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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2066
Presentato in data: 23/11/2020
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021". (Delibera di Giunta n. 1653 del 16 11 20)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2021

 


RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

 

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. 

 

Con  riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta  che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all’Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme  ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2021 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021” risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2021. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR)per il 2021, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

 

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I

Disciplina delle imprese artigiane

Art. 2 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 12-bis alla legge regionale n. 1 del 2010

Nell’attuale momento di sofferenza del settore artigiano in questo periodo di crisi, si evidenzia come la ripartenza dell’artigianato debba essere trainante per tutta l’economia regionale.

Data la forte identità artigianale dell’Emilia-Romagna e il continuo incalzare dei dettami di Industria 4.0 che comporta una veloce e continua modifica del mercato a seguito della trasformazione digitale in atto, si ritiene opportuno fornire alle imprese i necessari strumenti e strategie per poter far fronte a tale trasformazione, attraverso un’operazione trasversale di formazione e di sostegno alla digitalizzazione delle imprese artigiane.

A tal fine si propongono interventi normativi   di modifica della legge regionale sull’artigianato n. 1 del 2010 con l’introduzione di nuove disposizioni che consentano un ampio sostegno alla digitalizzazione delle imprese artigiane, nonché alla formazione delle competenze propedeutiche al ricambio generazionale, da attuarsi anche tramite un rafforzamento degli strumenti di formazione nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro). Questa riconversione delle competenze si rende indispensabile per adeguarsi al veloce cambiamento delle filiere.

I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 12, introdotti dall’articolo 2, in particolare prevedono iniziative di sostegno alla formazione di nuove competenze per adeguarsi ai reali bisogni di moderne competenze dei sistemi produttivi, mentre l’articolo 12 bis, introdotto dall’articolo 3, prevede interventi per favorire la digitalizzazione delle imprese artigiane.

Il comma 3-bis dell’articolo 12 della legge regionale 1 del 2010 in particolare prevede pertanto di fornire alle imprese la necessaria competenza in materia mediante idonei interventi di formazione.

Il comma 3-ter dell’articolo 12 della legge regionale 1 del 2010 individua nello specifico alla lett. a) azioni di formazione che favoriscano l’inserimento lavorativo qualificato nelle imprese artigiane, alla lett. b) azioni di formazione a favore dei lavoratori e manager delle imprese artigiane affinché acquisiscano gli strumenti per adeguarsi alla trasformazione tecnologica in atto.

Il nuovo art. 12 bis della legge regionale 1 del 2010 introduce un’ampia gamma di possibili interventi per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese artigiane, che investono sia l’aspetto organizzativo, che quello produttivo, che quello di supporti esterni tramite collaborazioni sia private che pubbliche, nonché forme di accesso ai nuovi mercati.

 

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 4 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

L’articolo 4 interviene sull’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 2 (Legge per la montagna) aggiungendo, dopo il comma 5-bis, un comma 5-ter ai sensi del quale per le finalità della medesima legge la Regione promuove l’integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine l’Assessore regionale competente in materia di montagna garantisce il necessario coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.

L’integrazione si rende necessaria per rispondere alle esigenze di interrelazione tra i diversi ambiti che concorrono alla realizzazione delle politiche per la montagna, prevedendo l’implementazione di adeguate misure di governance da parte dell’Assessore regionale competente.

 

Art.  5 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

L’articolo 5 interviene sull’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), prevedendo che la funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Tale previsione tiene conto del fatto che l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, dispone delle competenze tecnico-scientifiche più idonee per poter affrontare le problematiche connesse alla gestione dei siti Rete Natura 2000 marini nonché per gestire i rapporti con i soggetti portatori di interesse e, in particolar modo, con i pescatori.

Art.  6 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015

 

L’articolo 6 interviene sull’articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), il quale prevede l’obbligo di applicazione della tariffa (ovvero del tributo) puntuale in tutti i Comuni emiliano-romagnoli entro il 31 dicembre 2020, posticipando tale termine al 31 dicembre 2022.

Attualmente i Comuni che hanno introdotto sistemi di misurazione puntuale del rifiuto sono 90: in 23 di questi è applicato un tributo puntuale, in 67 la tariffa corrispettiva puntuale.

La necessità di posticipare tale termine è riconducibile a due ordini di motivi.

Il primo è dovuto alla contestualità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti attualmente gestite da ATERSIR. Durante tale fase non è infatti possibile effettuare, nei singoli Comuni inclusi nei bacini interessati dalla gara, la trasformazione dei servizi propedeutica all’introduzione della tariffa puntuale. Tali procedure, anche per effetto di alcuni contenziosi in corso, hanno subito rallentamenti.

Un secondo ordine di motivi è legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha comportato un blocco nelle operazioni preliminari all’introduzione dei sistemi di misurazione puntuale del rifiuto di particolare rilievo connesse alle fasi di partecipazione e comunicazione all’utenza, e un rallentamento di quelle di consegna delle dotazioni presso le singole utenze.

