Testo:
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
RELAZIONE
Con il progetto di legge proposto la Regione Emilia-Romagna intende attivare interventi urgenti finalizzati a sostenere investimenti da parte di giovani agricoltori nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e contestualmente ad agevolare l’accesso a finanziamenti da parte di imprese socie di cooperative di garanzie e consorzi fidi di credito nel settore agricolo che subiscono danni alle produzioni per eventi naturali siano essi collegati ad eventi calamitosi o atmosferici siano essi derivanti da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali.
In particolare l’articolo 1 autorizza la Regione ad attivare, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di piani di investimento attuati da giovani agricoltori e finanziati sul tipo di operazione 4.1.02 "Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento" (Focus Area 2b), nell’ambito della Priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste” - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Per tale intervento è disposto lo stanziamento di euro 2.038.670,99.
Il comma 2 prevede che le erogazioni siano disposte dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
I commi 3 e 4 hanno natura finanziaria e sono relativi alla copertura dell’intervento e alle disposizioni e all’autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.
L’articolo 2 apporta una modifica alle finalità della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37” prevedendo espressamente la possibilità che la Regione concorra al pagamento di interessi su finanziamenti destinati a sostenere la ricostituzione del capitale di conduzione delle imprese agricole associate che abbiano subito danni alle produzioni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali. Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 43 del 1997, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizza-zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell’ambito della Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Art. 1
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di piani di investimento attuati da giovani agricoltori e finanziati sul tipo di operazione 4.1.02 "Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento" (Focus Area 2b), nell’ambito della Priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste” - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso, per l'importo di euro 2.038.670,99.
2. All'erogazione degli aiuti di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituita dalla seguente:
”b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie, inclusi quelli destinati a sostenere la ricostruzione del capitale di conduzione delle imprese agricole che abbiano subito perdite di produzioni collegate a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.”