Testo:
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021
RELAZIONE
Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. “federalismo fiscale” prevista dalla legge n. 42 del 2009.
Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.
Ciò posto, si è pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.
Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021” risulta composto da numerosi articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.
Art. 1 – Oggetto e finalità
L’articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.
Capo I
Cura del Territorio e dell’Ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2 - Modifiche all’articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988
Con la presente norma viene modificato l’articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) prevedendo il trasferimento dei proventi dei canoni ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva in via ordinaria, a differenza di quanto previsto nella norma attualmente vigente, che lo ammette come facoltà. È stabilito che i proventi dovranno essere utilizzati per interventi di riqualificazione ambientale e per la manutenzione delle infrastrutture viarie dei comuni interessati.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
Con la presente norma, che introduce il comma 3-bis nell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), si prevede che le somme introitate dai Comuni a fronte dell’esercizio dell’attività estrattiva e devolute alla Regione nella percentuale del 5% possano essere destinate da quest’ultima alla concessione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna per supportare l’aggiornamento dei Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE), di competenza di tali enti ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge regionale n.13/2015.
La norma rinvia alla Giunta regionale per la specificazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, e per l’individuazione della percentuale massima del contributo regionale.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004
Con la presente norma si intende aggiornare la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), per la parte relativa alle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, prevedendo in modifica dell’articolo 15 che nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario riconosca a quello uscente un indennizzo pari al valore non ammortizzato degli investimenti, come quantificato nella base d’asta. Tale meccanismo risponde, nel contesto generale volto alla tutela dei principi di non discriminazione e parità di trattamento nell’assegnazione dei beni demaniali, a un principio generale riconosciuto nell’ordinamento attuale.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004
Con la presente norma, che introduce una modifica all’articolo 17 legge regionale n. 7 del 2004, si intende favorire la riqualificazione delle strutture private amovibili insistenti su aree di demanio idrico, riconoscendo un incremento di ulteriori sette anni della durata della concessione per l'utilizzo di dette aree, di cui al medesimo articolo, che consenta di ammortizzare così i costi sostenuti.
Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015
Con la presente norma sono contestualmente modificate due articoli (artt. 16 e 19) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), i cui contenuti sono correlati, al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico sfruttando le sinergie possibili con le attività di sorveglianza idraulica.
Nello specifico, vengono ricomprese tra le attività assegnate all’Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile quelle relative alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e correlativamente viene introdotto il rinvio a tale disposizione nell’ambito della descrizione delle attività dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE).
Sezione II
Tutela dei Parchi regionali
Art. 7 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
Art. 8 - Modifiche all’articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995
Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
La Regione Emilia-Romagna istituisce le aree protette regionali e ne coordina le attività di gestione, pianificazione e programmazione. Con la Legge Regionale 24 aprile 1995 n. 46 è stato istituito il Parco regionale denominato “di Crinale Alta Val Parma e Cedra” e successivamente con la Legge Regionale 24 aprile 2004 n. 7, a seguito dell’istituzione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, avvenuta con DPR 21/05/2001, si è provveduto a riperimetrare il Parco regionale escludendo le aree ricomprese nel Parco nazionale e ridefinendo la denominazione in “Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma”.
Con Legge Regionale 30 novembre 2009 n. 22, si è inoltre proceduto alla modifica della Legge istitutiva includendo nel perimetro del Parco regionale una porzione del territorio del Comune di Tizzano Val Parma e aggiungendo gli obiettivi gestionali e le misure di incentivazione.
Infine, con Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24, viene ridefinita la cartografia, precisando il perimetro in corrispondenza del crinale.
Nel 2018 il Comune di Neviano degli Arduini ha fatto pervenire alla Regione e all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/07/2018 con la quale richiedeva di inserire una parte del territorio comunale all'interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. A seguito di tale richiesta è stata convocata la Comunità del Parco che, con proprio atto del 28/09/2018, ha deciso di accettare l'ingresso dell'area del Comune di Neviano degli Arduini nel Parco, demandando alla Regione la modifica della norma istitutiva dell'area protetta.
