Testo:
Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020
RELAZIONE
Con il presente progetto di legge, suddiviso in due capi, si intende, col primo capo, disciplinare interventi regionali per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro; con il secondo capo vengono modificate le leggi regionali n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), al fine di perseguire lo sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali anche attraverso la concessione di contributi per l’acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario e al fine di recepire le richieste formulate dal Governo in sede di controllo della legge regionale n. 7 del 2020 per raccordare più puntualmente anche sotto il profilo terminologico la legislazione statale e quella regionale in materia di patrimonio culturale.
Con il Capo I ‘Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro’, la Regione intende adottare una normativa mirata alla promozione e al sostegno dell’editoria del libro che affianchi quella che già supporta l’editoria dell’informazione, cioè la legge regionale n.11 del 2017 (Sostegno all’editoria locale).
Negli ultimi anni il settore dell’editoria del libro è stato oggetto a livello statale di importanti interventi, che a livello normativo hanno portato all’approvazione della legge 13 febbraio 2020, n.15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura). Alla legge si affiancano altri interventi di sostegno, tra i quali: la promozione della diffusione di opere editoriali e cinematografiche italiane all’estero, operata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso l’erogazione di incentivi alla traduzione e al doppiaggio/sottotitolatura; i Premi Nazionali per la traduzione istituiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT), oggi Ministero della Cultura (MiC), e le altre iniziative promosse dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto autonomo dello stesso Ministero; la partecipazione dell’Italia ad alcune Fiere del Libro tenutesi all’estero. Questi interventi sono stati integrati nell’anno 2020 dai contributi straordinari erogati dal MAECI per la divulgazione all’estero del libro italiano e dagli interventi promossi dal MIC in materia di ristori per il settore.
Il presente progetto di legge regionale si propone di riconoscere la specificità economica e culturale dell’editoria del libro emiliano-romagnola nel contesto delle industrie creative del territorio – in continuità con l’approccio innovativo delle leggi regionali già approvate per il cinema (legge regionale n. 20 del 2014 “Norme in materia di cinema e audiovisivo”) e per la musica (legge regionale n. 2 del 2018 “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”) - e al contempo di supportarne le potenzialità di sviluppo con interventi di promozione e sostegno economico rivolti alla filiera e ai diversi soggetti che in essa operano.
L’editoria del libro rappresenta infatti un importante settore dell’industria culturale e creativa emiliano-romagnola - uno dei sistemi produttivi ad alto potenziale di crescita il cui rafforzamento è stato individuato tra le priorità della strategia di specializzazione regionale - oltre che uno strumento a supporto dell’autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell’informazione dei cittadini, nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio.
Seconda industria culturale italiana nel 2019 per fatturato1, il settore presenta in Emilia-Romagna un quadro particolarmente ampio e variegato dal punto di vista sia della produzione che della fruizione, con un numero di imprese e tassi di offerta e domanda superiori alla media nazionale, che generano importanti ricadute sull’occupazione lungo l’intera filiera produttiva.
I dati forniti dall’Associazione Italiana Editori per il 20192 individuano infatti la presenza in Emilia-Romagna di 169 case editrici, pari al 9,5% del totale nazionale, con una produzione di 7.137 titoli (8,3% sul totale) e di 13.422.000 copie stampate e distribuite (7,0 % sul totale). Anche la domanda di lettura registra in regione tassi più alti della media nazionale: la percentuale di lettori si attesta al 46,7%, rispetto a una media nazionale del 40,0 %, con una percentuale di lettori ‘forti’ (12 titoli letti o più) del 16,3 % sul totale dei lettori.
Significative appaiono anche le specializzazioni di genere dell’editoria regionale, che in parte riecheggiano radicate vocazioni d’eccellenza del territorio: l’editoria scolastica, professionale e universitaria – quest'ultima legata anche alla presenza di quattro università, alcune della quali collegate a una casa editrice; la saggistica, la poesia, la letteratura, i gialli e il noir; l’editoria per ragazzi, l’illustrazione, il fumetto e il fantasy; l’editoria religiosa. Rilevante è anche l’attività editoriale focalizzata sulla storia e sulla cultura, nelle sue diverse componenti, dell’Emilia-Romagna, che vede attivi, accanto alle imprese editoriali propriamente dette, anche gli enti locali, le fondazioni bancarie e i soggetti del Terzo settore.
