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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8887
Presentato in data: 23/09/2019
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019”. (Delibera Giunta n. 1532 del 16 09 19)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio 2019 in alcuni settori dell’ordinamento regionale. In particolare, si è ritenuto necessario intervenire nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti e per il completamento di taluni aspetti del percorso di riordino territoriale.

Sotto quest’ultimo profilo si è inteso produrre un assetto più stabile per il governo territoriale con un ulteriore impegno della Regione a concorrere alle spese per l’esercizio di funzioni concernenti in particolare le aree naturali protette e la fauna selvatica, con decorrenza dall’esercizio finanziario in corso. 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità

L’articolo specifica le finalità della legge.

 

Capo I

Gestione del patrimonio regionale

Art. 2 - Polo archivistico di San Giorgio di Piano

La norma in oggetto consente alla Regione Emilia-Romagna di mettere a disposizione dell’Università di Bologna uno o più immobili presso l'Archivio di San Giorgio di Piano nel quadro di un accordo di collaborazione tra soggetti pubblici, in cui le parti stabiliscono di collaborare per la creazione di un polo archivistico comune che razionalizzi e valorizzi l’archivio storico e di deposito di entrambi gli Enti e favorisca la transizione al digitale. La norma prefigura gli elementi essenziali dell’accordo, che prevede il concorso della Regione e dell’Università di Bologna nella ristrutturazione e l’allestimento degli immobili nei quali saranno ospitatati 28 km lineari di documentazione. A fronte del concorso finanziario dell’Università, la Regione attribuirà ad essa in diritto di superficie o altra forma giuridica idonea una porzione del complesso immobiliare. La gestione condivisa della documentazione archiviata e l’adozione di sistemi di digitalizzazione della documentazione acceduta da parte di cittadini ed istituzioni permetterà di condividere i costi di gestione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Bologna, con riflessi positivi sull’efficientamento dei servizi e la riduzione dei costi.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

La norma proposta modifica il comma 1 bis dell’art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10, ampliando lo spettro dei soggetti pubblici ai quali la Regione può attribuire la gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, per finalità pubbliche generali.

 

Capo II

Tutela degli obbligazionisti danneggiati da crisi bancarie

Art. 4 - Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

La disposizione normativa prevede che la Regione, al fine di fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui agli articoli 8, 9, 10 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni con legge 30 aprile 2016 n. 119 (Cassa  di  Risparmio  di Ferrara S.p.a., Banca  delle Marche  S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e  del  Lazio  S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a), conceda contributi per l’esercizio 2019 per un importo complessivo di euro 100.000,00, con le medesime modalità e condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 29  novembre 2015, n. 23.

I contributi saranno pertanto erogati a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in argomento, attraverso le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro di cui al comma 3 dell’art.2 della legge regionale marzo 2017, n. 4, quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi. Le modalità di erogazione dei suddetti contributi sono disciplinate con delibera di Giunta a Regionale.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015

In ragione dell’abrogazione della regionale n. 23 del 2015 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) ad opera della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) viene aggiornato il riferimento normativo relativamente alle Associazioni dei consumatori ed utenti riconosciute dalla Regione, precedentemente iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 ed ora iscritte al registro delle Associazioni ricostituente di cui all’art. 2 comma 3 della stessa.

 

Capo III

Trasporti e viabilità

Art. 6 - Modifica all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

La modifica si rende necessaria per consentire alla Regione di assegnare direttamente anche ai Comuni e alle Unioni di Comuni i fondi disponibili per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti nei provvedimenti di programmazione negoziata previsti  alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) rendendo così coordinate e compatibili tra loro la normativa del settore Viabilità con quella relativa ai programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL). Quest’ultima prevede che le proposte di sviluppo dell’ambito locale, da finanziarsi da parte della Regione, siano avanzate, su istanza, dagli Enti locali e attuati col metodo della programmazione negoziata alla quale partecipano gli stessi Enti quali beneficiari diretti dei finanziamenti regionali.