Il giorno 12/06/2019 si è svolta presso il Comune di Neviano degli Arduini la Conferenza, prevista ai sensi dell’art. 17 comma 3 della LR 6/2005, al fine di raccogliere i contributi e le osservazioni dei portatori di interesse e delle amministrazioni locali territorialmente interessate.
Il territorio proposto per l’ampliamento ricomprende parte del sito Natura 2000 SIC IT4020015 Monte Fuso ed è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico essendo incluso nel Galassino denominato “Monte Fuso” (DM 431 del 01/08/1985). Inoltre, all’interno del territorio proposto è presente l’Oasi faunistica del Monte Fuso, che include il Parco Provinciale del Monte Fuso, la cui gestione coordinata è già affidata all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale.
L’area proposta, che andrebbe ad incrementare di circa 1.400 ettari l’Area contigua del Parco, confina con l’Area Contigua attuale del Parco che, all’atto della sua istituzione, prevedeva l‘inclusione dei maggiori crinali appenninici discendenti verso valle, tra cui si inserisce l’area del monte Fuso oggetto della presente proposta.
L’area è caratterizzata dalla presenza di emergenze naturalistiche fra cui diverse specie di prioritario interesse conservazionistico.
Infine, dal punto di vista storico-testimoniale l’area, oggetto di ampliamento, è attraversata da viabilità antiche e panoramiche tutelate dal PTCP di Parma all'art. 19 (Strada del Paullo; SP 80 Sasso-Scurano, Sasso-Magrignano-Monchio-Ariolla-Scurano-Mercato) che uniscono località di interesse, fra cui ricordiamo l’abitato di Campora, caratterizzato da una struttura urbanistica di antico impianto in cui i caseggiati sono articolati attorno ad alcune case a torre risalenti probabilmente al XV-XVI secolo, la località Corte Delmonte, vasto caseggiato ottocentesco con annesso l’Oratorio del Crocefisso e dell’Addolorata, la località Malora, l’abitato di Scurano, che comprende elementi architettonici di interesse come Bastia Fattori, Corte Baroni, Pievi di Sasso, Bazzano e Scurano.
Nella zona di Scurano, si segnalano anche emergenze geologiche-geomorfologiche degne di nota dal punto di vista paesaggistico, come i picchi e gli speroni rocciosi del complesso di M. Fuso, interrotti da incisioni vallive in corrispondenza delle aree di affioramento delle litologie meno resistenti, antichi depositi gravitativi (paleofrane e frane quiescenti), tipiche e profonde incisioni vallive di corsi d’acqua secondari (ad esempio il rio Roccandone) e a Scurano sono noti fenomeni di carsismo.
Con le presenti disposizioni la Regione prevede quindi di modificare il perimetro del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma includendo l’area proposta del Comune di Neviano degli Arduini.
Art. 10 - Valutazione di incidenza in area contigua ai Parchi regionali e interregionali
Con la Direttiva 92/43/CEE, recepita in Italia con il DPR n. 357/1997, successivamente modificato dal DPR n. 120/2003, è stata introdotta, come strumento atto a prevenire la possibile compromissione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) alla quale devono essere sottoposti tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono generare un’interferenza negativa sugli ecosistemi tutelati ai sensi della Direttiva citata.
La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato le modalità di effettuazione della VINCA con la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 affidando agli Enti di gestione delle aree protette regionali il compito di effettuare le VINCA per i siti ricadenti nel perimetro dei parchi, delle riserve naturali, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle aree di riequilibrio ecologico.
Nel marzo del 2015 la Commissione Europea ha aperto nei confronti del nostro paese il caso EU Pilot 6730/14/ENVI relativo all’attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE, richiedendo successivamente informazioni supplementari fino a giungere alla messa in mora complementare dell’Italia nel gennaio 2019.
Nel 2015 i Servizi della Commissione hanno, tra le altre cose, anche suggerito al nostro paese di promuovere n. 21 azioni per migliorare l’attuazione delle disposizioni dell’art. 6, punto 3, della Direttiva 92/43/CEE. La quarta azione suggerita è quella di assicurare che gli Enti competenti per il rilascio della VINCA siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva stessa, citando come esempio di carenza da superare l’attribuzione di tale competenza ai Comuni. A parere della Commissione infatti, i Comuni generalmente non possiederebbero le competenze tecniche necessarie.
