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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 306
Presentato in data: 16/04/2020
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole". (Delibera di Giunta n. 334 del 14 04 20)

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
Scarica il documento corrente in formato PDF pdl 306 - SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Testo:

 

Interventi destinati al sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole

 


RELAZIONE

 

L’emergenza epidemiologica che interessa tutta l’Italia sta provocando un drastico calo dei ricavi per le imprese di molti settori. Si rende pertanto urgente un intervento pubblico finalizzato a garantire alle imprese la liquidità necessaria sia per affrontare l’attuale fase di sospensione o drastica riduzione dell’attività, sia per agevolare la fase di riavvio delle imprese. In tal senso il Governo ha emanato due Decreti legge per stimolare l’accesso del credito, anche a breve termine.

Il progetto di legge in esame ha come obiettivo l’accesso al credito a breve termine tramite l’utilizzo di risorse regionali fino ad ora destinate agli investimenti. Trattandosi di misure già operative, l’utilizzo di queste risorse per esigenze di liquidità potrà caratterizzarsi sotto gli aspetti della rapidità e dell’efficacia.

 

Relazione agli articoli

 

Art.1: le leggi regionali 41/1997 (in materia di commercio) e 40/2002 (in materia di turismo) prevedono la concessione di contributi ai consorzi fidi finalizzati ad agevolare il ricorso al credito delle imprese socie, tramite: a) la costituzione di fondi rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie su prestiti e b) la corresponsione alle imprese di contributi in conto interessi attualizzati.  Le due leggi regionali citate prevedono che sia le garanzie, sia i contributi in conto interessi siano destinati a spese per investimento. L’articolo proposto consente di estendere anche ai finanziamenti destinati all’approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante i benefici sotto forma di abbattimento del tasso di interesse che la Regione riconosce, tramite i Consorzi fidi, alle PMI del commercio, dei servizi, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo. In questo modo, le risorse assegnate ai Consorzi fidi (ivi comprese quelle che gli stessi hanno destinato a fondo rischi ex L.R. n. 25/2017 e L.R. n. 24/2018) potranno essere destinate anche a supportare prestiti a breve, tramite la corresponsione dei suddetti contributi in conto interesse attualizzati. I contributi verranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 2: attualmente, il Fondo FONCOOPER (istituito dallo Stato con legge n. 49/1985 e delegato alle regioni con il D.lgs. n. 112/1998) è destinato esclusivamente a finanziare investimenti in immobili o in beni mobili strumentali di PMI cooperative. Il FONCOOPER è un fondo rotativo che finanzia a tasso estremamente favorevole (il 25% del tasso di mercato) operazioni a medio/lungo termine. L’articolo 2 prevede che il FONCOOPER possa ora finanziare anche interventi per la liquidità a favore delle cooperative. Inoltre, viene eliminato il limite dimensionale, in quanto molte cooperative ad alta intensità di lavoro eccedono i limiti contenuti nella definizione comunitaria di PMI e, conseguentemente, non possono accedere al FONCOOPER. I contributi verranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 


Art. 1

Misure a favore della liquidita delle PMI del commercio, dei servizi,

della somministrazione e del turismo

 

1. Al fine di agevolare la continuità dell’attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), e ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale), per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all’approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante.

 

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

 

 

Art. 2

Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative

 

1. Al fine di agevolare la continuità e l’ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l’estensione del Fondo FONCOOPER di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni.

 

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

 

 

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