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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8397
Presentato in data: 29/05/2019
Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva". (29 05 19) A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Boschini, Poli, Calvano, Caliandro, Soncini, Taruffi, Torri, Serri, Rontini, Pruccoli, Mori, Sabattini, Rossi, Prodi, Mumolo, Bessi, Zappaterra, Bagnari, Cardinali, Paruolo, Lori, Campedelli, Tarasconi, Ravaioli, Benati, Molinari, Montalti

Presentatori:

Zoffoli, Boschini, Poli, Calvano, Caliandro, Soncini, Taruffi, Torri, Serri, Rontini, Pruccoli, Mori, Sabattini, Rossi Nadia, Prodi, Mumolo, Bessi, Zappaterra, Bagnari, Cardinali, Paruolo, Lori, Campedelli, Tarasconi, Ravaioli, Benati, Molinari, Montalti

Testo:

 

Disposizioni a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva

 


RELAZIONE

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che ci siano 466 milioni di persone nel mondo con perdita dell'udito disabilitante (6,1% della popolazione mondiale). 432 milioni (93%) di questi sono adulti (242 milioni di maschi, 190 milioni di femmine). 34 milioni (7%) di questi sono bambini. In Regione Emilia-Romagna si stima che vivano circa quattromila persone affette da sordità grave o profonda, molte delle quali hanno riscontrato difficoltà nell’apprendere naturalmente la lingua parlata, o hanno dovuto ricorrere nel corso della loro vita a specifiche forme di supporto per l’apprendimento o per la piena socialità.

 

A livello mondiale la sordità non è affatto un fenomeno in calo e l’OMS ha già più volte richiamato sulla necessità di incrementare l’impegno per la prevenzione, la cura, l’accompagnamento del fenomeno della sordità, in ogni paese del mondo. A meno che non venga intrapresa un'azione specifica, è probabile che il numero di persone con disabilità uditive aumenti nei prossimi anni. Le proiezioni realizzate dalla OMS mostrano che il numero potrebbe salire a 630 milioni entro il 2030, e potrebbe superare i 900 milioni nel 2050.

 

Su questi numeri incide, ovviamente, il fenomeno della perdita dell'udito legata all'età (presbiacusia), che deriva dal costante allungamento delle aspettative di vita. Circa un terzo delle persone di età superiore a 65 anni è affetto da perdita dell'udito. L’OMS stima che oggi 1,1 miliardi di giovani (di età compresa tra 12 e 35 anni) siano a rischio di perdita significativa dell'udito nel corso della loro vita, a causa soprattutto dell'esposizione eccessiva e costante al rumore e al suono.

 

Preoccupa non meno, in realtà, l’incremento possibile di alcune delle cause di sordità che incidono sull’età dello sviluppo del linguaggio, come alcune malattie infettive (ad esempio, il morbillo) per le quali in vari paesi, anche avanzati, i tassi vaccinali e la prevenzione appaiono in calo.

 

La perdita dell'udito già alla nascita o nell’età dello sviluppo può derivare infatti da molte cause: cause genetiche, problematiche in gravidanza, nascita prematura, complicanze alla nascita, alcune malattie infettive, infezioni dell'orecchio, e varie altre cause.

 

Il 60% delle perdite uditive infantili, che influiscono sullo sviluppo del linguaggio, è dovuto a cause prevenibili, secondo l’OMS.

 

La perdita dell'udito non indirizzata rappresenta un costo globale annuale di 750 miliardi di dollari USA. Gli interventi per prevenire, identificare e affrontare la perdita dell'udito sono spesso economici ed efficienti per i sistemi sociali e sanitari, e possono portare grandi benefici alle persone.

 

Ciò che più deve essere attenzionato è l’impatto funzionale, cognitivo, sociale che la sordità ha sulla vita delle persone e di interi gruppi sociali.

 

La perdita dell'udito impatta la capacità dell'individuo di comunicare con gli altri. Lo sviluppo del linguaggio parlato è spesso ritardato nei bambini con perdita dell'udito, soprattutto quando la diagnosi non è tempestiva e la gestione del problema non è correttamente indirizzata. Ne possono conseguire effetti sull’apprendimento e sul rendimento scolastico dei bambini. Importanti sono le ricadute del fenomeno anche sulla capacità lavorativa e in generale sulla vita sociale. Le persone sorde possono avere più elevati tassi di disoccupazione, o rischiano di non trovare l’occupazione del livello per cui si sono formati. La difficoltà o l'esclusione dalla comunicazione può avere un impatto significativo anche sulla vita quotidiana, causando solitudine o isolamento.

 

La sordità è un fenomeno su cui complessivamente gli udenti e tutta la nostra società non riflette abbastanza.

