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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2971
Presentato in data: 19/03/2021
Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni collegate alla legge europea 2021 – Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali". (Delibera di Giunta n. 353 del 15 03 21)

Testo:

 

Disposizioni collegate alla legge europea 2021 – Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali

 


RELAZIONE

 

Articolo 1

 

L’articolo 1 esplicita l’obiettivo di semplificazione del sistema normativo regionale in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

Lo strumento a tal fine utilizzato è l’abrogazione espressa di leggi e singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

 

Articolo 2

 

L’articolo 2 contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Il comma 1 stabilisce che “Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative regionali di cui all’allegato A”.

La formula “Sono o rimangono abrogati...” si rende necessaria per eliminare ogni dubbio circa la portata abrogativa della previsione: l’effetto che si vuole produrre è quello di eliminare dall’ordinamento regionale non solo le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti (e per le quali si è ravvisata la necessità di una loro abrogazione) ma anche quelle leggi, regolamenti e norme implicitamente o tacitamente abrogate.

L’abrogazione implicita, come è noto, opera in presenza di formule quali “Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge”: in questi casi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili non vengono espressamente menzionate, ed è demandata all’interprete la valutazione dell’incompatibilità della precedente normativa rispetto alla nuova.

L’abrogazione tacita opera quando la nuova normativa, senza richiamare formule di abrogazione per incompatibilità, introduce una disciplina che rinnova o sostituisce o supera una precedente disciplina.

In entrambi i casi, il rischio, soprattutto in contesti normativi complessi e in presenza di molteplici centri di produzione normativa, è che si determinino divergenze interpretative ed incertezze sulla normativa da applicare, e quindi, in sostanza, una mancanza di certezza del diritto.

La formula utilizzata nel comma 1 produce dunque l’effetto di “trasformare” le disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate in disposizioni espressamente abrogate. Trattandosi, in questo caso, di un’operazione di pulizia formale, resta chiaramente ferma la decorrenza ex tunc dell’abrogazione, la quale era implicitamente, o tacitamente, già avvenuta.

Il comma 2 stabilisce che “Le leggi e le singole disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa”. Questa previsione ribadisce che, in applicazione del principio del tempus regit actum, i rapporti, e dunque i procedimenti, nati prima dell’abrogazione e non ancora esauriti continuano ad essere regolati dalle disposizioni abrogate. Questo perché la disposizione abrogata cessa di avere efficacia per il futuro ma continua a disciplinare i fatti verificatisi prima dell’abrogazione. Tra i procedimenti che vengono espressamente salvaguardati vi sono quelli di carattere sanzionatorio, cioè finalizzati all’applicazione di una sanzione, e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

Il comma 3 puntualizza che “In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.”. Tale comma affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate o modificate da parte delle disposizioni che vengono abrogate. Quello della reviviscenza è un tema di rilevanza generale, in quanto connesso a tutte le operazioni di abrogazione di disposizioni normative, che peraltro non trova una disciplina in alcuna norma positiva. La mancanza di riferimenti positivi sulla reviviscenza ha indotto i compilatori dell’ultima versione del Manuale interregionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi ad inserire una apposito paragrafo dedicato alla reviviscenza che precisa che l’abrogazione di disposizioni abrogative o modificative non fa rivivere le disposizioni da esse abrogate e stabilisce anche che qualora sia necessario ridare vigenza ad una disposizione abrogata è necessario affermare espressamente in via legislativa la reviviscenza della disposizione abrogata, chiarendo se essa opera ex nunc o ex tunc. Tale regola recepisce tra l’altro, l’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale la disposizione abrogata da disposizione a sua volta abrogata non rivive. Questo perché l’abrogazione ha effetto ex nunc e dunque non è idonea a rimuovere l’eliminazione avvenuta antecedentemente: la disposizione abrogata rimane tale. Questa regola vale anche nel caso di abrogazione di disposizione modificativa di altra disposizione: la disposizione già modificata rimane tale anche se la disposizione modificatrice viene successivamente abrogata.

Poiché l’Allegato A contiene disposizioni abrogative e modificative di precedenti normative regionali, si è ritenuto opportuno codificare tale regola per riaffermare senza possibilità di incertezze, che tali modifiche e abrogazioni, essendosi già prodotte, non vengono travolte dalle disposte abrogazioni.

