Testo:
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2020 - 2022 (LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2020)
RELAZIONE
Premessa
Il progetto di legge è presentato a norma dell’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.
La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.
Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
Art. 2 Contributo straordinario per la ristrutturazione dell’immobile ex Seminario vescovile di Reggio Emilia
Con il presente articolo, in coerenza con quanto previsto dall’art. 15 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15, si prevede la concessione di un contributo straordinario al Comitato Reggio Città Universitaria per la ristrutturazione dell’immobile, ex seminario vescovile, ubicato a Reggio Emilia da destinare a sede universitaria e studentato per un importo di euro 500.000,00 sull’esercizio 2020.
Art. 3 Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale”
Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale” con sede in Modena, della quale è socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale”), per un importo pari a euro 800.000,00 per l’esercizio finanziario 2020. Tale intervento si rende necessario per adeguare la consistenza del fondo di dotazione al volume di attività della Fondazione stessa, che supera i 13 milioni di euro.
Art. 4 Incremento del fondo di dotazione della “ATER Fondazione”
Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare il patrimonio della “ATER Fondazione” con sede in Modena della quale è già socia ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 21 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione “ATER Fondazione”) per un importo pari a euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, allo scopo di supportare la recente trasformazione da associazione a fondazione di partecipazione adeguando la consistenza del fondo di dotazione al volume di attività della Fondazione stessa, che supera i 9 milioni di euro.
Art. 5 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie negli esercizi 2020, 2021, 2022 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.
Art. 6 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).
Art. 7 Azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare
La norma autorizza una spesa pari a 1.000.000,00 di euro, relativamente all’esercizio 2020, per la realizzazione di azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare con particolare riferimento alla necessità di intercettare i materiali di plastica.
La plastica rappresenta infatti circa il 75% dei rifiuti rinvenuti nelle campagne di pulizia dei fiumi, e nelle spiagge, come evidenziato anche nella direttiva UE 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Per le finalità stabilite, la norma autorizza il trasferimento delle risorse all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile quale soggetto attuatore delle azioni necessarie, nell’ambito delle attività in materia di prevenzione che già svolge.
Art. 8 Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2020, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022.
Art. 9 Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
L’articolo trae fondamento dalla L.R. 30 GIUGNO 2014, N.10 (Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15) - che prevedeva per il triennio 2014/2016 il finanziamento di interventi volti a perseguire la crescita del trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo delle merci mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi che consentivano da un lato una riduzione dell’inquinamento ambientale e dall’altro l’incremento della sicurezza della circolazione.
La Regione intende continuare a trasferire quote di traffico di trasporto merci dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria nonché a quella fluviale\fluviomarittima, disincentivando il trasporto stradale, con la possibilità di diversione di nuovi traffici merci verso modalità più sostenibili, in vista della auspicata ripresa economica.
Ragioni a sostegno dell’attivazione della misura di incentivazione al trasporto ferroviario merci
La disciplina è simile alla precedente Legge regionale n.10/2014 qualificato come aiuto di Stato [Aiuto SA.38152 (2014/N) - Decisione C(2014)4025 del 13/06/2014 (GU UE del 22/08/2014 C280/24)]. Anche in questo caso l’aiuto, con decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019 (Aiuto SA.54990), è stato ritenuto compatibile con il trattato in quanto fa fronte alle carenze del mercato ed è quindi necessario un intervento pubblico tenendo conto che il trasporto su strada non sostiene i costi delle esternalità negative che impone alla collettività.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario la misura mira a correggere gli squilibri strutturali tra il trasporto stradale e il trasporto ferroviario di merci e si prefigge di rafforzare la catena del trasporto intermodale e sviluppare il trasferimento modale del traffico merci dalla strada alla ferrovia, al fine ultimo di ridurre l’impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada.
Le ulteriori ragioni a sostegno della misura di incentivazione e le condizioni del contesto, sono le seguenti:
- Riequilibrio del trasporto merci per la riduzione dell’inquinamento ambientale. Nonostante i grossi sforzi messi in campo nel settore energetico, ambientale e trasportistico (bando Ecobonus, Pair2020 ecc.) la Regione non ha raggiunto gli obiettivi comunitari sull’inquinamento atmosferico e intende prendere ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell’aria e la proposta di legge persegue queste finalità. Trasportare le merci su gomma infatti ha un costo esterno 21 volte più elevato rispetto al trasporto ferroviario e provoca un consumo di energia primaria di 2,5 volte superiore al trasporto su ferro, a parità di tonnellate movimentate. (Si rimanda al bilancio ambientale della legge10/2014).