 

È assolutamente fondamentale che una società sviluppata e inclusiva eviti al massimo i potenziali effetti della sordità sulle persone e sulla loro vita sociale.

 

L’accesso alle cure, all’istruzione lungo tutto l’arco della vita, il lavoro sono diritti fondamentali non sempre garantiti in modo ottimale, anche nel nostro paese. Metodologie specifiche di tipo educativo e di assistenza alla comunicazione sono essenziali soprattutto nel contesto scolastico. A questo si aggiunge il fatto che gesti di vita quotidiana, come andare al cinema o informarsi attraverso un telegiornale, possono essere estremamente difficili o impossibili per una persona sorda se non vengono risolte, in modo specifico o in modo definitivo, le barriere alla comunicazione. Anche la pratica sportiva o motoria, la vita culturale, possono incontrare difficoltà, fin dalla prima infanzia. Nell’età adulta, possono essere necessari in particolare sostegni per l’accesso ai servizi pubblici o di pubblico interesse. Da non sottovalutare anche la tutela del pieno diritto alla partecipazione alla vita politica e istituzionale, col rischio non irrilevante che per le persone sorde l’accesso alla pratica democratica conosca difficoltà o limitazioni.

 

Le soluzioni per evitare discriminazioni o limiti all’accesso per le persone sorde sono oggi diverse. I sordi che hanno una perdita uditiva profonda spesso usano il linguaggio dei segni per la comunicazione, ma enormi benefici, anche risolutivi, vengono sempre di più negli ultimi anni dalla diagnosi precoce, dall’uso di apparecchi acustici, dallo sviluppo degli impianti cocleari e di vari altri dispositivi di assistenza. Anche lo sviluppo dei sistemi di sottotitolatura degli eventi pubblici e dei prodotti audiovisivi -reso sempre più agevole dallo sviluppo tecnologico- può facilitare l’accesso.

 

Attraverso vari studi e documenti, e attraverso la Giornata Mondiale del Sordo (3 marzo), l’OMS sta quindi sostenendo azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla sordità. Evidenzia in particolare che “è importante assicurare il pieno accesso agli ambienti di apprendimento e di vita per tutte le persone che hanno una perdita dell’udito”.

 

La presente legge si colloca quindi nella direzione auspicata dall’OMS.

 

Nel nostro paese e nella nostra regione norme generali tutelano già vari aspetti del riconoscimento, della diagnosi, della cura e dell’assistenza per le persone sorde. Tuttavia, vi sono necessità ulteriori che rendono opportuna una norma specifica in questa materia.

È importante iniziare a educare i giovani e la popolazione in generale sul fenomeno della perdita dell'udito, le sue cause, i sui effetti, la sua prevenzione.

 

È fondamentale stabilire per legge il principio della libera scelta delle persone sorde, o delle loro famiglie per i minori, in merito alle migliori strategie e ai migliori supporti per assicurare la comunicazione. Una libertà di scelta che deve basarsi, ovviamente, su una informazione adeguata, completa, obiettiva e quanto più possibile precoce.

 

È necessario quindi promuovere, da parte della Regione, la conoscenza, la diffusione e la accessibilità degli strumenti tecnologici, degli ausili, degli impianti e di tutti i servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione. Tra i tanti possibili e resi disponibili anche dalle nuove tecnologie, è importante per la Regione identificare e sostenere, attraverso la presente legge, in particolare:

 

-          i sistemi di sottotitolazione, oggi anche in tempo reale, grazie alle nuove tecnologie;

 

-          il riconoscimento della Lingua dei segni italiana (LIS) e della Lingua dei segni italiana tattile (LIST) come strumenti di comunicazione, il cui apprendimento e i cui servizi di interpretariato sono mezzi consolidati per affrontare i deficit comunicativi; il loro riconoscimento formale, che in Italia può avvenire solo a livello nazionale, è auspicato dall’OMS e dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

 

-          tutti gli strumenti che possono sostenere l’esercizio del diritto all’opzione dell’uso della lingua verbale, per realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone sorde, a partire dagli impianti cocleari, fino alle varie forme di protesizzazione e ad ogni altra tecnica e strumento idoneo a questo scopo.