 

Articolo 3

 

Le modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980 sono di puro adeguamento normativo conseguente all’abrogazione, disposta dal presente progetto, della l.r. n. 12 del 1977, superata in quanto appunto sostituita, con riguardo alle procedure richiamate, dalla legge regionale n. 29 del 1985.

 

Articolo 4

 

L’articolo 3 della LR 26 del 1990, di cui si propone la sostituzione, prevede la nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione da parte del Consiglio regionale. Si tratta di una previsione normativa la cui applicazione nel corso degli anni è stata adeguata alle previsioni dello Statuto regionale successivamente approvate mediante la nomina di detti rappresentanti da parte della Giunta regionale. La modifica proposta è pertanto di mero adeguamento normativo.

 

Articoli 5 e 6

 

Le modifiche proposte, che riguardano gli articoli 162 e 167, sono conseguenti all’abrogazione dell’art.164 bis, disposta dall’articolo 2 del presente progetto.

In particolare, l’opportunità di abrogare l’art. 164 bis, norma ormai desueta e di difficile attuazione, nasce dall’esigenza di attualizzarlo con lo Statuto regionale vigente che non prevede più, a differenza di quello vigente al momento dell’entrata in vigore della LR 3/99 come modificata dalla LR 12/01, la competenza dell’Assemblea legislativa di approvare gli atti settoriali di attuazione degli atti generali regionali di programmazione e di pianificazione economica e territoriale.

La programmazione quinquennale degli interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, traeva fondamento inoltre dalla previsione di utilizzazione di fondi di provenienza statale che permettevano di procedere ad una individuazione di ampio respiro degli interventi che, in assenza di questi trasferimenti, non è più realizzabile.

L’articolo 5 modifica l’art 162 della legge regionale n. 3 del 1999 per adeguarne il contenuto all’abrogazione del richiamato art. 164 bis.

L’articolo 6, in considerazione dell’abrogazione dell’art.164 bis, apporta all’art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le modifiche necessarie per raccogliere in un unico articolo le diverse tipologie di interventi insistenti sulla rete viaria di interesse regionale, che la Regione finanzia.

Si rende necessario pertanto riportare in un unico articolo le tipologie di interventi per consentirne il cofinanziamento regionale, sulla base delle disponibilità accertate nel bilancio.

La modifica al comma 5 include altri soggetti (Comuni e altri gestori di infrastrutture) che già, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, stipulano convenzioni con la Regione. Ciò al fine di consolidare anche per il cofinanziamento delle attività previste alle lettere d), e), f) del comma 2 della stessa norma, una prassi già in essere. La modifica nasce quindi dall’esigenza di dare organicità alla disciplina del settore includendovi tali convenzioni come esplicitamente previsto per altri soggetti (Città metropolitana di Bologna e Province)

 

Articolo 7

 

L’articolo 7 introduce due commi all’articolo 14 della legge regionale n. 30 del 2003, con il fine di agevolare l'autosufficienza, l’integrazione e l’autonomia nella mobilità delle persone disabili, in coerenza con la ratio e l’interpretazione estensiva rese nel parere n. 1567/2016.

In materia di disabilità il complesso normativo di tutela prevede che in presenza di determinati requisiti soggettivi della persona diversamente abile e di precise caratteristiche oggettive dei veicoli, l’ordinamento assicuri agevolazioni in materia fiscale.

Mentre nel caso di certificata gravità della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 nulla quaestio - alla luce di quanto disposto dal vigente articolo 14 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30 che dispone che rientra nella situazione di grave difficoltà di deambulazione ogni caso di disabilità grave in quanto necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica – nella fattispecie di “ridotte o impedite capacità motorie permanenti ”siamo in presenza di disabili non riconosciuti gravi.

La L. 449/1997– anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze prima con circolare n. 30/E del 27/01/1998 e successivamente con Circolare n. 186 del 15/07/1998 - prevede che, nel caso in cui non sia riconosciuta la gravità, quindi per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo in funzione della minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Le citate circolari non fanno alcun riferimento alle disabilità agli arti superiori.

Il Parere n. 1567 del 11 marzo 2016, reso dal Ministero dei Trasporti in materia di rilascio di “contrassegno invalidi”, normato dall’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strata), evidenziando che l’art. 381 citato non fa esplicito riferimento agli arti inferiori, né al tipo di patologia, ritiene che lo stesso non debba essere interpretato in senso restrittivo, e che il rilascio del contrassegno non sia strettamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori. In sostanza, il MIT propende quindi per una interpretazione più estensiva della norma: il contrassegno può essere rilasciato anche a persone affette da invalidità agli arti superiori, laddove venga dimostrato che tale menomazione - certificata da un ufficio medico-legale ASL - renda difficoltosa la loro autonomia nella mobilità.