In considerazione di tali rilievi, con la presente norma si dispone che nelle aree contigue dei Parchi regionali e interregionali la Valutazione di incidenza sia di competenza degli Enti di gestione dei Parchi regionali e interregionali.
Sezione III
Politiche abitative
Art. 11 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001
La modifica dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo), introdotta con l’articolo in esame, è finalizzata a riconoscere alla Regione il compito di riordinare la disciplina relativa alle autorizzazioni rilasciate dalla Regione per la trasformazione dei titoli di godimento, da locazione o assegnazione in godimento a termine a titolo di proprietà, in quanto esistono diverse discipline che si sono stratificate nel tempo che necessitano di un intervento di riordino e di sistematizzazione.
Inoltre, si riconosce la possibilità di intervenire nella disciplina relativa allo svincolo dagli obblighi convenzionali, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo da restituire, ispirandosi ad un principio di decrescenza, in considerazione del fatto che con il passare del tempo la funzione della convenzione può considerarsi realizzata e che comunque il bene diminuisce il valore per un funzionale deterioramento.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001
La legge regionale n. 24 del 2001 prevede all’art. 38 un fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione, in cui confluiscono sia le risorse statali derivanti dalla ripartizione del fondo nazionale di cui all’art. 11 della L. n. 431 del 1988 sia le risorse regionali.
Il comma 2 dell’art. 38 esplicita le finalità del fondo, richiamando la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei conduttori in possesso di determinati requisiti.
Le possibilità di utilizzo previste dall’art. 11 della L. n. 431 del 1998, non si limitano alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, seppur questa modalità di impiego è da considerarsi prioritaria, ma spaziano in una serie di azioni che nel tempo sono state arricchite e rese più agevoli.
L’attuale testo dell’art. 11, comma 3, della legge statale prevede infatti che le risorse possono essere utilizzate “per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità', erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore”.
Occorre infatti considerare che la difficoltà nel settore abitativo, che esprime una più profonda situazione di crisi economica a carico di molte famiglie, rende necessario mettere in campo strumenti diversi e ulteriori rispetto alla concessione dei contributi, promuovendo l’azione di agenzie e istituti che, a titolo di esempio, favoriscano l’incontro tra domanda ed offerta e che reperiscano alloggi da locare a canone concordato.
Con la modifica introdotta dalla disposizione in esame all’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 si persegue quindi l’obiettivo di armonizzare le previsioni regionali rispetto al quadro normativo statale che regola il Fondo nazionale, in modo da definire un quadro più ampio per l’utilizzo delle risorse e più efficace nel rispondere alle diverse forme di fabbisogno che si registrano nell’ambito della locazione.
Capo II
Agricoltura
Art. 13 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000
La presente disposizione stabilisce modifiche all’art.8 della legge regionale legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna” introducendo un comma 1-bis che prevede la possibilità di concedere contributi, oltre che per le opere di cui al comma 1, anche per azioni di informazione sui prodotti tipici.
Introduce poi un comma 2-bis che prevede una diversa misura nella concessione dei contributi per le attività svolte da Itinerari cui aderiscono grandi imprese o solo piccole e medie imprese, consentendo una maggior percentuale di finanziamento nel secondo caso.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n.2 del 2019
La modifica dell’articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) si rende necessaria in quanto il comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative - così come indicate successivamente dalla lettera a) alla lettera f) – previste per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla legge si applichino al proprietario o detentore di alveari. Di fatto i responsabili delle violazioni di cui alla lettera d) (impiego di materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione – art.6) e alla lettera f) (violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari – art.8) possono essere soggetti diversi dall’apicoltore (proprietario o detentore di alveari) e ad essi (es. aziende agricole, contoterzisti) dovranno essere comminate le rispettive sanzioni. Con la modifica introdotta, il comma 1 dell’articolo 10 rimane generico e non individua specificatamente il soggetto a cui applicare le sanzioni in elenco mentre al comma 2 sono stati individuati i soggetti responsabili per le singole violazioni.