 

Art. 7 - Modifiche all’art.  15 della legge regionale n. 4 del 2018

Art. 8 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018

Art. 9 - Modifiche all’allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

 

Gli articoli 7, 8 e 9 intervengono su alcune disposizioni della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) per adeguarle a novità introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con legge n. 120 del 2020.

 

L’articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha infatti modificato alcuni termini relativi al procedimento di autorizzazione unica regionale previsti dall’articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Con le disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8 si recepiscono quindi tali modifiche con riferimento rispettivamente al procedimento unico di VIA ed alla conclusione della Conferenza di servizi.

 

Inoltre, con la disposizione di cui all’articolo 9 si rettifica un errore materiale contenuto all’allegato B2, punto B.2.11 della stessa legge regionale n. 4 del 2018 in modo da renderlo conforme all’allegato IV del D. Lgs. 152 del 2006.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 10 - Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

L’articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. Nello specifico, è regolata l’attività dell’amministrazione con riferimento ai tributi di competenza regionale al fine di evitare i costi amministrativi legati al recupero di somme di modesto valore.

Art. 11 - Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l’avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica.

Con il presente articolo la Regione intende dare massima trasparenza alle attività in atto volte ad accertare la tassa automobilistica, omessa o versata in modo insufficiente, per consentire al cittadino la conoscenza dell’avvio del procedimento. Infatti, a seguito delle ultime importanti novità in materia di ravvedimento introdotte a seguito dell’abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, disposta dall’art. 10-bis del art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, i contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle violazioni concernenti omessi, ritardati o insufficienti pagamenti della tassa automobilistica beneficiano del ravvedimento lungo, pagando una sanzione ridotta del 5% sull’importo non versato alla scadenza di legge.

Si rende, pertanto, necessario intervenire con la norma proposta per dare piena e concreta attuazione ai principi sanciti dalla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) agli artt. 5 (Informazione del contribuente) e 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione), per informare delle attività di controllo attivate dall’amministrazione per garantire che il rapporto tra contribuente e amministrazione sia improntato al principio della collaborazione e della buona fede.

 

Art. 12 - Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto

 

L’articolo in esame, integrando la norma regionale di cui all’art. 6 della L.R. 15 del 2012, intende semplificare gli adempimenti burocratici legati alla trascrizione del titolo di proprietà a cui sono ad oggi tenuti i soggetti abilitati al commercio di veicoli per ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita.

 

La trascrizione del titolo di proprietà ai fini della successiva rivendita è l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Con la norma proposta viene stabilito che la trascrizione assolva anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato, nel rispetto dei termini previsti dal comma 44 dell’art. 5 del D.L 953 del 1982.

Ossia: per i veicoli acquistati nel 1° quadrimestre, la trascrizione al PRA deve essere effettuata entro il mese di maggio; per veicoli acquistati nel 2° quadrimestre, entro il mese di settembre; per i veicoli acquistati nel 3° quadrimestre, entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

 

La norma proposta non solo facilita gli adempimenti a carico dei concessionari, ma è altresì volta a non appesantire le attività amministrative legate al processo di controllo e caricamento degli elenchi esenzioni, riducendo i costi legati all’implementazione puntuale a vantaggio di un processo di caricamento massivo e informatizzato dei dati sull’archivio regionale.

 

La correttezza delle informazioni trova ulteriore garanzia e certezza a seguito della trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei rivenditori, che automaticamente aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 13 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2002

La norma interviene sull’articolo 8, comma 4-bis, della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), il cui testo vigente prevede che i soggetti che possono richiedere i contributi per iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell’interculturalità sono quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale.

 

La modifica proposta ha l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari come segue:

agli enti che si occupano di ricerca di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 12 del 2002;

alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nello statuto anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell’intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.

 

Tale modifica consente di qualificare le iniziative regionali promosse ai sensi del presente articolo, da un lato prevedendo tra i soggetti beneficiari quanti si occupano di attività di ricerca, dall’altro inserendo tra le condizioni di partecipazione delle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale anche le finalità statutarie che abbiano puntualmente a riferimento gli ambiti di intervento di cui al presente articolo.

 

Art. 14 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

La disposizione mira a dare continuità alla misura sinora prevista nelle annualità precedenti a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 finalizzata a finanziare le risorse compensative TARI relative agli immobili inagibili (fondo di solidarietà ATERSIR). Da ultimo con l’art.14 comma 1 e comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 sono stati modificati i previgenti commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.19 con i quali sono stati prorogati i termini del fondo di solidarietà Atersir sino a tutto l’esercizio finanziario 2020 aumentando la dotazione da 18 a 22,5 milioni di euro, a copertura anche delle annualità 2019 e 2020;

 

Avendo esaminato anche in collaborazione con l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) stesso, gestore del Fondo, che la copertura delle sofferenze accertate sino a tutto il 2018 è sufficientemente coperta dall’attuale stanziamento di 22,5 milioni sino all’annualità 2020 compresa, si rende necessario ampliare la validità temporale del fondo, dal momento che la reintegrazione avviene con un ritardo temporale di due anni, e pertanto dovendo dare copertura anche all’annualità 2021 – termine ultimo dello stato di emergenza ad oggi previsto dalle norme nazionali – occorre che la applicabilità del fondo sia estesa a tutto il 2023 aumentandone la capienza per un importo pari a 1 milione di euro.