 

Articoli 8 e 9

 

Gli articoli 8 e 9 introducono alcune limitate modifiche riguardo ai criteri di riparto delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per la montagna. In particolare la nuova norma prevede la possibilità della diretta attribuzione di tali risorse, fino al loro totale ammontare, alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale. Per le somme non destinate a tale finalità, si applica il criterio per cui, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lettera b), che confluiscono nel Fondo regionale per la montagna, il riparto è attuato mediante il Programma regionale per la montagna.

L’eventuale parte restante delle risorse statali va quindi a confluire completamente nel fondo regionale. Si prevede peraltro la possibilità (e non il vincolo come nel regime ora vigente) che un massimo del 20% del Fondo nazionale sia invece destinato al riassetto idrogeologico.

Resta la previsione, già presente, che tutte queste percentuali possano essere riviste in sede di Manovra di Bilancio.

 

Articoli 10, 11, 12, 13 e 14

 

Con le modifiche all’art. 16, comma 1 bis, e all’art. 16-bis, comma 4-bis della LR n. 23 del 2004 si riconduce la sanzione pecuniaria ivi stabilita per opere eseguite in lieve difformità rispettivamente dalla CILA e dalla SCIA al minimo edittale (di 516 euro) previsto dal testo statale (si veda art. 37 del DPR 380/2001).

Le restanti modifiche all’art. 16 bis della LR n. 23 del 2004 hanno riguardo alla correzione di un errore materiale (dovuto ad un mancato coordinamento di disposizioni novellate) e all’opportuno richiamo al generale potere di vigilanza e controllo sull’attività edilizia di cui all’art. 7, comma 11-bis, della L.R. n. 15 del 2013.

Negli articoli 17 e 17 bis della LR n. 23 del 2004 si specifica meglio che i titoli in sanatoria (SCIA e PdC) possono consentire la realizzazione di lavori finalizzati ad ottenere l’agibilità delle unità immobiliari, rimanendo esclusa la realizzazione di lavori che costituiscano il presupposto per la sanatoria.

Le modifiche all’art. 22 bis della LR n. 23 del 2004:

-          chiariscono meglio l’ambito di applicazione dell’accordo per concordare le modalità della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, il quale può essere promosso dal responsabile dell’abuso edilizio o dall’attuale proprietario dell’immobile con l’amministrazione comunale solo prima che sia ingiunta la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi (vedi lettera a);  si stabilisce poi l’esclusione dall’accordo delle opere abusive compiute su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che, per abusi commessi su immobili sottoposti ad un diverso vincolo, l’accordo è condizionato al parere favorevole e vincolante dell’amministrazione preposta alla tutela (vedi lettera c);

-          si precisa che l’accordo non incide sugli effetti penali dell’abuso;

-          viene stabilito che i termini di validità dell’accordo sono fissati dal Comune in ragione della rilevanza e della complessità dell’intervento da realizzare (vedi lettera b);

-          infine si richiama la funzione generale di vigilanza e controllo dell’attività edilizia, per sottolineare che la stessa può essere svolta anche in caso di proposta di accordo (lettera d).

 

Articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

 

Le modifiche all’art. 4, comma 5, della LR n. 15 del 2013 riguardano l’ipotesi in cui sia convocata una conferenza di servizi semplificata per acquisire un solo atto di assenso di una amministrazione diversa dal Comune, e introduce le seguenti specificazioni:

-          che l’autorizzazione preposta alla tutela dei beni culturale, ha 120 giorni per esprimere le proprie determinazioni e che l’inutile decorso di detto termine comporta l’effetto stabilito dall’art. 22, comma 4, del Codice dei beni e le attività culturali (il cosiddetto silenzio inadempimento).

-          che in tutti i casi in cui una amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili esprima una determinazione negativa non possono trovare applicazione le forme di superamento del dissenso previste dalla disciplina sulla conferenza di servizi.

Dette precisazioni sono richiamate in tutte le disposizioni della L.R. n. 15 del 2013 nelle quali si faccia obbligo allo Sportello unico di ricorrere alla conferenza di servizi semplificata, ed in particolare nell’art. 4-bis, comma 4, nell’art. 7, comma 9, nell’art. 14, comma 6-bis, e nell’art.18, comma 8.