Si segnala inoltre la presenza sul territorio regionale di alcune case editrici di antica istituzione, nonché di istituti e luoghi della cultura legati alla storia della stampa, dell’editoria e della fruizione del libro come la biblioteca Malatestiana di Cesena e i musei Bodoniano di Parma, della Stampa di Piacenza, della Tipografia di Noceto, delle Arti Grafiche di Verucchio, di Palazzo Pio di Carpi.
Importanti sono i risvolti occupazionali della filiera del libro emiliano-romagnola, vale a dire il complesso delle imprese e delle professionalità che concorrono direttamente e indirettamente alla produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti editoriali. Nucleo centrale della filiera sono le case editrici, organizzazioni complesse che prevedono l’esercizio, interno o esternalizzato, di molteplici ruoli nelle diverse fasi industriali di creazione, edizione, stampa, promozione, distribuzione e diffusione tramite vendita o prestito del prodotto. Affiancano le case editrici numerose strutture erogatrici di prodotti e servizi quali le tipografie fisiche, digitali e on demand; le agenzie letterarie, anch’esse coinvolte nella promozione, traduzione e diffusione all’estero delle opere; gli uffici stampa; la rete di vendita comprendente gli agenti, i distributori e i canali al dettaglio - questi ultimi a loro volta fortemente differenziati tra librerie, supermercati e piattaforme di e-commerce. Nelle diverse fasi del processo produttivo sono coinvolte figure creative, tecnico-creative e tecniche quali gli autori, gli illustratori, i traduttori, gli editor, i comunicatori e gli addetti stampa, i tipografi, gli informatici e i gestori di piattaforme. La vitalità e l’articolazione dell’editoria del libro in Emilia-Romagna è confermata anche dalla presenza di numerose strutture associative degli operatori del settore – editori, agenti letterari, traduttori e librai.
Un ruolo centrale ai fini della diffusione del prodotto librario è esercitato dalle fiere e dagli altri eventi promozionali e commerciali organizzati a livello locale, nazionale e internazionale. Questi ultimi costituiscono anche un importante strumento di internazionalizzazione del territorio regionale, grazie soprattutto alla centralità assunta in ambito fieristico dalla Children’s Book Fair di Bologna, la massima organizzazione mondiale del settore. Concorrono all’internazionalizzazione della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto storia e cultura della regione, oltre alle case editrici con sede legale o operativa in Emilia-Romagna, quelle italiane e straniere che ne sostengono la traduzione, pubblicazione e promozione all’estero, anche grazie agli incentivi statali sopra descritti e a quelli erogati da altri soggetti come il SEPS - Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche.
A livello della fruizione si sottolinea il ruolo svolto dall’ampia rete regionale delle biblioteche, che contribuisce ad acquisire i contenuti - funzione recentemente sostenuta dal MiC con fondi dedicati - e a promuoverne la diffusione, garantendo agli aderenti il prestito, fisico e on line, della produzione libraria e l’accesso alle biblioteche digitali grazie anche ai piani bibliotecari regionali in attuazione della L.R. n. 18 del 2000.
Con il presente progetto di legge si intende pertanto supportare le evidenti opportunità di crescita del settore in Emilia-Romagna, in particolare per quanto concerne la produzione e l’innovazione, la promozione a livello locale, nazionale e internazionale, e l’insieme delle attività economiche connesse. A tal fine è stato avviato, a partire dal dicembre 2020, un percorso partecipativo aperto alle associazioni di settore e agli operatori, attraverso lo svolgimento di focus group e incontri dedicati organizzati in collaborazione con ARTER, che hanno mirato a individuare i fabbisogni di crescita e innovazione della filiera, nonché le criticità che possono limitarne lo sviluppo.
Tra queste ultime si segnala la significativa asimmetria strutturale che caratterizza il settore - con alcune imprese di livello medio-grande e importanza nazionale affiancate da un gran numero di imprese di grande vivacità culturale, piccole o piccolissime e per lo più indipendenti da grandi gruppi editoriali. A tale asimmetria corrispondono notevoli differenziazioni nella capacità produttiva e distributiva, in particolare per quanto concerne le innovazioni di prodotto e processo rese necessarie dai mutamenti della domanda. La pandemia da COVID-19 ha infatti accentuato trasformazioni già in atto, favorendo la crescita di una nuova utenza orientata alla fruizione di prodotti digitali e multimediali - che oggi appaiono peraltro affiancare, e non sostituire, il libro cartaceo - e propensa all’utilizzo dell’e-commerce, che nonostante il predominio delle grandi piattaforme di distribuzione ha rappresentato durante la pandemia anche un importante strumento a supporto dei canali distributivi tradizionali come le librerie indipendenti3.
