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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2789
Presentato in data: 02/03/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2”. (Delibera di Giunta n. 281 dello 01 03 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2

 


RELAZIONE

 

Col presente progetto di legge si intende destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste agli artt. 3 e 6 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1^ dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), disciplinare la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, nonché prevedere la concessione di contributi ai Comuni quale modalità di incentivazione e qualificazione delle attività di alfabetizzazione svolta dalle bande musicali.

Il primo intervento riguarda il finanziamento degli interventi nel settore del patrimonio culturale, anche a seguito del riordino dell’esercizio delle funzioni già assegnate all’IBACN e ora disciplinate quali funzioni regionali dagli artt. 3 e 7 della L.R. n. 7/2020 “Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1^ dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali”, rendendo disponibili risorse specificamente accantonate.

Il secondo intervento normativo riguarda la partecipazione della Regione al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara, istituito con legge 17 aprile 2003 n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah), emendata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Il MEIS ha lo scopo di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano, riconoscendo e valorizzando l'eccezionale continuità di un percorso ininterrotto benché scarsamente conosciuto, in cui gli ebrei hanno portato alla storia e al tessuto del Paese le proprie tradizioni e un fondamentale contributo culturale, tra periodi di convivenza e interazioni feconde, e altri di persecuzioni, cominciate dalla chiusura nei ghetti e culminate nella tragedia della Shoah.  A questo fine il museo può promuovere attività didattiche, organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. La legge istitutiva, inoltre, stabilisce che un reparto del MEIS sia dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia.

Il MEIS è gestito da una fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al D.M. 27 novembre 2001, n.  491 del Ministro per i beni e le attività culturali ed è posto sotto la vigilanza del Ministero stesso. L’art. 2 della legge istitutiva prevede che alla fondazione che gestisce il MEIS, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), possono partecipare il Comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) e altri soggetti pubblici e privati.

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, opera per il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio. Nel preambolo, inoltre, lo stesso Statuto sottolinea come la Regione “si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:

a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni;

b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;

c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”

Con legge regionale 3 marzo 2016 n.  3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna, in adesione ai princìpi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, ha riconosciuto la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

La stessa legge, all’art. 3, individua tra le finalità, quelle di promuovere e sostenere le attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

Al fine quindi di contribuire e supportare anche economicamente all’importante lavoro svolto dal MEIS fin dalla sua creazione, in attuazione dei principi e delle finalità sopra richiamati, col presente progetto di legge si modifica la legge regionale n. 3 del 2016 autorizzando la Regione, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto, a divenire socio partecipante della fondazione che lo gestisce.

Attualmente partecipano alla fondazione, oltre al MiBACT, il Comune di Ferrara, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, il CDEC.

Infine, per rendere più efficienti le misure di sostegno a favore delle bande musicali della regione, disciplinate dalla legge regionale n. 2 del 2018 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), si intende introdurre la possibilità di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle bande musicali concedendo contributi ai Comuni. La disposizione non determina maggiori oneri per la Regione Emilia-Romagna poiché, nell’ambito degli stanziamenti disponibili del bilancio regionale triennale 2021-23, introduce una modalità di sostegno alternativa rispetto a quella già prevista della contribuzione ad associazioni di bande musicali. 

 

Esame dell’articolato.

Art. 1 - Sono esplicitate le finalità della legge.

Art. 2 - La norma rende disponibili maggiori risorse necessarie per l’attuazione delle funzioni già assegnate all’IBACN e ora definite dagli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 7 del 2020 “Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n.  29 e 1^ dicembre 1998, n.  40 e modifica di leggi regionali” attingendole dal fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” – voce 8 - del bilancio di previsione 2021/2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’istituzione degli appositi capitoli di spesa e alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3 - Sono apportate modifiche al titolo della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) introducendo la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.

Art. 4 - La norma introduce nella legge regionale 3 marzo 2016 un ulteriore articolo (il 5 bis) con il quale si autorizza la Regione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah e si definiscono le modalità della partecipazione.

Art. 5 - Viene inserita all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2018 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) la possibilità di trasferire ai Comuni le risorse destinate al sostegno dell’attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle bande musicali. La disposizione non determina maggiori oneri per la Regione Emilia-Romagna in quanto, nell’ambito degli stanziamenti disponibili del bilancio regionale triennale 2021-23 introduce una modalità di sostegno ulteriore e alternativa rispetto a quella già prevista della contribuzione ad associazioni di bande musicali.

Art. 6 - La norma finanziaria riguarda la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah e stabilisce che per l’esercizio finanziario 2021 la Regione farà fronte agli oneri conseguenti alla partecipazione con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 3 del 2016 nell’ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2021-2023. La Giunta è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione, si farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii..

Art. 7 - L’articolo dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i propri interventi nel campo della cultura e della memoria del Novecento e di mitigare gli effetti delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento adottate in fase di emergenza causata dal virus COVID 19, con la presente legge intende destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste agli articoli 3 e 6 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), disciplinare la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, nonché prevedere la concessione di contributi ai Comuni per il sostegno all’attività svolta dalle bande musicali.

 

Art. 2

Finanziamento delle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 7 del 2020

 

1. All’attuazione delle funzioni tornate in capo alla Regione Emilia-Romagna a seguito della cessazione delle attività dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali alla data del 1° gennaio 2021 e previste all’articolo 3 e all’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2020,  per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

Art. 3

Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. Il titolo della legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.”.

 

Art. 4

Inserimento dell’articolo 5 bis della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. Dopo l’articolo 5, della legge regionale n. 3 del 2016 è inserito il seguente articolo:

 

Art. 5 bis

Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell'articolo 64 comma 3 dello Statuto regionale a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).

 

2. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

 

3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.

 

4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

 

5. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

 

6. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

 

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

 

7. Il Presidente della Giunta, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.

 

8. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione.

 

Art. 5

Modifica all’art. 5 della legge regionale n. 2 del 2018

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge 16 marzo 2018 n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), è inserito il seguente comma:

 

“2 bis) Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai Comuni interessati.”

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Per l’esercizio finanziario 2021, agli oneri derivanti dalla concessione del contributo per la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di cui all’articolo 4, la Regione fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2016 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 

 


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