Le modifiche all’articolo 7 della LR n. 15 del 2013 riguardano i controlli da eseguire in caso di interventi soggetti a CILA, precisandosi che i termini per il loro svolgimento non sono perentori (lettere a. e b.). Conseguentemente, si evidenzia che non può trovare applicazione l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 (il quale qualifica come inefficaci i provvedimenti assunti dopo la scadenza dei termini perentori: lettera e) e che l’interessato può ottenere dallo sportello unico l’attestazione del decorso del termine ordinario per lo svolgimento dei controlli (lettera d).

Viene infine richiamato, anche con riguardo alle CILA, che lo sportello unico esercita una funzione di vigilanza sulle opere realizzate e che, nel caso in cui si accerti la realizzazione di opere abusive, può ordinare la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (lettera e).

La modifica all’art. 10 bis, comma 5, della LR n. 15 del 2013 attiene alle modalità con cui si accerta lo stato legittimo degli immobili da demolire e ricostruire stabilita dall’art. 11, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2017, secondo cui la verifica è circoscritta ai parametri urbanistici ed edilizi cui si deve attenere l’edificio da ricostruire. Con la modifica in esame viene chiarito che tale disposizione di semplificazione non può trovare applicazione in caso di difformità eseguite su immobili sottoposti alle tutele del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in caso di immobili costruiti senza titolo o in totale difformità o in variazione essenziale dal titolo.

La modifica all’art. 13, comma 1, lettera e bis) della LR n. 15 del 2013 attiene alla correzione di un errore materiale (dovuto ad un mancato coordinamento di disposizioni novellate).

 

Articolo 22

 

L’articolo 22 corregge un mero errore materiale dell’art. 34 della legge regionale n. 24 del 2017.

 

Articolo 23

 

L’articolo 23 è finalizzato al miglioramento della qualità delle banche dati, come previsto dal comma 1 dell'articolo 51 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019, e al conseguente aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica per renderlo maggiormente aderente alla realtà del circolante sul territorio regionale.

Con tale intervento legislativo l’Amministrazione regionale intende bonificare il proprio archivio incrociando i dati presenti sulla banca dati di PRA e Motorizzazione al fine della radiazione dal PRA delle posizioni incongruenti.

La procedura, nel semplificare le attività amministrative volte alla radiazione d’ufficio, non comporta oneri per la stessa Amministrazione e garantisce al contempo trasparenza e tutela delle situazioni dei soggetti coinvolti.

 

Allegato A

 

Elenco delle leggi regionali abrogate

 

  1. Legge regionale 3 agosto 1973, n. 28 (interpretazione autentica della lettera f) del comma 1° dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, concernente norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la nomina dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

(Legge di interpretazione autentica. Vedi nota all'art. 2 della L.R. 11 ottobre 1972 n. 9)

 

  1. Legge regionale 8 marzo 1976, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 "Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate")

(Legge di pura modifica)

 

  1. Legge regionale 12 aprile 1976, n.15 (Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 concernente la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per le iniziative previste dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 24 agosto 1976, n. 38 (Istituzione Museo internazionale delle ceramiche di Faenza in museo di ente locale)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia)

La disciplina è stata integralmente sostituita dalla DGR 1227/2014 recante: “Modifiche, integrazioni e modalità applicative, ai sensi della l.r. 2/2014, della dgr 220/2014 concernente percorsi relativi all'accudimento in ambito domiciliare di pazienti con bisogni assistenziali complessi”.

 

  1. Legge regionale 25 giugno 1977, n. 27 (Rifinanziamento per l'esercizio 1977, con integrazioni, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine" e successive modificazioni”)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 7 marzo 1977, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 - istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia – Romagna)

Legge di pura modifica

 

  1. Legge regionale 2 aprile 1977, n. 12 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica  previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 )

Legge non più applicata, superata relativamente alle procedure dalla LR 29 del 1985

 

  1. Legge regionale 29 agosto 1977, n. 38 (Iscrizione del personale degli Istituti e delle Aziende regionali alla CPDEL e all’INADEL)

Legge composta da un unico articolo che prevede “I collaboratori di ruolo e non di ruolo degli istituti ed aziende regionali istituiti ai sensi dell'art. 62 dello statuto della regione Emilia - Romagna vengono iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL - e all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali - INADEL. “. Legge abrogabile in quanto la materia, oltre ad essere superata da diversa regolamentazione (la CPDEL era stata sostituita con l’INPDAP le cui funzioni sono state trasferite all’INPS), trova la propria fonte nella normativa nazionale vigente.