 

Capo IV

Completamento del percorso di riordino territoriale

Sezione I

Disposizioni in materia di aree naturali protette

Articolo 7 – Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

Con l’art. 7 del presente progetto di legge regionale la Regione è autorizzata a finanziare il sistema delle aree naturali protette di cui alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 6 del 2005 per la quota 2019 di spettanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna quali soggetti che partecipano obbligatoriamente agli enti di gestione delle aree naturali presenti nei loro territori (come previsto dall’art. 3 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000” in recepimento dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”).

Si tratta di una misura a carattere transitorio per agevolare l’attuazione della l.r. n. 13 del 2015 da parte sia degli enti di gestione delle macroaree sia delle province interessate territorialmente da aree protette.

Infatti il “Sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000” negli ultimi anni ha risentito dello stato d’incertezza degli enti provinciali dovuto al mancato completamento della riforma varata con la nota legge n. 56 del 2014 e appunto mai completata a causa della mancata entrata in vigore della riforma costituzionale che nel 2016 avrebbe dovuto abolire le Province per consentirne la trasformazione in enti di area vasta; stato d’incertezza che il legislatore statale non ha risolto nemmeno dopo la mancata riforma costituzionale. Il finanziamento con risorse autonome da parte di Province e Città metropolitana alle aree protette pesa gravemente sui loro bilanci, notevolmente ridotti a causa della situazione sopra descritta.

Comunque le Province e la Città metropolitana restano parte degli enti di gestione delle macroaree istituiti dalla l.r. n. 24 del 2011.

Il comma 2 dell’art. 7 esplicita le fonti di finanziamento del contributo stanziato per il 2019.

 

Sezione II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica

Art. 8 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 9 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

La legislazione regionale vigente in materia di fauna selvatica non contiene riferimenti espliciti al recupero, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali selvatici rinvenute su suolo pubblico.

La disciplina dell’Emilia-Romagna sulla fauna selvatica è dettata dalla l.r. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), che si occupa della gestione della fauna selvatica, anche ferita, ma senza indicazioni esplicite sul riparto di competenze circa la gestione degli animali morti.

Come noto, la materia ha implicazioni di tipo sia ambientale, in quanto le carcasse sono in parte equiparabili a rifiuti, sia sanitario, in caso di rischio d’infezione, per tacere dei profili di sicurezza stradale e di gestione demaniale.

Va tenuto presente che le attività in questione – pur in assenza di una espressa disciplina – sono attualmente svolte dalla Regione assieme a quelle che attengono al recupero degli animali feriti o in difficoltà (essendo invece queste ultime espressamente disciplinate dall’art. 26 della l.r. n. 8 del 1994 come modificata nel 2016 a seguito del riordino varato con la l.r. n. 13 del 2015).

Alla luce di quanto premesso, con gli articoli 8 e 9 del presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna individua nelle Province e nella Città metropolitana i livelli territoriali di governo più adatti per il coordinamento di questi compiti, nell’ambito di un’operazione di revisione del ruolo delle Province in seno al sistema amministrativo attivo sul territorio regionale.

Viene dunque modificato l’art. 40 della l.r. n. 13 del 2015, per chiarire che le attività in questione non rientrano nella competenza generale della Regione. Corrispondentemente è modificata, dal successivo art. 9, la l.r. n. 8 del 1994 (art. 26), per esplicitare questa riserva di competenza provinciale anche nella fonte giuridica di settore.

L’entrata in vigore della modifica è fissata al 1° gennaio 2020 (dall’art. 12 del presente progetto di legge), dato che la gestione della funzione per l’anno 2019 è già stata oggetto dei necessari provvedimenti attuativi.

In base al comma 2 dell’art. 9 i criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente dovranno essere definiti dalle convenzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2016, stipulate tra Regione, Province e Città metropolitana per consentire alla Regione di concorrere alle spese per l'esercizio delle funzioni provinciali sulla fauna selvatica in attuazione della l.r. n. 13 del 2015.