Capo III
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Demanio marittimo e turismo
Art. 15 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n.9 del 2002
In coerenza con il principio di sussidiarietà nei rapporti tra Regione ed enti locali, principio che mira a portare l'esercizio delle competenze il più vicino possibile ai cittadini, con le modifiche già apportate alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) si è progressivamente rafforzato il sistema di deleghe assegnate ai Comuni. Con le modifiche all’articolo 3 comma 6 in esame si ritiene di intervenire per specificare le modalità da utilizzare al fine dell’attivazione di procedure per l’affidamento a terzi di attività di servizio e gestione delle aree che il Comune riserva a se stesso per finalità di pubblico interesse.
Art. 16 - Inserimento dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002
Con l’introduzione dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002 si stabilisce una modalità semplificata per il controllo sulla pubblicità dei prezzi applicati da strutture e stabilimenti balneari, mediante l’introduzione di modalità di controllo analoghe a quelle utilizzate per le strutture ricettive. Il Comune è il soggetto compente ai controlli e all’applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 17 - Inserimento dell’articolo 35-bis nella legge regionale n. 16 del 2004
Al fine della piena conoscenza dell’offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, con l’inserimento dell’articolo 35-bis nella 28 luglio 2004,n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità)si introduce, come informazione supplementare della Banca dati regionale prevista dall’art. 35 della medesima legge regionale, il “Codice identificativo di Riferimento ” (CIR), quale codice univoco volto ad individuare le strutture ricettive extralberghiere di cui all’articolo 4, comma 8, lett. e) “affittacamere” ed f) “Case e appartamenti per vacanze” e alle altre tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lett. a) “appartamenti ammobiliati per uso turistico”, d) “attività saltuaria di alloggio e prima colazione”.
Le modalità attuative e di gestione per l’attribuzione del “Codice identificativo di Riferimento” (CIR) saranno stabilite con delibera di Giunta regionale, come previsto dall’articolo della presente legge contenete disposizioni transitorie.
Ai commi 2 e 3 si stabilisce altresì che la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle suddette strutture ricettive, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) delle predette strutture. Detto obbligo viene previsto anche in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività ricettive in argomento.
Ai commi 4 e 5 si stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione dei perdetti obblighi ed al comma 6 le disposizioni che i Comuni devono applicare per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle predette sanzioni amministrative.
Art. 18 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019
Con la legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie) si è disciplinato l’avvio e l’esercizio dei condhotel ed in particolare all’art. 10 si sono introdotte disposizioni particolari sul recupero delle colonie.
Al comma 3 del suddetto articolo 10 si è in particolare disposto che, ove le amministrazioni comunali si siano avvalse della facoltà di applicare le disposizioni in esame per il recupero delle colonie, dette disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d’uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie che i Comuni possono introdurre in sede di recepimento nella variante di cui all’art. 9 della legge al fine di salvaguardare le specificità e caratteristiche tipiche dell’ospitalità turistica del territorio.
Nel citato articolo, analogamente ad altre tipologie di vincolo, non è stato espressamente richiamato il rispetto delle norme in materia di tutela paesaggistica, dando per assunto che ove i beni siano soggetti a qualsivoglia tipologia di vincolo gli interventi devono rispettare le norme sovraordinate vigenti, a partire da quelle in merito alla tutela dei beni paesaggistici.
Poiché tuttavia la norma fa un richiamo espresso alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale, per maggiore chiarezza si ritiene di modificare il comma introducendo uno specifico riferimento anche al rispetto, per ogni altro profilo, della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonchè dei vincoli in materia di tutela paesaggistica.
Sezione II
Commercio
Art. 19 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997
Si è ravvisata l’opportunità di procedere ad innovare le politiche regionali per la qualificazione e lo sviluppo del commercio in sede fissa, che oggi trovano la principale legge di riferimento nella legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva), per individuare ed introdurre strumenti incentivanti innovativi destinati agli operatori commerciali per promuovere la qualificazione e la competitività dei punti di vendita tradizionali, anche quali fattori strategici di attrattività e di “rivitalizzazione” dei centri storici, delle frazioni e delle località minori.