La legge ha quindi individuato tra i suoi principali obiettivi la crescita e la qualificazione delle imprese, la creazione di nuove attività e la promozione delle capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l’alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità; il consolidamento dei rapporti collaborativi di filiera e di rete; il sostegno agli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità per tutti i cittadini (comprese le persone con disabilità o con difficoltà comunicative, espressive e dell’apprendimento) dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d’autore; la valorizzazione e l’internazionalizzazione dell’editoria regionale del libro, anche sostenendo l’organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, nazionali ed internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione; la diffusione all’estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura, nelle sue diverse componenti, dell’Emilia-Romagna, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.
La legge prevede che questi interventi, configurandosi come strumenti di politica economica e industriale, vengano attuati in coerenza con la programmazione regionale in materia di attività produttive industriali di cui all’art. 54 “Programma regionale” della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). In attuazione degli interventi previsti, la legge prevede che la Regione possa sostenere la realizzazione di progetti concedendo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, contributi a case editrici con sede legale o operativa nel territorio regionale, nonché ad altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all’estero. La Regione può inoltre realizzare a tal fine interventi diretti, tra i quali l’organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.
Il capo II, ‘Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020’, contiene quattro articoli che modificano rispettivamente due articoli della legge regionale n. 18 del 2000 e due articoli della legge regionale n. 7 del 2020. Con le modifiche proposte si intende, da un lato, recepire le richieste avanzate dal Ministero della cultura in sede di esame governativo della legge regionale n. 7 del 2020; dall’altro lato, ed in particolare con l’introduzione della lettera i bis) al comma 2 dell’articolo 6 della LR n. 18 del 2000, si intende ampliare la tipologia degli interventi a cui la Regione può concedere contributi che, a seguito della modifica, comprende l’ “acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali”.
Esame dell’articolato
Il testo del progetto di legge è composto da 2 capi.
Il primo capo, ‘Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro’, è composto da 5 articoli.
L’articolo 1 esplicita principi e finalità della legge.
L’articolo 2 descrive le finalità degli interventi regionali.
L’articolo 3 descrive le modalità e i destinatari degli interventi. Si prevede la concessione, in coerenza con la programmazione regionale delle attività produttive industriali di cui all’articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), di contributi a: a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale; b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all’estero. Si prevede che la Giunta regionale, con propri atti, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisca le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande. Si prevede inoltre che le finalità della legge possano essere perseguite dalla Regione anche attraverso interventi diretti (tra i quali l’organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche), nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.
L’articolo 4 prevede che l’Assemblea legislativa eserciti il controllo sull’attuazione della legge e ne valuti i risultati, sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale con cadenza triennale alla competente commissione assembleare che contenga le seguenti informazioni: a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario; b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti; c) gli interventi diretti realizzati ed i risultati ottenuti; d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione. Si prevede che la Regione possa richiedere ai soggetti beneficiari di contributi informazioni necessarie alla valutazione degli effetti della legge. Si prevede infine il raccordo tra le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta per la migliore valutazione della legge.
L’articolo 5 prevede che la Regione faccia fronte agli oneri derivanti dalla legge con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023. Si autorizza la Giunta regionale a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie. Si prevede che per gli esercizi successivi la Regione provveda provvede al finanziamento degli interventi previsti dalla legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 n. 118 del 2011).
Il capo II, ‘Modifiche alle leggi regionali n. 18 del 2000 e n. 7 del 2020’, contiene 4 articoli.
L’articolo 6 interviene sull’articolo 3 della legge regionale n.18 del 2000 al fine di recepire sostanzialmente le richieste avanzate dal Ministero della Cultura in sede di esame governativo della legge regionale n. 7 del 2020 il cui articolo 6 ha sostituito l’intero articolo 3 della legge n. 18. La Nota ministeriale chiedeva di estendere la previsione della collaborazione della Regione, contenuta nelle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n.18 come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2020, alle strutture periferiche del Ministero. Con l’occasione si è intervenuti anche nella lettera b) della medesima disposizione al fine di aggiornare la denominazione del Ministero competente (ora “Ministero della cultura” e non più “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”).
