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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8604
Presentato in data: 05/07/2019
Progetto di legge d’iniziativa Consiglieri recante: "Sostegno al microcredito di emergenza". (05 07 19) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Zappaterra, Calvano, Pruccoli, Ravaioli, Rontini, Bagnari, Poli, Marchetti Francesca, Rossi, Lori, Campedelli, Bessi, Iotti, Zoffoli, Serri, Caliandro

Presentatori:

Mumolo, Zappaterra, Calvano, Pruccoli, Ravaioli, Rontini, Bagnari, Poli, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Lori, Campedelli, Bessi, Iotti, Zoffoli, Serri, Caliandro

Testo:

Sostegno al microcredito di emergenza

 


RELAZIONE

 

Il Microcredito d’emergenza consiste in un prestito finanziario di modesta entità destinato a soggetti che, per la loro vulnerabilità sociale ed economica, sono normalmente esclusi dai canali commerciali di credito. Negli ultimi anni lo strumento ha avuto ampia diffusione anche nelle economie occidentali a causa dell’aumento delle persone indigenti seguito alla grande crisi di inizio millennio.

Regolato dal D. Lgs 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) per quanto riguarda i soggetti autorizzati all’erogazione, le finalità e l’importo massimo, e dal D.M. 176 del 2014 per quel che concerne le norme di attuazione, esso è rivolto a persone fisiche che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale a causa di uno stato di disoccupazione, della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà, o ancora per il sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un familiare, per significativa contrazione del reddito o per l’aumento delle spese non derogabili.

Il prestito è finalizzato all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari, non può eccedere i 10.000 euro e deve essere restituito al massimo in cinque anni.

Al fine di dare maggiore struttura all’azione di supporto emergenziale in cui il prestito si inserisce, la norma richiede che l’erogazione finanziaria sia accompagnata “dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, (che) abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario”.

Sul territorio regionale sono attive già da tempo alcune progettualità piuttosto organizzate che, avvalendosi dell’operato gratuito di soggetti per lo più del terzo settore, si propongono di accompagnare il richiedente nel percorso di presentazione all’istituto erogante e di monitorarne il rispetto di quelle misure di recupero economico e sociale che - condivise entro la redazione di un progetto personalizzato - si prefiggono di trovare una soluzione duratura a quelle situazioni che hanno condotto il richiedente nella situazione di disagio che sta vivendo.

Il presente progetto di legge intende agevolare la concessione dei crediti in parola nel rispetto della previsione di cui all’articolo 13 del citato D.M. 176 del 2014, che consente agli operatori del microcredito di avvalersi soltanto di fondi di garanzia che coprano il rischio di credito fino all’80% del finanziamento concesso.

I tre articoli di cui si compone il presente PDL recano dunque:

art. 1: le finalità di sostegno all’attività creditizia finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria, con l’istituzione di un Fondo di garanzia rotativo fino alla copertura dell'80% del credito erogato.

art. 2: le modalità di gestione e funzionamento del Fondo, che sarà affidato dalla Giunta ad uno o più gestori, scelti con procedura ad evidenza pubblica. Tale affidamento dovrà valorizzare la prossimità territoriale e assicurare che l’erogazione del finanziamento avvenga nell’ambito di un complessivo progetto di inclusione sociale e finanziaria. Ciò significa che l’identificazione del o dei soggetti gestori dovrà verificare che la presenza di sportelli territoriali, piuttosto che la convenzione con diversi istituti di credito, garantisca una presenza capillare di referenti finanziari sul territorio regionale.

Questa necessità ha a che fare con l’altro aspetto del microcredito emergenziale: la presenza di un progetto di inclusione- spesso redatto con l’aiuto dei soggetti del terzo settore che operano in loco – rende infatti centrale il legame territoriale fra istituto erogante e beneficiario.

L’articolo, oltre ad evidenziare come il ruolo dei soggetti “terzi” nella redazione del progetto non implichi minimamente una condivisione di responsabilità per l’eventuale mancato rientro del debitore, richiede anche che la Giunta predisponga uno schema di progetto da utilizzare per l’istruttoria, così da garantire omogeneità sull’intero territorio regionale.

Altro aspetto normato è la comunicazione dell’avvenuta erogazione non solo alla Regione per le normali funzioni di controllo, ma anche al comune di residenza del beneficiario, affinché l’eventuale erogazione di ulteriori ausili sociali avvenga nella consapevolezza del beneficio (la garanzia pubblica) già in fruizione.

art. 3: la norma finanziaria garantisce la copertura del 2019 con 250.000€, accantonati in sede di adozione del bilancio di previsione in attesa dell’adozione di una legge che ne consentisse l’impegno.

 


Art. 1

Finalità

 

1. Al fine di sostenere l’attività creditizia finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, la Regione è autorizzata a costituire un Fondo di garanzia rotativo gestito dagli operatori autorizzati ai sensi del Titolo V del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

 

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a prestare garanzia fino alla copertura dell'80% del credito erogato.

 

Art. 2

Istituzione e funzionamento del Fondo

 

1. La Giunta regionale istituisce il Fondo di cui all’articolo 1 che è affidato dal competente dirigente a uno o più gestori, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo criteri e modalità di valorizzazione della prossimità territoriale e che assicurino che l’erogazione del finanziamento avvenga nell’ambito del complessivo progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al citato articolo 5 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 2014.

 

2. Ferma restando la responsabilità unica dei gestori di cui al comma 1, questi potranno avvalersi, per l’istruttoria ed il monitoraggio del progetto, della collaborazione degli enti locali, degli enti del terzo settore, dei sindacati e di tutti i soggetti attivi sul territorio nelle politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale. Al fine di garantire omogeneità sull’intero territorio regionale, la Giunta predispone uno schema da utilizzare per la redazione del progetto di inclusione sociale e finanziaria di cui al comma 1.

 

3. Al fine di coordinare l’attività di cui al presente articolo con l’erogazione di interventi e servizi previsti in seno al sistema integrato di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, i soggetti gestori di cui al comma 1 trasmettono il progetto individuale al Comune di residenza del beneficiario, dichiarando altresì l’ammontare del finanziamento concesso ed il piano di rientro accordato.

 

4. La documentazione di cui al comma 3 è altresì trasmessa dai soggetti gestori alla Regione nell’ambito della regolare funzione di monitoraggio.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Per l'esercizio 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 250.000.00, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

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