In particolare con la modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997 si introduce tra le finalità della legge “la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione degli esercizi commerciali di vicinato”.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
La disposizione in esame apporta modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 prevedendo degli adeguamenti formali per l’erogazione dei contributi mediante specifici programmi di intervento o bandi pubblici approvati dalla Giunta Comunale.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997
Con la modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 si introduce tra le tipologie di interventi per i quali la Regione può concedere contributi la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività e la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In connessione a tali modifiche si prevede uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro (di cui 5 milioni nel 2020 e 5 milioni nel 2021) per attivare uno specifico bando principalmente rivolto agli operatori commerciali per incentivare la qualificazione e la competitività degli esercizi di vicinato, nonché per sperimentare incentivi innovativi volti a supportare la resilienza di tali attività in un periodo di perdurante crisi economica.
Art. 22 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997
La disposizione in esame introduce una modifica all’articolo 5 della LR 41/1997 relativamente ai beneficiari prevedendo che le piccole e medie imprese che possano concorrere alla concessione di contributi debbano avere sede operativa nel territorio regionale (e non più anche sede legale) e che possono concorrere sia singolarmente sia in associazione tra loro.
Art. 23 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997
Con la modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997, la disposizione in esame introduce il comma 2-bis che individua i soggetti che possono concorrere alla concessione dei contributi di cui alla lett. b-bis del c. 3 dell’art. 3 per la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività e di cui alla lett. b-ter) del medesimo comma per la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali soggetti sono individuati nelle PMI che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Si stabilisce altresì che la misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi approvati dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2.
In connessione a tali modifiche si prevede uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro (di cui 5 milioni nel 2020 e 5 milioni nel 2021) per attivare uno specifico bando principalmente rivolto agli operatori commerciali per incentivare la qualificazione e la competitività degli esercizi di vicinato, nonché per sperimentare incentivi innovativi volti a supportare la resilienza di tali attività in un periodo di perdurante crisi economica.
Art. 24 - Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, fornisce una serie di indicazioni ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
In particolare, l’articolo 18 reca disposizioni puntuali ai fini della diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso e liquefatto e dell’elettricità nel trasporto stradale, che riguardano gli impianti di nuova realizzazione, quelli oggetto di ristrutturazione totale e quelli soggetti ad adeguamento perché rientranti in particolari condizioni precisamente indicate nel decreto stesso.
L’efficacia degli obblighi ivi previsti è subordinata al recepimento degli stessi da parte delle Regioni e delle Province Autonome, le quali – in sede di Conferenza delle Regioni - a tale proposito hanno anche approvato le linee guida, ai fini dell’omogenea attuazione sul territorio nazionale del citato articolo 18 del decreto legislativo 257/2016.
Trattandosi di misure meramente attuative, con la disposizione in esame si demanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità e dei termini per la loro attuazione. Contestualmente si prevede che eventuali disposizioni regionali in contrasto con la nuova disciplina, finora assunte in via amministrativa con delibera della Assemblea Legislativa, perdano efficacia con l’approvazione della delibera di Giunta.
Sezione III
Formazione professionale
Art. 25 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003
La disposizione in esame introduce una modifica all’ articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)prevedendo l’opportunità di sostenere progetti che permettano di elaborare e rendere disponibile una strumentazione concettuale e metodologica interdisciplinare per indagare il lavoro contemporaneo, in qualità e quantità, come questione giuridica, sociale ed economica.
Tale investimento permette di mantenere attenzione sulla figura e sull’attività del Prof. Marco Biagi riconoscendo pienamente e valorizzando il contributo che la Fondazione a lui intitolata può dare per promuovere la qualità del lavoro.
Lo strumento del progetto di formazione alla ricerca permette in particolare di sostenere le persone che investono in percorsi di alta formazione, attraverso una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del prof. Marco Biagi.
Art. 26 – Proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro
L’articolo prevedere la proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 75 del 2016, tenuto conto che il suddetto programma trova la cornice più ampia di riferimento, anche in termini di risorse finanziarie, nel Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014 del 2020, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 163 del 2014.
In particolare, si rende opportuno concludere la programmazione comunitaria nel quadro di vigenza del citato programma al fine di garantire continuità alle azioni previste nel medesimo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo, nonché il pieno utilizzo delle risorse disponibili. Il Programma triennale resterà vigente fino alla approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027.