- Sostegno all’ incremento del traffico merci su ferrovia. La crisi economica ha determinato dal 2008 un crollo del trasporto ferroviario merci. Dal 2010 si è registrata un’inversione di tendenza dovuta soprattutto ai benefici indotti dalle Leggi regionali 15/2009 e 10/2014 che hanno sostenuto i traffici ferroviari aggiuntivi con origine e/o destinazione in Emilia-Romagna e hanno consentito di avvicinare la competitività del trasporto merci su ferro a quello su gomma, permettendo una consistente diversione modale. Nel 2016, le merci movimentate su ferrovia sono arrivate a circa 19,6 milioni di tonnellate, raggiungendo una quota finora mai toccata. Nel secondo semestre del 2018 il forte rallentamento della crescita economica ha portato invece ad una diminuzione del traffico. In base ai primi dati rilevati riteniamo che il traffico sia calato in Regione di circa - 2,8% rispetto al 2017. Lo scenario futuro indica una riduzione dell’intensità della crisi, ma è noto che il pieno recupero del traffico ferroviario merci è molto difficile una volta cessato. Sono quindi necessarie disposizioni per contrastare il calo del traffico ferroviario ed evitare che una sua erosione soprattutto dopo gli effetti positivi ottenuti negli anni scorsi;
- Stabilizzazione ulteriore del traffico merci su ferrovia in relazione alla capacità infrastrutturale. L’assetto infrastrutturale regionale al servizio delle merci è in via di completamento con il potenziamento e l’attivazione di alcuni nodi più strutturati e meglio localizzati. Continuano gli investimenti per migliorare le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione di traffico nell’ambito delle reti TEN-T, tre delle quali percorrono la Regione (BAC, MED e SCAN-MED). La capacità equivalente totale, espressa in tonnellate movimentabili sta aumentando e supererà, a regime, i 28/30 milioni di tonnellate all’anno.
L’incentivazione al trasporto ferroviario merci è anche obiettivo primario del PRIT2025 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) in corso di approvazione, da perseguire parallelamente alle iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione per la crescita del sistema intermodale regionale denominato “cluster intermodale regionale” nel contesto nazionale e internazionale che la Regione sta già attivando.
La Misura rientra nell'ambito d'applicazione delle Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, giacché i contributi concessi alle imprese logistiche o agli MTO hanno anche l’effetto di aumentare la domanda di servizi ferroviari con un conseguente aumento di entrate per le imprese ferroviarie.
La quantificazione delle spese ammissibili nell’ambito del presente regime si basa sui risultati del calcolo del differenziale dei costi esterni tra il trasporto ferroviario e le modalità alternative, che emergono dallo studio della Price Waterhouse Coopers Advisory Spa (PWC) del 5/11/2015, aggiornato al 7/03/2016, commissionato dalle autorità italiane per la preparazione delle azioni a sostegno del trasporto ferroviario di merci in Italia.
Art. 10 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Con il presente articolo si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.
Art. 11 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive correnti
Con il presente articolo si autorizza l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Art. 12 Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
Con il presente articolo si prevede una modifica al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)). La modifica proposta amplia la platea dei potenziali beneficiari: attualmente sono le imprese aderenti ai confidi vigilati dalla Banca d’Italia che hanno aggregato un altro confidi dal 2015 al 2018; con la modifica diventerebbero le imprese aderenti ai confidi vigilati dalla Banca d’Italia che hanno aggregato un altro confidi dal 2015 al 2020.
Vengono inoltre integrate le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della legge regionale 26 del 2016 per gli esercizi 2020 e 2021 e contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 13 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
Con il presente articolo, si stabilisce che le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 18 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), sono integrate di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 e di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, in considerazione del fatto che anche per il biennio 2020/2021 la Regione riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell’offerta formativa e una elevata aderenza ai bisogni delle comunità e del territorio, intende finanziare progetti che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l'accesso ai servizi.
Art. 14 Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
Con il presente articolo, si stabilisce che le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 22 della legge regionale n. 25 del 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) sono integrate di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, allo scopo di sostenere il funzionamento della scuola superiore sport invernali e turismo "ski college" dell'istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano - sede distaccata di Pievepelago - attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio. L’operatività della scuola inizialmente prevista a partire dal 2019 è invece slittata all’anno 2020 rendendo necessario a tal fine integrare l’esercizio finanziario 2022 per poter sostenere la scuola per il triennio 2020/2022.