 

  1. Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48 (Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale "Bernardino Ramazzini" e istituzione dell'Osservatorio epidemiologico)

Disciplina non più in uso

 

  1. Legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche) 

Legge che ha esaurito i suoi effetti

 

  1. Legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11 (Organizzazione e disciplina della riproduzione animale)

Unico articolo superstite, il 28, non più applicato

 

  1. Legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 “Istituzione dei tributi propri della Regione”)

Legge di pura modifica all'art. 23 L.R. 27 dicembre 1971 n. 1

 

  1. Legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale) 

Disciplina non più in uso perché precedente al d.lgs. 502/1992.

 

  1. Legge regionale 08 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale)

Disciplina superata da successivi provvedimenti normativi.

 

  1. Legge regionale 19 maggio 1980, n. 35 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1: "Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali")

Legge di pura modifica agli articoli 10, 11 e 48 della L.R. 3 gennaio 1980 n. 1; infine abrogata dalla L.R. 12 maggio 1994 n. 19

 

  1. Legge regionale 24 dicembre 1981, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, "Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci")

Legge di pura modifica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 della L.R. 28 agosto 1979 n. 27

 

  1. Legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62 (Intervento della regione per la anticipazione di fondi per la costruzione e sistemazione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie da realizzare attraverso la conversione del patrimonio dei disciolti enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Disciplina non più in uso perché precedente al D.lgs. 502/1992 e riguardante attività già realizzate non ripetibili.

 

  1. Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 3 (Modifica alla legge regionale 1 settembre 1981 n. 25, recante: "Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria")

Legge di pura modifica all' art. 9 della L.R. 1 settembre 1981 n. 25

 

  1. Legge regionale 26 aprile 1984, n. 18 (Imposta regionale sulle concessioni statali. modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 13 novembre 1984, n. 49 (Funzioni di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta Regionale)

La legge contiene un articolo unico: “La Giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, può delegare al Presidente e a singoli suoi componenti, secondo direttive da essa stabilite, l'adozione di atti che costituiscano una mera esecuzione di deliberazioni precedentemente adottate nonché di atti attinenti esclusivamente a compiti di ordinaria amministrazione, limitatamente a quegli atti per la cui adozione le direttive della Giunta soddisfino concretamente le esigenze di gestione collegiale. Deleghe ai componenti della Giunta regionale possono essere conferite esclusivamente ai sensi del comma precedente; è conseguentemente abrogata ogni disposizione che prevede deleghe al Presidente della Giunta e agli Assessori.”. È abrogabile in quanto non più utile ed applicata in quanto ampiamente superata da prassi consolidata

 

  1. Legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla lr 9 aprile 1985, n. 12 "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico")

Legge di pura modifica agli artt. 1, 2, 3 e 3 bis della L.R. 9 aprile 1985 n. 12

 

  1. Legge regionale 05 settembre 1988, n. 37 (Sostegno dell'iniziativa del polo scientifico e tecnologico di Bologna)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 5 settembre 1988, n. 38 (Ingresso della Regione Emilia-Romagna nella "finanziaria Fiere di Bologna" s.p.a)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 2 novembre 1989, n. 37 (Disciplina dell'analisi di gestione)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 15 dicembre 1989, n.44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Modifica del termine di rientro di cui all'articolo 2, comma sesto, della lr 28 dicembre 1982, n. 62)

Legge di pura modifica all' art. 2 della L.R. L.R. 28 dicembre 1982 n. 62

 

  1. Legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Modifica della lr 21 febbraio 1990, n. 13: Istituzione del "Centro residenziale Ca' Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia – Romagna)

Legge di pura modifica all'art. 1 della L.R. 21 febbraio 1990 n. 13

 

  1. Legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna - ATER)

Legge non più applicata

 

  1. Legge regionale 27 luglio 2007, n.20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società Cermet società cons. A r.l. e Nuovaquasco società cons. A r.l.