Sezione IV
Lavoro
Art. 27 - Modifiche all’articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015
Art 28 - Modifiche all’articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005
La legge regionale 4 marzo 2019, n 1 (Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ha attuato le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’art.1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.92, nel quadro di competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione e confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2012, che ribadisce la competenza normativa delle Regioni in materia di tirocini, in quanto materia ricadente nell'area residuale.
La legge regionale n. 1 del 2019, che interviene modificando la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), ma confermando la finalità del suo impianto strategico complessivo, si propone di raggiungere quali obiettivi fondamentali la qualificazione dei tirocini attraverso il controllo puntuale degli elementi del tirocinio ancor prima del loro avvio e il costante monitoraggio, anche qualitativo, dello strumento, nonché il contrasto ai possibili utilizzi elusivi, con l’introduzione di un impianto sanzionatorio strutturato.
A seguito di modifiche normative intervenute dopo l’approvazione delle citate “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” e al fine di rendere più chiaro l’articolato, si propongono alcune ulteriori modifiche agli articoli legge regionale n. 17 del 2005, tra cui l’articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005, sopprimendo, al comma 9, il riferimento, mutuato dalle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, alla forma contrattuale del lavoro accessorio.
L’abrogazione del lavoro accessorio con D.L. n. 25 del 17 marzo 2017 rende infatti non applicabile l’eccezione prevista nell’ultimo periodo del comma 9.
Altra ulteriore modifica riguarda l’articolo 26-septies, comma 3 della legge regionale n. 17 del 2005, sopprimendo il riferimento alla salvezza degli effetti pregressi nei casi di violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 26-septies.
Infatti la disposizione originaria può ingenerare interpretazioni errate, in particolare nei casi in cui, a seguito di violazione della norma, il tirocinio venga riqualificato, dagli organi ispettivi o dal giudice, in rapporto di lavoro dipendente sin dalla sua costituzione, le conseguenze che le disposizioni dell’ordinamento civile contemplano sul piano previdenziale e retributivo sono di competenza esclusiva dello Stato, mentre vengono confermate le sanzioni previste dalla legge regionale a carico del soggetto che ha commesso la violazione.
Sezione V
Sviluppo economico
Art.29- Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018 (Expo)
L’articolo in esame modifica il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019) allo scopo di consentire una maggiore ampiezza di intervento per la realizzazione delle azioni necessarie alla partecipazione all’Expo Dubai 2020, prevedendo in particolare la possibilità di predisporre anche appositi bandi per il sostegno a iniziative di promozione delle imprese, Università ed enti di ricerca regionali.
Sezione VI
Energia
Art. 30 - Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
L’articolo in esame prevede la proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale di cui all’articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), la cui scadenza è prevista per il 31/12/2019, al fine di garantire continuità alle azioni previste nel medesimo piano, nonchè lo svolgimento e la conclusione dei programmi in atto, secondo le modalità previste nei programmi medesimi, in attesa dell’approvazione del nuovo piano triennale 2020-2022.
Sezione VII
Sport
Art. 31 – Inserimento del comma 4-bis nell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017
L’articolo che inserisce il comma 4-bis nell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) prevede nell’ambito delle misure di sostegno alla pratica sportiva, di cui al comma 4, la possibilità di definire azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste. Ciò al fine di valorizzare, in particolare, apporti specialistici per la migliore definizione di proposte progettuali volte alla promozione delle attività sportive e motorie indirizzate anche a persone con disabilità e di interventi finalizzati alla qualificazione e innovazione dell’impiantistica sportiva
Sezione VIII
Eventi calamitosi
Art. 32 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017
La modifica introdotta all’articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019) è volta ad ampliare le tipologie di spesa ammissibili sul Fondo, istituito con il medesimo articolo, per le vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012 e per i familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015.
Capo IV
Sanità
Art. 33 – Sostituzione dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017
La legge regionale n° 24 del 27 dicembre 2018 ha novellato la Legge Regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) attraverso l’introduzione dell’articolo 6 bis recante “Disposizioni per l’applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT – testamento biologico)”.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del Ministero della salute del 7 febbraio 2019, ha trasmesso alla Regione osservazioni, in relazione al richiamato articolo di legge.
