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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 9082
Presentato in data: 05/11/2019
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020". (Delibera di Giunta n. 1882 del 04 11 19)

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
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Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2020

 


RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. 

Con  riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta  che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all’Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme  ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2020 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il   Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020” risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2020. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2020), in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO ed AGRICOLTURA

Sezione I

Disciplina del Turismo

Art. 2 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale  n. 4 del 2000

L’articolo introduce modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000  (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) come completamento dell’adeguamento al processo di  riordino istituzionale in base alla quale le funzioni prima attribuite alle Province in merito all’istituzione e tenuta degli elenchi, al rilascio di attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento per l'esercizio delle professioni turistiche sono ora esercitate dalle Regione

Art. 3 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

La legge regionale n. 13 del 2019 all’art. 21 ha modificato la legge regionale n. 16 del 2004 in materia di strutture ricettive introducendo l’art. 35-bis che prevede l’obbligo del codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive extralberghiere che si configurano come: affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico ed attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B).

L’art. 45 della medesima legge regionale n. 13 del 2019 ha altresì previsto che con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la Giunta regionale disciplini le modalità attuative e di gestione per l’attribuzione del “codice identificativo di riferimento” (CIR) alle strutture ricettive extralberghiere in esame.

Al riguardo in sede di Conferenza delle Regioni si stanno valutando modalità di attuazione del codice identificativo che possano essere il più possibili omogenee sul territorio nazionale ed in tale sede è emersa l’opportunità, in corso di approfondimento, di avvalersi per l’attribuzione del codice identificativo di riferimento della piattaforma “Turismo 5”, in utilizzo da parte delle principali Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna (piattaforma in gestione all’ Ufficio di Statistica della Regione), per l’inserimento, anche a fini statistici, delle informazioni in merito alle strutture ricettive. Ciò anche al fine di assicurare un unico canale per la trasmissione telematica delle informazioni.

Si modifica pertanto in dieci mesi il termine attualmente previsto per l’emanazione della Delibera di Giunta che dovrà definire puntualmente le modalità attuative e di gestione per l’attribuzione del “codice identificativo di riferimento” (CIR), al fine di individuare soluzioni il più possibile uniformi a livello nazionale e di dotarsi delle strumentazioni o implementazioni necessarie a gestire i flussi informativi.

Sezione III

Itinerari turistici enogastronomici

Art. 4 - Modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 23 del 2000

La legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 ha ad oggetto la disciplina degli Itinerari turistici ed enogastronomici che rappresentano una risorsa importante di valorizzazione del territorio rurale, in particolare alla luce dell’affermarsi sempre maggiore delle forme di fruizione turistica connesse alla presenza di prodotti agroalimentari di qualità e legati alla tradizione locale e frutto della cultura e dei saperi del mondo agricolo. Con l’articolo in esame si modifica  l’articolo 11 della citata legge n. 23 del 2000 contenente   la   norma finanziaria, al fine di  aggiornarla alla luce delle integrazioni agli interventi apportate  alla   medesima legge regionale n. 23 con l’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021). Quest’ultima disposizione  ha  inserito nell’articolo 8  della legge regionale n. 23 il comma 1-bis prevedendo la possibilità di concedere contributi, oltre che per le opere di cui al comma 1, anche per azioni di informazione sui dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.

Capo II

CULTURA E LAVORO

Sezione I

Avvalimento dell’IBACN

Art. 5 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998

La legge regionale 1 dicembre 1998, n.40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del  centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia- Romagna) ha esaurito da tempo la finalità di assicurare interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000” e per le celebrazioni del 1° centenario della morte di Giuseppe Verdi, mantiene la propria efficacia per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna, assicurando interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l’insieme del territorio regionale.

Gli interventi finanziari della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili di particolare valore storico e culturale, al fine di una stabile valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.

Da decenni la Regione Emilia-Romagna opera nel settore del patrimonio e dei beni culturali avvalendosi dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)”, organo tecnico-scientifico della Regione. Per la peculiarità della materia della legge regionale n. 40 del 1998, si ritiene pertanto opportuno ricondurne l’attuazione all’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. L’Istituto, costituito dalla Regione quale strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali, è infatti dotato della struttura organizzativa e delle competenze tecnico-scientifico necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate con la presente modifica normativa.        

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge regionale  n. 29 del 1995, la funzione di indirizzo dell'attività dell'Istituto, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli Enti locali, nonché all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto, è svolta dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale. La modifica introdotta comporta inoltre che l’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali possa  stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali interviene con contributi in conto capitale.

 

Sezione II

Funzioni dell’Agenzia Regionale per il Lavoro

Art. 6 - Modifiche all’articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005

L’articolo in esame precisa l’ambito delle funzioni spettanti all’ Agenzia per il Lavoro includendo nell’ambito della gestione delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali di cui alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 32-bis  della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), anche la gestione  degli ammortizzatori sociali in deroga.

Tale modifica si rende necessaria al fine di concludere il processo di assegnazione delle competenze all’Agenzia Regionale per il lavoro. Dal 1° giugno 2018 si è concluso il processo di trasferimento effettivo del personale dalle Amministrazioni Provinciali all’Agenzia e analoghe disposizioni hanno riguardato il personale regionale.