(Legge superata NuovaQuasco confluì in Ervet, e dunque oggi in ArtER. Per quanto riguarda Cermet la Regione ha ceduto la partecipazione)

 

 

Elenco delle disposizioni regionali abrogate

 

-          Art 164 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

 

L’opportunità di abrogare l’art. 164 bis “Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale” norma ormai desueta e di difficile attuazione, nasce dall’esigenza di attualizzarlo con lo Statuto regionale vigente che non prevede più, a differenza di quello vigente al momento dell’entrata in vigore della LR 3/99 come modificata dalla LR 12/01, la competenza dell’Assemblea legislativa di approvare gli atti settoriali di attuazione degli atti generali regionali di programmazione e di pianificazione economica e territoriale.

 

-          Art. 210 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

 

L’articolo 210 disciplinava la Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 ed era dunque attuativa di una previsione normativa statale già abrogata.

 

-          Articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)

 

Si tratta infatti di due articoli del tutto superati, che modificavano entrambi la LR 9/1999 sulla VIA (ora abrogata e sostituita dalla LR 4/2018) e la loro persistenza nel testo della Legge edilizia può ingenerare l’erronea idea di una sopravvivenza della LR 9/1999.

 

 

 


INDICE

 

Disposizioni collegate alla legge europea 2021 – Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali

 

Capo I Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Abrogazioni

 

Capo II Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1990

Articolo 5 - Modifiche all’art. 162 della legge regionale n. 3 del 1999

Articolo 6 - Modifiche all’art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999

Articolo 7 - Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 30 del 2003

Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

Articolo 9 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004

Articolo 10 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 11 - Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 12 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 13 - Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 14 - Modifiche all’articolo 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Articolo 15 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 16 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 17 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 18 - Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 21 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013

Articolo 22 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

Articolo 23 - Radiazione d’ufficio per soggetti particolari

 

Allegato A

Elenco delle leggi regionali abrogate

Elenco delle disposizioni legislative regionali abrogate


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 1980

1. Alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla fine del terzo comma dell’art. 2 le parole “con la procedura di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.” sono sostituite dalle parole : “con la procedura di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali)”;

 

b) nel comma primo dell’art. 4 le parole “le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.” sono sostituite dalle parole “le norme di cui alla legge regionale n. 29 del 1985”.

 

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1990

 

1. L’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 26 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione Arturo Toscanini" con sede in Parma) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione.”.

 

Art. 5

Modifiche all’art. 162 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Al comma 2 dell’art.162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

“b) alla programmazione degli interventi di cui agli artt. 167 comma 2 e 167 bis”;

 

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

 

“b bis) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali.”.

 

Art. 6

Modifiche all’art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’art.167 della legge regionale 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione stanzia distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete varia di interesse regionale.”.

 

2. La lettera a) del comma 2 dell’art.167 della legge regionale 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:

 

“a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter;”.

 

3. Il comma 5 dell’art. 167 della legge regionale 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture.”.

 

Art. 7

Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 30 del 2003

 

1. All’art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 “Disposizioni in materia di tributo regionali” sono aggiunti i seguenti commi:

 

“2 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella situazione di ridotte o impedite capacità motorie permanenti ogni disabilità agli arti superiori, certificata da commissioni mediche competenti, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica, che sia adattato in funzione delle limitazioni motorie.

 

2 ter. La disposizione del comma 2-bis si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463), successivo all'entrata in vigore dello stesso comma.”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è sostituita dalla seguente:

 

“a) le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994;”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 10

Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna

 

1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:

 

a) una quota fino al 100% quale contributo alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale.

 

b) la restante quota è conferita al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.

 

2. Una percentuale massima del venti per cento del fondo nazionale per la montagna può essere conferita al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

 

3. Le percentuali di riparto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004

 

1. All’art. 16, comma 1-bis, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), le parole “sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro” sono sostituite con le seguenti: “sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004

 

1. All’art. 16 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, le parole “di cui all’articolo 7, comma 4”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7, comma 5”;

 

b) al comma 4, sono inserite in principio le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 11-bis, della L.R. n. 15 del 2013,”;

 

c) al comma 4-bis, le parole “sono ridotte dei due terzi, e comunque in misura non inferiore a 333 euro” sono sostituite con le seguenti: “sono determinate in misura non inferiore a 516 euro”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004

 

1. All’art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

 

“2 bis. Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004

 

1. All’art. 17-bis della legge regionale n. 23 del 2004, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

“1-bis Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004

 