Art. 10 – Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

L’art. 10 mira a supportare il processo attuativo del riordino territoriale avviato nel 2015 e in particolare a garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’art. 40 della l.r. n. 13 del 2015, per l’anno 2019. Pertanto la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna attivano azioni di miglioramento organizzativo e strumentale a supporto delle suddette attività.

Sono inoltre esplicitate le fonti di finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, e i criteri di riparto.

 

Sezione III

Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

L’art. 11 del p.d.l.r. integra l’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) per consentire espressamente a Comuni e Province di stipulare apposite convenzioni affinché i Comuni possano avvalersi degli uffici di piano da queste istituiti.

La nuova versione dell’art. 55 dunque continua a disporre che i Comuni, per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, devono costituire, in forma singola o associata, apposite strutture denominate "uffici di piano", e che lo stesso devono fare le Unioni comunali qualora titolari delle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia. L’art. 55 continua a disporre inoltre che anche la Città metropolitana di Bologna e le Province si dotano di questi uffici.

La novità della modifica apportata dall’art. 10 del p.d.l.r. consiste nell’espressa attribuzione di una facoltà organizzativa agli enti locali dell’Emilia-Romagna, in via convenzionale.

 

Capo V

Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

L’articolo disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni del progetto di legge, precisando che le nuove funzioni provinciali in tema di raccolta e smaltimento delle carcasse di fauna selvatica entrano in vigore dal 2020.

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019 in settori dell’ordinamento regionale, in particolare nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti e per il completamento del percorso di riordino territoriale.

 

Capo I

Gestione del patrimonio regionale

 

Art. 2

Polo archivistico di San Giorgio di Piano

 

1. Al fine di costituire un polo archivistico comune alla Regione Emilia-Romagna e all’Università di Bologna, che razionalizzi e valorizzi l’archivio storico e di deposito comune ai due enti e favorisca la transizione al digitale,  la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dell’Università di Bologna, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'Archivio di San Giorgio di Piano, da individuarsi sulla base di appositi accordi che disciplineranno modalità e termini del concorso dell’Università di Bologna alla ristrutturazione degli immobili e all’allestimento del polo archivistico.

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), dopo le parole “con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene,” sono aggiunte le seguenti: “e a Università”.

 

Capo II

Tutela degli obbligazionisti danneggiati da crisi bancarie

 

Art. 4

Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

 

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione  di cui agli  articoli 8, 9, 10 del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) convertito con modificazioni con legge 30 aprile 2016 n. 119, anche in relazione alle misure ivi disposte, la Regione concede contributi ai sensi dei commi (oppure “con le medesime modalità e condizioni previste dai commi”) 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016), per l’importo di euro 100.000,00.

 

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per l’esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015

 

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della regionale n. 23 del 2015 le parole “all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)” sono sostituite dalle seguenti: “al registro di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)).”

 

Capo III

Trasporti e viabilità

 

Art. 6

Modifica all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Il comma 4 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:

 

“4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale”.

 

Capo IV

Completamento del percorso di riordino territoriale

 

Sezione I

Disposizioni in materia di aree naturali protette

 

Art. 7

Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

 

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del Sistema regionale delle aree protette e dei Siti della Rete natura 2000).

 

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.

 

Sezione II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al termine dell’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente periodo:

“La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria.”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

 

1. All’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente comma:

 

“6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione il comma 4 dell’articolo 73 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).”.

 

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui al comma 6-sexies dell’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016).

 

Art. 10

Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

 

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l’anno 2019, la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale.

 

2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente.

 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 assestato.

 

Sezione III

Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2017

 

1. Al termine del comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) è aggiunto il seguente periodo:

“La Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni per consentire loro di avvalersi degli uffici di piano istituiti ai sensi del presente comma”.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2020. Fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti.

 

 

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