 

Fondamentale poi è il tipo di diagnosi e di percorso socio-sanitario che viene assicurato alle persone sorde, specie alla nascita e nell’età dello sviluppo. La nostra regione, già dalla Delibera di Giunta Regionale 694/2011 ha adottato stabilmente lo screening neonatale raccomandato dalla OMS. Recentemente lo screening è stato recepito anche dai LEA (Livelli essenziali di assistenza) nel sistema sanitario nazionale. Con la presente legge si consolida e formalizza a livello normativo quanto già previsto a livello amministrativo dalla Regione, in materia di diagnosi precoce e di percorso assistenziale. Sappiamo infatti che la diagnosi e l'intervento precoce, con la corretta informazione alle famiglie a supporto della libertà della scelta consapevole, sono fondamentali per ridurre al minimo l'impatto della perdita dell'udito sullo sviluppo di un bambino e sui suoi futuri esiti linguistici, scolastici, occupazionali, sociali. La legge regionale quindi norma il quadro all’interno del quale viene assicurato lo screening neonatale, e il successivo accesso a tutte le scelte, in materia di apprendimento della lingua dei segni, di dispositivi acustici (apparecchi acustici, impianti cocleari) e altri dispositivi di assistenza. Fondamentale anche il ruolo della logopedia, della riabilitazione acustica e di altri servizi correlati.

 

Infine, tutti i servizi e i progetti che possono supportare l’accesso ai servizi per le persone sorde sono essenziali: per questo la norma consente e prevede la possibilità del supporto, anche economico, della Regione per i servizi di interpretariato, per i servizi che facilitano l’accesso ai servizi pubblici o di pubblica utilità (ad esempio sotto la forma del segretariato sociale), per l’accesso all’educazione, al lavoro, alla pratica motoria e sportiva, alle attività culturali, alle trasmissioni radiotelevisive, alle comunicazioni istituzionali e sociali, in particolare quelle di primaria importanza.

 

L’Articolo 1 (Finalità e principi) definisce l’obiettivo della legge, che è quello di garantire e facilitare l’accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati, promuovendo altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale. La legge assume la definizione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, rispettivamente, in questi termini:

 

-          per persone sorde, si intendono quelle definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n.381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti);

-          per persone sordocieche, si intendono quelle definite dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche);

-          infine, le persone con disabilità uditiva sono intese come quelle che, affette da ipoacusia, non rientrano nelle definizioni precedenti, ma sono comunque riconosciute invalide, ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), ad esempio per sordità acquisite in età adulta.

 

Pur avendo chiare le differenze, anche normative, tra queste definizioni, la legge -che mantiene comunque alcune specificità per determinate previsioni e tipologie di interventi- tende a rivolgersi al complesso di queste tre categorie, soprattutto nella parte che prevede la possibilità per la Regione di sostenere azioni positive per facilitare la loro inclusione sociale, azioni che è importante riservare senza esclusioni a qualsiasi persona possa avere, anche in modo acquisito, una oggettiva difficoltà di comunicazione connessa ad un grave deficit uditivo.

 

La legge acquisisce, ovviamente, come proprio quadro di riferimento, la normativa vigente, da quella costituzionale a quella regionale, a cui essa si affianca in piena coerenza: in particolare si fa riferimento alla Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e alla legge regionale n. 2 del 2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). In questo quadro, tra le finalità della legge, vi è quella di offrire sostegno, anche economico, a iniziative per:

 

-          l’attuazione del diritto all'accesso a tutti i servizi e a tutte le opportunità per le persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini;

 

-          il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio (interpretariato o altre modalità di comunicazione);

 

-          l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, in particolare attraverso l’acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico;

 

-          sostenere la diffusione e la applicazione dei risultati della ricerca su sordità e sordocecità nei diversi ambiti scientifici, in particolare per la diffusione delle tecnologie volte a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati.

 

L’articolo connette infine la norma regionale con disposizioni specifiche della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (13 dicembre 2006).

 

All’articolo 2 (Principio di libera scelta e sua attuazione) si sancisce la centralità nella legge e nel suo dispositivo del “principio di libera scelta” da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva. Pertanto, la Regione promuoverà la libera scelta, informata, per le persone sorde e le loro famiglie, tra le diverse modalità di comunicazione, nella applicazione degli ausili e degli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di eventuale svantaggio sociale. La Regione può promuovere azioni positive utili a questo scopo e per evitare discriminazioni dovute all’esercizio di questa libera scelta.

 

Il Capo II è dedicato al tema della rete, delle prestazioni e dei servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive. Assumendo a riferimento i LEA nazionali e le indicazioni normative vigenti, formalizza le modalità previste per:

 

-          la identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e la adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale (articolo 3);

 

-          la costituzione, i compiti e il funzionamento del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive (articolo 4);

 

-          la struttura e le funzioni della Rete regionale per le Disabilità Uditive (articolo 5);

 

-          la struttura e il funzionamento dei Team aziendali per le disabilità uditive, nonché la definizione e gestione dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale (articolo 6).