1. All’art. 22 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, sono inserite, in principio, le seguenti parole: “Fuori dai casi in cui lo Sportello unico abbia ingiunto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi e fatti salvi gli effetti penali degli illeciti,” e sono soppresse le seguenti parole: “, anche parziali,”, nonché le parole “la normativa per la tutela di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ambientale o culturale,”;

 

b) al comma 2, le parole concordati, comunque non superiori a cinque anni,”, sono sostituite con le seguenti: “stabiliti dal Comune in considerazione unicamente della complessità e rilevanza degli stessi”;

 

c) al comma 3, le parole “Nel caso di immobili vincolati” sono sostituite dalle seguenti: “La stipula dell’accordo non è ammessa nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004. Nei restanti casi di immobili vincolati”, e le parole “parere favorevole” sono sostituite dalle seguenti: “parere favorevole vincolante”;

 

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

 

“4 bis. La presentazione della proposta di accordo ai sensi del comma 1 non preclude al Comune l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.”.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Nel caso in cui la conferenza di servizi sia convocata per acquisire la sola autorizzazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il termine entro il quale l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve rendere le proprie determinazioni è di 120 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica esclusivamente l’articolo 22, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004, in luogo degli articoli 14-bis, comma 4, e 14-ter, comma 7, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la conferenza di servizi sia convocata per acquisire il solo atto di assenso di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove la stessa esprima il proprio dissenso non trovano applicazione le forme di superamento del dissenso di cui all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 e lo Sportello unico adotta la determinazione conclusiva negativa della conferenza.”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 4-bis, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 7, è soppressa la parola “perentorio”;

 

b) al comma 8, sono soppressi la parola “perentorio” ed il seguente periodo “Il termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.”;

 

c) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”; 

 

d) al comma 10, sono soppresse le parole “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal decorso del termine perentorio di cui al comma 8” e le parole “del procedimento” sono sostituite con le seguenti: “ordinari per l’effettuazione dei controlli”;

 

e) il comma 11 è soppresso;

 

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Restano fermi i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia dello Sportello unico per assicurare la rispondenza delle opere realizzate alle norme di legge e regolamentari, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella CILA, anche attraverso la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi secondo la normativa vigente.”.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’art. 10 bis, comma 5, della legge regionale n. 15 del 2013, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La presente disposizione non trova applicazione nel caso di immobili soggetti al decreto legislativo n. 42 del 2004 e in ogni caso qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali, di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 23 del 2004.”.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 13, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c-bis)”, sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e)”.

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 18, comma 8, della legge regionale n. 15 del 2013, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, della presente legge.”.

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 34, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) la parola “posso” è sostituita con la parola “possono”.

 

Art. 23

Radiazione d’ufficio per soggetti particolari

 

1. Fatte salve le procedure previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ( Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica), al fine di migliorare la qualità delle banche dati come previsto dall’articolo 51, comma 1, dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 , l’amministrazione regionale può chiedere al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico la cancellazione d'ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli se ricorrono le seguenti condizioni:

 

a) il mezzo è intestato a un soggetto defunto o certificato irreperibile da oltre 10 anni o a una società cessata, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale;

 

b) risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica  o, per veicoli ultratrentennali, il pagamento della tassa fissa di circolazione relativo al triennio 2015-2017;

 

c) nessuna formalità sia stata annotata al PRA, diversa dalla perdita di possesso su dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di fermo amministrativo annotato dall’agente della riscossione;

 

d) il veicolo risulti non coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile (R. C. Auto).

 

2. Eventuali annotazioni di procedure di fermo amministrativo di cui al comma 1 non precludono la radiazione d’ufficio nei confronti di un soggetto defunto, di un soggetto irreperibile da oltre 10 anni, o di una società che dalle risultanze della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) risulti cessata o estinta.

 

3. L’amministrazione regionale procede ai controlli tramite il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e dell’archivio costituito ai sensi dell’articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019 e pubblica i dati personali necessari all’identificazione dei mezzi, in particolare targa ed intestazione P.R.A., per i quali, a chiusura dei controlli, intende procedere all’attivazione della procedura di radiazione d’ufficio. La pubblicazione viene effettata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché ne viene data notizia sul portale istituzionale Finanze del sito ufficiale della Regione.