Art. 15 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Con il presente articolo, si prevede che le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) siano integrate di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, allo scopo di svolgere le attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.
Art. 16 Copertura finanziaria
Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 17 Entrata in vigore
Si indica l’entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2020.
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Contributo straordinario per la ristrutturazione dell’immobile
ex Seminario vescovile di Reggio Emilia
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 15 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) sostiene la valorizzazione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi universitarie e studentati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo straordinario in conto capitale per un importo pari a euro 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2020 al Comitato Reggio Città Universitaria per la ristrutturazione dell’immobile, ex seminario vescovile, ubicato a Reggio Emilia da destinare a sede universitaria e studentato.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposta, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio - Programma 4 Istruzione Universitaria, l’autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
Art. 3
Incremento del fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro stabile pubblico regionale”
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, nell’ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale” con sede in Modena, della quale è socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale”), per un importo pari a euro 800.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
Art. 4
Incremento del fondo di dotazione della “ATER Fondazione”
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, nell’ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale a incrementare il patrimonio della “ATER Fondazione” con sede in Modena della quale è già socia ai sensi della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 21 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione “ATER Fondazione”) per un importo pari a euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
Art. 5
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 euro 8.786.553,77;
- esercizio 2021 euro 8.700.000,00;
- esercizio 2022 euro 8.700.000,00.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 6
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021euro 1.000.000,00;
- esercizio 2022euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 7
Azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare
1. Per la realizzazione di azioni finalizzate alla pulizia dei corsi d’acqua e del mare è disposta, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale l’autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
Art. 8
Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2020, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 9
Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
1. La Regione Emilia-Romagna, con il presente articolo, le cui disposizioni sono state notificate alla Commissione europea ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE unitamente al primo bando attuativo ed autorizzate con decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
b) incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell’altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;
f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
g) per Impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
h) per Impresa Armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o Enti equivalenti;
i) per Operatori del Trasporto Multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto;
l) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
m) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
n) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
3. Per i fini indicati al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;
b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
4. Non sono concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.
5. Sono destinatarie dei contributi le Imprese logistiche, gli Operatori del Trasporto Multimodale e le Imprese Armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri della UE.
6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi triennalmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il Bilancio di Previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta Regionale e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT), contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi. In caso di eventuale nuovo triennio di contribuzione, il relativo bando attuativo, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conterrà l’aggiornamento dei valori contenuti alle lett. a) e b) del comma 11.
7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 19, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
9. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.
10. Sono ammissibili a contributo:
a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1 gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da trenta treni all’anno, oppure trasportare almeno ventimila tonnellate all’anno e deve essere mantenuto attivo, almeno ai volumi minimi, nei due anni successivi al termine dei contributi;
b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1 gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all’anno;
c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.
11. Nel primo triennio di applicazione della presente legge i contributi sono calcolati:
a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. L'entità del contributo è stabilita in 0,007 Euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all’interno del territorio della Regione Emilia – Romagna;
b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. L’entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.
12. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal Reg UE 1407/2013.
13. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.
14. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.
15. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni Impresa beneficiaria è pari a 150.000,00 euro.
16. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.
17. I contributi concessi in base al comma 10, lettera a) sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, purché gli importi cumulati non superino il 50% dei costi ammissibili e il 30% del costo totale del trasporto.
18. I contributi concessi in base al comma 10, lettera b) sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell’importo del massimale generale previsto dal Reg. UE 1407/2013.
19. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.
20. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
21. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
22. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 21. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.
23. È abrogata la legge regionale 30 giugno 2014, n.10 (Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (interventi per il trasporto ferroviario delle merci)) la quale continua a trovare applicazione relativamente ai diritti ed obblighi dei beneficiari dei contributi concessi.
Art. 10
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 euro 2.001.233,50;
- esercizio 2021 euro 2.001.003,50;
- esercizio 2022 euro 2.001.003,50.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 11
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive correnti
1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai LEA è autorizzato per il bilancio 2020-2022, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute – Programma 2 Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Art. 12
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
1. Al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) le parole “, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni.” sono sostituite dalle parole “aggregatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020.”.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della legge regionale 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, sono integrate nel seguente modo:
- esercizio 2020 euro 700.000,00;
- esercizio 2021 euro 700.000,00.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 13
Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 18 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 e di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2021.
Art. 14
Scuola superiore sport invernali turismo “ski college”
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 22 della legge regionale n. 25 del 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) sono integrate nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Art. 15
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Art. 16
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2020-2022 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.