 

L’articolo 3 in particolare prevede -col supporto tecnico del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive di cui all’articolo 4- la definizione con atto regionale delle linee guida per le aziende sanitarie, per definire a livello aziendale le modalità dello screening uditivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità o ipoacusia. Le linee guida assicurano su tutto il territorio regionale un adeguato svolgimento dei servizi e delle attività nelle aziende sanitarie, in attuazione dei LEA nazionali. Ciascuna azienda usl definisce di conseguenza e nel rispetto della autonomia i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale.

 

L’articolo 4 prevede l’istituzione da parte della Giunta regionale del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive, organo già ora previsto solo ai sensi della DGR 694/2011, e composto dai referenti aziendali dei Team Aziendali per le Disabilità Uditive, di cui all’articolo 6, dai referenti dei servizi regionali competenti, nonché da audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri individuati sulla base di criteri fissati dalla Giunta stessa. Tra i compiti, quello di supportare tecnicamente la Giunta regionale; definire protocolli clinici condivisi; definire i criteri per l’adozione di protesi, servizi di logopedia e di supporto alla acquisizione della lingua verbale e scritta; elaborare proposte di formazione per le figure professionali coinvolte; contribuire al monitoraggio della attuazione della legge; assicurare il confronto semestrale con le associazioni di rilevanza regionale in rappresentanza delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva.

 

L’articolo 5 prevede la Rete regionale per le Disabilità Uditive, di cui fanno parte, per ogni azienda USL, o per ogni territorio provinciale (nel caso in cui l’azienda USL ricomprenda più province), almeno una struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, chiamata ad effettuare l’appropriata diagnosi di disabilità uditiva precoce, l’eventuale invio dei pazienti a un centro specialistico, oltre che a segnalare il paziente al Team Aziendale Disabilità Uditive (cfr. articolo 6), per la presa in carico congiunta e l’attuazione di un percorso di continuità assistenziale di carattere socio-assistenziale.

 

All’articolo 6 norma quindi il Team aziendale delle disabilità uditive (TADU) di cui si dota ogni azienda usl: un team multidisciplinare che coinvolge diverse professionalità, mediche e non, attive nei percorsi diagnostici, clinici, assistenziali, riabilitativi e di logopedia, con lo scopo di integrare al meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi e assicurare la continuità assistenziale e l’interfaccia adeguata dei servizi sanitari con i servizi sociali, scolastici e del lavoro. I percorsi clinico-organizzativi e il percorso aziendale di continuità assistenziale della persona con sordità, sordocecità o ipoacusia sono definiti da ogni azienda usl, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, favorendo la comunicazione massima con la famiglia, e la collaborazione con e fra i servizi ospedalieri e di diagnosi, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli specialisti audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri, i logopedisti e, per i minori, l’unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'Infanzia.

 

Il capo III della legge dispone in materia di interventi regionali per l’accesso e l’inclusione sociale.

 

All’articolo 7 si trattano gli interventi regionali in materia di servizi di informazione e comunicazione sociale e di servizi pubblici o di pubblica utilità. In pratica, la Regione favorisce l’accesso delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità, promuovendo e sostenendo (anche economicamente) azioni positive utili per:

 

-          sensibilizzare gli operatori pubblici e privati dell’informazione, della comunicazione e della cultura alle problematiche dell’accesso per le persone sorde;

 

-          favorire l’adozione delle tecnologie e degli strumenti che semplificano l’accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici;

 

-          favorire il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali, anche attraverso la promozione di convenzioni con le emittenti, col possibile supporto del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

 

-          lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l’accesso e l’interfaccia verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

 

L’articolo prevede inoltre che le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione, le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali, congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione debbano rispettare il criterio della accessibilità per le persone sorde, quando ne sia prevista la partecipazione. A questo scopo, la Regione si deve munire, nei propri spazi ed edifici, di dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche garantendo l’accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento. Per verificare l’adeguatezza degli interventi di cui sopra, la Regione consulta regolarmente le associazioni del settore e le loro federazioni regionali.

 

L’articolo 8 è dedicato al sostegno e alla inclusione scolastica e lavorativa. La Regione, nel quadro delle normative vigenti, promuove -unitamente agli Enti Locali- gli interventi e i servizi volti al sostegno e all’inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli Atenei operanti nel territorio regionale. La Regione può quindi sostenere azioni positive che favoriscano la presenza e l’integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica o altri servizi e strumenti idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Analogamente, nel quadro delle norme esistenti, la Regione promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l’adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, ivi compresa la piena accessibilità dei servizi per l’impiego dell’Agenzia regionale per il lavoro. Anche in questo caso, per gli interventi di cui al presente articolo, la Regione si avvale delle indicazioni provenienti dalle associazioni di rilevanza regionale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, e loro federazioni regionali.