La PDCM, con la richiamata nota, ha ritenuto di chiedere alla Regione di apportare alcune modifiche di legge, sia allo scopo di circoscrivere in maniera più puntuale il portato normativo, che allo scopo di dare tempestiva attuazione alle disposizioni in essa contenute.
A seguito del confronto intervenuto in materia, la Regione si è impegnata a promuovere la sostituzione del suddetto articolo con una nuova formulazione, in ossequio dei rilievi sollevati dalla PDCM.
Nel dettaglio, le modifiche proposte con l’articolo in esame, hanno inteso richiamare con maggior precisione la disciplina del trattamento della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In secondo luogo, esse sottolineano il carattere transitorio del Portale regionale DAT, nelle more della realizzazione della banca dati di cui al comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 34 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004
La modifica di alcune disposizioni dell’art. 49 della L.R. n. 6 del 2004 dedicate ai controlli della Regione sugli enti ne opera un aggiornamento nell’ottica di snellire controlli ormai superati, quali ad esempio il controllo puntuale sull’assunzione e le vicende dei singoli dipendenti dei consorzi di bonifica ed al contempo di prevedere controlli maggiormente efficaci. È abrogata la disposizione che prevede il controllo preventivo della Giunta regionale su alcuni atti del Consiglio Direttivo dell’IBACN
Art. 35 - Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984
La disposizione demanda alla Regione la nomina nei revisori dei conti nei Consorzi di bonifica in linea con le attuali competenze nella materia
Art. 36 – Abrogazioni e norme transitorie
Sono abrogati, con finalità di semplificazione rispetto a norme ormai superate, il comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 che prevede controlli preventivi su atti di natura contrattuale dell’IBACN e l’articolo 35 della legge regionale n. 28 del 2013 (legge finanziaria per il 2014) che aveva operato la modifica normativa sul citato articolo 12.
La norma transitoria fissa in 180 giorni dall’entrata in vigore della legge il termine per la Giunta regionale al fine di fissare modalità attuative del Codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive.
Art. 37 – Entrata in vigore
L’articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2019) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.
Capo I
Cura del Territorio e dell’Ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
Modifiche all’articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988
1. Nel comma 3 dell’articolo 16-bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole “, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e” sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 è aggiunto il seguente:
“3-bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l’utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.”
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:
“3-bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento del Piani Infraregionali delle Attività Estrattive (PIAE) di cui all’articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente “Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004 è aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell’area ai sensi dell’articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.
Art. 5
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004
1. All’articolo 17 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La durata dell’utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all’intensità economica dell’intervento.
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015
1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni):
a) al comma 2 dell’articolo 16, dopo le parole “e)” sono inserite le seguenti parole: “fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 19”;
b) al comma 5 dell’articolo 19, nel secondo periodo dopo la parola “comma” sono inserite le seguenti parole: “e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,”.
Sezione II
Tutela dei Parchi regionali
Art. 7
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995
1. Il secondo periodo del comma 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal seguente: “Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini”, come da cartografia ALLEGATO A.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “la Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti “l’Unione montana”;
b) le parole “i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e” sono sostituite dalle seguenti “i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché”.
Art. 8
Modifiche all’articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole “della Comunità” sono sostituite dalle parole “dell’Unione”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole “articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio)” sono sostituite dalle parole “27 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio)”.
Art. 10
Valutazione di incidenza in area contigua
1. Nell’area contigua dei Parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è di competenza dell’Ente di gestione dei Parchi.
Sezione III
Politiche abitative
Art. 11
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001
1. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001
1. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole “per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione” sono sostituite con le parole “per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
“2.Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 e per promuovere le iniziative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h)”.
Capo II
Agricoltura
Art. 13
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna) è inserito il seguente comma:
“1-bis. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I contributi di cui al comma 1-bis possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa collegata alle azioni ammesse agli Organismi a cui aderiscono Grandi imprese e nella misura massima del 60% della spesa collegata alle azioni ammesse agli Organismi a cui aderiscono Piccole e Medie imprese”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n.2 del 2019
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) le parole “al proprietario o detentore di alveari” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n.2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari”.
