra viene aggiunta la maggiorazione di cui all’art.43 del DPR 1092 del 1973 (+18%)

 

La quota a carico dell’Ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

 

Viene poi applicato il coefficiente di trasformazione previsto nell’allegato alla deliberazione del’UdP Camera Deputati 14/2018 (tab. 4) con riferimento all’età anagrafica e all’anno di percezione.

Il vitalizio annuo viene rivalutato sulla base degli indici annuali di rivalutazione reperibili sul sito Istat. Il vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 il vitalizio annuo rivalutato. In caso di vitalizio indiretto al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere che ha versato i contributi, si applicano le percentuali attualmente previste.

 

Trattandosi di interventi normativi con efficacia retroattiva, al fine di contenere le ipotesi di “irragionevolezza giuridica” delle riduzioni conseguenti ai ricalcoli vengono introdotte delle clausole di salvaguardia che tengono conto delle differenze date “dall’indebito percepimento”, vale a dire della quota di vitalizio cui non corrisponde un montante contributivo correlato prevedendo in questi casi aliquote più elevate con conseguenti maggiori decurtazioni (allegato A al presente progetto di legge).

 

Come previsto per Camera e Senato, viene poi stabilito che, in ogni caso, non si può determinare una riduzione tale da portare l’assegno ad un importo inferiore a 1.026 euro (pari a due volte il trattamento minimo INPS), salvo che l’assegno vitalizio spettante ovvero l’assegno vitalizio indiretto spettante non sia già inferiore a tale soglia.

 

Viene così recepito il metodo di calcolo definito nella nota metodologica contenuta nell’intesa, avendo a riferimento gli assegni vitalizi in essere, nel loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa regionale attualmente vigente.

Ne risulta un sistema ispirato ai principi in materia, propri della giurisprudenza costituzionale: proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento.

 

La iniziativa legislativa determina così, in adesione a tali principi, le condizioni per assicurare la conformità alla Intesa, sia sotto il profilo del rispetto del tetto complessivo di spesa per gli assegni in erogazione come definito ai sensi della lettera c) dell’intesa medesima, sia disponendo che l'ammontare di ciascun assegno vitalizio spettante, a seguito della rideterminazione, non possa comunque superare l'importo previsto a legislazione vigente senza tener conto delle riduzione temporanee attualmente in essere.

Si consente altresì di conseguire le finalità di risparmio di spesa previste dalla intesa, nell'ambito di una armonizzazione delle discipline regionali sulla materia.

 

Con le previsioni del Capo II si procede al riordino della disciplina dei vitalizi della nostra regione in coerenza con l’abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio stesso avvenuto a decorrere dal I° gennaio 2013 ad opera della legge regionale n. 13 del 2010.

 

Per vitalizio si intende esclusivamente quello spettante a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno 5 anni quota parte dell’indennità di carica a titolo di contributo.

Sempre in un’ottica di armonizzazione, viste le delibere di Camera e Senato e i criteri adottati dalle altre regioni, le uniche modifiche di sostanza apportate alle norme attualmente in vigore riguardano:

-          la decorrenza: l’età per il conseguimento del diritto è fissata al compimento del 65° anno di età diminuita di un anno fino al limite dei 60 anni per ogni anno di mandato oltre il quinto anno. Non sono state previste penalizzazioni in caso di percepimento anticipato rispetto ai 65 anni in quanto il coefficiente di trasformazione “età anagrafica e anno di percezione”, a parità di anno di percepimento, cala con il calare dell’età di riferimento;

 

-          Il cumulo: viene prevista la cumulabilità con analoghi istituti.  Fermo restando che anche in questi casi il vitalizio rideterminato con il sistema contributivo non può essere superiore a quello spettante con il sistema previgente, per ridurre al minimo eventuali ricorsi e nel pieno rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Corte Costituzionale, oltre che per un principio di parità di trattamento, si è ritenuto che vadano applicate le stesse clausole di salvaguardia previste per chi non ha una situazione di cumulo.

 

Completano la disciplina le previsioni del Capo III, ovvero la norma finanziaria, le abrogazioni e l’entrata in vigore e decorrenza di effetti della nuova disciplina.

Per consentire l’applicazione delle norme introdotte, considerato che oltre al lavoro di ricostruzione dei dati sarà necessaria anche una modifica dei sistemi informativi che gestiscono l’emissione dei cedolini e tenuto conto del forte impatto che l’introduzione della nuova disciplina avrà sugli assetti organizzativi, l’applicazione delle nuove disposizioni è fissata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Alla decorrenza degli effetti della nuova disciplina, cesseranno di produrre ogni effetto le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi e le norme sul divieto di cumulo di vitalizi come definite dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 7.

 

A garanzia di una piena operatività del nuovo sistema nei tempi previsti, all’interno del Servizio “Funzionamento e Gestione” è stata prevista l’istituzione di un’area dedicata alle erogazioni di indennità e compensi. La procedura per l’individuazione della Posizione organizzativa di riferimento si concluderà entro il 20 maggio p.v..

 


CAPO I

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMI 965,966,967 DELLA LEGGE 145/2018

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

 

1. La presente legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

 

2. Stante l’abrogazione dell’assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), sono oggetto della disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al Capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo, ai sensi dell’articolo 13, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 11 maggio 2017, n.7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), abrogata dall’articolo 13 della presente legge.

 

 

Art. 2

Rideterminazione

 

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall’articolo 3.

 

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all’articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all’Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell’Intesa.

