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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 965
Presentato in data: 25/06/2020
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare". (Delibera di Giunta n. 720 del 22 06 2020)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROLIMENTARE

 


RELAZIONE

 

Con il progetto di legge proposto, articolato in tre capi, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nel corso dei prossimi mesi del 2020 un complesso di interventi urgenti finalizzati a sostenere le imprese agricole ed agroalimentari regionali, alcuni dei quali collegati all’emergenza COVID 19.

 

Il Capo I è dedicato all’introduzione di “Finanziamenti integrativi e nuove misure di sostegno per le attività agricole”.

In particolare l’articolo 1 autorizza la Regione ad attivare, conformemente a quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, finanziamenti integrativi su interventi previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2014-2020.

Al comma 1 è infatti previsto il finanziamento di progetti di filiera, collegati all’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 227 del 2017, per i quali i fabbisogni erano largamente superiori alle disponibilità recate dal PSR.

Al comma 2 è invece previsto un nuovo intervento destinato ad introdurre nelle imprese sistemi di sicurezza e protezione delle attrezzature e delle macchine agricole presenti in azienda nell’ambito della Misura 4 del PSR 2014-2020.

Il comma 3 prevede che le erogazioni siano disposte dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

 

L’articolo 2, al comma 1, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, istituisce un aiuto integrativo rispetto alle risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Il comma 2 definisce le modalità di concessione del finanziamento che avverranno con i medesimi criteri e modalità disciplinati per le risorse statali.

 

L’articolo 3 prevede l’attivazione di un regime di aiuto in de minimis destinato alle imprese agricole che coltivano barbabietola da zucchero, anche in considerazione della particolare efficacia della coltura nello stoccaggio del carbonio e come migliorativa della fertilità dei terreni.

In particolare, il comma 1 prevede che per ottenere tali aiuti le imprese devono rispettare specifiche tecniche di produzione sostenibili, i commi 2 e 3 stabiliscono che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare nonché gli impegni agroambientali sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria sul “de minimis” in agricoltura, mentre il comma 4 dispone che le erogazioni siano effettuate dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna.

Il Capo II reca una serie di modifiche alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”. In particolare gli articoli 4, 5 e 6 apportano alcune modifiche rispettivamente agli articoli 3, 6 e 13 tese a consentire agli agriturismi la vendita di pasti da asporto anche con consegna a domicilio.

L’articolo 7 modifica l’articolo 18; accanto alle attività già previste al comma 1 viene infatti inserita l’attività di promozione, con lo scopo di attivare iniziative volte a rilanciare il settore agrituristico e delle fattorie didattiche, fortemente colpito dall’emergenza COVID 19 che ha comportato la chiusura delle strutture ricettive.

Inoltre al comma 2 viene introdotto sempre nell’articolo 18 il comma 5 bis che prevede un intervento straordinario per il 2020 volto ad assicurare liquidità alle imprese agrituristiche e dedite alla multifunzionalità, in relazione all’emergenza COVID 19, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso finanziamenti integrativi ai sensi dell’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/20213 erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

 

L’articolo 8 infine ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel progetto di legge e all’autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

 

 


CAPO I

Finanziamenti integrativi e nuove misure di sostegno per le attività agricole

 

Art. 1

Finanziamenti integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

 

1. La Regione è autorizzata a concedere aiuti integrativi per il finanziamento di operazioni inserite in progetti di filiera, realizzati nell’ambito della Priorità P3 - Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, secondo le modalità e le condizioni previste dal Programma stesso.

 

2. La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti integrativi volti a finanziare l’introduzione di sistemi di sicurezza e protezione delle attrezzature e delle macchine agricole presenti nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

 

3. All'erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

 

Art. 2

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

 

1. La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del DPCM 11 maggio 2001 per l’esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell’art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

 

2. La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con le modalità e criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.

 

Art. 3

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

 

1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2020 a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).

 

CAPO II

Modifiche della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009

 

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” dopo la parola “bevande” sono inserite le parole “, compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio;”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009

 

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009 è sostituito dal seguente:

 

1. “L’attività di somministrazione e di vendita da asporto di pasti e bevande da parte dell’impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009

 

1. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009 dopo la parola “somministrazione” sono aggiunte le parole “ed eventuale consegna”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009

 

1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Regione può promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative di studio, ricerca, sperimentazione e promozione finalizzate allo sviluppo dell'attività agrituristica e della multifunzionalità.”.

 

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2009 è inserito il seguente comma:

 

“5 bis Per l’annualità 2020, al fine di supportare le imprese agricole dedite ad attività agrituristiche e multifunzionali danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid 19, la Regione può concedere contributi a sostegno della liquidità delle imprese stesse, con le modalità e condizioni previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso aiuti integrativi erogati dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.”.

 

Capo III

Disposizioni finanziarie

 

Art. 8

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli esercizi 2020-2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

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