 

4. Gli interessati possono proporre opposizione all’avvio del procedimento, mediante la pubblicazione di cui al comma 3, per la cancellazione d'ufficio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT degli elenchi dei veicoli oggetto di cancellazione. Entro lo stesso termine gli interessati possono, altresì, richiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con domanda alla quale devono essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dovute per il triennio di cui al comma 1, oltre alle sanzioni e interessi legali. Non è ammesso il ravvedimento operoso e resta ferma l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) nella misura del 30% della tassa dovuta per l’intera annualità.

 

5. Nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del comma 1.

 

6. L'opposizione e la richiesta di cui al comma 4 devono essere presentate all'ufficio dell’amministrazione regionale competente, mentre per l’istanza di cui al comma 5 resta ferma la possibilità di presentazione, oltre che al suddetto ufficio regionale, anche presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, da parte di chi ne abbia motivato interesse. L’ufficio regionale, esaminata la richiesta, provvede a dare riscontro nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione, salvo sospensione del termine per motivate ragioni istruttorie.

 

7. Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione, l’amministrazione regionale redige l’elenco dei veicoli da radiare e lo trasmette al soggetto di cui al comma 3 ai fini della cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli.

 

Allegato A

 

Elenco delle leggi regionali abrogate

 

1) Legge regionale 3 agosto 1973, n. 28 (interpretazione autentica della lettera f) del comma 1° dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, concernente norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la nomina dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

 

2) Legge regionale 8 marzo 1976, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 "Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate")

 

3) Legge regionale 12 aprile 1976, n.15 (Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 concernente la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per le iniziative previste dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39)

 

4) Legge regionale 24 agosto 1976, n. 38 (Istituzione Museo internazionale delle ceramiche di Faenza in museo di ente locale)

 

5) Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia)

 

6) Legge regionale 25 giugno 1977, n. 27 (Rifinanziamento per l'esercizio 1977, con integrazioni, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine" e successive modificazioni”)

 

7) Legge regionale 7 marzo 1977, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 - istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia – Romagna)

 

8) Legge regionale 2 aprile 1977, n. 12 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412)

 

9) Legge regionale 29 agosto 1977, n. 38 (Iscrizione del personale degli Istituti e delle Aziende regionali alla CPDEL e all’INADEL)

 

10) Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48 (Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale "Bernardino Ramazzini" e istituzione dell'Osservatorio epidemiologico)

 

11) Legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche) 

 

12) Legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11 (Organizzazione e disciplina della riproduzione animale)

 

13) Legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 “Istituzione dei tributi propri della Regione”)

 

14) Legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale) 

 

15) Legge regionale 08 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale)

 

16) Legge regionale 19 maggio 1980, n. 35 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1: "Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali")

 

17) Legge regionale 24 dicembre 1981, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 27, "Interventi promozionali per la realizzazione di centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci")

 

18) Legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62 (Intervento della regione per la anticipazione di fondi per la costruzione e sistemazione di opere di edilizia ed attrezzature sanitarie da realizzare attraverso la conversione del patrimonio dei disciolti enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

 

19) Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 3 (Modifica alla legge regionale 1 settembre 1981 n. 25, recante: "Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria")

 

20) Legge regionale 26 aprile 1984, n. 18 (Imposta regionale sulle concessioni statali. modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni)

 

21) Legge regionale 13 novembre 1984, n. 49 (Funzioni di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta Regionale)

 

22) Legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla lr 9 aprile 1985, n. 12 "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico")

 

23) Legge regionale 05 settembre 1988, n. 37 (Sostegno dell'iniziativa del polo scientifico e tecnologico di Bologna)

 

24) Legge regionale 5 settembre 1988, n. 38 (Ingresso della Regione Emilia-Romagna nella "finanziaria Fiere di Bologna" s.p.a)

 

25) Legge regionale 2 novembre 1989, n. 37 (Disciplina dell’analisi di gestione)

 

26) Legge regionale 15 dicembre 1989, n.44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna)

 

27) Legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale)

 

28) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 (Modifica del termine di rientro di cui all'articolo 2, comma sesto, della lr 28 dicembre 1982, n. 62)

 

29) Legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Modifica della lr 21 febbraio 1990, n. 13: Istituzione del "Centro residenziale Ca' Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia – Romagna)

 

30) Legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna  - ATER)

 

31) Legge regionale 27 luglio 2007, n.20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società Cermet società cons. A r.l. e Nuovaquasco società cons. A r.l.

 

Elenco delle disposizioni regionali abrogate

 

-          Art 164 bis e 210 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)

 

-          Articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)

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