 

L’articolo 9 definisce l’accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero. Attraverso l’interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolature, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, la Regione promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali, nonché il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale. Per facilitare la partecipazione ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto-mutuo aiuto, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde o ne rappresentano le istanze.

 

L’articolo 10 infine è dedicato ai servizi e strumenti per la promozione dell’inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione. Anche in questo caso la Regione può promuovere e sostenere la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone sorde al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo. Tra le azioni positive che si possono sostenere, quelle finalizzate all’adeguamento di sale e spazi pubblici, e l’accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale. Inoltre, la Regione, nel quadro della normativa vigente, definisce gli standard formativi e le certificazioni relative alle figure di Interprete in lingua dei segni italiana, Interprete in lingua dei segni italiana tattile e di Assistente alla comunicazione, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell’inclusione delle persone sorde.

 

Il capo IV si riferisce alle norme per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della legge, con l’articolo 11 che affida alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, l’adozione di uno o più atti volti a individuare la tipologia delle attività e degli interventi da sostenere, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione, in particolar modo ove sia prevista la concessione di vantaggi economici. La Regione favorirà inoltre la tutela delle esigenze delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. L’articolo 12 contiene invece la clausola valutativa e fissa le modalità con cui l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti. Con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della legge.

 

Il Capo V è dedicato infine alle abrogazioni (articolo 13), in particolare con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili), riferiti all'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana, in quanto ritenuti di dubbia legittimità alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti recentemente. L’articolo 14 infine contiene le disposizioni finanziarie a supporto dell’attuazione della legge.

 


Indice

Capo I

Principi generali

Articolo 1. Finalità e principi

Articolo 2. Principio di libera scelta e sua attuazione

 

Capo II

Rete, prestazioni e servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive

Articolo 3. Prestazioni e linee guida per la identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e la adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

Articolo 4. Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive

Articolo 5. Rete regionale per le Disabilità Uditive

Articolo 6. Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

 

Capo III

Disposizioni e interventi regionali per l’accesso e l’inclusione sociale

Articolo 7. Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità

Articolo 8. Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa

Articolo 9. Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero

Articolo 10. Servizi e strumenti per la promozione dell’inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione.

 

Capo IV

Norme per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione

Articolo 11. Modalità di attuazione

Articolo 12 Clausola valutativa

 

Capo V

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art.13 Abrogazioni

Articolo 14 Disposizioni finanziarie

 


Capo I

Principi generali

 

Art. 1

Finalità e principi

 

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, garantisce e facilita l’accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati.  Promuove altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale.

 

2. Ai fini della presente legge, per persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva si intendono, rispettivamente: le persone definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n.381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti); le persone definite dall’articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

 

3. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell’articolo 6 dello Statuto regionale, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) degli articoli 5 e 7 della Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e della legge regionale n. 2 del 2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge la Regione persegue le finalità di cui al comma 1, attraverso il sostegno, anche economico, a iniziative per:

 

a) l’attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle relazioni sociali, alla libera comunicazione interpersonale, al lavoro, alle informazioni, ai servizi pubblici e privati, alle istituzioni e alle attività culturali ed educativo-formative;

 

b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio, anche attraverso i servizi di interpretariato o altre modalità di comunicazione atte a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale;

 

c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori e delle cause di possibile emarginazione;

 

d) l’acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico;

 

e) la diffusione e la applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico, psicologico e neuropsicologico, con riferimento alle più recenti innovazioni tecnologiche mediche, diagnostiche, protesiche ed abilitative finalizzate alla acquisizione della lingua verbale, nonché la diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati.

 

4. La Regione dà attuazione altresì ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 9, 21 e 24, in materia, rispettivamente, di accessibilità, mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative ed alternative e riconoscimento della lingua dei segni, qualificazione degli insegnanti e diritto all’istruzione.

 

Art. 2

Principio di libera scelta e sua attuazione

 

1. La Regione ispira i suoi interventi al principio della libera scelta delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, nonché delle loro famiglie qualora siano minori, in merito alle modalità di comunicazione, agli ausili e agli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di svantaggio sociale.

 

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione promuove e tutela l’utilizzo della LIS e della LIST e le riconosce come mezzo di comunicazione. La Regione promuove parimenti la conoscenza, la diffusione e la accessibilità degli strumenti tecnologici, ausili, impianti e servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione, l’inclusione sociale e l’accesso all’informazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione, i servizi di interpretariato in LIS e LIST e ogni altro strumento atto a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone di cui all’articolo 1, comma 1.