L’articolo 7 interviene sull’articolo 6 della legge regionale n.18 del 2000 anch’esso sostituito dalla legge regionale n.7 del 2020. Entrambe le modifiche riguardano il comma 2: la prima corregge un mero errore materiale occorso nella stesura della legge prevedendo la sostituzione della parola “biblioteche” con la parola “musei”; la seconda modifica aggiunge una lettera finale al fine di ampliare la tipologia degli interventi a cui la Regione può concedere contributi che, a seguito della modifica, comprende l’ “acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali”
L’articolo 8 sostituisce il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2020 al fine di recepire le richieste avanzate dal Ministero della Cultura volte a raccordare più puntualmente anche sotto il profilo terminologico la legislazione statale e quella regionale in materia di patrimonio culturale.
L’articolo 9 interviene sull’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 al fine di recepire le indicazioni, di natura terminologica, del Ministero della Cultura in merito alle modalità di inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale (modifiche alla lettera b, c. 1, articolo 3) e in merito alla mappatura dei paesaggi dell’Emilia-Romagna (modifica alla lettera h, c. 1, articolo 3).
1 AIE, Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2020. Il consolidato del mercato del libro e del digitale nel 2019. Sintesi
2 AIE ‘L’editoria, la filiera distributiva, la lettura in Emilia-Romagna’ 2015-2019, dati aggiornati al 11 gennaio 2021
3 Nel secondo semestre 2020 e nei primi mesi del 2021 le librerie indipendenti hanno registrato un aumento dei titoli venduti a clienti ‘storici’ e 'nuovi', grazie alle misure governative di sostegno al settore e all’adozione dell'e-commerce per le consegne a domicilio e la vendita a distanza. Ali Associazione Librai Italiani, in collaborazione con Format Research, Osservatorio sulle librerie in Italia. II semestre 2020, le prospettive al giugno 2021.
CAPO I
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di promozione della cultura e di valorizzazione del patrimonio e delle identità culturali che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio, riconosce l’editoria del libro quale strumento a supporto dell’autonomia formativa e culturale, della conoscenza e dell’informazione dei cittadini nonché dello sviluppo economico e sociale e della promozione del territorio. La Regione riconosce altresì l’editoria del libro quale settore rilevante dell’industria culturale e creativa del territorio regionale.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel settore dell’editoria del libro con particolare riferimento all'individuazione delle tipologie d'intervento che promuovono, sostengono e favoriscono il rafforzamento, l’innovazione e lo sviluppo della sua filiera creativa, produttiva, distributiva e di promozione, nonché l’internazionalizzazione della sua produzione.
Art. 2
Interventi regionali
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e statali in materia, attua interventi volti a:
a) favorire la crescita e la qualificazione delle imprese, sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l’alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;
b) favorire processi di integrazione di filiera e di rete, anche con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;
c) sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d’autore;
d) favorire la valorizzazione e l’internazionalizzazione dell’editoria regionale del libro, anche sostenendo l’organizzazione e la partecipazione degli operatori a manifestazioni fieristiche regionali, nazionali ed internazionali nonché attuando o sostenendo iniziative di comunicazione e promozione;
e) promuovere la diffusione all’estero della produzione editoriale e degli autori emiliano-romagnoli, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura, nelle sue diverse componenti, dell’Emilia-Romagna, in particolare sostenendone la pubblicazione in lingua straniera.
Art. 3
Modalità di attuazione degli interventi
1. Per sostenere la realizzazione di progetti in attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, in coerenza con la programmazione regionale di cui all’articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), la Regione può concedere contributi a:
a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;
b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all’estero.
2. La Giunta regionale con propri atti, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.
3. Gli interventi di cui all’articolo 2 possono essere realizzati dalla Regione anche attraverso interventi diretti, tra i quali l’organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.
Art. 4
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) le somme stanziate e l’importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
c) gli interventi diretti realizzati ed i risultati ottenuti;
d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.
2. La Regione può richiedere ai soggetti beneficiari di contributi informazioni necessarie alla valutazione degli effetti della presente legge.
3. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 del 2011).
CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 18 DEL 2000 E N. 7 DEL 2020
Art. 6
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle parole “Ministero della cultura”;
b) nella lettera d) le parole “con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle parole “con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici”;
c) nella lettera g) le parole “con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle parole “con gli istituti statali centrali e periferici”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “archivi e biblioteche” sono sostituite dalle parole “archivi e musei”;
b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera “i bis) acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.”.
Art. 8
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2020
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni culturali, materiali e immateriali, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e dei beni paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita con la seguente lettera “b) gestisce e alimenta il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità previste a livello statale e degli standard al riguardo definiti dagli Istituti centrali competenti”;
b) nella lettera h) la parola “evoluzione” è sostituita dalla parola “trasformazione”.