 

Art. 15 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

A seguito dell’adozione della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è stata conclusa con successo l’operazione - in esso disposta ed autorizzata - di fusione tra le società Ervet S.p.A. e Aster S.Cons.p.a. nella nuova società Art-ER S.Cons.p.a, previo assorbimento del ramo di azienda della società F.B.M. S.p.A..

Ad un anno dall’inizio dell’operatività della nuova società, che opera in continuità con le realtà precedenti che la compongono, si pone l’esigenza di aggiornare - in un senso di maggiore semplificazione - i meccanismi di programmazione di particolari attività commissionate.

 

Ci si riferisce in particolare a commesse legate ai lavori pubblici di interesse regionale negli ambiti della ricerca e dell’innovazione, il cui iter di realizzazione è svincolato dai naturali cicli di programmazione delle attività annuali e pluriennali affidate alla società e alla necessità di dover procedere in molti casi, in questa tipologia di attività, con estrema urgenza.

 

Pertanto si rende necessario inserire nell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018 il comma 1-bis che prevede, in deroga a quanto stabilito al comma 1, che la Giunta regionale possa autorizzare la stipula di convenzioni singole con la società in house Art-ER S.Cons.p.A. per il conferimento di attività connesse alla effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell’ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione

Art. 16 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2021), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

 

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

 

Sezione I

Disciplina delle imprese artigiane

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010

 

1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato), le parole “previsti al” sono sostituite dalle parole “previsti ai commi 1 e 2 del”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:

 

“3-bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

 

3. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 12 della legge regionale n.1 del 2010 è aggiunto il seguente comma:

 

“3-ter. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3-bis, sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane;

 

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori”.

 

Art. 3

Inserimento dell’articolo 12-bis alla legge regionale n. 1 del 2010

 

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 1 del 2010 è inserito il seguente articolo:

 

“Art.12-bis

Interventi per la digitalizzazione delle imprese

 

1. La Regione in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire:

 

a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;

 

b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili;

 

c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di ricerca, Tecnopoli, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

 

d) il supporto alle attività dei manager di rete per le imprese;

 

e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l’incontro del fabbisogno di queste con le opportunità offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati;

 

f) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali   digitali per la partecipazione al mercato o eventi promozionali, e le iniziative di marketing e comunicazione.”

 

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

 

Art. 4

Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. All’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

 

“5-ter. Per le finalità della presente legge la Regione promuove l’integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine l’Assessore regionale competente in materia di montagna garantisce il necessario coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. All’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

“6 bis. La funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po”.

 

Art. 6

Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015

 

1. Al comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), l’anno “2020” è sostituito con “2022”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

 

1. Nel comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) le parole “entro quindici giorni” sono sostituite con le parole “entro dieci giorni”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018

 

1. Nel comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2018 le parole “centoventi giorni” sono sostituite con le seguenti: “novanta giorni”.

 

Art. 9

Modifiche all’allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

 

1. All’allegato B.2, punto B.2.11, della legge regionale n. 4 del 2018 le parole “con potenza installata superiore a 100 kw” sono sostituite dalle parole “con potenza nominale di concessione superiore a 100 kw”.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

Art. 10

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

 

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

 

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

 

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

Art. 11

Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l’avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica.

 

1. Il Responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) adotta la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali).

 

2. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale - BURERT e ne viene data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 12

Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto

 

1. All'articolo 6 della 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

 

"9-bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo, ai sensi del precedente comma 9,  entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. E’ comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal comma quarantasettesimo del medesimo articolo 5 e la Regione provvede a comunicare l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all’impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell’articolo 36, comma 10, del decreto-legge n. 41 del 1995, con effetto dalla data della trascrizione medesima. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

 

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente comma:

 

“9-ter. L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un’impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del precedente comma 9 non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.”

 

Capo IV

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2002

 

1. Alla fine del comma 4-bis dell’articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole:

 

“e lettera b), nonché alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali   ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attività di promozione della pace e della nonviolenza, dell’intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale”.

 

Art. 14

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “durata di sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “durata di undici anni”;

 

b) le parole "negli anni dal 2012 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2012 al 2023".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole " ventidue milioni e mezzo di euro " sono sostituite dalle seguenti: "ventitré milioni e mezzo di euro".

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente comma:

 

“1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 la Giunta regionale può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse alla effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell’ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione”.

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

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