 

3. La Regione promuove le azioni positive utili affinché nessuna delle persone di cui all’articolo 1, comma 1 possa essere discriminata per l’esercizio del suo diritto di opzione all’uso della lingua verbale, della LIS, della LIST o dei diversi ausili e mezzi di sostegno alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

 

Capo II

Rete, prestazioni e servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive

 

Art. 3

Prestazioni e linee guida per la identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e la adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

 

1. La Regione assicura le prestazioni sanitarie specifiche, preventive e protesiche previste per le diverse categorie di persone indicate all’articolo 1, comma 1, dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

 

2. La Giunta regionale, avvalendosi a tale fine del supporto tecnico del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive di cui all’articolo 4, definisce con proprio atto le linee guida per le aziende sanitarie, ai fini della definizione e attuazione da parte delle aziende stesse dello screening uditivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità o ipoacusia, in modo da assicurare su tutto il territorio regionale l’adeguato svolgimento dei servizi e delle attività, in attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1.

 

3. Nell’ambito delle linee guida di cui al comma 2, la Regione opera per assicurare a tutte le persone con diagnosi di sordità, sordocecità e ipoacusia, nonché alle loro famiglie, l’accesso a servizi e interventi di informazione, sostegno psicologico o pedagogico, diagnosi e cura, attraverso il percorso diagnostico, clinico e di continuità assistenziale, definito e attuato dalle aziende usl ai sensi dell’articolo 6. In particolare, le linee guida regionali mirano ad assicurare la completezza della informazione fornita da parte del personale sanitario, nella fase di diagnosi precoce delle disabilità uditive, in merito all’abilitazione verbale precoce, ai possibili interventi protesici ed abilitativi precoci per favorire il normale sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, alle modalità di comunicazione, compreso l’apprendimento della LIS e della LIST, agli interventi logopedici e ad altri servizi per l'abilitazione linguistica orale e scritta, ai percorsi educativi e ad ogni altro intervento utile per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, in attuazione del principio di libera scelta di cui all’articolo 2.

 

4. Ciascuna azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale nell’ambito delle linee guida di cui al comma 2, tenuto conto dei protocolli clinici condivisi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b, definiti dal Tavolo Regionale.

 

Art. 4

Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive

 

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e disciplina il funzionamento del Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive (di seguito Tavolo regionale) composto dai referenti aziendali dei Team Aziendali per le Disabilità Uditive, di cui all’articolo 6, dai referenti dei servizi regionali competenti, nonché da audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri individuati sulla base di criteri fissati dalla Giunta stessa, con i seguenti compiti:

 

a) supportare tecnicamente la Giunta regionale nella definizione delle linee guida di cui all’articolo 3 e accompagnare l’attività della Rete regionale per le Disabilità Uditive, di cui all’ articolo 5;

 

b) definire i protocolli clinici condivisi per l’attuazione dello screening uditivo neonatale e per l’adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale del paziente con sordità, sordocecità o ipoacusia, nelle loro diverse fasi, dalla diagnosi precoce al trattamento e riabilitazione;

 

c) definire i criteri per l’appropriata adozione delle diverse tipologie di protesi, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche, e dei servizi di logopedia e di supporto alla acquisizione della lingua verbale e scritta, appropriati alle specifiche esigenze di ogni utente;

 

d) definire i requisiti di accreditamento per le strutture di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, che compongono la Rete regionale per le Disabilità Uditive, di cui all’articolo 5, e che sono deputate all’adempimento delle funzioni specialistiche nelle diverse tappe del percorso clinico e di continuità assistenziale;

 

e) elaborare proposte di specifica formazione per le diverse figure professionali coinvolte nel percorso clinico e di continuità assistenziale, nonché nei Team Aziendali per le Disabilità Uditive, di cui all’articolo 6;

 

f) contribuire per quanto di propria competenza al monitoraggio della attuazione della presente legge, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12;

 

g) confrontarsi semestralmente con le associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all’articolo 1, comma 1 e loro federazioni regionali, al fine di monitorare l’attuazione e la qualità del percorso regionale.

 

2. La partecipazione al Tavolo regionale non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

 

Art. 5

Rete regionale per le Disabilità Uditive

 

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e definisce i compiti e le modalità di funzionamento della Rete regionale per le Disabilità Uditive, di cui fanno parte, per ogni azienda USL, o per ogni territorio provinciale nel caso in cui l’azienda USL ricomprenda più province, almeno una struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).

 

2. Ciascuna struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria di cui al comma 1, in attuazione dei protocolli definiti dal Tavolo regionale di cui all’articolo 4, effettua l’appropriata diagnosi di disabilità uditiva e provvede all’eventuale invio a un centro specialistico, oltre che alla segnalazione al Team Aziendale Disabilità Uditive, di cui all’articolo 6, per la presa in carico congiunta e l’attuazione del percorso di continuità assistenziale di cui all’articolo 6, comma 2.

