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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3568
Presentato in data: 15/06/2021
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei biodistretti". (15 06 21) A firma della Consigliera: Zamboni

Presentatori:

Zamboni

Testo:

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE

DEI BIODISTRETTI

 


 


INDICE

 

Art. 1 Finalità e obiettivi

 

Art. 2 Definizione

 

Art. 3 Comitato Esecutivo del Biodistretto (CEBio). Individuazione e costituzione del Biodistretto

 

Art. 4 Carta del Biodistretto

 

Art. 5 Ulteriori misure regionali di promozione dei Biodistretti

 

Art. 6 Regolamento regionale

 

Art. 7 Rispetto della normativa dell’Unione europea

 

Art. 8 Clausola valutativa

 

Art. 9 Disposizioni transitorie

 

Art. 10 Disposizioni finanziarie

 

Art. 11 Entrata in vigore

 

 


Art. 1

Finalità e obiettivi

 

1. La presente legge, in conformità alla normativa dell’Unione europea, in particolare al regolamento (CE) n. 2018/848/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 concernente i controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica, nonché alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 “Norme per il settore agroalimentare biologico. abrogazione della l.r. 26 ottobre 1993, n. 36” e successive modifiche, disciplina, riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in Biodistretti, al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità.

La coltivazione e la produzione biologica devono necessariamente essere concepite come attività che contribuiscano alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

 

2. La Regione, con la presente legge, si prefigge di:

 

a) riconoscere, promuovere e favorire la libera aggregazione delle imprese in Biodistretti;

 

b) migliorare e valorizzare la filiera dei prodotti biologici (la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione, la promozione dei prodotti biologici) e i rapporti commerciali tra i diversi soggetti;

 

c) favorire e semplificare l’applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale previste dal regolamento (CE) n. 2018/848/UE e dalla normativa statale;

 

d) facilitare i rapporti tra le imprese e la Pubblica Amministrazione;

 

e) promuovere l’agricoltura sociale incentivando l’uso delle risorse umane nelle aziende agricole per fini educativi, ricreativi e di inclusione;

 

f) favorire la partecipazione di tutti gli stakeholder presenti sul territorio del Biodistretto;

 

g) valorizzare le attività legate all’agricoltura biologica, quali la vendita diretta, l’attività agrituristica, l’offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, il turismo rurale, culturale ed enogastronomico;

 

h) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;

 

i) applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera, in un’ottica di uso razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili, incentivando la diffusione dei sistemi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

 

j) sostenere l’apicoltura in quanto attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità;

 

k) favorire azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione pro capite dei rifiuti;

 

l) limitare il consumo di suolo;

 

m) salvaguardare le risorse idriche incentivando le migliori tecniche di risparmio delle stesse.

 

Art. 2

Definizione

 

1. Ai fini della presente legge si definiscono Biodistretti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti da agricoltori e allevatori, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali, che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e comunque caratterizzati in particolare:

 

a) dalla tutela delle produzioni tipiche locali;

 

b) da una realtà territoriale omogenea e tipicizzante del territorio derivante dall’integrazione tra le attività locali e dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;

 

c) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura;

 

d) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette nonché le aree ricadenti nella rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

 

e) da un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità;

 

f) dalla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente e l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili, in particolare i sistemi di autoconsumo e le comunità energetiche.

 

2. È vietata la costituzione di Biodistretti comprendenti aree fortemente inquinate ed aree da bonificare, quali i siti di interesse nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.

 

Art. 3

Comitato Esecutivo del Biodistretto (CEBio). Individuazione e costituzione del Biodistretto

 

1. Il Comitato Esecutivo del Biodistretto, di seguito denominato CEBio, costituito tra gli enti locali ricadenti nel territorio del distretto ed i soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel medesimo territorio, promuove l’individuazione e la costituzione del Biodistretto.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il CEBio, formula e sottopone alla direzione regionale competente in materia, la proposta di individuazione e costituzione del Biodistretto ai fini della relativa istruttoria.

 

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale, verificato che sussistono le caratteristiche previste dall’articolo 2, individua e riconosce con propria deliberazione il Biodistretto e, sulla base della proposta di cui al comma 2, ne promuove la costituzione nella forma giuridica individuata per la gestione del distretto dal CEBio.

 

4. Ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 228/2001, la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il Biodistretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 3.

 

Art. 4

Carta del Biodistretto

 

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, approva la Carta del Biodistretto, di seguito denominata Carta, elaborata dal relativo CEBio.

 

2. La Carta contiene, in particolare:

 

a) la denominazione del Biodistretto comprensivo di un marchio che lo rappresenti;

 

b) i riferimenti della figura nominata dal CeBio a rappresentare il Biodistretto;

 

c) una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di sviluppo dell’agricoltura biologica e del Biodistretto;

 

d) gli obiettivi, le motivazioni e i risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo;

 

e) gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, con particolare riguardo allo sviluppo dell’agricoltura biologica;

 

f) gli interventi e i progetti per promuovere l’impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell’ambiente;

 

g) i progetti per l’uso razionale ed eco sostenibile delle materie prime e delle risorse energetiche, nonché per l’istallazione di sistemi di autoconsumo collettivo e/o la creazione di comunità energetiche;

 

h) gli interventi e i progetti che i comuni ricompresi nel territorio del Biodistretto sono tenuti a realizzare per assicurare le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e per aderire ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia “rifiuti zero”;

 

i) i sistemi di misurazione dei risultati attesi relativi alle trasformazioni sociali, economiche, ambientali e culturali, condivisi dalle comunità locali che partecipano al Biodistretto;

 

j) gli interventi e i progetti per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari.