 

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

 

4. L’assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all’ Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l’assegno vitalizio e l’assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

 

5. L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

 

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

 

7. Qualora l’assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 3, sia più favorevole rispetto all’assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l’Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L’assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 7 del 2017.

 

8. L’assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

 

 

Art. 3

Montante contributivo

 

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell’Intesa.

 

2. Il montante contributivo è determinato sulla base dei contributi versati.

 

 

Art. 4

Rivalutazione

 

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

CAPO II

RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L’ABROGAZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO

 

Art. 5

Definizione

 

 

1. Stante l’abrogazione dell’istituto a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, l’assegno vitalizio mensile compete a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno cinque anni quota parte dell’indennità di carica a titolo di contributo finalizzato all’erogazione dell’assegno vitalizio secondo le disposizioni temporalmente vigenti all’epoca del versamento e non abbiano rinunciato al diritto.

 

 

Art. 6

Decorrenza

 

1. Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto all’assegno vitalizio per mancanza del requisito anagrafico, l’età richiesta è stabilita al compimento del sessantacinquesimo anno.

 

2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l’età richiesta per il conseguimento del diritto al vitalizio è diminuita di un anno fino al limite dei sessanta anni.

 

3. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

 

4. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e di cui al comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

 

 

Art. 7

Reversibilità

 

1. Ove i soggetti di cui all’articolo 5 per tutta la durata del mandato abbiano versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo versato ai fini dell’erogazione dell’assegno vitalizio, a seguito del loro decesso è attribuita o al coniuge, finché nello stato vedovile e purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione, ovvero ai figli, una quota pari al 60 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio se hanno svolto il proprio mandato fino alla V legislatura, ovvero una quota pari al 50 per cento se hanno svolto il proprio mandato a decorrere dalla VI alla IX  legislatura. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

 

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di accertata totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

 

3. Per l’ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti il consigliere deve aver indicato il nominativo delle persone beneficiarie. L’indicazione nominativa del beneficiario può essere modificata in ogni momento.

 

4. Se il consigliere non ha indicato il nominativo del beneficiario, la quota dell'assegno quantificata secondo le modalità del comma 1, spetta in parti uguali al coniuge e ai figli, sempre che per questi ultimi ricorrano le condizioni di cui al comma 2.

 

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte dell’Assemblea legislativa regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l’assegno vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti a carico della stessa Assemblea legislativa. Il diritto alla quota si estingue con la morte del beneficiario.

 

6. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

 

7. Ai Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale), con specifico riferimento alla quota aggiuntiva di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1973 n. 6 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8 sulle " indennita' ai consiglieri regionali).

 

 

Art. 8

Cause di sospensione dell’erogazione

 

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte dell’Assemblea legislativa regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

 

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità è altresì sospesa:

 

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a Sindaco;

 

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale.

 

3. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 2, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, rapportato all’anno sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

 

4. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

 

5. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

 

6. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

 

7. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 2.

 

 

Art. 9

Cumulo

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 8, l’assegno vitalizio diretto e di reversibilità è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

 

 

Art. 10

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

 

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto-legge n. 174 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

 

2. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

3. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, verificare d'ufficio in ogni momento la sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità.

 

 

Art 11

Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari

 

1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile erogato a ciascuno di essi.

 

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio nonché l’importo loro erogato.

 

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

 

 

Art.12

Rinuncia

 

1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.

 

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa.

 

3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

 

4. Per le domande presentate nell’arco temporale 1 gennaio - 30 giugno, la restituzione sarà effettuata nel corso dell’anno di presentazione; per le domande presentate nel periodo 1 luglio - 31 dicembre, le restituzioni saranno effettuate nel corso dell’anno successivo a quello di presentazione.

 

5. La restituzione dei contributi versati, disposta con atto dell’Ufficio di Presidenza, avviene in un’unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

 

6. Il consigliere in carica o cessato dal mandato, nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 c.p.p. per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 13

Abrogazioni

 

1. Con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dell’articolo 15 sono abrogati:

 

a) la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale);

 

b) l’articolo 31 della legge regionale 28 luglio 2006, n 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione);

 

c) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale));

 

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione));

 

e) l’articolo 14 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna));

 

f) la legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1).

 

 

Art. 14

Disposizioni finanziarie

 

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 42 del 1995 nell’ambito della Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 – Organi istituzionali - del bilancio autonomo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio autonomo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

 

Art. 15

Entrata in vigore e decorrenza di effetti

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, nonché le norme di cui al Capo II decorrono nei loro effetti entro il primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore.

 

 


ALLEGATO A)

 

Assegno vitalizio spettante

Aliquote

base

Aliquote da

Applicare per

differenziali non superiori

a 0

(aliquote base

moltiplicate per 0)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base

moltiplicate per 1,1)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a

10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base

moltiplicate per 1,2)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a

30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base

moltiplicate per 1,3)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a

50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base

moltiplicate per 1,5)

Aliquote da applicare per

differenziali superiori a

70%

(aliquote base

moltiplicate per 1,7)

Da euro 0,00 a euro 1.500,00

9%

0%

9,9%

10,8%

11,7%

13,5%

15,3%

Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00

13,5%

0%

14,85%

16,2%

17,55%

20,25%

22,95%

Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00

18%

0%

19,8%

21,6%

23,4%

27 %

30,6%

Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00

22,5%

0%

24,75%

27%

29,25%

33,75%

38,25%

Oltre euro 8.001,00

30%

0%

33%

36%

39%

45%

51%

 

 

 

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