Capo III
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Demanio marittimo e turismo
Art. 15
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n.9 del 2002
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituto dal seguente:
“6. Il Comune che si è riservato l’area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento”.
Art. 16
Inserimento dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 9 del 2002
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni
1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.
2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni l’offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l’anno solare. Il cliente può pretendere l’applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a euro 300,00. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7-bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984”.
Art. 17
Inserimento dell’articolo 35-bis nella legge regionale n. 16 del 2004
1. Nella legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:
“Art. 35-bis
Codice Identificativo di Riferimento (CIR)
1. Al fine della piena conoscenza dell’offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all’articolo 4, comma 8, lett. e) “affittacamere” ed f) “Case e appartamenti per vacanze” e le altre tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lett. a) “appartamenti ammobiliati per uso turistico” e d) “attività saltuaria di alloggio e prima colazione” localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “Codice Identificativo di Riferimento” (CIR), come informazione supplementare della Banca dati regionale prevista dall’articolo 35.
2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il Codice Identificativo Riferimento (CIR) della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate lett. a) e d) del comma 9 dell’articolo 4, le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell’attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi del comma 2 dell’articolo 3.
3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.
4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto al comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
6. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.3 (Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16) è sostituito dal seguente:
“3. Qualora l’amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d’uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, della presente legge”.
Sezione II
Commercio
Art. 19
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49) dopo la lett. a) è inserita la seguente:
“a-bis) la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione degli esercizi commerciali di vicinato”.
Art. 20
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l’utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:
a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) le tipologie di spese ammissibili;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale telematico della Regione”.
Art. 21
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997
1. Nel comma 3 dell’articolo 3, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
“b-bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l’attrattività;
b-ter) la realizzazione di progetti per l’ammodernamento e l’evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
Art. 22
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997
1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola “sede” sono soppresse le parole “legale e”;
b) nella lettera a), dopo le parole “alimenti e bevande”, sono aggiunte le parole “singole e associate”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è abrogato.
Art. 23
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997
1. Nell’articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. I contributi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 3 dell’articolo 3 sono concessi alle imprese di cui lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all’articolo 2”.
Art. 24
Misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale
1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta Regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.
2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Telematico della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.
Sezione III
Formazione professionale
Art. 25
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003
1. Nell’ articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
“3-ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi”.
Art. 26
Proroga del Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro
1. Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Programma da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione IV
Lavoro
Art. 27
Modifiche all’articolo 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015
1. Al comma 9 dell’articolo 26-bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le parole “Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005
1. Al comma 3 dell’articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le parole “, fatti salvi gli effetti pregressi”.
Sezione V
Sviluppo economico
Art. 29
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019) è sostituto dal seguente:
“4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3”.
Sezione VI
Energia
Art. 30
Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
1. Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione VII
Sport
Art. 31
Inserimento del comma 4-bis nell’articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:
“4-bis. Nell’ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste”.
Sezione VIII
Eventi calamitosi
Art. 32
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:
“1-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: “per le azioni di cui al comma 1”.
3. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole “al comma 1” sono sostituite dalle parole “ai commi 1 e 2”.
Capo IV
Sanità
Art. 33
Sostituzione dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017
1. L’articolo 6 bis “Disposizioni per l’applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT – testamento biologico)” della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 bis
Disposizioni per l’applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT – testamento biologico)
1. Per l’applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia‐Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato “Portale”) quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la disposizione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia‐Romagna, dai notai.
2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito al fine di perseguire, in via transitoria, nelle more della realizzazione della banca dati di cui al comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e la gestione delle informazioni relative all’esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia‐Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell’articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018‐2020)”.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 34
Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;”
b) la lettera d) è abrogata.
2. I commi 2 e 4 dell’articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004 sono abrogati.
Art. 35
Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984
1. Nel comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole “dall'ente competente a norma dell'articolo 23” sono sostituite dalle parole “dalla Regione”.
Art. 36
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.
2. L’articolo 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è abrogato.
3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per l’attribuzione del “Codice identificativo di Riferimento” (CIR)alle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.
Art. 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).