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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 9060
Presentato in data: 31/10/2019
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili)". (31 10 19) A firma dei Consiglieri: Benati, Mumolo

Presentatori:

Benati, Mumolo

Testo:

 

Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili)

 

 


RELAZIONE

 

Il progetto di legge in esame recante è preordinato a introdurre “Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata”, apportando modifiche alla legge regionale n. 18 del 2016 (cd. “Testo unico della legalità”).

In generale, le rationes sottese a tale iniziativa legislativa sono:

a)      riordinare le funzioni già poste dalla citata legge regionale n. 18 del 2016 in capo alla Regione, alla Consulta regionale per la legalità e alla Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati, tenendo conto della natura rivestita da tali soggetti;

b)      istituire un’“unità di esperti”, che avrà – tra l’altro – le funzioni di fornire supporto:

-          al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3);

-          alla Regione e agli altri enti interessati (enti locali e Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati - ANBSC, in primis) nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine di incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;

c)      rafforzare il connubio tra legalità e partecipazione.

In sintesi, tali modifiche sono improntate a creare le condizioni di supporto e, quindi, di miglioramento in tutte le fasi del procedimento, dal sequestro del bene fino al reinserimento nel territorio regionale, valorizzando sia il percorso partecipato per la definizione della destinazione del bene/dell’azienda, sia il progetto di riutilizzo del bene/dell’azienda stesso/a.

In particolare, l’art. 1, volto a modificare l’art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, alloca in capo alla Regione funzioni che l’attuale art. 21 della medesima legge regionale demanda al “Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati”.

Non si tratta, pertanto, di nuove funzioni, bensì di funzioni già previste dalla legge regionale, da demandare alla Regione, attesa la caratura istituzionale che caratterizza tali attività.

L’art. 2 si propone di inserire nel corpus normativo della legge regionale n. 18 del 2016 il nuovo art. 19 bis, che istituisce e disciplina l’“unità di esperti” con funzioni tecnico - operative di:

a)      supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018;

b)      supporto nei procedimenti relativi a beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione;

c)      individuazione di azioni di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate.

Nell’ottica della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e tecnici, l’“unità di esperti” opererà in collaborazione con l’ANBSC, l’autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.

L’“unità di esperti”, composta da 5 soggetti nominati a seguito di selezione pubblica dal Tecnico di garanzia della partecipazione (atteso il legame che si intende creare tra legalità e partecipazione), ha un ruolo tecnico – operativo, per rendere maggiormente efficace il ruolo della Regione nella materia in esame.

Ai componenti dell’“unità di esperti” verrà riconosciuto un gettone di presenza, il cui ammontare sarà definito con delibera dell’Ufficio di Presidenza, d’intesa con la Giunta, similmente a quanto già previsto dalla normativa regionale per altri organismi collegiali.

Nell’ottica del riordino delle funzioni già previste dalla legge regionale n. 16 del 2018, l’art. 3 intende porre in capo alla Regione la competenza ad attivare percorsi di formazione, in modo da garantire una visione unitaria a livello regionale delle tematiche e degli strumenti attinenti a tali percorsi.

L’art. 4 si propone di sostituire la formulazione dell’attuale art. 21 della legge regionale n. 18 del 2016, puntualizzando le funzioni devolute alla “Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati” (tale denominazione appare maggiormente coerente all’articolazione della Consulta regionale per la legalità come descritta dall’art. 4 della medesima legge regionale n. 18 del 2016).

In particolare, a seguito del riordino funzionale, in capo alla Sezione sono allocate funzioni operative, in linea con la natura tecnica della Sezione stessa, con l’obiettivo già enunciato di rendere maggiormente efficace ed effettivo l’intervento regionale.

 


INDICE

 

Art. 1 - Modifiche all’art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016

Art. 2 - Inserimento dell’art. 19 bis alla legge regionale n. 18 del 2016

Art. 3 - Modifiche all’art. 20 della legge regionale n. 18 del 2016

Art. 4 - Sostituzione dell’art. 21 della legge regionale n. 18 del 2016

 

Art. 1

Modifiche all’art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. Nella rubrica dell’articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), la parola “immobili” è soppressa.

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d’intesa, promuove:

 

a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio;

 

b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all’inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento; c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

 

d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

 

e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende.”.

 

Art. 2

Inserimento dell’art. 19 bis alla legge regionale n. 18 del 2016

 

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 19 bis Unità di esperti

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 19 e di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è istituita un’unità di esperti, con le seguenti funzioni tecnico-operative:

 

a) fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018;

 

b) fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;

 

c) individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuità produttiva e la gestione dinamica, nonché di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori;

 

d) promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate.

 

2. L’unità di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1, anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l’autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all’articolo 4, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.

 

3. L’unità di esperti è formata da 5 componenti, individuati dal Tecnico di garanzia della partecipazione di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2018, a seguito di selezione pubblica, e restano in carica 3 anni.

 

4. Ai componenti dell’unità di esperti è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, d’intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell’unità spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell’ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.”.

 

Art. 3

Modifiche all’art. 20 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente comma:

 

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.”.

 

Art. 4

Sostituzione dell’art. 21 della legge regionale n. 18 del 2016

 

1. L’articolo 21 della legge regionale n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 21 Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati

 

1. Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 3.

 

2. Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:

 

a) monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;

 

b) monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;

 

c) analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrati e confiscati.”.

 


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