 

Art. 6

Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

 

1. Ogni azienda USL della Regione si dota di un Team aziendale delle disabilità uditive (di seguito TADU), che opera come team multidisciplinare coinvolgendo le diverse professionalità, mediche e non, attive nei percorsi diagnostici, clinici, assistenziali, riabilitativi e di logopedia, allo scopo di integrare al meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi e assicurare la continuità assistenziale e l’interfaccia adeguata dei servizi sanitari con i servizi sociali, scolastici e del lavoro.

 

2. Ogni azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e un percorso aziendale di continuità assistenziale della persona con sordità, sordocecità o ipoacusia, allo scopo di garantire efficaci modalità di comunicazione e coordinamento tra i diversi servizi e professionisti coinvolti, con particolare riguardo alla fase di prima comunicazione alla famiglia della diagnosi e di presa in carico di un nuovo caso di disabilità uditiva. La continuità assistenziale per bambini e adulti è garantita dalle aziende USL favorendo la comunicazione e la collaborazione fra i servizi ospedalieri e di diagnosi, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli specialisti audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri, i logopedisti e, per i minori, l’unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'Infanzia.

 

Capo III

Disposizioni e interventi regionali per l’accesso e l’inclusione sociale

 

Art. 7

Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità

 

1. La Regione favorisce l’accesso delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità. In particolare, promuove e sostiene azioni positive per:

 

a) la sensibilizzazione diffusa degli operatori pubblici e privati dell’informazione, della comunicazione e della cultura, finalizzata all’adozione delle tecnologie per la sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale, nonché all’adozione della traduzione simultanea in LIS e, ove possibile e appropriato, in LIST;

 

b) l’adozione delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera a) per favorire l’accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici, allo scopo di assicurare sul proprio territorio l’effettività dell’esercizio dei diritti di cittadinanza, anche attraverso il sostegno operativo o economico all’azione delle organizzazioni che associano e rappresentano le persone di cui all’articolo 1, comma 1 o le loro famiglie se minori;

 

c) il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali. A tale scopo la Regione può promuovere, anche attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), convenzioni con le emittenti pubbliche e private locali e regionali e con le associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), per la produzione ed emissione di telegiornali e programmi informativi dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS.

 

d) lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l’accesso e la comunicazione verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

 

2. Devono ispirarsi al principio di accessibilità di cui al comma 1:

 

a) le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione;

 

b) le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali;

 

c) la realizzazione di congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione, ai quali sia prevista la partecipazione delle persone di cui all’articolo 1, comma 1.

 

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

 

a) utilizza nei propri spazi ed edifici dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, promuovendo nei rapporti tra i cittadini e i propri uffici e servizi l’adozione di metodologie di comunicazione accessibili e inclusive;

 

b) garantisce l’accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento, ed in particolare degli avvisi relativi a dichiarazioni di stato di emergenza o di allarme per eventi eccezionali, mediante l’adozione di servizi di interpretariato LIS o l’utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili per smartphone, tablet e analoghi dispositivi.

 

4. Per verificare l’adeguatezza degli interventi di cui al comma 3 la Regione consulta regolarmente le associazioni e le loro federazioni regionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g).

 

Art. 8

Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa

 

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10), promuove unitamente agli Enti Locali gli interventi e i servizi volti al sostegno e all’inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli Atenei operanti nel territorio regionale.

 

2. In particolare la Regione può sostenere, anche in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con gli Atenei operanti nel territorio regionale, azioni positive che favoriscano la presenza e l’integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica orale e scritta presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS e LIST, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale, sistemi di sottotitolazione e di scrittura veloce, o l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o didattico idoneo a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Le azioni di cui al presente comma sono realizzate coordinandosi con l’attività svolta dal Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), istituito presso ogni ufficio scolastico regionale dall’articolo 15 della legge n. 104 del 1992.

 

3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dal Capo III, Sezione III, della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l’adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, al fine di favorire il diritto al lavoro e l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, in particolare attraverso misure volte alla stabilizzazione nel lavoro dipendente o all'avviamento ed al consolidamento di attività autonome.

 

4. La Regione promuove inoltre l’adeguamento, ai fini della piena accessibilità, dei servizi per l’impiego dell’Agenzia regionale per il lavoro, di cui all’articolo 52 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), nonché l’accessibilità dei servizi e percorsi di formazione professionale regionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), anche attraverso l’attivazione di servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.

 

5. Per le finalità e gli interventi di cui al presente articolo, la Regione si avvale inoltre delle indicazioni provenienti dalle associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, e loro federazioni regionali.

