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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2809
Presentato in data: 04/03/2021
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende Usl regionali". (04 03 21) A firma dei Consiglieri: Mumolo, Sabattini, Maletti, Mori, Rontini, Montalti, Caliandro, Costa, Tarasconi, Rossi, Costi, Iotti, Zappaterra, Bulbi, Fabbri, Pillati, Amico, Marchetti Francesca, Zamboni, Paruolo, Taruffi, Daffada', Soncini

Presentatori:

Mumolo, Sabattini, Maletti, Mori, Rontini, Montalti, Caliandro, Costa, Tarasconi, Rossi, Costi, Iotti, Zappaterra, Bulbi, Fabbri, Pillati, Amico, Marchetti Francesca, Zamboni, Paruolo, Taruffi, Daffada', Soncini, Gerace

Testo:

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende Usl regionali

 

 


RELAZIONE

 

La riforma costituzionale del 2001 consente alle Regioni non solo di formalizzare, attraverso organiche leggi, i rispettivi modelli di gestione sanitaria, ma anche di fare passi in avanti nell’autonomia nell’ambito delle proprie scelte di politiche della salute, nella quale può pienamente rientrare l’estensione della tutela sanitaria ordinaria alle persone senza dimora.

La scelta della Regione, che si intende azionare con il presente progetto di legge, di estendere l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle AUSL alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale rientra altresì nelle azioni dirette al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, dato che, in mancanza della residenza anagrafica le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di Pronto Soccorso, il cui costo è stimato mediamente per singolo intervento sui 250 euro, con punte addirittura di 400 euro e con un minimo di 150 euro, mentre il costo di un Medico di Medicina Generale per ogni paziente è di 44 euro l'anno. La legge di riforma sanitaria (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) mirava ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, occorre superare ogni diversa prescrizione organizzativa che limiti tale diritto. Inoltre, l’art. 32 della Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Da ciò si desume che ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un “legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto”.

L'obbligo, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle AUSL, della residenza e, quindi, della preventiva iscrizione anagrafica è un limite rientrante nella competenza organizzativa relativa al servizio sanitario, ma detto limite deve, necessariamente, essere contemperato in relazione alla esigenza fondamentale di assicurare l'assistenza sanitaria, specie in un momento in cui sono rilevantissime, a causa della pandemia, anche le esigenze di tutela della salute pubblica.

La condizione di persone senza dimora è infatti spesso caratterizzata da fragilità, marginalità e scarsa consapevolezza dei propri diritti, nonché delle procedure necessarie per esercitarli.

L’obiettivo del progetto di legge è dunque quello di garantire alle persone senza dimora, che vivono sul territorio regionale, l’esercizio effettivo del diritto alla salute e, contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza la copertura del medico di base e quindi le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende USL del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia).

 

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, può altresì individuare condizioni di maggior favore per garantire l’assistenza medica di base delle persone senza dimora.

 

3. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

 

Art. 2

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della presente legge.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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