Tutto ciò consente all’Agenzia di operare esprimendo le competenze tecniche necessarie per il presidio e la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le funzioni sopra descritte.

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 7 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995

Con la presente norma viene modificato ed integrato l’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995,  n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali)  prevedendo che il contributo regionale  per le spese di funzionamento sia concesso ed erogato alle Associazioni regionali delle Autonomie Locali, ANCI, UPI e UNCEM, a seguito della presentazione di una proposta di riparto e, a differenza di quanto previsto nella norma finora in vigore ,  di un progetto preventivo sulle attività che le Associazioni svolgeranno nello stesso anno di richiesta del contributo, insieme al resoconto delle attività svolte nell’anno precedente. A differenza di quanto previsto nella previdente disciplina, sono inserite ulteriori finalità nella legge regionale, in particolare quelle dirette a promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.  Si prevede inoltre che la domanda di contributo venga presentata alla Regione entro il termine del 28 febbraio dell’anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.

Art. 8 – Abrogazioni e norme transitorie

Nel comma 1 è abrogata la  lettera b) del comma 3 dell’art. 49 , della legge regionale  12 marzo 2003, n. 2  (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che prevede quale ulteriore elemento ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, per la definizione del concorso da parte dell’utente alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, il computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi con direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria. L’abrogazione appare coerente con quanto già previsto dal Decreto legge 29 marzo 2016 n. 42 nell’ articolo 2 sexies che alla lettera a) stabilisce che sono esclusi dal reddito disponibile (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Peraltro la Regione, vista la normativa nazionale intervenuta, non ha provveduto ad approvare la direttiva prevista dall’ art. 49 della legge regionale n.2 del 2003, che è stata di fatto superata dalla normativa nazionale (DPCM n.159/2013 e Decreto legge 29 marzo 2016 n. 42 articolo 2 sexies).

Nel comma 2 dell’articolo in esame sono abrogati i commi 1-bis dell’articolo 5 e 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n.2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) i quali prorogano il termine per l’apertura delle farmacie, sulle quali i Comuni abbiano esercitato il diritto di prelazione, fino all’approvazione della prima graduatoria utile.

Il comma 3 detta la nuova disciplina transitoria per i Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione, ma non abbiano aperto la farmacia alla data di entrata in vigore della presente legge. A questi è data la facoltà di aprire la farmacia entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, quindi nel 2020.

Scaduto tale termine, il Comune decade dall’assegnazione della sede. In questo modo si rende possibile, in coerenza con le norme statali, che le farmacie sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione, ma non aperte dai rispettivi Comuni, siano rese disponibili per le procedure di trasferimento che saranno espletate a regime nel 2021, dopo la conclusione della revisione delle piante organiche 2020 e prima dell’approvazione della graduatoria del concorso ordinario all’inizio del 2022.

Il comma 4 elimina dei refusi presenti nell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016, in particolare nei commi 8 e 9 dove è richiamata erroneamente la lettera b) del comma 6 del medesimo articolo.

 

Art. 9 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.

 

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

 

 

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO ed AGRICOLTURA

 

Sezione I

Disciplina del Turismo

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola “Provincia” è sostituita da “Regione”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo periodo la parola “Provincia” è sostituta da “Regione”;

 

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente “Le modalità per il rilascio e rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera di Giunta regionale”.

 

 

Art. 3

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

 

1. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2019 n. 13 le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mesi”.

 

 

Sezione II

Itinerari turistici enogastronomici

 

Art. 4

Modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 23 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), dopo le parole “alle lettere a), b) e c) del comma 1” sono aggiunte le seguenti: “ed al comma 1-bis”.

 

 

Capo II

CULTURA E LAVORO

 

Sezione I

Avvalimento dell’IBACN

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998

 

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1998, n.40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia- Romagna), è sostituito dal seguente:

 

“3. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, si avvale dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il  seguente:

 

“3-bis. Per l’attuazione del comma 3, l’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali interviene con contributi in conto capitale”.

 

3. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998 è inserito il seguente:

 

“3-ter. Per l’attuazione di cui al comma 3 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse autorizzate dalla legge di approvazione del bilancio di previsione all’istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN)”.

 

Sezione II

Funzioni dell’Agenzia Regionale per il Lavoro

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005

 

1. Al comma 2, lettera m) dell’articolo 32-bis della legge regionale  1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole “ammortizzatori sociali” sono aggiunte le parole “comprensivi degli ammortizzatori sociali in deroga”.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

 

Art. 7

 

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995

 

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995,  n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali)  è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati e per promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della  legge regionale n. 41 del 1995:

 

“2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell’anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente. La domanda deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell’anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività”.

 

 

Art. 8

Abrogazioni e norme transitorie

 

1. È soppressa la lettera b) del comma 3 dell’articolo  49 , della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2  (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

 

2. I commi 1 bis dell’articolo 5 e 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) sono abrogati.

 

3. I Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall’assegnazione della sede.

 

4. Nel comma 8 e nel comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale n.2 del 2016, sono soppresse le parole ”, lettera b)”.

 

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

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