 

Art. 9

Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero

 

1. La Regione, attraverso l’interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolature, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, promuove per le persone di cui all’articolo 1, comma 1:

 

a) la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali;

 

b) il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, in particolare dei minori e degli anziani, e la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde o ne rappresentano le istanze, ai fini della facilitazione della partecipazione delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto mutuo aiuto. Promuove e sostiene altresì le azioni e i progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di accesso, comunicazione e partecipazione attiva delle persone di cui all’articolo 1, comma 1.

 

Art. 10

Servizi e strumenti per la promozione dell’inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione.

 

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone di cui all’articolo 1, comma 1, al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell’età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

 

2. La Regione promuove e sostiene altresì azioni positive finalizzate all’adeguamento di sale e spazi pubblici per l’accoglienza dell’interpretariato, all’installazione negli stessi di impianti di amplificazione ad induzione magnetica, infrarossi o onde radio per impianti acustici o cocleari, nonché finalizzate alla diffusione dei servizi di sottotitolazione, riconoscimento vocale e scrittura veloce, o all'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura organizzativa idonea a favorire la partecipazione ad eventi pubblici delle persone di cui all’articolo 1, comma 1.

 

3. La Regione promuove l’accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale, favorendo l’utilizzo di soluzioni tecniche e di forme di comunicazione e informazione adeguate alle esigenze delle persone di cui all’articolo 1, comma 1.

 

4. La Regione, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. n. 12 del 2003, sentite le associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), definisce gli standard formativi e le certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, di cui all’articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’articolo 5 della l. r. n. 29 del 1997, con particolare riferimento alle figure di Interprete in lingua dei segni italiana, Interprete in lingua dei segni italiana tattile e di Assistente alla comunicazione, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell’inclusione sociale, scolastica e professionale delle persone di cui all’articolo 1, comma 1.

 

Capo IV

Norme per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione

 

Art. 11

Modalità di attuazione

 

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, adotta uno o più atti per l’attuazione della presente legge. In particolare, per sostenere le azioni di cui agli articoli 7 comma 1, 8 comma 2, 9 comma 2 e 10 comma 2, individua la tipologia delle attività e degli interventi da realizzare, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione. Sono privilegiate le iniziative promosse o realizzate anche in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, che siano articolate in progetti ed interventi misurabili ed efficaci per l’utenza e che ne soddisfino le esigenze di autonomia.

 

2. Ove sia prevista la concessione di vantaggi economici, la Giunta individua altresì, preventivamente, i criteri, le modalità e le procedure da osservare, le condizioni, gli impegni e gli obblighi discendenti dal rapporto di concessione, nonché le verifiche sul loro adempimento.

 

3. Al fine di migliorare il coordinamento delle politiche regionali, l’attuazione della presente legge è effettuata, ove possibile e conveniente, nell’ambito dell’organizzazione e degli strumenti previsti dalla vigente legislazione di settore. In particolare, ai rapporti con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) e di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

 

4. Le procedure di selezione dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità ed economicità.

 

5. La Regione favorisce la tutela delle esigenze delle persone di cui all’articolo 1, comma 1 nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. A tal fine promuove la diffusione e l’impiego di buone pratiche nella definizione dell’oggetto delle prestazioni e dei servizi, e nell’individuazione di criteri di valutazione pertinenti che premino l’adozione di metodologie o strumenti comunicativi accessibili e inclusivi.

 

Art. 12

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:

 

a) al monitoraggio della distribuzione territoriale nella Regione Emilia-Romagna delle persone di cui all’articolo 1, comma 1, con riferimenti specifici anche alle attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento, riabilitazione e alle attività e ai risultati conseguiti dalla Rete regionale per le Disabilità Uditive, dai TADU di cui all’articolo 6, e dal Tavolo Regionale di cui all’articolo 4;

 

b) al sostegno e all’inclusione nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli Atenei operanti nel territorio regionale;

 

c) alla piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale e alla fruizione di eventi culturali, alla pratica di attività sportive, in particolare dei minori, e alla partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi;

 

d) alla diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, utili per superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell’età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali;

 

e) alla definizione degli standard formativi e delle certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, con riferimento particolare alle figure di Interprete in lingua dei segni italiana, Interprete in lingua dei segni italiana tattile e Assistente alla comunicazione.

 

3. La relazione riferisce sull’ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti.

 

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento, nell’elaborazione della relazione di cui al comma 2, dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all’attuazione della legge stessa. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge.

 

Capo V

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

 

Art.13

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili).

 

Art. 14

Disposizioni finanziarie

 

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate per la legge regionale n. 2 del 2003 nell’ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 8 – Cooperazione e associazionismo – e con gli ulteriori fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

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