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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 9052
Presentato in data: 29/10/2019
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Ratifica Intesa Interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della Legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995”. (Delibera di Giunta n. 1814 del 28 10 19)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Ratifica dell’“Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate” e abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge regionale è finalizzato alla ratifica dall’Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 8 e art. 98 del D.P.R. n. 616/1977, che prevede che “le Regioni per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile”.

Tali funzioni amministrative sono già esercitate mediante una Intesa Interregionale per l’esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del citato D.P.R. n. 616/77 tra le regioni sopra indicate, regolata dalle leggi regionali n. 11/1995, Regione Emilia Romagna, n. 6/2012, Regione Lombardia, n. 23/1997, Regione Veneto e n. 28/1995, Regione Piemonte, approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con D.C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1094/1999, con D.C.R. della Lombardia n. 1177/1999, con D.G.R. della Regione Veneto n. 2148/1998 e con D.G.R. Regione Piemonte n. 99-29588/2000.

Tuttavia, dalla data in cui il sistema idroviario padano veneto è stato dichiarato di interesse nazionale con L. 380/1990, le opere infrastrutturali necessarie non sono state realizzate nella loro interezza, anche a seguito della circostanza che non sono pervenuti i finanziamenti previsti, e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia.

Nello specifico, rispetto al citato sistema idroviario, non essendo ancora stati realizzati gli interventi necessari a consentire la navigazione di V classe fino al Piemonte appare quindi opportuno adeguare la quota di partecipazione di quest’ultimo a tale condizione di fruizione del sistema stesso, che di fatto è attualmente assente e ciò in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla regione Piemonte.

Inoltre, rispetto alle date di approvazione della convenzione sopra citata, le strutture operative preposte alla gestione del sistema idroviario padano veneto hanno subito sostanziali variazioni. Si è ritenuto quindi necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere.

La ratifica dell’Intesa viene proposta all’Assemblea Legislativa in applicazione dell’art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell’art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Il progetto di legge di ratifica si compone di 3 articoli.

L’articolo 1 ratifica la sottoscrizione dell’Intesa e ne descrive l’oggetto e le finalità.

L’articolo 2, relativo all’efficacia dell’Intesa ratificata, stabilisce che questa decorre dall’entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica delle regioni partecipanti all’Intesa, facendo salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica.

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l’Intesa Interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28 del 1995 della Regione Piemonte ed approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999, sono  modificate e disciplinate da una nuova Intesa interregionale, ratificata, in conformità all'articolo 25, comma 1, all’articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, con la presente legge.

 

Art.2

Efficacia dell'Intesa

 

1. L’ Intesa di cui all’articolo 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.

 

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica di cui al comma 1.

 

Art.3

Abrogazioni

 

1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all’art. 2, è abrogata la Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e Idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9”, e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.

 


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