 

3. La Carta può contenere, altresì, l’indicazione degli strumenti di programmazione o di sviluppo del settore agricolo o rurale e degli altri strumenti di programmazione, dell’Unione europea, statale o regionale, rilevanti per la realizzazione della medesima Carta.

 

4. La carta ha validità triennale e può essere aggiornata nel corso del triennio.

 

5. Al termine di ciascun triennio, il CEBio trasmette alla Giunta regionale una relazione sull’attuazione della Carta.

 

6. La Carta è attuata dal CEBio mediante specifici programmi annuali nei quali sono individuati, in particolare, gli interventi e i progetti tra quelli di cui al comma 2, da realizzare nell’anno di riferimento, i soggetti interessati e le relative forme di finanziamento.

 

7. La Regione contribuisce, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi e dei progetti contenuti nei programmi annuali secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all’articolo 6.

 

8. La concessione del contributo regionale di cui al comma 7 è subordinata alla verifica dell’attuazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 2.

 

9. La Carta è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURERT) e sul sito istituzionale della Regione.

 

Art. 5

Ulteriori misure regionali di promozione dei Biodistretti

 

1. La Regione istituisce un Fondo per la promozione dei Biodistretti, di seguito nominato Fondo, destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:

 

a) analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;

 

b) azioni divulgative, informative e di educazione alimentare;

 

c) organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;

 

d) diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;

 

e) pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali.

 

2. Il Fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 6.

 

3. La Regione, compatibilmente con le norme dell’Unione europea e statali, individua nei propri strumenti di programmazione, i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agro-ambientale a progetti presentati da imprese certificate biologiche, singole o associate, operanti nel territorio del Biodistretto e dagli enti locali ricadenti nel medesimo territorio.

 

4. La Regione, anche attraverso il proprio sito web, favorisce la divulgazione dei Biodistretti costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

 

Art. 6

Regolamento regionale

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere sulla conformità dell’Assemblea Legislativa, adotta, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, un regolamento di attuazione nel quale sono definiti, in particolare:

 

a) i criteri e i parametri per l’individuazione dei soggetti facenti parte del Biodistretto;

 

b) le modalità per l’elaborazione dei programmi annuali di cui all’articolo 4, comma 6;

 

c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 7, gli importi massimi di spesa e la relativa percentuale nonché le modalità di erogazione dei medesimi contributi;

 

d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera c) nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate;

 

e) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.

 

Art. 7

Rispetto della normativa dell’Unione europea

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

 

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

Art. 8

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) quadro della diffusione dell’agricoltura biologica unitamente a distribuzione e caratteristiche delle imprese biologiche attive nel territorio regionale anche rispetto alla situazione nazionale, evidenziando evoluzione e prospettive di sviluppo regionale;

 

b) mappatura e caratteristiche dei biodistretti e loro processo di individuazione e costituzione nelle diverse realtà territoriali, dando altresì conto dell’attività del Cebio ed evidenziando il livello di coordinamento e integrazione fra soggetti pubblici e privati;

 

c) quali azioni legate alla partecipazione degli stakeholder presenti sul territorio del Biodistretto sono state realizzate;

 

d) attuazione degli interventi previsti dalla Carta del Biodistretto di cui all’art 4, progetti presentati e finanziati e risultati conseguiti;

 

e) quali misure di promozione previste dall'articolo 5 sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività dei biodistretti;

 

f) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge.

 

2. Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di prima attuazione della legge.

 

Art. 9

Disposizioni transitorie

 

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 6 della presente legge, relativi all’individuazione e riconoscimento dei distretti biologici ai sensi della di Giunta Regionale n. 1816 del 28 ottobre 2019 “Art. 13 del d.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche - Disposizioni applicative per il riconoscimento dei Distretti del cibo" si concludono secondo le disposizioni di cui alla medesima delibera.

 

2. Nel regolamento di cui all’articolo 6 sono definiti i criteri e le modalità per l’adeguamento dei distretti biologici di cui al comma 1 alle disposizioni della presente legge.”

 

Art. 10

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 5, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo l “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:

 

a) “Fondo per la realizzazione degli interventi dei Biodistretti - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro ___________ per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo l;

 

b) “Fondo per la realizzazione degli interventi dei Biodistretti - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro ___________ per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

 

2. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 è istituito nel programma 01 della missione 16, titolo 1, il “Fondo per la promozione dei Biodistretti” a copertura degli interventi ivi previsti, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro ___________ per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

 

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse per gli interventi in materia di agricoltura biologica derivanti dalle assegnazioni statali di cui al programma 01 della missione 16, nonché le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, misura 11 “Agricoltura biologica”.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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