Testo:
ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
RELAZIONE
Con il progetto di legge proposto, la Regione Emilia-Romagna intende attivare entro l’anno un intervento urgente finalizzato a sostenere le imprese agricole regionali nella realizzazione di investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, apportando alcune modifiche alla recente legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.
Inoltre vi è la necessità di approvare una specifica norma di semplificazione procedimentale che riguarda le attività di recupero di somme indebitamente erogate a valere sulle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, quando gli importi sono inferiori a 100 euro, in applicazione della normativa comunitaria.
In particolare, l’articolo 1 autorizza la Regione ad attivare, conformemente a quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, finanziamenti integrativi su interventi previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, sostituendo l’intervento previsto al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.
L’articolo 2, in applicazione dell’articolo 54 paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede che la Regione non attivi procedimenti di recupero di pagamenti indebiti sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 qualora l'importo da recuperare dal beneficiario, non comprendente gli interessi, non superi i 100 euro La disciplina europea consente infatti agli Stati membri di rinunciare al recupero quando i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero siano globalmente superiori all'importo da recuperare. Tale condizione, secondo la previsione comunitaria, è considerata già soddisfatta se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 euro.
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore immediata della legge, stante la necessità di applicare le disposizioni entro il 2020.
Art. 1
Finanziamenti integrativi sul Programma di sviluppo rurale e modifiche al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2020
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020 “Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009” è così sostituito:
“2. La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti integrativi volti a finanziare investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso”.
Art. 2
Rinuncia al recupero di importi limitati nell’ambito delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, per le misure di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 non si provvede ai recuperi di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).